Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6908 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Lupo, presso il cui C.F._1
studio a Partinico (PA), via Vittorio Emanuele n. 52, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Coppola, presso il cui studio ad Alcamo (TP), via
Pietro Galati n. 108, è elettivamente domiciliata resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/05/2022 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il 23/08/2005 e di aver Controparte_1
generato due figli (15/06/2008) e (13/12/2013), ha chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2
separazione dalla moglie, l'affidamento congiunto dei minori con dimora presso la madre e la previsione di un assegno a suo carico per il mantenimento dei figli di euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1
Con comparsa del 09/12/2022 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
aderito alla pronuncia di separazione ed ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori,
l'assegnazione della casa coniugale e l'onere per il di versarle un assegno di Parte_1
euro 1.000,00 al mese, di cui euro 200,00 per il mantenimento della stessa ed euro 800,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In fase presidenziale, essendo emersa una particolare conflittualità tra le parti ed un'incertezza sulla collocazione dei minori, è stato disposto all'udienza del 10/02/2023
l'ascolto la figlia , la quale ha riferito che dopo la separazione dei genitori aveva Per_1
vissuto con la madre, ma che da circa un mese si era trasferita presso la casa del padre;
ha precisato che lo spostamento era temporaneo, in quanto contava di ritornare dalla madre.
Con ordinanza presidenziale del 10/05/2023 è stato, pertanto, disposto l'affidamento congiunto dei due minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo del CP_1 Parte_1
di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese, di cui euro 100,00 per la stessa ed euro 400,00 per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
è stato, inoltre, dato incarico ai Servizi sociali per effettuare accertamenti sulle dinamiche relazionali del nucleo.
In data 11/10/2023 è pervenuta la relazione del Servizio sociale di Partinico, che si riporta testualmente:
“In data 01.09.2023 è stato effettuato un colloquio con il Sig. , padre di Persona_3 Parte_2
. Nel corso dell'incontro quest'ultimo ha riferito di essersi separato nel 2021 dalla sig.ra
[...] [...]
, madre dei minori. Ad oggi lo stesso vive in un appartamento in affìtto sito in Via Dei Mulini CP_1
10 a Partinico, insieme alla sua attuale compagna, sig.ra . Parte_3
In data 13.09.2023 è stata effettuata la visita domiciliare preso l'abitazione del Sig. ed Parte_1 in tale occasione si è avuto modo di parlare con . La minore, secondo quanto detto, vive a casa del Per_1 padre dallo scorso mese dì agosto, dopo esserci stata in precedenza per un periodo di 5 mesi. NI ha detto di stare bene a casa del padre dove dice di sentirsi più a suo agio e più compresa. La stessa non ha riferito di avere un cattivo rapporto con la madre ma al momento preferisce stare a casa del padre, non escludendo di volere tornare a vivere con la madre quando si sentirà pronta per farlo.
Durante il colloquio ha espresso un sentimento di imbarazzo rispetto all'attuale situazione Per_1 sentimentale della madre. La sig.ra al momento ha una relazione sentimentale con una Parte_4 donna, così come dalla stessa dichiarato.
2 In data 05.09.2023 è stato effettuato un colloquio con la madre dei minori e la visita domiciliare in data
27.09.2023. La stessa ha riferito di essere motto legata ai figli e di essere dispiaciuta per il fatto che Per_1 ha deciso in questo momento di vivere in casa del padre.
La stessa ha detto di lavorare come wedding planner e dì continuare a vivere presso l'abitazione coniugale sita in Via Colombo 13SA. Ha dichiarato di avere una relazione sentimentale con una donna che a suo dire è stata accettata dai figli. Non vi è rapporto di convivenza.
continua a vivere con la madre e al momento sta frequentando la classe 5° elementare presso Per_2
l'istituto La Fata dì Partinico. invece sta frequentando il 2° anno del liceo delle scienze umane a Per_1
Partinico. Dall'indagine effettuata è emersa una condizione conflittuale tra i genitori dei minori con la difficoltà di non riuscire sempre a rispettare quanto disposto nella V.S. ordinanza in merito alle modalità degli incontri. Alla luce di quanto sopraesposto si propone l'incarico al Consultorio Familiare del territorio”.
Nel frattempo, con ricorso del 24/01/2024 ha chiesto la modifica Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale ed, in particolare, l'affidamento esclusivo dei due figli minori ed il rientro di presso la casa materna;
contestualmente anche Per_1 [...]
ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale ed, in particolare, il Parte_1
mutamento della dimora prevalente della figlia presso di sé, con le conseguenti Per_1
statuizioni economiche, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per la CP_1
All'udienza del 13/06/2024 è stato disposto l'ascolto dei due minori e . Per_1 Per_2
Dopodichè, con ordinanza del 06/09/2024 il Giudice istruttore, in considerazione delle dichiarazioni della minore e della circostanza “che la stessa oramai da diversi Per_1
mesi si è trasferita a vivere presso la casa del padre e che, dopo un iniziale distacco, attualmente vede ed incontra regolarmente la madre” e “rilevato che la minore, seppur visibilmente scossa dalla separazione dei genitori e dall'intrapresa da parte della madre di una relazione con una donna, è apparsa nel complesso serena, ha dichiarato in sede di ascolto di non sentire il bisogno di essere supportata psicologicamente e, comunque, mantiene rapporti costanti con entrambi i genitori e con il fratello minore” ha modificato l'ordinanza presidenziale, prevedendo il collocamento prevalente di presso il Per_1 padre ed il diritto di visita da parte della madre, revocando l'assegno posto a carico del di euro 200,00 per il mantenimento di e ponendo a carico della Parte_1 Per_1 CP_1
analogo assegno da versare al ricorrente.
Inoltre, il Giudice, considerato che il figlio , nato a [...] il [...], dal Per_2
mese di dicembre non ha più incontrato il padre (“rilevato che, dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto, emerge un certo disagio, come peraltro confermato anche dalla sorella, sia per l'allontanamento dalla figura paterna, sia per un atteggiamento di
3 adultizzazione rispetto alla separazione dei genitori ed alle vicende connesse (si rimanda al verbale di ascolto); rilevato che i tentativi effettuati all'udienza dal Giudice di avviare un percorso di graduale ravvicinamento del minore al padre non hanno sortito effetto positivo”), ha dato incarico al Servizio Spazio Neutro al fine di prevedere un calendario di incontri tra ed il figlio minore , verificando la possibilità Parte_1 Per_2
di una ripresa della relazione e valutando le modalità di interazione tra i diversi soggetti del nucleo familiare nonché eventuali condizioni di disagio in capo al minore, in modo eventualmente da dare incarico a servizi specializzati.
In data 29/01/2025 è pervenuta la relazione dello Spazio Neutro, in cui si legge:
“Gli scriventi in data 18/11/2024 incontrano individualmente i genitori del minore in oggetto per affettuare dei colloqui preliminari al fine dì ottenere un quadro generale della storia familiare.
La settimana seguente, in data 26/11/2024, avviene il primo incontro di Spazio Neutro tra il padre e il minore. Sin da subito appare evidente qualche resistenza da parte di che, durante quasi tutto Per_2
l'incontro, si pone con atteggiamento conflittuale ed oppositivo nei confronti del padre. Quest'ultimo, a detta del figlio non ha soddisfatto adeguatamente i bisogni di accudimento e vicinanza di cui il minore ritiene di necessitare. A sua volta, il padre rispondeva giustificandosi con motivazioni per lui valide e scusandosi con il figlio di eventuali errori commessi. Nonostante ciò, non accettava le scuse, rimaneva fermo nelle Per_2 proprie convinzioni e affermava la propria volontà di non incontrare il padre sia all'interno che all'esterno dello Spazio Neutro.
Per questi motivi
, gli scriventi provano ad avere un dialogo individuale con per comprendere i Per_2 motivi alla base del suo rifiuto. riferisce di sentirsi ferito da alcuni comportamenti che il padre ha Per_2 avuto in diverse situazioni passate e che hanno leso la fiducia del minore nei suoi confronti.
Dal canto suo il signor riferisce i numerosi tentativi nell'avere un dialogo con il Parte_1 figlio, sia telefonico che messaggistico, ai quali però non risponde. Gli scriventi hanno svolto un Per_2 colloquio congiunto con e la madre sig.ra , al fine di trovare un punto Per_2 Controparte_1
d'incontro con e stimolarlo a valutare l'idea di dare un'ulteriore possibilità al padre. In questa sede Per_2 gli operatori hanno cercato inoltre di valutare quanto l'influenza della madre possa influire sulla scelta di non vedere il padre da parte di . In merito a ciò, la signora si è mostrata, davanti gli Per_2 CP_1 scriventi, collaborativa e propositiva affinché il figlio riprenda i rapporti con l'ex marito. Nonostante i numerosi tentativi, il ragazzo si mostra sempre restio e fermo nelle proprie convinzioni e non disposto a presenziare agli incontri di Spazio Neutro. Alla luce di ciò, il Servizio viene sospeso in attesa di nuove disposizioni”.
Dopodichè, all'udienza del 20/02/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato il 18/12/2024 alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, per concorde volontà, vivranno separati con il solo obbligo di mutuo e reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
4 2. la casa coniugale sita in Partinico nella via Colombo, 138, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà con il figlio , con tutti i beni mobili e i suppellettili che la CP_1 Per_2
arredano e che resteranno di pertinenza della stessa casa coniugale;
3. i figli minori della coppia, e , sono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione di presso il domicilio Per_2
della madre nella casa coniugale in Partinico in via Colombo e collocazione di Per_1
presso il domicilio del padre;
4. entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli quando lo vorranno e previo loro accordo;
in caso di disaccordo si conviene sin d'ora che ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica.
Per le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e per i compleanni dei figli, questi ultimi rimarranno affidati, alternativamente, ai genitori, in modo tale che a ciascuno di essi non potranno mai essere affidati consecutivamente per due medesime festività, dovendosi rispettare il criterio del l'alternanza fra i coniugi.
Ciascun genitore potrà incontrare e tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, coincidenti con i mesi di riposo scolastico degli stessi, con modalità da concordarsi preventivamente con la madre;
6. per quanto riguarda l'assegno unico, essendo due figli, questo verrà percepito uno da ciascuno genitore;
7. la sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento stabilito a carico del sig. CP_1
nell'ordinanza del 10.05.2023 e il sig. accetta la predetta Parte_1 Parte_1
rinuncia; pertanto per patto espresso nulla i coniugi saranno tenuti a corrispondere l'un l'altro a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
8. con la sottoscrizione del presente i coniugi acconsentono reciprocamente a che ognuno di essi possa recarsi all'estero per motivi lavorativi, turistici od altro ed in relazione a ciò formalmente portando con sé anche i figli minori;
9. I coniugi manifestano formalmente, sin da adesso, il loro reciproco consenso per il rilascio, da parte delle competenti autorità, dei rispettivi passaporti e/o permessi di espatrio che, conscguentemente, potrà avvenire a semplice esibizione della presente e comunque si obbligano a prestarsi vicendevolmente tutte le eventuali autorizzazioni
5 amministrative che dovessero essere all'uopo richieste. I figli potranno essere dotati di passaporto autonomo o permesso di espatrio, previo espresso accordo che dovrà intervenire in tal senso fra i genitori”.
Alla suddetta udienza il Giudice istruttore ha invitato le parti a modificare il punto n. 5 dell'accordo con riferimento al mantenimento della prole nonché a prevedere espressamente un regime di frequenza tra i due fratelli, residenti ognuno con un genitore.
Le parti hanno, pertanto, concordato, a parziale modifica degli accordi di cui sopra, le seguenti pattuizioni:
a) Obbligo da parte di di versare a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente Per_2
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
b) Obbligo da parte di di versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
c) Impegno, da parte dei genitori, di garantire la frequenza dei fratelli (residenti in abitazioni diverse), con previsione, in particolare che andrà a casa della madre Per_1
un pomeriggio alla settimana, comprensivo di cena, in modo da poter stare con il fratello,
e che vada a casa del padre un pomeriggio alla settimana, comprensivo di cena, Per_2
in modo da poter stare con la sorella, sempre tenendo conto della volontà del minore stesso;
che infine i due fratelli possano trascorrere insieme anche qualche week end, sempre tenendo conto della volontà dei minori e delle loro esigenze;
d) Compensazione delle spese di lite”.
Dopodichè, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte di cui sopra.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
6 Quanto alle altre domande, le condizioni dell'accordo delle parti, come parzialmente modificate all'ultima udienza, appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Ritiene, infine, il Tribunale che, alla luce della condizioni di fragilità e di disagio del minore sia per l'allontanamento dalla figura paterna, sia per un atteggiamento di Per_2
adultizzazione rispetto alla separazione dei genitori ed alle vicende connesse, appare necessario che lo stesso venga preso in carico dal Servizio di Neuropsichiatria infantile al fine di essere sostenuto per un percorso di sostegno e di rielaborazione dei vissuti, con onere di relazionare entro quattro mesi al Giudice tutelare.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] ( e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( ), i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio a OR (PA) il 23/08/2005.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
18/12/2024 e parzialmente modificate all'udienza del 20/02/2025, come riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
OR al n. 19, p. II, serie A, dell'anno 2005).
5) Incarica il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASP territorialmente competente per la presa in carico del minore , nato a [...] il [...], Persona_4
con onere di relazionare al Giudice tutelare entro quattro mesi.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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