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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 234/2023 R.G.L., promossa da
ET CE, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Cesare
Iametti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Grazia
Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5, per procura in atti opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
L'opponente EG CE, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 24.2.2023, ha esposto di aver ricevuto a mezzo posta in data 27.1.2023, quale obbligato in solido in qualità di socio e legale rappresentante della società New Mec di EG CE & C. s.a.s., l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 (doc. lett. a) emessa dall'Inps, sede di
Legnano, di applicazione della sanzione amministrativa di euro
10.000,00, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e segg., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a seguito dell'atto di accertamento, prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificatogli a mezzo posta in data 4.10.2018
(doc. n. 1), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), quale somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute previdenziali e assistenziali non versate e relative al periodo 12/2016 - 01/2017.
L'opponente ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa per i seguenti motivi: 1) sopravvenuta causa di forza maggiore, per essere intervenuta, in data 21.9.2018, sentenza di fallimento (doc. n. 2) della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile;
2) intervenuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per essere trascorso un periodo di quasi due anni dalla data di violazione alla diffida di pagamento;
3) estinzione della pretesa per intervenuto pagamento dei contributi (doc. n. 3), e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO: IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia
2 esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, ai sensi dell'art. 5,
d.lgs. n. 150/2011. IN PRINCIPALITA': annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001277057 emessa da INPS-Sede di Legnano e notificata al ricorrente in data 27/01/2023 oggetto della presente impugnazione e dichiarare non dovute le somme in essa richieste”.
L'Inps si è costituito tardivamente con memoria difensiva depositata in data 9.1.2024, dando atto della rideterminazione della sanzione, a seguito del d.l. n. 48/2023 per l'importo di euro 8.758,40 e contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Sospesa l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata, tentata la conciliazione della causa senza esito positivo, è stato concesso alle parti termine ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sino al 27.11.2024 per il deposito di note e, all'esito del deposito delle suddette da parte opponente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato per intervenuta estinzione della pretesa ex art. 14 della Legge n. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS n. OI-001277057, notificata personalmente all'opponente, quale socio illimitatamente responsabile della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. in data
27.1.2023, trae origine dal precedente atto di accertamento prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificato all'odierno opponente, sempre nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, in data 4.10.2018
(doc. n. 1 fasc. opponente), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute
3 previdenziali e assistenziali non versate relative al periodo 12/2016 -
01/2017.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016 che richiama l'art. 14 della L. 689/1981, prevede che:” Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Secondo tale combinato disposto, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore o, se non possibile, nel temine di novanta giorni: nel caso di specie l'Inps ha notificato l'avviso del mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte della società
New Mec & C. s.a.s., di cui l'opponente era socio accomandatario, relativamente al periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017, in data
4.10.2018 (doc. 1 n. fascicolo ricorrente) e l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 27.1.2023, a distanza di oltre quattro anni, da considerarsi il periodo di sospensione per emergenza Covid.
Sulla questione, la giurisprudenza di merito ha così statuito "Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
4 oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis,
Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
L'Inps ha accertato, con atto del 30.8.2018, una omissione risalente al dicembre 2016 e gennaio 2017, ossia un anno e mezzo prima e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”, con emissione dell'ordinanza ingiunzione in data 13.1.2023, a distanza di oltre 4 anni dall'accertamento.
L'Inps non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione contestata ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
L'Inps pertanto non ha dimostrato, come era suo onere, di aver rispettato il termine di cui all'art. 14 del L. n. 689/1981, avendo notificato l'atto di accertamento e l'ordinanza ingiunzione ben oltre il termine prescritto dalla norma, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per il mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 della
5 L. n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell'Inps si è estinto, decorsi 90 giorni dal gennaio 2017, alla data di notifica dell'accertamento, avvenuta nell'ottobre 2018.
L'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-001277057 deve essere, pertanto, dichiarata illegittima per intervenuta decadenza della pretesa ex art. 14 della L. n. 689/1981.
Gli ulteriori motivi di opposizione sono, invece infondati, stante la notifica dell'accertamento e dell'ordinanza ingiunzione personalmente all'opponente nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società, pur dichiarata fallita, e non avendo dato prova di avere assolto all'obbligo di versamento contributivo delle quote trattenute nelle buste paga dei lavoratori, pur indicate dal datore di lavoro nelle denunce UNIEMENS, come da attestazioni dell'Inps.
Si compensano le spese di lite per la soccombenza reciproca in ordine ai motivi di opposizione.
P.Q.M.
