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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 983/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ( C.F. ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
15 giugno 1994 ( C.F. ), , nata a [...] il [...] ( C.F._3 Parte_4
C.F. ), ciascuno in proprio e nella qualità di eredi di nato a C.F._4 Persona_1
Palermo il 23 marzo 1986 e deceduto il 28 agosto 2012, nato a [...] il 29 Controparte_1 luglio 1944 ( C.F. ), , nata a [...] il [...] ( C.F._5 Parte_5
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cutietta, ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio, sito Palermo, via Notarbartolo n. 44, per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
( C.F. ), in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 dall'avv. Celesia Silvana, giusta procura generali alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina, n. 39
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
( C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' CP_4 P.IVA_2 avv. Aurelio Anselmo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito Palermo, via Croce Rossa n. 308, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 maggio 2020, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_5 nei confronti del e con la chiamata in causa dell'
[...] Controparte_2 CP_4
dichiarava assorbita la domanda di garanzia spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 [...]
; CP_4
condannava tutti gli attori, in solido fra di loro, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal convenuto , liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 21.424,00 Controparte_2 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
condannava il al pagamento delle spese processuali nei riguardi della terza Controparte_2 chiamata che liquidava nella misura di euro 9.694,00 oltre spese generali, I.V.A. e CP_4
C.P.A. nella misura legalmente dovuta .
Esponeva il primo giudice che risultava documentalmente comprovato (e comunque era pacifico) che aveva avuto un sinistro mortale mentre percorreva la cittadina via Messina Marine Persona_1
a bordo del motociclo Honda Chiocciola, targato CK17264 cagionato – a detta degli attori - dal manto stradale dissestato, che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo che, cadendo, gli era finito addosso. La polizia municipale, raggiunto il luogo del sinistro, aveva riscontrato la presenza di un lieve avvallamento all'altezza dei civici 448 e 635 ( a destra ed a sinistra della carreggiata) consistente in un ammaloramento del manto stradale consistente in pochi cm di dislivello e senza “linee di spigolosità”. Tuttavia gli stessi vigili urbani intervenuti non avevano rinvenuto alcuna traccia del sinistro sul selciato all'altezza della riscontrata anomalia stradale né nei paraggi di essa. Non erano state cioè rinvenute strisce sull'asfalto derivanti dallo sfregamento prolungato della fiancata del mezzo sull'asfalto.
Difatti il punto di caduta era stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza dall'avvallamento riscontrato, all'altezza del civico 394 dove, secondo le sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del decesso del giovane, sarebbe effettivamente avvenuto il sinistro.
La Polizia Municipale aveva concluso così in relazione agli ulteriori accertamenti svolti sulla base delle sommarie informazioni raccolte dai soccorritori intervenuti, dal medico in servizio sull'ambulanza e da e , tutti n.q. di persone informate sui fatti. Parte_6 Persona_2
Se il giovane fosse caduto a causa del dissesto indicato dagli attori sarebbero state visibili in prossimità di quel punto le tracce dello scivolamento del motore. Invece gli agenti intervenuti non avevano trovato tracce nella zona del dissesto e questo era comprensibile perché si era accertato che il sinistro era avvenuto a circa 100 metri di distanza dal punto in precedenza indicato.
Poteva quindi concludersi che la caduta era avvenuta ad una rilevante distanza dalla sconnessione indicata dagli attori e, pertanto, poteva escludersi che la caduta fosse dovuta ad essa.
Andava esclusa l'attendibilità dei testi escussi in corso di causa.
Il primo teste, , aveva detto di trovarsi in una gelateria a circa 15 -20 metri dal Testimone_1 punto della caduta, e aveva riferito di aver sentito il sopraggiungere del motociclo per il suo elevato 4
rumore, di aver visto la caduta e di aver notato la buca, ma non aveva riferito nulla in ordine alla dinamica del sinistro, ed, in particolare (pur avendo visto sia la buca, sia la caduta), affermava di non aver visto se il motociclo aveva colpito nella caduta il suo occupante riferendo “perché mi sono concentrato solo sul ferito ”.
Il teste appariva non attendibile sopratutto perché si era soffermato sul fatto che la buca fosse Tes_1 lì da tempo e, almeno per gli abitanti della zona, “ben conosciuta”. La buca, tuttavia, era stata
“ripristinata” proprio il giorno prima del sinistro, in data 25.8.2012, come accertato dalla Polizia Urbana, sicché residuava soltanto “un lieve tratto depresso” senza spigoli e gradini come dettagliatamente descritto nella relazione di servizio in atti.
Il teste aveva affermato che la caduta era avvenuta davanti a lui mentre stava Testimone_2 attraversando la strada. La deposizione resa dal predetto teste era pure poco attendibile.
Il teste affermava che la buca sarebbe stata invisibile perché ricoperta d'acqua, ma ciò era smentito da quanto accertato dai vigili urbani intervenuti poco dopo il sinistro che non avevano segnalato alcunché al riguardo, essendosi limitati ad affermare che il dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo realizzata del servizio di Pronto Intervento Amia, presumibilmente era stato provocato da perdite di acqua del servizio idrico, ma non avevano segnalato che vi fossero perdite in atto o che l'avvallamento fosse pieno d'acqua o quantomeno bagnato.
Ne'appariva plausibile ritenere che la caduta fosse avvenuta effettivamente nei pressi del civico 394 ma che essa era dovuta ad una perdita di equilibrio causata al centauro dall'avvallamento posto sulla carreggiata a circa 95 metri prima e cioè all'altezza del civico 448. In tale ipotesi si sarebbe dovuto ritenere che il veicolo andava tanto velocemente che la perdita di controllo causata dall'avvallamento, pur manifestandosi istantaneamente, avrebbe causato la caduta a circa 95 metri di distanza, il che implicava una velocità del mezzo di gran lunga superiore ai 100 km/h e probabilmente prossima ai 200 km/h. Ciò era all'evidenza inverosimile dato che il tipo di mezzo utilizzato dalla vittima non era in grado di spingersi a tali velocità, ma, in ogni caso, in tale ipotesi, il sinistro non poteva ritenersi attribuibile al lieve dissesto riscontrato dai vigili, quanto invece sarebbe da attribuire integralmente alla velocità eccessiva del mezzo del tutto incompatibile con le condizioni del traffico, della strada e dei limiti imposti nei centri urbani.
In conclusione non era stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta era avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori e, pertanto, la domanda attorea andavano rigettate.
Al rigetto della domanda principale conseguiva anche l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dal nei riguardi di CP_2 CP_4
Le spese di lite andavano poste a carico di parte attrice e andavano liquidate sui minimi tariffari sulla base del valore della causa indicato dagli stessi attori e delle attività svolte.
Il doveva invece pagare le spese di lite nei riguardi della terza chiamata tante CP_2 CP_4 che la chiamata in giudizio era assolutamente ingiustificata considerato quanto si legge dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale che evidenziava la presenza di una anomalia stradale solo
“parzialmente ripristinata” dal servizio di Pronto Intervento dell'AMIA.
Difatti dagli atti di causa depositati insieme alla citazione appariva evidente che il dissesto, pur se (in ipotesi) causato inizialmente da perdite della rete idrica, era rimasto pericoloso anche dopo un 5
intervento di messa in sicurezza avvenuto il giorno prima del sinistro e documentato dalla stessa Polizia Municipale, sicché la sua permanenza non poteva che attribuirsi alla incapacità degli operai dell'AMIA di effettuare un completo ripristino del manto stradale a regola d'arte e non certo all' CP_4
Avverso la predetta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
proponevano appello esponendo che era errata in quanto il giudice CP_1 Parte_5 di primo grado, in violazione dell'art.115 c.p.c., non aveva posto a fondamento della decisione le deposizioni testimoniali considerandole incomprensibilmente inattendibili.
Infatti, entrambi i testi e , escussi all'udienza del 24- Testimone_1 Testimone_3
10-2017, avevano confermato che in data 26-8-2012, alle ore 21.00 circa, , alla guida Persona_1 del proprio ciclomotore, mentre percorreva la via Messina Marine in direzione Palermo, era caduto a causa di una buca presente nel manto stradale che “non era segnalata in alcun modo” (teste ) Tes_1 ed era “piena d'acqua e difficilmente visibile” (teste ). Tes_2
Inoltre i testi avevano confermato che via Messina Marine, nel tratto di strada dove si era verificato il sinistro, non era sufficientemente illuminata (l'incidente si era verificato alle 21.00 cioè di sera), ed in particolare il teste aveva riferito che “la zona non fosse ben illuminata, a parte le luci della Tes_1 gelateria”, mentre il teste aveva dichiarato che “la strada era illuminata ma poco”. Tes_2
Infine i testi avevano confermato che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al ER
, considerato che da un lato il teste aveva precisato che “Ho sentito sopraggiungere
[...] Tes_1 il motore che faceva molto rumore pur non procedendo velocemente”, e dall'altro il teste Tes_2 aveva riferito che “Il aveva il casco”. Pt_1
In ordine al teste il Tribunale di Palermo nella sentenza impugnata affermava che lo stesso Tes_1
“non sa dire nulla in ordine alla dinamica del sinistro”.
Invero all' udienza del 24-10-2017 il teste aveva dichiarato quanto segue: “Confermo di avere visto il sinistro per cui è causa. Mi trovavo nella gelateria ed ho visto a circa 15-20 metri da me cadere il motore di . Ho sentito sopraggiungere il motore che faceva molto rumore pur non Persona_1 procedendo velocemente, e quindi mi sono girato ed ho assistito al sinistro. Preciso che il motore viaggiava in direzione Palermo, quindi era nella corsia più lontana rispetto alla gelateria. Era più vicino alla carnezzeria. Il motore è finito in una buca che io stesso avevo visto molte volte considerato che ai tempi bazzicavo in quella zona durante tutto il giorno”.
Pertanto il teste aveva riferito esaustivamente circa la dinamica del sinistro. Tes_1
La circostanza che la buca fosse stata ripristinata il giorno prima del sinistro , esposta dal primo giudice, non era stata dimostrata in alcun modo, in quanto né il né l' Controparte_2 CP_4 avevano allegato il rapporto dell'Amia s.p.a., che avrebbe effettuato tale intervento.
Non si comprende come il teste avrebbe potuto dire che la buca era stata ripristinata, Tes_1 considerato che la stessa Polizia Municipale nel rapporto depositato aveva verificato “la presenza di detta anomalia, consistente in un ammaloramento del manto stradale”,aggiungendo che “al momento dell'accertamento presentava nuovamente un certo dislivello altimetrico rispetto al manto stradale”. 6
Il teste aveva, invece, riferito della esistenza della buca proprio al momento del sinistro poiché si trovava presso la gelateria a soli circa 15 metri dal punto della caduta e, pertanto, la sua CP_5 deposizione doveva considerarsi puntuale ed attendibile.
Di contro vi era il sospetto che l'accertamento della Polizia Municipale riguardasse un punto diverso da quello dove si era verificato il sinistro e ciò avrebbe indotto in errore anche il Tribunale di Palermo.
Infine nel corpo del suddetto rapporto e nella ricostruzione della dinamica si affermava che “il sinistro era riconducibile ad una deformazione della sede stradale allocata in prossimità del civico 448”.
Alla luce di quanto sopra esponeva che il rapporto della Polizia Municipale era stato redatto in modo confusionario.
Risultava evidente che la Centrale Operativa dei Vigili Urbani era stata correttamente informata che l'incidente in questione era avvenuto in via Messina Marine in prossimità della gelateria CP_5 civico 621 (ved. pag. 5 del rapporto dei Vigili Urbani).
Ne conseguiva che, una volta intervenuta sul posto, la Polizia Municipale avrebbe dovuto verificare l'esistenza della buca in prossimità del civico 621 ma invece, non si comprendeva per quale motivo la verifica sarebbe stata effettuata presso i civici 394 o 448 (nel rapporto si parla prima di un civico e poi di un altro, in assenza, tuttavia, di un iter logico).
Tale confusione operata dai Vigili Urbani aveva portato il giudice di primo grado a delle conclusioni errate, tant'è che lo stesso a pag.4 della sentenza appellata, ultimo capoverso, affermava che il “punto di caduta è stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza, all'altezza del civico 394 dove, secondo le sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del decesso del giovane, sarebbe effettivamente avvenuto il sinistro”.
Lo stesso giudice, a pag.7 della sentenza impugnata, 3° capoverso, in maniera contraddittoria sosteneva che “Né appare plausibile ritenere che la caduta si avvenuta effettivamente nei pressi del civico 394”.
Dunque il Tribunale di Palermo dapprima riteneva che il punto di caduta del motore del de cuius sarebbe stato individuato all'altezza del civico 394, ma poi, smentendo sé stesso, riteneva non plausibile che la caduta fosse avvenuta nei pressi di tale civico.
Inoltre le considerazioni contenute nel rapporto dei Vigili Urbani assumevano valore di mera ipotesi di dinamica di incidente non riscontrata da elementi soggettivi per cui erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a tale rapporto, lacunoso e confusionario , e che per di più non aveva inquadrato correttamente l'effettivo punto della via Messina Marine dove si era verificato il sinistro.
Con riferimento al teste nella sentenza impugnata si affermava che “appare poco chiara la Tes_2 sua posizione rispetto al mezzo poiché afferma che la caduta sarebbe avvenuta davanti a lui mentre stava attraversando la strada”.
Orbene, era inspiegabile questa osservazione del giudice di primo grado, in quanto se il teste ha riferito che il de cuius era caduto davanti a lui mentre stava attraversando la strada, non si capisce perché la sua posizione apparirebbe poco chiara, 7
La realtà era anzi opposta, poiché il teste aveva potuto riferire perfettamente sulla dinamica del sinistro essendo lo stesso verificatosi davanti a lui.
Del pari infondata era la seconda contestazione del giudice relativa al fatto che il teste avrebbe riferito che la buca fosse invisibile perché ricoperta d'acqua, benché ciò apparisse smentito “da quanto accertato dai vigili urbani intervenuti poco dopo che non hanno segnalato alcunchè al riguardo”.
Orbene, in primo luogo si rileva che il teste non ha dichiarato che la buca fosse invisibile Tes_2 perché ricoperta d'acqua, in quanto se si esamina il verbale di udienza del 24-10-2017 si può notare che il teste ha precisato che “Ho visto la buca sulla quale è caduto il ragazzo, era piena d'acqua ed era difficilmente visibile e non era segnalata in alcun modo”.
In secondo luogo non era affatto vero che la Polizia Municipale era intervenuta poco dopo il sinistro in quanto quest'ultimo era avvenuto intorno alle 21.00 mentre i Vigili Urbani, come risulta a pag.3 del rapporto, erano intervenuti dopo le 00.05 e, dunque, dopo ben tre ore (e questo spiega il motivo per cui non abbiano trovato testi oculari).
È evidente, dunque, il motivo per cui non hanno segnalato che l'avvallamento fosse pieno d'acqua, in quanto da un lato è notorio che via Messina Marine è una strada con traffico molto elevato e, quindi, in questo arco di tempo il passaggio continuo di macchine può avere svuotato la buca, e dall'altro l'intervento della Polizia è intervenuto in una serata d'agosto con il conseguente caldo che può avere influito sul mancato rinvenimento dell' asfalto bagnato.
Inoltre andava rilevato che mentre i testi avevano reso le loro dichiarazioni in ordine alla effettiva buca che aveva cagionato il sinistro, la Polizia Municipale, e, per l'effetto, il giudice di primo grado, avevano fatto riferimento ad un avvallamento che nulla aveva a che vedere con il sinistro in oggetto.
Invero vi erano le dichiarazioni, esaustive e puntuali, dei due testi che avevano assistito entrambi da posizioni diverse al sinistro de quo, e dall'altro vi era un rapporto redatto dalla Polizia Municipale a seguito di un intervento effettuato diverse ore dopo l'incidente, senza che fossero sentiti testi oculari, e sulla base di semplici ipotesi che gli stessi Vigili Urbani avevano ritenuto non riscontrate da elementi oggettivi, e per di più con la prospettiva che tale rapporto aveva avuto ad oggetto l'esame di punti della strada di via Messina Marine non pertinenti con il sinistro per cui è causa.
Poiché le risultanze istruttorie avevano dimostrato che il de cuius era caduto a causa di una buca sul manto stradale ne conseguiva la responsabilità della Pubblica Amministrazione la quale, benché sussistente una situazione di pericolo (la buca), non aveva effettuato la manutenzione delle strada.
In particolare la pubblica amministrazione non aveva eliminato per tempo l'anomalia della pavimentazione stradale che aveva dato causa al fatto dannoso, né aveva segnalato o recintato la buca in questione.
La responsabilità del andava valutata, ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_2
Infatti sul proprietario delle strade gravava l'obbligo di custodia e manutenzione delle stesse CP_2 al fine di mantenerle in condizioni tali da non comportare alcuna situazione di pericolo per gli utenti, nonché quello di vigilare sui beni medesimi.
Dall'inottemperanza a tali obblighi di custodia e manutenzione derivava l'onere risarcitorio per le ipotesi in cui, come quella in questione, si verificava un evento dannoso. 8
Conseguentemente, nel caso in questione agli eredi del sig. andava riconosciuto il Persona_1 danno non patrimoniale poiché lo stesso subito dopo la caduta causata dalla buca era perfettamente cosciente di quanto gli stava accadendo, tant'è che nel tragitto dell'autombulanza verso il pronto soccorso del Policlinico aveva cercato di dare coraggio al padre.
Il decesso non si era infatti verificato immediatamente o dopo brevissimo tempo dal sinistro.
Per quanto concerneva le altre voci di danno che componevano il predetto danno non patrimoniale di cui chiedevano il risarcimento (oltre al summenzionato danno connesso alla perdita della vita, c.d. danno tanatologico), doveva essere preso in considerazione il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute).
Andava pure liquidato il danno morale stante la consapevolezza dell'imminente decesso da parte del
. Persona_1
In ordine alla posizione di. e , rispettivamente nonno materno e Controparte_1 Parte_5 zia di , erroneamente non erano state ammesse le prove testimoniali. Persona_1
Per quanto riguardava, infine, il danno patrimoniale iure proprio patito dagli attori andava rilevato che lavorava (ved. dichiarazione del teste ) e conviveva con i genitori Persona_1 Testimone_4
e e a questi ultimi andava quindi riconosciuto il danno patrimoniale Parte_1 Parte_2 dagli stessi sofferto, che poteva essere liquidato in via equitativa ex artt.1226 c.c..
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello in quanto il Tribunale Controparte_2 aveva ricostruito puntualmente la dinamica dell'incidente facendo correttamente perno sulle risultanze ufficiali del verbale dei VV.UU. (sul punto evidenziava che era agli atti la certificazione della archiviazione del procedimento penale incoato nei confronti di ignoti, non avendo il Giudice penale, rilevato responsabilità alcuna in capo ad alcun soggetto) e non sulle prove testimoniali, motivatamente definite inattendibili.
L'appello avversario tentava di rivalutare le prove testimoniali e addirittura definiva “confusionario” il verbale dei VV.UU. e di estrapolarne ad usum delphini affermazioni che, nel loro contesto, confermavano invece, la ricostruzione operata dal primo decidente.
Poiché veniva contestato il verbale dei VV.UU., mentre era agli atti la prova della archiviazione del procedimento penale contro ignoti, chiedeva l' acquisizione del fascicolo del giudizio penale così da integrare la documentazione relativa al sinistro.
Benchè le domande spiegate dal contro fossero state espressamente dichiarate CP_2 CP_4 assorbite nondimeno proponeva appello incidentale, condizionato alla non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario.
Esponeva al riguardo che la manutenzione della rete idrica era di competenza di (il che CP_4 costituiva fatto notorio) e che nella relazione della Polizia Municipale si leggeva “detto dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo ad opera del servizio di pronto intervento AMIA, era stato presumibilmente provocato da perdita di acque del servizio idrico cittadino”.
Il primo decidente aveva escluso la responsabilità di sulla sola considerazione che la buca CP_4 era stata riparata dalla non considerando la circostanza che la buca medesima era stata CP_6 causata dal malfunzionamento del servizio idrico. Ne conseguiva che, al più avrebbe potuto graduarsi 9
la responsabilità tra le due società di servizi ma non si poteva radicalmente escludersi la responsabilità di vieppiù considerando che spettava ad la riparazione della buca. CP_4 CP_4
L' si costituiva in giudizio esponendone, in via preliminare, l'inammissibilità ex art 342 CP_4
c.p.c.. Invero, parte appellante chiedeva la riforma dell'impugnata statuizione limitandosi però in maniera sommaria e superficiale, a contestare genericamente la decisione prime cure, ad effettuare una narrazione dell'iter processuale svolto, senza indicare in maniera specifica e dettagliata le parti della motivazione della sentenza che intendeva appellare, le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In ogni caso rilevava che l'impugnata sentenza era corretta, esaustiva e logicamente motivata, considerato che le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio prime cure avevano escluso la responsabilità del , e di conseguenza dell' in merito alle richieste di Controparte_2 CP_4 risarcimento danni formulate da parte appellante.
Gli odierni attori sostenevano che la rovinosa caduta del centauro, cui era seguita la morte, sarebbe stata causata da un dissesto/avallamento presente sul manto stradale della via Messina Marine, ma di tale circostanza non erano riuscite a fornire valida prova, stante anche gli esiti dell'attività di accertamento effettuata dalla Polizia municipale, rimasta incontroversa nei fatti.
Correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata ex adverso, considerato che, nel corso del giudizio non era stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta era avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori. Invero i Vigili urbani intervenuti non avevano rinvenuto alcuna traccia del sinistro sul selciato all'altezza della rilevata anomalia stradale né nei paraggi di essa. Non erano state infatti rinvenute strisce sull'asfalto derivanti dallo sfregamento prolungato della fiancata del mezzo sull'asfalto. Il punto di caduta era stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza all'altezza del civico 394 dove sarebbe avvenuto il sinistro.
Il primo giudice, inoltre, tenuto di quanto accertato dagli agenti della Polizia municipale e trasfuso nel rapporto depositato in atti, aveva correttamente ritenuto che quanto affermato dai testi era inattendibile e comunque era incompatibile con le risultanze obiettive acquisite agli atti e prodotte dalla stessa parte attrice.
Rilevava altresì l'eccessività delle richieste attoree, pur nella loro genericità ed indeterminatezza, perché lontane dalla reale entità delle lesioni eventualmente patite in dipendenza dei fatti per cui è causa, ma soprattutto perché tali richieste erano del tutto sfornite, allo stato, di valido supporto probatorio processuale.
In ogni caso contestava la sussistenza di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
che aveva affermato che responsabile dell'accaduto era l' dalla quale
[...] Controparte_4 pretendeva di essere garantita, per la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
Il 20 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'
[...] per violazione della disposizione di cui all' art 342 c.p.c. non appare fondata. CP_4 10
Invero l'art. 342 c.p.c. , nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 7.8.2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare;
b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;
la legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che , conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Nella specie, essendo stato notificato l'atto di appello in data 14 luglio 2020 , si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c..
Come ritenuto in dottrina, per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c. - deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite .
I requisiti in oggetto non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma, piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto. In particolare , non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza, né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017, 7332/2018; da ultimo v. Cass. n. 2320 del 25/01/2023 ).
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che 11
l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Pertanto, appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Nella specie, gli appellanti:
hanno chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che manca la prova che la caduta del motociclista è avvenuta a causa del dissesto della sede stradale da loro indicato;
hanno chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito affermando che, dalle deposizioni testimoniali acquisite, si rileva la prova che il sinistro si è verificato a causa del dissesto della sede stradale (profilo argomentativo);
hanno sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censorio );
hanno infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con l'accoglimento delle loro domande ( profilo di causalità ).
Tanto premesso, si osserva che affinchè possa configurarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, nel concorso degli altri presupposti, è innanzitutto necessaria la presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento ( Cass. nn. 4160 /2019, 14930/2023 ).
Nella specie occorre innanzitutto verificare se dal rapporto in atti, in data 22 novembre 2022, redatto dai vigili urbani di Palermo, si rilevi un nesso di causalità tra il sinistro in oggetto e lo stato della strada comunale dove il sinistro si è verificato.
Il primo giudice ha ritenuto che non è stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta del defunto centauro è avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori e, pertanto, ha rigettato le loro domande.
Orbene va rilevato in proposito che i vigili urbani hanno esposto nel rapporto in atti che , in sede di accertamento compiuto poco dopo che si era verificato il sinistro, hanno rilevato un lieve dissesto della sede stradale ubicato all'incirca di fronte i civv. 448 e 635. Detto dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo ad opera del servizio di Pronto Intervento, era stato presumibilmente provocato da perdita di acque del servizio idrico cittadino.
In particolare il tratto depresso rispetto al livello della sede stradale, ubicato all'incirca nella parte centro - destra della carreggiata, e quindi all'interno dell'ideale corsia avente senso di marcia da verso via Ponte di Mare, era costituito da due piccole aree, di forma diversa. Una prima, CP_7 avente forma approssimativamente circolare di diametro pari a 1.50 mt. ca., una seconda area di forma irregolare, inscrivibile approssimativamente all'interno di un area rettangolare di dimensioni pari a 2.10 X 2.20 mt. ca. Le due suddette aree, erano lievemente depresse (di pochi cm.) rispetto al livello 12
della sede stradale, cui si raccordavano tuttavia, senza che si creassero dei veri e propri spigoli, ossia senza la formazione di gradini.
La ricerca di tracce in prossimità del civ. 448, nelle adiacenze del quale trovavasi allocata la deformazione del manto stradale meglio descritta, non aveva dato alcun esito.
Hanno poi riferito i verbalizzanti che, alla luce dei successivi accertamenti, in particolare basati sulle dichiarazioni rese da e da , era stato accertato che eventuali tracce Parte_6 Persona_2 del sinistro, ove esistenti, sarebbero state allocate non già nei pressi del civico 448 bensì in prossimità del civ. 394, e quindi ad una distanza di poco inferiore a 100 mt. dal suddetto civico 448, come meglio apprezzabile al verbale planimetrico al rapporto allegato.
Orbene è pacifico che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria ( v. da ultimo: Cass. n. 10376 del 17/04/2024 ).
E' altresì pacifico che, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento ( Cass. n. 29320 del 07/10/2022 ).
Consegue che, nella specie, le circostanze riferite in rapporto, accertate visivamente e relative alla percezione statica dei verbalizzanti che nei pressi del civico 448 non vi erano tracce lasciate dalla caduta di un motoveicolo e che vi era un leggera depressione del manto stradale, poteva essere contestata soltanto con querela di falso.
Affermano gli appellanti che non vi è motivo di dubitare della deposizione resa dal teste che Tes_1 ha dichiarato quanto segue: “Confermo di avere visto il sinistro per cui è causa. Mi trovavo nella gelateria ed ho visto a circa 15-20 metri da me cadere il motore di . Ho sentito Persona_1 sopraggiungere il motore che faceva molto rumore pur non procedendo velocemente, e quindi mi sono girato ed ho assistito al sinistro. Preciso che il motore viaggiava in direzione Palermo, quindi era nella corsia più lontana rispetto alla gelateria. Era più vicino alla carnezzeria. Il motore è finito in 13
una buca che io stesso avevo visto molte volte considerato che ai tempi bazzicavo in quella zona durante tutto il giorno”.
Sostengono gli appellanti che la circostanza che il sinistro si è verificato nei pressi della gelateria risulta dal rapporto dei vigili urbani. Invero dal rapporto dei vigili urbani risulta quanto segue “ Alle ore 00.05 del 27.08.2012, la pattuglia dipendente composta dall'Isp. C. di P.M. Parte_7
e dall'A.P.M. veniva informata dalla Centrale Operativa che in via Messina Marine, CP_8 in prossimità del civ. 621 (gelateria , si era verificato un sinistro stradale con lesioni a CP_5 persone. Giunti sul luogo del sinistro gli operatori, non trovando alcuna traccia o elemento utile, davano comunicazione alla he ne disponeva l'invio ad atro incidente “. Pt_8
Quanto in precedenza esposto esclude che il sinistro si è verificato nei pressi della gelateria ed esclude pure che vi è la prova che una “ buca “ sul manto stradale ha cagionato il sinistro.
Correttamente quindi il primo giudice ha escluso che la deposizione resa dal teste sia Tes_1 attendibile. E ugualmente inattendibile deve pure ritenersi la deposizione del teste che ha Tes_2 fatto riferimento all'esistenza sul luogo del sinistro di una “ buca “che avrebbe cagionato il sinistro.
In assenza di elementi probatori di segno contrario devono invece ritenersi attendibili le dichiarazioni rese da e da , riportate nel rapporto dei vigili urbani, dalle quali si Parte_6 Persona_2 rileva che il sinistro si è verificato in prossimità del civ. 394, e quindi ad una distanza di poco inferiore a 100 mt. dal suddetto civico 448.
In ogni caso il primo giudice ha correttamente esposto che anche a volere ritenere che il lieve avvallamento della sede stradale in prossimità del civico 448 possa avere cagionato la perdita di equilibrio del centauro, la sua caduta a circa 100 metri di distanza da tale avvallamento implicherebbe una velocità del mezzo di gran lunga superiore ai 100Km/h e in tal caso l'evento dannoso sarebbe da attribuire integralmente alla condotta di guida tenuta dal centauro , essendo idonea la velocità eccessiva del suo mezzo ad interrompere il nesso di causalità tra la ritenuta “ insidia
“ e l'evento dannoso.
Queste ultime considerazioni non sono state in alcun modo contestate dagli appellanti che avrebbero quantomeno dovuto provare , a mezzo di idoneo elaborato tecnico, l'esistenza di un nesso di causalità tra la ritenuta insidia e l'evento dannoso pur in presenza della velocità eccessiva del suo mezzo.
Va pertanto rigettato il proposto appello, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia riproposta dal appellato. CP_2
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza tra gli appellanti e il e Controparte_2 si liquidano in euro 7.200,00, alle quali sono tenuti in solido e Controparte_1 Parte_5 limitatamente all'importo di euro 5.000,00 ( in considerazione del minore valore della domanda da loro proposta rispetto a quella degli altri appellanti ), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra gli appellanti e l' e tra CP_4 il e l' considerazione della peculiarità della proposta domanda di Controparte_2 CP_9 garanzia.
P.Q.M.
14
La Corte , rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti del e dell'
[...] Controparte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_4 avverso la sentenza resa in data 8 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del CP_2
che liquida in euro 7.200,00, alle quali sono tenuti in solido e
[...] Controparte_1 Parte_5
limitatamente all'importo di euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A.
[...] nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 in solido a carico degli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 983/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ( C.F. ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
15 giugno 1994 ( C.F. ), , nata a [...] il [...] ( C.F._3 Parte_4
C.F. ), ciascuno in proprio e nella qualità di eredi di nato a C.F._4 Persona_1
Palermo il 23 marzo 1986 e deceduto il 28 agosto 2012, nato a [...] il 29 Controparte_1 luglio 1944 ( C.F. ), , nata a [...] il [...] ( C.F._5 Parte_5
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cutietta, ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio, sito Palermo, via Notarbartolo n. 44, per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
( C.F. ), in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 dall'avv. Celesia Silvana, giusta procura generali alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina, n. 39
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
( C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' CP_4 P.IVA_2 avv. Aurelio Anselmo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito Palermo, via Croce Rossa n. 308, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 maggio 2020, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_5 nei confronti del e con la chiamata in causa dell'
[...] Controparte_2 CP_4
dichiarava assorbita la domanda di garanzia spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 [...]
; CP_4
condannava tutti gli attori, in solido fra di loro, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal convenuto , liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 21.424,00 Controparte_2 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
condannava il al pagamento delle spese processuali nei riguardi della terza Controparte_2 chiamata che liquidava nella misura di euro 9.694,00 oltre spese generali, I.V.A. e CP_4
C.P.A. nella misura legalmente dovuta .
Esponeva il primo giudice che risultava documentalmente comprovato (e comunque era pacifico) che aveva avuto un sinistro mortale mentre percorreva la cittadina via Messina Marine Persona_1
a bordo del motociclo Honda Chiocciola, targato CK17264 cagionato – a detta degli attori - dal manto stradale dissestato, che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo che, cadendo, gli era finito addosso. La polizia municipale, raggiunto il luogo del sinistro, aveva riscontrato la presenza di un lieve avvallamento all'altezza dei civici 448 e 635 ( a destra ed a sinistra della carreggiata) consistente in un ammaloramento del manto stradale consistente in pochi cm di dislivello e senza “linee di spigolosità”. Tuttavia gli stessi vigili urbani intervenuti non avevano rinvenuto alcuna traccia del sinistro sul selciato all'altezza della riscontrata anomalia stradale né nei paraggi di essa. Non erano state cioè rinvenute strisce sull'asfalto derivanti dallo sfregamento prolungato della fiancata del mezzo sull'asfalto.
Difatti il punto di caduta era stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza dall'avvallamento riscontrato, all'altezza del civico 394 dove, secondo le sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del decesso del giovane, sarebbe effettivamente avvenuto il sinistro.
La Polizia Municipale aveva concluso così in relazione agli ulteriori accertamenti svolti sulla base delle sommarie informazioni raccolte dai soccorritori intervenuti, dal medico in servizio sull'ambulanza e da e , tutti n.q. di persone informate sui fatti. Parte_6 Persona_2
Se il giovane fosse caduto a causa del dissesto indicato dagli attori sarebbero state visibili in prossimità di quel punto le tracce dello scivolamento del motore. Invece gli agenti intervenuti non avevano trovato tracce nella zona del dissesto e questo era comprensibile perché si era accertato che il sinistro era avvenuto a circa 100 metri di distanza dal punto in precedenza indicato.
Poteva quindi concludersi che la caduta era avvenuta ad una rilevante distanza dalla sconnessione indicata dagli attori e, pertanto, poteva escludersi che la caduta fosse dovuta ad essa.
Andava esclusa l'attendibilità dei testi escussi in corso di causa.
Il primo teste, , aveva detto di trovarsi in una gelateria a circa 15 -20 metri dal Testimone_1 punto della caduta, e aveva riferito di aver sentito il sopraggiungere del motociclo per il suo elevato 4
rumore, di aver visto la caduta e di aver notato la buca, ma non aveva riferito nulla in ordine alla dinamica del sinistro, ed, in particolare (pur avendo visto sia la buca, sia la caduta), affermava di non aver visto se il motociclo aveva colpito nella caduta il suo occupante riferendo “perché mi sono concentrato solo sul ferito ”.
Il teste appariva non attendibile sopratutto perché si era soffermato sul fatto che la buca fosse Tes_1 lì da tempo e, almeno per gli abitanti della zona, “ben conosciuta”. La buca, tuttavia, era stata
“ripristinata” proprio il giorno prima del sinistro, in data 25.8.2012, come accertato dalla Polizia Urbana, sicché residuava soltanto “un lieve tratto depresso” senza spigoli e gradini come dettagliatamente descritto nella relazione di servizio in atti.
Il teste aveva affermato che la caduta era avvenuta davanti a lui mentre stava Testimone_2 attraversando la strada. La deposizione resa dal predetto teste era pure poco attendibile.
Il teste affermava che la buca sarebbe stata invisibile perché ricoperta d'acqua, ma ciò era smentito da quanto accertato dai vigili urbani intervenuti poco dopo il sinistro che non avevano segnalato alcunché al riguardo, essendosi limitati ad affermare che il dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo realizzata del servizio di Pronto Intervento Amia, presumibilmente era stato provocato da perdite di acqua del servizio idrico, ma non avevano segnalato che vi fossero perdite in atto o che l'avvallamento fosse pieno d'acqua o quantomeno bagnato.
Ne'appariva plausibile ritenere che la caduta fosse avvenuta effettivamente nei pressi del civico 394 ma che essa era dovuta ad una perdita di equilibrio causata al centauro dall'avvallamento posto sulla carreggiata a circa 95 metri prima e cioè all'altezza del civico 448. In tale ipotesi si sarebbe dovuto ritenere che il veicolo andava tanto velocemente che la perdita di controllo causata dall'avvallamento, pur manifestandosi istantaneamente, avrebbe causato la caduta a circa 95 metri di distanza, il che implicava una velocità del mezzo di gran lunga superiore ai 100 km/h e probabilmente prossima ai 200 km/h. Ciò era all'evidenza inverosimile dato che il tipo di mezzo utilizzato dalla vittima non era in grado di spingersi a tali velocità, ma, in ogni caso, in tale ipotesi, il sinistro non poteva ritenersi attribuibile al lieve dissesto riscontrato dai vigili, quanto invece sarebbe da attribuire integralmente alla velocità eccessiva del mezzo del tutto incompatibile con le condizioni del traffico, della strada e dei limiti imposti nei centri urbani.
In conclusione non era stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta era avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori e, pertanto, la domanda attorea andavano rigettate.
Al rigetto della domanda principale conseguiva anche l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dal nei riguardi di CP_2 CP_4
Le spese di lite andavano poste a carico di parte attrice e andavano liquidate sui minimi tariffari sulla base del valore della causa indicato dagli stessi attori e delle attività svolte.
Il doveva invece pagare le spese di lite nei riguardi della terza chiamata tante CP_2 CP_4 che la chiamata in giudizio era assolutamente ingiustificata considerato quanto si legge dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale che evidenziava la presenza di una anomalia stradale solo
“parzialmente ripristinata” dal servizio di Pronto Intervento dell'AMIA.
Difatti dagli atti di causa depositati insieme alla citazione appariva evidente che il dissesto, pur se (in ipotesi) causato inizialmente da perdite della rete idrica, era rimasto pericoloso anche dopo un 5
intervento di messa in sicurezza avvenuto il giorno prima del sinistro e documentato dalla stessa Polizia Municipale, sicché la sua permanenza non poteva che attribuirsi alla incapacità degli operai dell'AMIA di effettuare un completo ripristino del manto stradale a regola d'arte e non certo all' CP_4
Avverso la predetta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
proponevano appello esponendo che era errata in quanto il giudice CP_1 Parte_5 di primo grado, in violazione dell'art.115 c.p.c., non aveva posto a fondamento della decisione le deposizioni testimoniali considerandole incomprensibilmente inattendibili.
Infatti, entrambi i testi e , escussi all'udienza del 24- Testimone_1 Testimone_3
10-2017, avevano confermato che in data 26-8-2012, alle ore 21.00 circa, , alla guida Persona_1 del proprio ciclomotore, mentre percorreva la via Messina Marine in direzione Palermo, era caduto a causa di una buca presente nel manto stradale che “non era segnalata in alcun modo” (teste ) Tes_1 ed era “piena d'acqua e difficilmente visibile” (teste ). Tes_2
Inoltre i testi avevano confermato che via Messina Marine, nel tratto di strada dove si era verificato il sinistro, non era sufficientemente illuminata (l'incidente si era verificato alle 21.00 cioè di sera), ed in particolare il teste aveva riferito che “la zona non fosse ben illuminata, a parte le luci della Tes_1 gelateria”, mentre il teste aveva dichiarato che “la strada era illuminata ma poco”. Tes_2
Infine i testi avevano confermato che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al ER
, considerato che da un lato il teste aveva precisato che “Ho sentito sopraggiungere
[...] Tes_1 il motore che faceva molto rumore pur non procedendo velocemente”, e dall'altro il teste Tes_2 aveva riferito che “Il aveva il casco”. Pt_1
In ordine al teste il Tribunale di Palermo nella sentenza impugnata affermava che lo stesso Tes_1
“non sa dire nulla in ordine alla dinamica del sinistro”.
Invero all' udienza del 24-10-2017 il teste aveva dichiarato quanto segue: “Confermo di avere visto il sinistro per cui è causa. Mi trovavo nella gelateria ed ho visto a circa 15-20 metri da me cadere il motore di . Ho sentito sopraggiungere il motore che faceva molto rumore pur non Persona_1 procedendo velocemente, e quindi mi sono girato ed ho assistito al sinistro. Preciso che il motore viaggiava in direzione Palermo, quindi era nella corsia più lontana rispetto alla gelateria. Era più vicino alla carnezzeria. Il motore è finito in una buca che io stesso avevo visto molte volte considerato che ai tempi bazzicavo in quella zona durante tutto il giorno”.
Pertanto il teste aveva riferito esaustivamente circa la dinamica del sinistro. Tes_1
La circostanza che la buca fosse stata ripristinata il giorno prima del sinistro , esposta dal primo giudice, non era stata dimostrata in alcun modo, in quanto né il né l' Controparte_2 CP_4 avevano allegato il rapporto dell'Amia s.p.a., che avrebbe effettuato tale intervento.
Non si comprende come il teste avrebbe potuto dire che la buca era stata ripristinata, Tes_1 considerato che la stessa Polizia Municipale nel rapporto depositato aveva verificato “la presenza di detta anomalia, consistente in un ammaloramento del manto stradale”,aggiungendo che “al momento dell'accertamento presentava nuovamente un certo dislivello altimetrico rispetto al manto stradale”. 6
Il teste aveva, invece, riferito della esistenza della buca proprio al momento del sinistro poiché si trovava presso la gelateria a soli circa 15 metri dal punto della caduta e, pertanto, la sua CP_5 deposizione doveva considerarsi puntuale ed attendibile.
Di contro vi era il sospetto che l'accertamento della Polizia Municipale riguardasse un punto diverso da quello dove si era verificato il sinistro e ciò avrebbe indotto in errore anche il Tribunale di Palermo.
Infine nel corpo del suddetto rapporto e nella ricostruzione della dinamica si affermava che “il sinistro era riconducibile ad una deformazione della sede stradale allocata in prossimità del civico 448”.
Alla luce di quanto sopra esponeva che il rapporto della Polizia Municipale era stato redatto in modo confusionario.
Risultava evidente che la Centrale Operativa dei Vigili Urbani era stata correttamente informata che l'incidente in questione era avvenuto in via Messina Marine in prossimità della gelateria CP_5 civico 621 (ved. pag. 5 del rapporto dei Vigili Urbani).
Ne conseguiva che, una volta intervenuta sul posto, la Polizia Municipale avrebbe dovuto verificare l'esistenza della buca in prossimità del civico 621 ma invece, non si comprendeva per quale motivo la verifica sarebbe stata effettuata presso i civici 394 o 448 (nel rapporto si parla prima di un civico e poi di un altro, in assenza, tuttavia, di un iter logico).
Tale confusione operata dai Vigili Urbani aveva portato il giudice di primo grado a delle conclusioni errate, tant'è che lo stesso a pag.4 della sentenza appellata, ultimo capoverso, affermava che il “punto di caduta è stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza, all'altezza del civico 394 dove, secondo le sommarie informazioni assunte nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del decesso del giovane, sarebbe effettivamente avvenuto il sinistro”.
Lo stesso giudice, a pag.7 della sentenza impugnata, 3° capoverso, in maniera contraddittoria sosteneva che “Né appare plausibile ritenere che la caduta si avvenuta effettivamente nei pressi del civico 394”.
Dunque il Tribunale di Palermo dapprima riteneva che il punto di caduta del motore del de cuius sarebbe stato individuato all'altezza del civico 394, ma poi, smentendo sé stesso, riteneva non plausibile che la caduta fosse avvenuta nei pressi di tale civico.
Inoltre le considerazioni contenute nel rapporto dei Vigili Urbani assumevano valore di mera ipotesi di dinamica di incidente non riscontrata da elementi soggettivi per cui erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a tale rapporto, lacunoso e confusionario , e che per di più non aveva inquadrato correttamente l'effettivo punto della via Messina Marine dove si era verificato il sinistro.
Con riferimento al teste nella sentenza impugnata si affermava che “appare poco chiara la Tes_2 sua posizione rispetto al mezzo poiché afferma che la caduta sarebbe avvenuta davanti a lui mentre stava attraversando la strada”.
Orbene, era inspiegabile questa osservazione del giudice di primo grado, in quanto se il teste ha riferito che il de cuius era caduto davanti a lui mentre stava attraversando la strada, non si capisce perché la sua posizione apparirebbe poco chiara, 7
La realtà era anzi opposta, poiché il teste aveva potuto riferire perfettamente sulla dinamica del sinistro essendo lo stesso verificatosi davanti a lui.
Del pari infondata era la seconda contestazione del giudice relativa al fatto che il teste avrebbe riferito che la buca fosse invisibile perché ricoperta d'acqua, benché ciò apparisse smentito “da quanto accertato dai vigili urbani intervenuti poco dopo che non hanno segnalato alcunchè al riguardo”.
Orbene, in primo luogo si rileva che il teste non ha dichiarato che la buca fosse invisibile Tes_2 perché ricoperta d'acqua, in quanto se si esamina il verbale di udienza del 24-10-2017 si può notare che il teste ha precisato che “Ho visto la buca sulla quale è caduto il ragazzo, era piena d'acqua ed era difficilmente visibile e non era segnalata in alcun modo”.
In secondo luogo non era affatto vero che la Polizia Municipale era intervenuta poco dopo il sinistro in quanto quest'ultimo era avvenuto intorno alle 21.00 mentre i Vigili Urbani, come risulta a pag.3 del rapporto, erano intervenuti dopo le 00.05 e, dunque, dopo ben tre ore (e questo spiega il motivo per cui non abbiano trovato testi oculari).
È evidente, dunque, il motivo per cui non hanno segnalato che l'avvallamento fosse pieno d'acqua, in quanto da un lato è notorio che via Messina Marine è una strada con traffico molto elevato e, quindi, in questo arco di tempo il passaggio continuo di macchine può avere svuotato la buca, e dall'altro l'intervento della Polizia è intervenuto in una serata d'agosto con il conseguente caldo che può avere influito sul mancato rinvenimento dell' asfalto bagnato.
Inoltre andava rilevato che mentre i testi avevano reso le loro dichiarazioni in ordine alla effettiva buca che aveva cagionato il sinistro, la Polizia Municipale, e, per l'effetto, il giudice di primo grado, avevano fatto riferimento ad un avvallamento che nulla aveva a che vedere con il sinistro in oggetto.
Invero vi erano le dichiarazioni, esaustive e puntuali, dei due testi che avevano assistito entrambi da posizioni diverse al sinistro de quo, e dall'altro vi era un rapporto redatto dalla Polizia Municipale a seguito di un intervento effettuato diverse ore dopo l'incidente, senza che fossero sentiti testi oculari, e sulla base di semplici ipotesi che gli stessi Vigili Urbani avevano ritenuto non riscontrate da elementi oggettivi, e per di più con la prospettiva che tale rapporto aveva avuto ad oggetto l'esame di punti della strada di via Messina Marine non pertinenti con il sinistro per cui è causa.
Poiché le risultanze istruttorie avevano dimostrato che il de cuius era caduto a causa di una buca sul manto stradale ne conseguiva la responsabilità della Pubblica Amministrazione la quale, benché sussistente una situazione di pericolo (la buca), non aveva effettuato la manutenzione delle strada.
In particolare la pubblica amministrazione non aveva eliminato per tempo l'anomalia della pavimentazione stradale che aveva dato causa al fatto dannoso, né aveva segnalato o recintato la buca in questione.
La responsabilità del andava valutata, ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_2
Infatti sul proprietario delle strade gravava l'obbligo di custodia e manutenzione delle stesse CP_2 al fine di mantenerle in condizioni tali da non comportare alcuna situazione di pericolo per gli utenti, nonché quello di vigilare sui beni medesimi.
Dall'inottemperanza a tali obblighi di custodia e manutenzione derivava l'onere risarcitorio per le ipotesi in cui, come quella in questione, si verificava un evento dannoso. 8
Conseguentemente, nel caso in questione agli eredi del sig. andava riconosciuto il Persona_1 danno non patrimoniale poiché lo stesso subito dopo la caduta causata dalla buca era perfettamente cosciente di quanto gli stava accadendo, tant'è che nel tragitto dell'autombulanza verso il pronto soccorso del Policlinico aveva cercato di dare coraggio al padre.
Il decesso non si era infatti verificato immediatamente o dopo brevissimo tempo dal sinistro.
Per quanto concerneva le altre voci di danno che componevano il predetto danno non patrimoniale di cui chiedevano il risarcimento (oltre al summenzionato danno connesso alla perdita della vita, c.d. danno tanatologico), doveva essere preso in considerazione il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute).
Andava pure liquidato il danno morale stante la consapevolezza dell'imminente decesso da parte del
. Persona_1
In ordine alla posizione di. e , rispettivamente nonno materno e Controparte_1 Parte_5 zia di , erroneamente non erano state ammesse le prove testimoniali. Persona_1
Per quanto riguardava, infine, il danno patrimoniale iure proprio patito dagli attori andava rilevato che lavorava (ved. dichiarazione del teste ) e conviveva con i genitori Persona_1 Testimone_4
e e a questi ultimi andava quindi riconosciuto il danno patrimoniale Parte_1 Parte_2 dagli stessi sofferto, che poteva essere liquidato in via equitativa ex artt.1226 c.c..
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello in quanto il Tribunale Controparte_2 aveva ricostruito puntualmente la dinamica dell'incidente facendo correttamente perno sulle risultanze ufficiali del verbale dei VV.UU. (sul punto evidenziava che era agli atti la certificazione della archiviazione del procedimento penale incoato nei confronti di ignoti, non avendo il Giudice penale, rilevato responsabilità alcuna in capo ad alcun soggetto) e non sulle prove testimoniali, motivatamente definite inattendibili.
L'appello avversario tentava di rivalutare le prove testimoniali e addirittura definiva “confusionario” il verbale dei VV.UU. e di estrapolarne ad usum delphini affermazioni che, nel loro contesto, confermavano invece, la ricostruzione operata dal primo decidente.
Poiché veniva contestato il verbale dei VV.UU., mentre era agli atti la prova della archiviazione del procedimento penale contro ignoti, chiedeva l' acquisizione del fascicolo del giudizio penale così da integrare la documentazione relativa al sinistro.
Benchè le domande spiegate dal contro fossero state espressamente dichiarate CP_2 CP_4 assorbite nondimeno proponeva appello incidentale, condizionato alla non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario.
Esponeva al riguardo che la manutenzione della rete idrica era di competenza di (il che CP_4 costituiva fatto notorio) e che nella relazione della Polizia Municipale si leggeva “detto dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo ad opera del servizio di pronto intervento AMIA, era stato presumibilmente provocato da perdita di acque del servizio idrico cittadino”.
Il primo decidente aveva escluso la responsabilità di sulla sola considerazione che la buca CP_4 era stata riparata dalla non considerando la circostanza che la buca medesima era stata CP_6 causata dal malfunzionamento del servizio idrico. Ne conseguiva che, al più avrebbe potuto graduarsi 9
la responsabilità tra le due società di servizi ma non si poteva radicalmente escludersi la responsabilità di vieppiù considerando che spettava ad la riparazione della buca. CP_4 CP_4
L' si costituiva in giudizio esponendone, in via preliminare, l'inammissibilità ex art 342 CP_4
c.p.c.. Invero, parte appellante chiedeva la riforma dell'impugnata statuizione limitandosi però in maniera sommaria e superficiale, a contestare genericamente la decisione prime cure, ad effettuare una narrazione dell'iter processuale svolto, senza indicare in maniera specifica e dettagliata le parti della motivazione della sentenza che intendeva appellare, le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In ogni caso rilevava che l'impugnata sentenza era corretta, esaustiva e logicamente motivata, considerato che le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio prime cure avevano escluso la responsabilità del , e di conseguenza dell' in merito alle richieste di Controparte_2 CP_4 risarcimento danni formulate da parte appellante.
Gli odierni attori sostenevano che la rovinosa caduta del centauro, cui era seguita la morte, sarebbe stata causata da un dissesto/avallamento presente sul manto stradale della via Messina Marine, ma di tale circostanza non erano riuscite a fornire valida prova, stante anche gli esiti dell'attività di accertamento effettuata dalla Polizia municipale, rimasta incontroversa nei fatti.
Correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata ex adverso, considerato che, nel corso del giudizio non era stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta era avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori. Invero i Vigili urbani intervenuti non avevano rinvenuto alcuna traccia del sinistro sul selciato all'altezza della rilevata anomalia stradale né nei paraggi di essa. Non erano state infatti rinvenute strisce sull'asfalto derivanti dallo sfregamento prolungato della fiancata del mezzo sull'asfalto. Il punto di caduta era stato successivamente individuato a ben 95 metri di distanza all'altezza del civico 394 dove sarebbe avvenuto il sinistro.
Il primo giudice, inoltre, tenuto di quanto accertato dagli agenti della Polizia municipale e trasfuso nel rapporto depositato in atti, aveva correttamente ritenuto che quanto affermato dai testi era inattendibile e comunque era incompatibile con le risultanze obiettive acquisite agli atti e prodotte dalla stessa parte attrice.
Rilevava altresì l'eccessività delle richieste attoree, pur nella loro genericità ed indeterminatezza, perché lontane dalla reale entità delle lesioni eventualmente patite in dipendenza dei fatti per cui è causa, ma soprattutto perché tali richieste erano del tutto sfornite, allo stato, di valido supporto probatorio processuale.
In ogni caso contestava la sussistenza di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
che aveva affermato che responsabile dell'accaduto era l' dalla quale
[...] Controparte_4 pretendeva di essere garantita, per la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
Il 20 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'
[...] per violazione della disposizione di cui all' art 342 c.p.c. non appare fondata. CP_4 10
Invero l'art. 342 c.p.c. , nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 7.8.2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare;
b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;
la legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che , conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Nella specie, essendo stato notificato l'atto di appello in data 14 luglio 2020 , si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c..
Come ritenuto in dottrina, per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c. - deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite .
I requisiti in oggetto non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma, piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto. In particolare , non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza, né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017, 7332/2018; da ultimo v. Cass. n. 2320 del 25/01/2023 ).
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che 11
l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Pertanto, appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Nella specie, gli appellanti:
hanno chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che manca la prova che la caduta del motociclista è avvenuta a causa del dissesto della sede stradale da loro indicato;
hanno chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito affermando che, dalle deposizioni testimoniali acquisite, si rileva la prova che il sinistro si è verificato a causa del dissesto della sede stradale (profilo argomentativo);
hanno sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censorio );
hanno infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con l'accoglimento delle loro domande ( profilo di causalità ).
Tanto premesso, si osserva che affinchè possa configurarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, nel concorso degli altri presupposti, è innanzitutto necessaria la presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento ( Cass. nn. 4160 /2019, 14930/2023 ).
Nella specie occorre innanzitutto verificare se dal rapporto in atti, in data 22 novembre 2022, redatto dai vigili urbani di Palermo, si rilevi un nesso di causalità tra il sinistro in oggetto e lo stato della strada comunale dove il sinistro si è verificato.
Il primo giudice ha ritenuto che non è stata raggiunta la sufficiente prova che la caduta del defunto centauro è avvenuta a causa del dissesto indicato dagli attori e, pertanto, ha rigettato le loro domande.
Orbene va rilevato in proposito che i vigili urbani hanno esposto nel rapporto in atti che , in sede di accertamento compiuto poco dopo che si era verificato il sinistro, hanno rilevato un lieve dissesto della sede stradale ubicato all'incirca di fronte i civv. 448 e 635. Detto dissesto, parzialmente ricoperto da asfaltatura a freddo ad opera del servizio di Pronto Intervento, era stato presumibilmente provocato da perdita di acque del servizio idrico cittadino.
In particolare il tratto depresso rispetto al livello della sede stradale, ubicato all'incirca nella parte centro - destra della carreggiata, e quindi all'interno dell'ideale corsia avente senso di marcia da verso via Ponte di Mare, era costituito da due piccole aree, di forma diversa. Una prima, CP_7 avente forma approssimativamente circolare di diametro pari a 1.50 mt. ca., una seconda area di forma irregolare, inscrivibile approssimativamente all'interno di un area rettangolare di dimensioni pari a 2.10 X 2.20 mt. ca. Le due suddette aree, erano lievemente depresse (di pochi cm.) rispetto al livello 12
della sede stradale, cui si raccordavano tuttavia, senza che si creassero dei veri e propri spigoli, ossia senza la formazione di gradini.
La ricerca di tracce in prossimità del civ. 448, nelle adiacenze del quale trovavasi allocata la deformazione del manto stradale meglio descritta, non aveva dato alcun esito.
Hanno poi riferito i verbalizzanti che, alla luce dei successivi accertamenti, in particolare basati sulle dichiarazioni rese da e da , era stato accertato che eventuali tracce Parte_6 Persona_2 del sinistro, ove esistenti, sarebbero state allocate non già nei pressi del civico 448 bensì in prossimità del civ. 394, e quindi ad una distanza di poco inferiore a 100 mt. dal suddetto civico 448, come meglio apprezzabile al verbale planimetrico al rapporto allegato.
Orbene è pacifico che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria ( v. da ultimo: Cass. n. 10376 del 17/04/2024 ).
E' altresì pacifico che, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento ( Cass. n. 29320 del 07/10/2022 ).
Consegue che, nella specie, le circostanze riferite in rapporto, accertate visivamente e relative alla percezione statica dei verbalizzanti che nei pressi del civico 448 non vi erano tracce lasciate dalla caduta di un motoveicolo e che vi era un leggera depressione del manto stradale, poteva essere contestata soltanto con querela di falso.
Affermano gli appellanti che non vi è motivo di dubitare della deposizione resa dal teste che Tes_1 ha dichiarato quanto segue: “Confermo di avere visto il sinistro per cui è causa. Mi trovavo nella gelateria ed ho visto a circa 15-20 metri da me cadere il motore di . Ho sentito Persona_1 sopraggiungere il motore che faceva molto rumore pur non procedendo velocemente, e quindi mi sono girato ed ho assistito al sinistro. Preciso che il motore viaggiava in direzione Palermo, quindi era nella corsia più lontana rispetto alla gelateria. Era più vicino alla carnezzeria. Il motore è finito in 13
una buca che io stesso avevo visto molte volte considerato che ai tempi bazzicavo in quella zona durante tutto il giorno”.
Sostengono gli appellanti che la circostanza che il sinistro si è verificato nei pressi della gelateria risulta dal rapporto dei vigili urbani. Invero dal rapporto dei vigili urbani risulta quanto segue “ Alle ore 00.05 del 27.08.2012, la pattuglia dipendente composta dall'Isp. C. di P.M. Parte_7
e dall'A.P.M. veniva informata dalla Centrale Operativa che in via Messina Marine, CP_8 in prossimità del civ. 621 (gelateria , si era verificato un sinistro stradale con lesioni a CP_5 persone. Giunti sul luogo del sinistro gli operatori, non trovando alcuna traccia o elemento utile, davano comunicazione alla he ne disponeva l'invio ad atro incidente “. Pt_8
Quanto in precedenza esposto esclude che il sinistro si è verificato nei pressi della gelateria ed esclude pure che vi è la prova che una “ buca “ sul manto stradale ha cagionato il sinistro.
Correttamente quindi il primo giudice ha escluso che la deposizione resa dal teste sia Tes_1 attendibile. E ugualmente inattendibile deve pure ritenersi la deposizione del teste che ha Tes_2 fatto riferimento all'esistenza sul luogo del sinistro di una “ buca “che avrebbe cagionato il sinistro.
In assenza di elementi probatori di segno contrario devono invece ritenersi attendibili le dichiarazioni rese da e da , riportate nel rapporto dei vigili urbani, dalle quali si Parte_6 Persona_2 rileva che il sinistro si è verificato in prossimità del civ. 394, e quindi ad una distanza di poco inferiore a 100 mt. dal suddetto civico 448.
In ogni caso il primo giudice ha correttamente esposto che anche a volere ritenere che il lieve avvallamento della sede stradale in prossimità del civico 448 possa avere cagionato la perdita di equilibrio del centauro, la sua caduta a circa 100 metri di distanza da tale avvallamento implicherebbe una velocità del mezzo di gran lunga superiore ai 100Km/h e in tal caso l'evento dannoso sarebbe da attribuire integralmente alla condotta di guida tenuta dal centauro , essendo idonea la velocità eccessiva del suo mezzo ad interrompere il nesso di causalità tra la ritenuta “ insidia
“ e l'evento dannoso.
Queste ultime considerazioni non sono state in alcun modo contestate dagli appellanti che avrebbero quantomeno dovuto provare , a mezzo di idoneo elaborato tecnico, l'esistenza di un nesso di causalità tra la ritenuta insidia e l'evento dannoso pur in presenza della velocità eccessiva del suo mezzo.
Va pertanto rigettato il proposto appello, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia riproposta dal appellato. CP_2
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza tra gli appellanti e il e Controparte_2 si liquidano in euro 7.200,00, alle quali sono tenuti in solido e Controparte_1 Parte_5 limitatamente all'importo di euro 5.000,00 ( in considerazione del minore valore della domanda da loro proposta rispetto a quella degli altri appellanti ), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra gli appellanti e l' e tra CP_4 il e l' considerazione della peculiarità della proposta domanda di Controparte_2 CP_9 garanzia.
P.Q.M.
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La Corte , rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti del e dell'
[...] Controparte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_4 avverso la sentenza resa in data 8 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del CP_2
che liquida in euro 7.200,00, alle quali sono tenuti in solido e
[...] Controparte_1 Parte_5
limitatamente all'importo di euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A.
[...] nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 in solido a carico degli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE