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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3221/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT PA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
TT PA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAN ANNA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PAN ANNA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Vicenza dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto;
2) la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente quindi nulla disporsi a suo favore;
Per_1 pagina 1 di 6 3) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a partire dal 10 del mese di dicembre 2025. I pagamenti dovranno essere eseguiti al conto corrente intestato alla sig.ra , acceso presso la Banca Popolare Parte_1 dell'Alto Adige Spa, avente il seguente codice Iban: [...];
4) al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali insorti dall'unione coniugale, il sig.
[...]
si obbliga a vendere alla sig.ra , che accetta, la propria quota del CP_1 Parte_1 diritto di proprietà sull'immobile sito in 36060 NO d'NO (VI), via Julia n. 6 (con la precisazione che nell'atto notarile del 28 luglio 1993 di compravendita dell'immobile era indicato il civico n. 8/a, int. n. 4) (dati catastali: catasto fabbricati, fg. 11 part. 1026 sub 50, piano S. cat. C/6 cl.
2; sub 15 piano T cat. A/3 cl. 4, vani 5,5; sub 9, piano T. area di corte) oltre alle quote millesimali di proprietà del sig. sulle parti comuni, pari al 50% del totale. Il prezzo di cessione è Controparte_1 dalle parti stabilito in euro 37.500,00 (Trentasettemilacinquecento/00) che verrà versato contestualmente al rogito. La cessione che precede assume carattere solutorio della crisi dei coniugi. A tal fine, le parti si obbligano a comparire innanzi al Notaio che verrà scelto dal sig. entro e CP_1 non oltre la data del 31 luglio 2026 (data necessaria per consentire al sig. di trovare un'altra CP_1 unità abitativa), per la sottoscrizione del rogito, con costi di vendita (imposte, tasse, oneri, spese notarili, compensi geometra, ecc…) a carico integrale del sig. . In caso di difformità Controparte_1 urbanistica e/o catastale dell'immobile, da verificare prima della cessione della quota, le Parti si impegnano a regolarizzare l'immobile sostenendone il 50% delle spese, imposte, sanzioni, ecc. nonché dei necessari compensi ai professionisti.
Qualora la regolarizzazione catastale e/o urbanistica dovesse comportare ritardo nella cessione della quota, lo stesso non potrà essere imputato per alcuna ragione al sig. . CP_1
Le parti concordano che, in caso di mancato rilascio dell'immobile ovvero in caso di mancata stipula del contratto definitivo di vendita innanzi al Notaio scelto dal sig. entro il giorno 31 luglio CP_1
2026 per ragioni imputabili al sig. , quest'ultimo pagherà alla sig.ra una penale CP_1 Parte_1 di euro 500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'adempimento dei predetti obblighi.
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente articolo assunte senza spirito di liberalità costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile pertanto il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L.n.
74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4 del 10/05/99 n. 154; pagina 2 di 6 5) il sig. si obbliga a rilasciare l'immobile in parola contestualmente al rogito e Controparte_1 comunque entro e non oltre il 31 luglio 2026. Resta inteso che le spese condominiali rimarranno a carico del sig. fino al giorno del rilascio effettivo dell'immobile: data in cui il sig. Controparte_1
consegnerà le chiavi dell'immobile alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
6) nelle more del rilascio effettivo dell'immobile da parte del sig. , la sig.ra CP_1 Parte_1 consegnerà allo stesso le chiavi dell'immobile entro il 10 dicembre 2025. Resta inteso che la sig.ra potrà accedere all'immobile 2 martedì al mese (il primo ed il terzo del mese di Parte_1 riferimento) dalle ore 18:30 alle ore 20:00 esclusivamente per prelevare o depositare oggetti di sua proprietà, e che l'immobile sarà reso disponibile a tali fini.
È espressamente previsto che la camera matrimoniale resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra che ne avrà le chiavi. Parte_1
Resta inoltre inteso che, contestualmente al rilascio dell'immobile in parola, il sig. consegnerà CP_1 alla sig.ra tutte le chiavi delle porte esterne dell'immobile e con riferimento alla porta Parte_1 della cameretta ripristinerà la serratura preesistente della quale la sig.ra ha già le chiavi Parte_1
e quelle eventualmente in suo possesso anche dei mobili e/o armadi presenti nella casa Il sig. CP_1 si obbliga a riconsegnare l'immobile in perfette condizioni di pulizia e ordine sia negli spazi interni sia in quelli esterni. Tale obbligo include lo sfalcio del manto erboso;
7) con il presente accordo le parti intendono altresì regolare la divisione dei beni mobili che arredano la casa familiare sita in NO d'NO, via Julia n. 6, nel modo seguente:
− sono assegnati al sig. : Controparte_1
• asciugatrice;
• mobile tv e divano;
• mobile delle pentole;
• mobile cantonale;
• mobile porta telefono;
• mobile dei cappotti;
• televisione piccola;
• la cameretta (con lenzuola e coperte per letto singolo nonché il piumino);
• tutti gli attrezzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: n. 3 trapani, martelli, chiavi inglesi, cacciaviti, ecc. ecc.);
• 50% degli asciugamani e tovaglie;
• 2 piastre presenti nella cameretta in uso al sig. , di proprietà della nipote CP_1 Per_2 quindi con l'impegno di non cederle né vederle;
pagina 3 di 6 - sono assegnati alla sig.ra : Parte_1
• cucina;
• aspirapolvere presente in casa nello stato in cui si trova;
• camera matrimoniale;
• bagno;
• beni strettamente personali della sig.ra ; Parte_1
• televisione;
• bicicletta di colore bianca e rossa;
• bicicletta nera e azzurra da donna;
• 50% degli asciugamani e tovaglie;
• 8 piastre di proprietà della nipote quindi con l'impegno di non cederle né vederle;
Per_2
• tutti gli altri beni presenti nella casa famigliare non assegnati al sig. ; Controparte_1
i coniugi concorderanno la data e le modalità per il ritiro dei beni assegnati al sig. che CP_1 dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2026 e comunque entro la data del rogito notarile, se anteriore. Il sig. si obbliga a provvedere al ritiro dei beni ad egli Controparte_1 assegnati a proprie spese e con mezzi propri;
le parti dichiarano espressamente che la ripartizione dei beni di cui all'art. 7) è stata effettuata in modo da garantire che il valore complessivo dei beni assegnati a ciascun coniuge sia equivalente alla quota di diritto spettante a ciascuno ovvero il 50%. In considerazione della ripartizione effettuata, le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di conguaglio in denaro relativa alla divisione dei beni mobili qui specificati;
10) le parti dichiarano che anche il conto corrente comune è stato estinto mediante divi-sione del saldo;
11) con il presente accordo le parti regolano in modo definitivo ogni loro rapporto e po-sizione di natura personale e patrimoniale, anche ai fini della comunione legale;
12) spese di lite compensate;
13) i difensori delle parti sottoscrivono il presente accordo per autentica delle firme e rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13 L. P.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in NO d'NO il 14/9/1985, trascritto agli atti del Controparte_1
pagina 4 di 6 Comune di NO d'NO dell'anno 1985, parte II, serie A, n. 46; che dall'unione era nata la figlia in data 26/10/1986, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che l'unione era Per_1 entrata in irreversibile crisi;
chiedeva la separazione personale dal coniuge con addebito e previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 20/12/2024 chiedendo l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle ex adverso. Previo rigetto della domanda di addebito della separazione, chiedeva che venisse corrisposto a titolo di mantenimento al coniuge la minor somma di euro 350,00 al mese.
Alla udienza del 21/1/2025 le parti rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale e la causa veniva istruita per il tramite di prove testimoniali assunte in data 12/6/2025.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano al Tribunale di volerne dare recepimento.
All'udienza dell'11/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al
PM per conclusioni.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada omologata la separazione personale delle parti alle conclusioni conformi dalle stesse rassegnate.
I coniugi in effetti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla decisione di separarsi, ai sensi dell'art. 150 c.c., essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Stante la natura congiunta delle conclusioni la domanda di addebito della separazione deve intendersi rinunciata.
Dell'accordo di natura economica raggiunto il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1 uniti in matrimonio NO d'NO in data 14/9/1985, con atto trascritto al n. 46, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO d'NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento pagina 5 di 6 della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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