Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5403/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...], Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Rabuazzo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gioacchino Fabio Bifulco.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 293 2024 9021038268
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 04.06.2024, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2024 9021038268, notificata a mezzo pec il 21.05.2024, con la quale è stato richiesto, il pagamento dei presunti carichi contributivi scaturenti dall'avviso di addebito n.593 2022
0003646802. Ha eccepito: la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento stante la nullità dell'atto presupposto. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: - dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata
2. dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato e dell'intimazione di pagamento che lo incorpora, quale suo atto derivato: - per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della notificazione dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento opposta, in violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010; - per carenza di esecutività, stante la nullità radicale ed insanabile del titolo esecutivo che incorpora, tenuto conto che non è stato sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio che lo ha emesso, giusto quanto previsto dall'art. 30 comma 2 D.L 78/2010. 4. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.10.2024, l' il quale ha eccepito la tardività CP_1 dell'opposizione per i vizi formali del ruolo e dell'avviso di addebito nonché l'inammissibilità dell'opposizione per motivi afferenti al merito della pretesa contributiva, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo: via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai CP_2 sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 24.10.2024 si è costituita che ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma V, decreto legislativo n. 46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito. Ha comunque rilevato che l'attività di notifica dell'avviso di addebito è di competenza dell'Ente impositore. Infine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'“an” dell'imposizione. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendolo il ricorrente proposto tardivamente;
in via definitiva e nel merito: 1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare in ogni caso il ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con ordinanza del 12.05.2025, la causa veniva delegata a codesto giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza 09.06.2025.
Con provvedimento del 13.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 9.06.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ 2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, qui richiamata, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso parte ricorrente con i motivi eccepiti in ricorso ha fatto valere vizi che attengono alla regolarità formale del titolo e della procedura di riscossione lo stesso ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito quale atto prodromico). L'azione promossa va, quindi, qualificata quale opposizione agli atti esecutivi. L'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso oltre che tardiva è da ritenersi infondata stante la regolare notifica dell'avviso di addebito siccome documentata dall' . CP_1
L' ha prodotto il plico contenente l'avviso di addebito dal quale è dato evincere Controparte_3
la sua regolare notifica, per compiuta giacenza in data 08.10.2022, decorsi dieci giorni dal lasciato avviso, 29.09.2022 (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021).
La notifica è stata effettuata direttamente dall'Ente impositore a mezzo raccomandata ordinaria cosiddetta notifica semplificata. L'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella
è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale forma di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Trovano, quindi applicazione le disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001 escludendosi l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.p.c. sia della L. n. 890/1982.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Priva di pregio è l'eccezione di mancata conformità all'originale della copia fotostatica prodotta. In primo luogo, si evidenzia che la superiore eccezione ha contenuto generico ed invero non risultano specificate le ragione della difformità in particolare non è specificato in cosa la copia risulterebbe difforme all'originale rispetto all'indirizzo, al numero della raccomandata o alla data di lasciato avviso. Elementi tutti perfettamente leggibili, chiari e privi di segni o cancellature, si osserva, altresì che seppure usando particolare attenzione è dato leggere anche la data riportata sul timbro postale apposta sul plico “04.11.2022”. In ogni caso, sul punto va condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all' originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero
2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all' originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all' originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.” Cassazione Sez. 3, sent. n.
9439 del 21.04.2010; Cass. n. 12737/18)..
Nella fattispecie in esame, in difetto di allegazione da parte dell'opponente di alcuna circostanza idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all'originale, alla medesima copia non può che riconoscersi efficacia rappresentativa dell'originale. Da quanto sopra consegue che la documentazione prodotta è idonea a provare la regolare notifica dell'avviso di addebito.
Ne consegue avuto riguardo alla data di notifica del sopracitato avviso di addebito che il ricorso, depositato il 04.06.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali afferenti all'avviso di addebito è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva oltre che infondata.
Del pari infondata, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito quale atto prodromico.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3 Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente e distratte, per quanto di spettanza di Parte_2
, in favore del procuratore avvocato Gioacchino Fabio Bifulco.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,00, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% disponendone, per quanto di spettanza di , la distrazione a Parte_2
favore del procuratore antistatario.
Catania 09 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi