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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13769/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente Dott. Francesca Neri giudice rel.
Dott. Ivana Poggioli giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 13769/2024 R.G. promossa dai coniugi: Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
Parte_1 nato il giorno 14 agosto 1968 a UT (Moldova), residente a [...]3, elettivamente domiciliato a Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 13, presso e nello studio dell'avv. Luca
Labanti;
e
Parte_2 nata il giorno 25 luglio 1972 a UL (Moldova), residente a [...]04, elettivamente domiciliata a Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 13, presso e nello studio dell'avv. Luca
Labanti;
i quali hanno contratto matrimonio in Bologna il giorno 07/04/2017.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 7.11.2024
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente il 07/11/2024, contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate ivi specificate. Dal matrimonio non sono nati figli. Le parti, inoltre, con successive note scritte depositate in data 22/04/2025 hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza del 24/04/2025, udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte, hanno, altresì, dichiarato di non volersi conciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione concordate. Tali condizioni sono conformi a legge e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
pagina 1 di 2 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(Moldova), codice fiscale e nata il [...] a C.F._1 Parte_2
UL (Moldova), codice fiscale , che hanno contratto matrimonio il C.F._2
giorno 7 aprile 2017 a Bologna, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bologna al n. 80 Parte I anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto comune di provvedere agli adempimenti di legge;
2) dà atto che per volontà delle parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) nella ex dimora coniugale, sita in Bologna, via Martelli n. 11/04, continuerà a vivere la
NO , titolare di regolare contratto di locazione con ACER;
Parte_2
3) tutto il mobilio e gli elettrodomestici presenti nella casa di via Martelli n.11/04 in Bologna, rimarranno alla NO;
Parte_2
4) le parti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico- patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione;
5) le parti rinunciano a richiedere un assegno a titolo di contributo al loro personale mantenimento, godendo di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente Dott. Francesca Neri giudice rel.
Dott. Ivana Poggioli giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 13769/2024 R.G. promossa dai coniugi: Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
Parte_1 nato il giorno 14 agosto 1968 a UT (Moldova), residente a [...]3, elettivamente domiciliato a Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 13, presso e nello studio dell'avv. Luca
Labanti;
e
Parte_2 nata il giorno 25 luglio 1972 a UL (Moldova), residente a [...]04, elettivamente domiciliata a Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 13, presso e nello studio dell'avv. Luca
Labanti;
i quali hanno contratto matrimonio in Bologna il giorno 07/04/2017.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 7.11.2024
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente il 07/11/2024, contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate ivi specificate. Dal matrimonio non sono nati figli. Le parti, inoltre, con successive note scritte depositate in data 22/04/2025 hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza del 24/04/2025, udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte, hanno, altresì, dichiarato di non volersi conciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione concordate. Tali condizioni sono conformi a legge e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
pagina 1 di 2 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(Moldova), codice fiscale e nata il [...] a C.F._1 Parte_2
UL (Moldova), codice fiscale , che hanno contratto matrimonio il C.F._2
giorno 7 aprile 2017 a Bologna, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bologna al n. 80 Parte I anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto comune di provvedere agli adempimenti di legge;
2) dà atto che per volontà delle parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) nella ex dimora coniugale, sita in Bologna, via Martelli n. 11/04, continuerà a vivere la
NO , titolare di regolare contratto di locazione con ACER;
Parte_2
3) tutto il mobilio e gli elettrodomestici presenti nella casa di via Martelli n.11/04 in Bologna, rimarranno alla NO;
Parte_2
4) le parti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico- patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione;
5) le parti rinunciano a richiedere un assegno a titolo di contributo al loro personale mantenimento, godendo di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2