- annulla ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 emessa dall'Inps in data 13.1.2023 e notificata personalmente all'opponente quale socio illimitatamente responsabile della New Mec & C. s.a.s.;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 234/2023 R.G.L., promossa da
ET CE, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Cesare
Iametti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Grazia
Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5, per procura in atti opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
L'opponente EG CE, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 24.2.2023, ha esposto di aver ricevuto a mezzo posta in data 27.1.2023, quale obbligato in solido in qualità di socio e legale rappresentante della società New Mec di EG CE & C. s.a.s., l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 (doc. lett. a) emessa dall'Inps, sede di
Legnano, di applicazione della sanzione amministrativa di euro
10.000,00, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e segg., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a seguito dell'atto di accertamento, prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificatogli a mezzo posta in data 4.10.2018
(doc. n. 1), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), quale somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute previdenziali e assistenziali non versate e relative al periodo 12/2016 - 01/2017.
L'opponente ha chiesto l'annullamento della sanzione amministrativa per i seguenti motivi: 1) sopravvenuta causa di forza maggiore, per essere intervenuta, in data 21.9.2018, sentenza di fallimento (doc. n. 2) della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile;
2) intervenuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per essere trascorso un periodo di quasi due anni dalla data di violazione alla diffida di pagamento;
3) estinzione della pretesa per intervenuto pagamento dei contributi (doc. n. 3), e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO: IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'efficacia
2 esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, ai sensi dell'art. 5,
d.lgs. n. 150/2011. IN PRINCIPALITA': annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001277057 emessa da INPS-Sede di Legnano e notificata al ricorrente in data 27/01/2023 oggetto della presente impugnazione e dichiarare non dovute le somme in essa richieste”.
L'Inps si è costituito tardivamente con memoria difensiva depositata in data 9.1.2024, dando atto della rideterminazione della sanzione, a seguito del d.l. n. 48/2023 per l'importo di euro 8.758,40 e contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Sospesa l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata, tentata la conciliazione della causa senza esito positivo, è stato concesso alle parti termine ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sino al 27.11.2024 per il deposito di note e, all'esito del deposito delle suddette da parte opponente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato per intervenuta estinzione della pretesa ex art. 14 della Legge n. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS n. OI-001277057, notificata personalmente all'opponente, quale socio illimitatamente responsabile della società New Mec di EG CE & C. s.a.s. in data
27.1.2023, trae origine dal precedente atto di accertamento prot. n. Inps
4908.30/08/2018.0087926 notificato all'odierno opponente, sempre nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, in data 4.10.2018
(doc. n. 1 fasc. opponente), con cui lo stesso veniva invitato al versamento di residui euro 5.152,00 (su euro 26.033,00), somma ancora dovuta dalla società New Mec & C. s.a.s. all'Inps per ritenute
3 previdenziali e assistenziali non versate relative al periodo 12/2016 -
01/2017.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016 che richiama l'art. 14 della L. 689/1981, prevede che:” Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Secondo tale combinato disposto, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore o, se non possibile, nel temine di novanta giorni: nel caso di specie l'Inps ha notificato l'avviso del mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte della società
New Mec & C. s.a.s., di cui l'opponente era socio accomandatario, relativamente al periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017, in data
4.10.2018 (doc. 1 n. fascicolo ricorrente) e l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 27.1.2023, a distanza di oltre quattro anni, da considerarsi il periodo di sospensione per emergenza Covid.
Sulla questione, la giurisprudenza di merito ha così statuito "Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
4 oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis,
Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
L'Inps ha accertato, con atto del 30.8.2018, una omissione risalente al dicembre 2016 e gennaio 2017, ossia un anno e mezzo prima e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”, con emissione dell'ordinanza ingiunzione in data 13.1.2023, a distanza di oltre 4 anni dall'accertamento.
L'Inps non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione contestata ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
L'Inps pertanto non ha dimostrato, come era suo onere, di aver rispettato il termine di cui all'art. 14 del L. n. 689/1981, avendo notificato l'atto di accertamento e l'ordinanza ingiunzione ben oltre il termine prescritto dalla norma, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per il mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 della
5 L. n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell'Inps si è estinto, decorsi 90 giorni dal gennaio 2017, alla data di notifica dell'accertamento, avvenuta nell'ottobre 2018.
L'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-001277057 deve essere, pertanto, dichiarata illegittima per intervenuta decadenza della pretesa ex art. 14 della L. n. 689/1981.
Gli ulteriori motivi di opposizione sono, invece infondati, stante la notifica dell'accertamento e dell'ordinanza ingiunzione personalmente all'opponente nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società, pur dichiarata fallita, e non avendo dato prova di avere assolto all'obbligo di versamento contributivo delle quote trattenute nelle buste paga dei lavoratori, pur indicate dal datore di lavoro nelle denunce UNIEMENS, come da attestazioni dell'Inps.
Si compensano le spese di lite per la soccombenza reciproca in ordine ai motivi di opposizione.
P.Q.M.
- annulla ordinanza ingiunzione n. OI-001277057 emessa dall'Inps in data 13.1.2023 e notificata personalmente all'opponente quale socio illimitatamente responsabile della New Mec & C. s.a.s.;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 04/01/2025
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