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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Scioglimento nella causa civile iscritta al n. 2386/2023 R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...].se (TO),
e
, nato a Lentini (SR) in [...]/08/1967, cittadinanza italiana, c.f. CP_1
residente in [...].se (TO), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Erica Buttera in Leinì (TO),
via San Maurizio n. 34 per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“il Tribunale di Ivrea voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto a
Borgaro Tor.se (TO) in data 30/03/2018 alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo che si
riportano 'infra':
pagina 1 di 6 a) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita
dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e
per la figlia minore Per_1
b) La figlia è posta in affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
la ragazza, vista la sua età, vedrà il padre ogni volta che lo vorrà,
compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
lo vedrà comunque un fine
settimana alternato e un giorno durante la settimana. Durante le vacanze natalizie, salvo differente
accordo, trascorrerà, per quest'anno, la vigilia di Natale con il papà e il Natale con la Per_1
mamma; la settimana dal 23 al 30 dicembre (salvo la vigilia) con la mamma e dal 31 dicembre
all'Epifania con il papà, alternando le settimane
il prossimo anno e via di seguito;
per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno due settimane
(in difetto di accordo, le prime due di agosto) con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, da
definire entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi in cui la minore si troverà presso
l'abitazione familiare, la IG.ra si impegna a garantire la sua presenza durante la notte, al Pt_1
fine di evitare che la ragazza rimanga sola oppure si impegna a concordare differenti modalità di
gestione di con il IG. . Per_1 CP_1
c) la casa familiare, sita in Borgaro Tor.se (TO), via Gramsci n. 53, viene assegnata alla IG.ra
, ove vivrà unitamente ai figli;
il IG. si impegna a Parte_1 CP_1
continuare a versare la metà della spesa del mutuo e la metà delle spese straordinarie relative
all'immobile; nel caso in cui uno dei coniugi intenda alienare la propria quota, si impegna a
riconoscere di diritto di prelazione nei confronti dell'altro.
d) il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento a CP_1 Per_1
favore della IG,ra , della somma mensile di euro 150,00 (rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante
bonifico bancario.
e) Le spese mediche, scolastiche, ludico-sportive, ricreative riguardanti (come da Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Ivrea) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% in capo a
ciascuno.
pagina 2 di 6 f) L'assegno unico universale relativo alla figlia sarà di spettanza esclusiva dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
g) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a
richiedere il mantenimento.
h) Con il puntuale adempimento degli obblighi assunti nei punti precedenti, i ricorrenti dichiarano
di aver regolato ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e/o dalla convivenza e si
riconoscono piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale.”
Il P.M. ha concluso: “Vto, il PM esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 1.8.2023, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] CP_1
pronunci di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 30/03/2018 i ricorrenti contrassero matrimonio civile in Borgaro Tor.se (TO),
trascritto nei registri degli atti di Matrimonio dell'anno 2018, n . 5 , parte 1 (doc. 1),
optando per il regime della separazione dei beni.
- durante il periodo della convivenza, nacquero i figli a Ciriè (TO) in data Persona_3
22/06/1999 (maggiorenne ed autosufficiente economicamente) ed a Ciriè Persona_2
(TO) il 18/04/2007, studentessa;
− era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (in data 9.1.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi pagina 3 di 6 domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12.12.2023 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 32/2024, passata in giudicato il
10.7.2024 (come da attestazione del 12.11.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole
(cui viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
11.1.2024), così provvede:
pagina 4 di 6 A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
con rito civile in Borgaro T.se (TO) in data 30.3.2018 (atto trascritto nei Registri CP_1
degli atti di Matrimonio del Comune predetto al n. 5 Parte I), ordinando all'ufficiale di
Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
B) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_1
b) La figlia è posta in affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
la ragazza, vista la sua età, vedrà il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
lo vedrà
comunque un fine settimana alternato e un giorno durante la settimana. Durante le vacanze natalizie, salvo differente accordo, trascorrerà, per quest'anno, la vigilia di Per_1
Natale con il papà e il Natale con la mamma;
la settimana dal 23 al 30 dicembre (salvo la vigilia) con la mamma e dal 31 dicembre all'Epifania con il papà, alternando le settimane il prossimo anno e via di seguito;
per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno due settimane (in difetto di accordo, le prime due di agosto) con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, da definire entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi in cui la minore si troverà presso l'abitazione familiare, la IG.ra si impegna a garantire la sua Pt_1
presenza durante la notte, al fine di evitare che la ragazza rimanga sola oppure si impegna a concordare differenti modalità di gestione di con il IG. . Per_1 CP_1
c) la casa familiare, sita in Borgaro Tor.se (TO), via Gramsci n. 53, viene assegnata alla
IG.ra , ove vivrà unitamente ai figli;
il IG. si Parte_1 CP_1
impegna a continuare a versare la metà della spesa del mutuo e la metà delle spese straordinarie relative all'immobile; nel caso in cui uno dei coniugi intenda alienare la propria quota, si impegna a riconoscere di diritto di prelazione nei confronti dell'altro.
pagina 5 di 6 d) il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante CP_1 Per_1
versamento a favore della IG,ra , della somma mensile di euro 150,00 Parte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario.
e) Le spese mediche, scolastiche, ludico-sportive, ricreative riguardanti (come da Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno.
f) L'assegno unico universale relativo alla figlia sarà di spettanza esclusiva dalla IG.ra
. Parte_1
g) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento.
h) Con il puntuale adempimento degli obblighi assunti nei punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e/o dalla convivenza e si riconoscono piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale;
C) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Scioglimento nella causa civile iscritta al n. 2386/2023 R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...].se (TO),
e
, nato a Lentini (SR) in [...]/08/1967, cittadinanza italiana, c.f. CP_1
residente in [...].se (TO), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Erica Buttera in Leinì (TO),
via San Maurizio n. 34 per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“il Tribunale di Ivrea voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto a
Borgaro Tor.se (TO) in data 30/03/2018 alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo che si
riportano 'infra':
pagina 1 di 6 a) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita
dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e
per la figlia minore Per_1
b) La figlia è posta in affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
la ragazza, vista la sua età, vedrà il padre ogni volta che lo vorrà,
compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
lo vedrà comunque un fine
settimana alternato e un giorno durante la settimana. Durante le vacanze natalizie, salvo differente
accordo, trascorrerà, per quest'anno, la vigilia di Natale con il papà e il Natale con la Per_1
mamma; la settimana dal 23 al 30 dicembre (salvo la vigilia) con la mamma e dal 31 dicembre
all'Epifania con il papà, alternando le settimane
il prossimo anno e via di seguito;
per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno due settimane
(in difetto di accordo, le prime due di agosto) con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, da
definire entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi in cui la minore si troverà presso
l'abitazione familiare, la IG.ra si impegna a garantire la sua presenza durante la notte, al Pt_1
fine di evitare che la ragazza rimanga sola oppure si impegna a concordare differenti modalità di
gestione di con il IG. . Per_1 CP_1
c) la casa familiare, sita in Borgaro Tor.se (TO), via Gramsci n. 53, viene assegnata alla IG.ra
, ove vivrà unitamente ai figli;
il IG. si impegna a Parte_1 CP_1
continuare a versare la metà della spesa del mutuo e la metà delle spese straordinarie relative
all'immobile; nel caso in cui uno dei coniugi intenda alienare la propria quota, si impegna a
riconoscere di diritto di prelazione nei confronti dell'altro.
d) il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento a CP_1 Per_1
favore della IG,ra , della somma mensile di euro 150,00 (rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante
bonifico bancario.
e) Le spese mediche, scolastiche, ludico-sportive, ricreative riguardanti (come da Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Ivrea) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% in capo a
ciascuno.
pagina 2 di 6 f) L'assegno unico universale relativo alla figlia sarà di spettanza esclusiva dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
g) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a
richiedere il mantenimento.
h) Con il puntuale adempimento degli obblighi assunti nei punti precedenti, i ricorrenti dichiarano
di aver regolato ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e/o dalla convivenza e si
riconoscono piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale.”
Il P.M. ha concluso: “Vto, il PM esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 1.8.2023, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] CP_1
pronunci di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 30/03/2018 i ricorrenti contrassero matrimonio civile in Borgaro Tor.se (TO),
trascritto nei registri degli atti di Matrimonio dell'anno 2018, n . 5 , parte 1 (doc. 1),
optando per il regime della separazione dei beni.
- durante il periodo della convivenza, nacquero i figli a Ciriè (TO) in data Persona_3
22/06/1999 (maggiorenne ed autosufficiente economicamente) ed a Ciriè Persona_2
(TO) il 18/04/2007, studentessa;
− era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (in data 9.1.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi pagina 3 di 6 domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12.12.2023 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 32/2024, passata in giudicato il
10.7.2024 (come da attestazione del 12.11.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole
(cui viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
11.1.2024), così provvede:
pagina 4 di 6 A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
con rito civile in Borgaro T.se (TO) in data 30.3.2018 (atto trascritto nei Registri CP_1
degli atti di Matrimonio del Comune predetto al n. 5 Parte I), ordinando all'ufficiale di
Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
B) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_1
b) La figlia è posta in affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa Persona_2
prevalente presso la madre;
la ragazza, vista la sua età, vedrà il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
lo vedrà
comunque un fine settimana alternato e un giorno durante la settimana. Durante le vacanze natalizie, salvo differente accordo, trascorrerà, per quest'anno, la vigilia di Per_1
Natale con il papà e il Natale con la mamma;
la settimana dal 23 al 30 dicembre (salvo la vigilia) con la mamma e dal 31 dicembre all'Epifania con il papà, alternando le settimane il prossimo anno e via di seguito;
per le vacanze estive, la minore trascorrerà almeno due settimane (in difetto di accordo, le prime due di agosto) con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, da definire entro il 31 maggio di ciascun anno;
nei periodi in cui la minore si troverà presso l'abitazione familiare, la IG.ra si impegna a garantire la sua Pt_1
presenza durante la notte, al fine di evitare che la ragazza rimanga sola oppure si impegna a concordare differenti modalità di gestione di con il IG. . Per_1 CP_1
c) la casa familiare, sita in Borgaro Tor.se (TO), via Gramsci n. 53, viene assegnata alla
IG.ra , ove vivrà unitamente ai figli;
il IG. si Parte_1 CP_1
impegna a continuare a versare la metà della spesa del mutuo e la metà delle spese straordinarie relative all'immobile; nel caso in cui uno dei coniugi intenda alienare la propria quota, si impegna a riconoscere di diritto di prelazione nei confronti dell'altro.
pagina 5 di 6 d) il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante CP_1 Per_1
versamento a favore della IG,ra , della somma mensile di euro 150,00 Parte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario.
e) Le spese mediche, scolastiche, ludico-sportive, ricreative riguardanti (come da Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% in capo a ciascuno.
f) L'assegno unico universale relativo alla figlia sarà di spettanza esclusiva dalla IG.ra
. Parte_1
g) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento.
h) Con il puntuale adempimento degli obblighi assunti nei punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e/o dalla convivenza e si riconoscono piena libertà di fissare la propria residenza nel territorio nazionale;
C) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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