Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3257/2023
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Maiorana n. 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia G. Romano giusta procura in atti;
CONTRO
con sede Controparte_1
centrale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonché' della procura a
[...]
rogito del notaio Dott. di Roma, n.10804 del 24.07.2001 – Persona_1
elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della
Repubblica, 26, presso l' avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del Persona_2
23/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 17.03.2023 Lo ha convenuto l' Parte_1 CP_1
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di debito n. 59320220006773218000, con il quale è stato richiesto il
La ricorrente deduceva che nell'anno 2021 non svolgeva alcuna attività commerciale che prevedesse o giustificasse il versamento dei contributi IVS;
che era legale rappresentante di una società a responsabilità limitata unipersonale, tale Keysò srl, costituita il 08.01.2015 ma che la stessa ha cessato la sua attività in data 31.12.2017, come risultava dai certificati di cessazione attività (doc 3 allegato) da visura camerale da cui risultava che la Keysò srl era in liquidazione dal 03.05.2018/25.5.2018 (doc 5) produceva altresì la comunicazione di recesso del contratto di locazione inviato dalla ricorrente a mezzo raccomandata al proprietario relativo all'immobile in cui svolgeva l'attività commerciale appunto per cessazione attività (doc. all. 4).
Parte opponente eccepiva quindi l'illegittimità della richiesta di pagamento infondatezza e inammissibilità pertanto concludeva chiedendo al Giudice adito di voler ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte con l'avviso di addebito per cessata attività commerciale e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n.
59320220006773218000. Con condanna alle spese del presente giudizio.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che con memoria difensiva si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il presente procedimento è stato delegato a questo Giudice per la trattazione e decisione con provvedimento del 18.04.2024 dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Mirenda.
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'opposizione in quanto proposta entro il termine previsto dall'art art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Ed invero la notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione è stata eseguita per posta con raccomandata semplice con avviso di ricevimento. Secondo l'art. 30 del
D.L. 78/2010 A decorrere dal 1° gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al
Pag. 2 di 5 CP_ recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. Al n. 4 dello stesso articolo si evince che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. È pacifico, dunque, che la notifica possa essere fatta ai sensi dell'art. 26 D.P.R.602/1973 e successive modifiche che, per la notificazione della cartella di pagamento, stabilisce che
" La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
“In tema di riscossione delle imposte, eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.”
(cfr Tribunale Novara, 06/04/2023, n.85)
Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato alla sig.ra Parte_1
in data 08.02.2023: specificatamente il 30 gennaio 2023 la destinataria è stata
[...] avvisata del deposito del plico presso l'ufficio postale che è stato ritirato in data
08.02.2023, come risulta dal timbro postale sul retro della busta già depositata e dall'esito della spedizione tratto dal sito Poste italiane da cui si evince che la raccomandata n. 664808658062 è stata consegnata alla destinataria dall'ufficio postale l'8 febbraio. Ciò detto, il ricorso è stato iscritto a ruolo nei quaranta giorni previsti dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, segnatamente il 17.03.2023. Sono state già prodotte le ricevute di accettazione, consegna ed esito controlli automatici del deposito. La busta è stata accettata in data 20.03.2023.
Pag. 3 di 5 Dall'esame della documentazione versata in atti l'opposizione è fondata e pertanto merita di essere accolta.
CP_ L'avviso di addebito è illegittimo e le somme richieste dall' non sono dovute posto che parte ricorrente nell'anno 2021 non svolgeva attività commerciale né abituale né occasionale, nessuna attività che prevedesse e/o giustificasse il versamento dei contributi I.V.S.
Invero è risultato documentalmente che la sig.ra era legale rappresentante di Pt_1
una società a responsabilità limitata unipersonale, tale Keysò s.r.l., costituita l'8.01.2015 ma cessata il 31.12.2017 come da certificato di cessazione attività, che con raccomandata a mani la ricorrente comunicava al proprietario il recesso dal contratto di locazione relativo all'immobile in cui si svolgeva l'attività commerciale. In detta raccomandata la sig.ra recedendo anticipatamente dal contratto di Parte_1 locazione, dichiarava di volere riconsegnare l'immobile al proprietario già da gennaio
2018 appunto per cessazione dell'attività commerciale.
Parte opponente ha altresì prodotto la visura camerale da cui risulta che la Keysò s.r.l. è in liquidazione dal 03.05.2018/25.05.2018, pertanto parte ricorrente non svolgendo dunque alcuna attività commerciale o altra attività comunque connessa nulla deve per contributi I.V.S.
Anche l' insieme alla comparsa ha prodotto apposita documentazione relativa alla CP_1 cessazione dell'attività della Keysò avvenuta appunto nel 2018.
La dazione dei contributi IVS non è giustificata nemmeno dalla messa in liquidazione della società. Ed infatti, come anche dedotto da controparte “qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza - come l' stessa ha avuto modo di CP_1
chiarire con proprio messaggio n. 15352 del 10/06/2010 - deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio”. Nel caso di specie l'attività della Keysò e dell'unica socia
è totalmente cessata, e non è stata data prova alcuna dell'attività lavorativa né abituale
Pag. 4 di 5 né prevalente e nemmeno occasionale. Dunque non sono state svolte quelle “attività sociali” inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale.
Alla luce di quanto sopra in accoglimento del ricorso si ritenendo non dovute le somme ingiunte con l'avviso di addebito n. 593 2022 00067732 18 000 notificato in data
08.02.2023, per cessata attività commerciale, che per l'effetto viene annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore ed in favore dell'Erario tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della signora nella misura di Parte_1
euro 884,5 oltre ad IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di Giudice del Lavoro, del Tribunale di
Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n 3257/2023 RG così statuisce:
accoglie l'opposizione e annulla per l'effetto l'avviso di addebito n. 593 2022 00067732
18 000 notificato in data 08.02.2023;
le spese seguono la soccombenza e vengono poste in favore dell'Erario come liquidate in parte motiva della sentenza.
Cosi deciso il 14.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato
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