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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 50415/2023 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Alberto Pennisi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa familiare sita in Roma, Vile Londra n. 50, sc. E, int. 6, e le relative pertinenze rimangono assegnate alla proprietaria sig.ra , con quanto in essa contenuto, mentre il marito, che se ne Parte_1
è già allontanato, asporterà i propri beni personali definitivamente entro il 31.12.2023. 3. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuto di dover precisare che l'assegnazione della casa coniugale, in mancanza dei relativi presupposti
(convivenza da parte del coniuge assegnatario con la prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente) deve intendersi come libera disponibilità del bene in capo alla e Pt_1 ritenuta, così, l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma……………………………………… in data
15.7.2004………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2004……………, al N. 01525……………….. Parte I………., Serie 01………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18.7.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi