CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in
[...]
Oristano ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la propria sede amministrativa, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Serra per procura speciale allegata all'atto di appello appellante contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Villagrande Strisaili ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea P.
Cannas, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta appellato la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata: - preliminarmente accertare e dichiarare la relazione peritale incompleta, erronea nelle parti in cui è stata data risposta dal consulente e comunque non in grado di fornire risposte esaustive sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per l'effetto, sulla base di quanto invece è emerso nel corso delle stesse operazioni peritali, come indicato e integrato efficacemente dal consulente di parte , accertare e dichiarare Pt_1
l'inadempimento del Controparte_2
e la legittimità della determinazione di revoca n. 1616 del 24.04.2013 avendo
[...]
l'Amministrazione resistente legittimamente operato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della richiesta dell' alla restituzione delle Pt_1
somme illegittimamente ricevute dal Controparte_1
a titolo di anticipazione;
[...]
- per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la legittimità della determinazione di ingiunzione n.
4286 del 24.09.2013;
- per l'ulteriore effetto, rigettare la richiesta del di percepire l'intero Controparte_1
importo del finanziamento concesso;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita ritenga non esaustiva la CTU neanche alla luce delle precisazioni del CT , voglia, disporre la Pt_1
rinnovazione della CTU incaricando un diverso consulente.
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita, sulla base del contenuto dell'elaborato peritale, accerti e dichiari l'illegittimità della determinazione di revoca n. 1616 del 24.04.2013 e, conseguentemente, della determinazione di ingiunzione n. 4286 del 24.09.2013, voglia accertare e dichiarare unicamente il diritto dell'attrice alla riammissione del progetto alla fase di accertamento finale di regolare esecuzione.
Chiede altresì che venga rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla controparte in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e comunque totalmente inutile ai fini dell'odierno giudizio. Nella denegata ipotesi che l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile la prova testimoniale dedotta dalla controparte, la difesa scrivente si riserva di articolare eventuale prova contraria.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio comprese quelle inerenti la CTU del primo grado.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- in via principale, respingere l'appello proposto da con conferma integrale della Parte_1
sentenza impugnata;
- in subordine,
1) annullare comunque l'impugnata ingiunzione n°4286 del 24.9.2013, previa -se del caso- disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi;
2) accertare l'infondatezza della pretesa creditoria di , non sussistendo i presupposti per la Pt_1
revoca del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme incassate;
3) dichiarare il diritto del attore a percepire l'intero importo e, comunque, a trattenere le CP_1
somme ricevute in relazione al finanziamento concesso con determinazione n° 2385 del 3.11.2005;
4) condannare, per l'effetto, l' convenuta al versamento della somma dovuta a titolo di saldo Pt_1
del contributo, oltre interessi come per legge;
5) in ulteriore subordine ed in via istruttoria, ammettere le prove dedotte con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, più precisamente, accogliere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) vero che il ha incaricato la , con sede in Controparte_1 Controparte_3
Villagrande Strisaili, della custodia, macellazione e lavorazione delle carni dei suini utilizzati per la ricerca di cui alla determinazione Regione n° 2385/2005 "Sicurezza e qualità nella filiera Pt_1
suinicola regionale";
b) vero che la medesima società , in esecuzione dell'incarico, ha curato lo smaltimento CP_3
delle carcasse, dei prodotti e dei sottoprodotti animali di cui alla ricerca menzionata al precedente punto a);
c) vero che il detto smaltimento è stato effettuato avvalendosi della Ditta L.E.M. - Linea Ecologica
Mangia, con sede in AT (FR) e stabilimento in Thiesi (SS); d) vero che le fatture n° 1806/A, n° 2182/A, n° 2699/A, n° 2997/A, n° 3289/A, n° 3797/A e n°
4138/A (che si esibiscono - doc.ti nn. 13-19), sono state emesse dalla Ditta L.E.M. in relazione all'attività del progetto di ricerca di cui al punto a);
e) vero che la ricerca per cui è causa è stata condotta mediante somministrazione ai suini di mangimi, in cui la concentrazione massima di micotossine non superava i limiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Si indicano come testimoni: prof. e prof. domiciliati in Sassari;
Testimone_1 Testimone_2
dott. , residente in [...]; geom. , residente in [...]; Tes_3 Testimone_4
- in ogni caso, con tutte le conseguenziali pronunce anche in ordine alle spese di giudizio.
Si chiede inoltre -ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- con specifico riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, che il Giudice distragga i compensi professionali dei due gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non avere riscossi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESS0
Con atto di citazione notificato il 6.11.2013 il convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, la Parte_1
– esponendo quanto segue.
[...]
- Con determinazione n. 2385 del 3.11.2005 l'RS (ente poi cessato) aveva concesso al un contributo, pari ad € 246.250,00, per l'esecuzione del progetto di Controparte_1
ricerca “ Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale”, a seguito del bando ex L.R.
14.11.2000, n. 21, finalizzato al finanziamento di "attività di studio e di ricerca di soluzioni tecnico scientifiche al fine di implementare lo sviluppo e migliorare il livello qualitativo dei vari settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi quelli delle filiere biologiche";
- la ricerca era stata condotta con il coordinamento dell'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di
Agraria, Dipartimento di Scienze Zootecniche, ed era stata portata a termine nell'anno 2008;
- il , pertanto, aveva chiesto all'amministrazione il pagamento a saldo delle somme ancora CP_1
dovute (pari alla metà del contributo) in virtù del progetto medesimo;
- , dopo avergli inviato varie richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, Pt_1
puntualmente evase, in data 23.7.2010 aveva chiesto al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Alimentare e del Farmaco Veterinario, un parere sulla necessità di preventive autorizzazioni sanitarie per poter avviare la sperimentazione oggetto del progetto, e quali fossero le autorità preposte al rilascio;
analoga richiesta era stata fatta alla ASL ottenendo sempre Parte_2
risposte interlocutorie;
- con nota prot. 7564 del 30.6.2011, aveva comunicato al l'avvio del procedimento Pt_1 CP_1
di revoca del contributo;
- con nota prot. 14329 del 25.2.2013 aveva nuovamente chiesto al Ministero della Salute e Pt_1
alla ASL oltre che all'Assessorato Igiene e Sanità della RAS, un parere in merito alla Parte_2
necessità di preventiva comunicazione o autorizzazione al fine dell'avvio dell'attività di ricerca, informando dette amministrazioni che, decorsi 20 giorni senza ottenere risposta, avrebbe inteso il silenzio come significativo della necessità di comunicazioni/autorizzazioni ai fini della legittimità dell'attività sperimentale realizzata;
- con nota del 25.3.2013 il Ministero aveva comunicato di non poter esprimere un parere al riguardo, ritenendo necessario previamente acquisire il parere tecnico-scientifico dell'Istituto
Superiore della Sanità;
- con determina n. 1616 del 24.4.2013 aveva disposto la revoca del contributo e di procedere Pt_1
al recupero della somma erogata a titolo di anticipo, in quanto il progetto di ricerca in oggetto, per la parte riguardante la somministrazione di mangime addizionato con micotossine, prima dell'inizio delle attività sperimentali non era stato oggetto di comunicazione, come previsto dall'art. 7 del
D.lgs. 116/1992.
Tanto esposto, il dedusse che, invece, le ragioni esposte da Controparte_1 Pt_1
non erano idonee a sostenere il provvedimento di revoca, in quanto la ricerca oggetto del progetto non era riconducibile alla nozione di “esperimento”, come previsto dal D.lgs. 116/92, ossia della disciplina dettata a protezione e tutela degli animali nei casi di loro impiego “a fini sperimentali o ad altri fii scientifici che può causare loro dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli” (art. 2); in particolare, parte attrice sostenne che la ricerca era stata effettuata al fine di verificare gli effetti sulle carni dei suini di una alimentazione cui erano state aggiunte di micotossine, peraltro in dosi rientranti nei parametri stabiliti dalla legge, cosicché non vi era stato un utilizzo degli animali a fini sperimentali in senso proprio, non era stato loro creato alcuno stress, dolore o sofferenza, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 116/92, invece richiamata da nel provvedimento di revoca. Pt_1
Per altro verso, la stessa aveva dato mostra di non avere alcuna contezza né certezza in Pt_1
ordine alla sussistenza di un obbligo di preventiva comunicazione, o autorizzazione, e tanto meno poteva ritenersi che le mancate risposte da parte degli enti interpellati potesse aveva valenza di
“silenzio-assenso”.
L'attrice, pertanto, chiese venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti della revoca del contributo, nonché il proprio diritto a percepire l'intero importo del finanziamento concessole con determinazione nl 2385 del 3.11.2005.
costituitasi, contestò il fondamento delle avverse deduzioni e domande, assumendo, Pt_1
anzitutto, che la determina di revoca non era fondata sulla sola mancanza di autorizzazioni alla sperimentazione, come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92, e che la propria intenzione era stata quella di focalizzare l'attenzione sulla sicurezza alimentare, oltre che sul benessere degli animali e sullo smaltimento finale dei prodotti ottenuti dalla lavorazioni delle carni degli animali utilizzati nella ricerca.
In ogni caso, quanto “agli aspetti autorizzativi” riguardanti la manipolazione delle micotossine e la loro somministrazione agli animali, era significativa la nota trasmessa dalla ASL di prot. Pt_2
PG/20012/34374, con la quale era stato dato atto che a quell'ufficio non risultava alcuna
“comunicazione relativa all'autorizzazione e allo svolgimento del progetto di ricerca Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale”; indicazione che ad era apparsa indicativa della Pt_1
necessità di una comunicazione, da inoltrare alla ASL competente, in merito all'avvio del progetto di ricerca, e alla conseguente autorizzazione da parte della stessa . Controparte_4
Per altro verso, dedusse che alle perplessità e preoccupazioni da lei manifestate in merito al Pt_1
rispetto dei principi di sicurezza alimentare, benessere animale e tracciabilità sullo smaltimento delle carcasse, il aveva dato risposte generiche e non esaurienti, cosicché con nota n. CP_1 7564 del 30.6.2011 era stato avviato il procedimento di revoca per mancanza di specifico protocollo di tracciabilità per il trattamento e smaltimento delle sostanze e degli animali utilizzati, “con le seguenti motivazioni:
1. la documentazione trasmessa è priva delle necessarie informazioni in merito ai protocolli posti in essere dal e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione CP_1
del progetto, nonché in merito alle necessarie autorizzazioni/controlli effettuati dalle Autorità sanitarie competenti;
2. a tutt'oggi non è stato dato riscontro alle integrazioni richieste con nota n.
10432 del 01.01.2009".
Il aveva presentato le proprie controdeduzioni sostenendo che per la formulazione delle CP_1
diete relative all'attività di studio della razione animale, al fine di definire la composizione degli acidi grassi presenti nel grasso del prosciutto prodotto da allevamenti regionali, si era proceduto ad aggiungere del mangime comunemente impiegato nell'allevamento dei suini e pertanto si trattava di una una prova di alimentazione che non necessitava di particolari autorizzazioni, in quanto i trattamenti previsti non erano riconducibili al concetto di esperimento di cui all'art. 2 del D.lgs.
11671992.
Tali risposte, peraltro, ad avviso di non erano pertinenti alle motivazioni contenute Pt_1
nell'avvio di procedimento di revoca, e comunque erano elusive, in quanto spostavano l'attenzione su un tema diverso da quello focalizzato dall' ossia la sicurezza alimentare e, solo in via Pt_1
incidentale, il trattamento degli animali durante l'attività di sperimentazione.
Il , inoltre, aveva precisato che, con riferimento all'attività di studio delle dinamiche di CP_1
passaggio di alcune micotossine dalla razione dell'animale alla carne e al prodotto finito, erano state formulate diete con mangimi già impiegati per l'ingrasso dei suini e la loro formulazione era stata fatta sulla base di quanto previsto nel protocollo di attività del progetto finanziato;
in ogni caso, anche nella dieta a maggiore concentrazione, erano state aggiunte dosi di micotossine nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine ai limiti massimi;
con riferimento allo smaltimento delle carcasse, previsto nel progetto, aveva esposto "che nello stesso progetto era previsto comunque lo smaltimento delle carcasse ottenute da questa specifica attività di ricerca e in questo modo si è proceduto, come attestante dallo smaltimento dei materiali una volta macellati gli animali". Anche le predette dichiarazioni e precisazioni, ad avviso di non erano supportate da alcuna Pt_1
prova documentale, in quanto le fatture prodotte non erano riconducibili al progetto finanziato.
L'atto di revoca del contributo, pertanto, era pienamente legittimo in quanto, sulla base della documentazione prodotta, le attività svolte nel corso della ricerca erano state ritenute carenti sotto il profilo della sicurezza alimentare e delle procedure da rispettare in occasione dell'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose, quali le micotossine, determinando la negativa conclusione del procedimento ad esclusiva tutela della salute pubblica.
Con distinto atto di citazione il propose opposizione all'ordinanza ingiunzione con la CP_1
quale aveva agito per il recupero delle somme già erogate, in conseguenza della disposta Pt_1
revoca.
Disposta la riunione dei due giudizi, ed istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 309/24 il Tribunale adito accolse le domande formulate dalla società attrice.
Il primo giudice rilevò, anzitutto, che il thema decidendum verteva sulla legittimità o meno della revoca e, pertanto, sulla fondatezza o meno dell'assunto posto dall' a fondamento della Pt_1
stessa, ossia se il fosse o meno tenuto, nell'esecuzione del progetto finanziato, ad CP_1
effettuare "comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni ai fini della legittimità dell'attività sperimentale".
Secondo il primo giudice, detta precisazione era necessaria in quanto il consulente, nella sua relazione, aveva esaminano anche ulteriori doglianze prospettate dall' nella fase preparatoria Pt_1
che aveva preceduto la revoca - nello specifico lo smaltimento di resti animali e la giustificazione di alcune spese - ma si trattava di questioni che, sia pure risolte in senso favorevole al , non CP_1
facevano parte della motivazione del provvedimento di revoca impugnato, cosicché era superfluo il loro esame ai fini della decisione.
Pertanto, pacifica la circostanza che il , nell'esecuzione del progetto finanziato, non CP_1
avesse richiesto "comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni prima di dare luogo alle attività sperimentali ", si trattava di accertare se dette comunicazioni/autorizzazioni fossero necessarie in forza di disposizioni normative o pattizie vigenti. Al riguardo, il primo giudice osservò che, come emerso dagli atti, neppure l' aveva certezza Pt_1
dell'esigenza di comunicazioni/autorizzazioni, tanto che aveva provveduto a richiedere numerosi pareri, tutti rimasti inevasi giacché nessuno degli enti interpellati aveva saputo fornire risposte precise sul punto;
tanto che nella motivazione della revoca la stessa aveva utilizzato in Pt_1
alternativa il termine comunicazione e quello autorizzazione, con ciò rendendo evidente la sua confusione sul punto, atteso che l'effettuazione di una mera comunicazione di inizio attività era cosa ben diversa dalla necessità di ottenere un'autorizzazione per poter procedere all'esecuzione dell'attività stessa.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio aveva esposto che il progetto era stato finanziato ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 14 novembre 2000, art. 11, ed aveva ad oggetto un progetto di ricerca dal titolo "Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale", in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Zootecniche ) dell'università degli Studi di Sassari, della durata di 24 mesi, con un finanziamento complessivo di euro 250.000,00.
Il progetto riguardava l'allevamento e la trasformazione delle carni suine, in particolare gli aspetti di sicurezza igienico sanitaria e della tracciabilità delle produzioni salumiere della filiera suinicola regionale;
nello specifico "Il progetto prendeva in considerazione la contaminazione dei mangimi da metaboliti fungini tossici, in particolare due micotossine quali l'ocratossina A e l'aflatossina B1.
Il progetto prevedeva una indagine relativa agli aspetti qualitativi della frazione grassa ai fine di meglio inquadrare l'evoluzione del grasso durante le varie fasi di stagionatura, in particolare prevedeva lo studio dell'evoluzione del profilo acidico della frazione grassa. Una ulteriore fase prevedeva di definire i rapporti tra alimentazione animale e le caratteristiche del grasso in prosciutti con elevati standard di qualità. Questa fase prevedeva delle prove sperimentali con somministrazione di razioni a differente composizione per quanto riguarda l'apporto di estratto etereo (lipidi grezzi) e di composti antiossidanti. Dopo la macellazione le carcasse, derivanti da diversi gruppi sperimentali, venivano campionate e si valutava la composizione della frazione grassa nelle carni fresche e successivamente quella dei salumi in corso di maturazione. Così come specificato nel progetto, le contaminazioni fungine degli alimenti zootecnici possono determinare la presenza di micotossine nelle carni, in particolare possono assumere rilevanza nei salumi sottoposti a stagionatura. Il progetto prevedeva n° 10 gruppi costituiti da n° 5 animali per l'azione
1 (Dinamica delle micotossine nel suino), a ciascuno dei quali veniva somministrata una dieta base
e, a seconda del gruppo, veniva somministrata ocratossina, oppure aflatossina, oppure un assorbente di micotossine, oppure diversi abbinamenti tra le sostanze menzionate. I livelli di ocratossina A e di aflatossina B1 previsti nel mangime completo erano rispettivamente pari a 400 ppb e a 280 ppb ….. Erano, inoltre, previste sia l'azione 2 (Screening stagionato: micotossine e qualità del grasso - Dinamica delle micotossine nel suino) con campionamento di 50 prosciutti, sia
l'azione 3 (Relazione fra composizione della razione e qualità del grasso suino) che prevedeva 6 gruppi costituiti da 5 animali ciascuno ".
Il consulente, con motivazione esaustiva, aveva ritenuto che il progetto in esame fosse stato posto in essere in conformità alle disposizioni normative vigenti per quanto riguardava le micotossine utilizzate nelle prove alimentari, giacché la concentrazione delle stesse nei mangimi rientrava nei limiti di legge. Con specifico riferimento all'utilizzo del mangime contenente micotossine, il c.t.u. aveva chiarito non essere necessaria una preventiva comunicazione alle autorità sanitarie preposte, in quanto i quantitativi di micotossine utilizzati rientravano nei limiti ammessi dalla legge vigente all'epoca della presentazione e dello svolgimento del progetto.
Quanto, in particolare, all'applicabilità nella specie D.lgs. 116/92, emanato in attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il c.t.u. aveva richiamato l'art. 7 secondo cui “Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità” e l'art. 2 del medesimo D.lgs.
116/92, che reca la nozione di “esperimento” come "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari;
un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano/ ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso;
l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali".
Il c.t.u., quindi, aveva concluso affermando che "la necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria citata nel provvedimento di revoca risulta priva di fondamento in quanto il progetto in esame non prevedeva attività sperimentale così come intesa dal D.lgs. n.116 del 1992, in quanto si utilizzavano dei mangimi concentrati addizionati di micotossine previste entro i limiti di legge".
Il consulente, inoltre, aveva esposto che nel corso delle operazioni peritali era stato sollevato il tema della sicurezza alimentare e richiamato il Reg. (CE) n. 1069/2009, ma aveva evidenziato come detto regolamento non fosse mai stato posto a fondamento delle contestazioni dell' nella fase Pt_1
propedeutica alla revoca e neppure citato nella determinazione di revoca;
in ogni caso aveva escluso che potesse ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto i prodotti trasformati, derivati dai suini oggetto del progetto, non erano destinati al consumo umano e, comunque, le carni erano il prodotto derivato da allevamento condotto con mangimi le cui micotossine aggiunte rientravano nei limiti massimi di legge. Sul punto, pertanto, aveva ritenuto che il progetto in esame fosse stato posto in essere in conformità con le disposizioni normative vigenti;
con la precisazione che, dopo la presentazione del progetto effettuata il 16.1.2004, ma prima della sua approvazione, avvenuta con determinazione n. 2385/2005 del 3.11.2005, con D.lgs. 149 del 10 maggio 2004 - "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relativo alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali" – era stato introdotto il limite massimo per l'aflatossina BI pari a 0.02 mg/kg nei mangimi completi per suini;
dopo l'approvazione del progetto, con Decreto del Ministero della Salute del 15 maggio 2006, era stato introdotto un limite sul contenuto massimo di ocratossina per i mangimi per suini pari a 0.05 mg/kg.
Ebbene, dalle prove effettuate, era risultato che le concentrazioni di aflatossina erano di 0,02 mg/kg mentre per le ocratossine di 0,05 mg/kg, quantità entrambe nei limiti di legge.
Il c.t.u., pertanto, aveva evidenziato che "i valori delle micotossine presenti nei mangimi rientravano nei limiti di legge, al pari di un qualsiasi altro mangime rinvenibile nel mercato", ragion per cui non era necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione per l'utilizzo di tali mangimi.
Il primo giudice, quindi, ritenne illegittima la determina di revoca del contributo, non essendo fondato l'asserito inadempimento ascritto al , ossia l'assunto secondo il quale le attività di CP_1
ricerca avrebbero dovuto essere precedute da comunicazioni e/o autorizzazioni.
Al riguardo, rilevò che aveva invocato la nullità della consulenza tecnica, senza neppure Pt_1
chiarire per quale ragione si sarebbe dovuto dubitare della ritualità e piena utilizzabilità della stessa;
per altro verso, non sussistevano i presupposti per un richiamo del c.t.u. a chiarimenti, parimenti richiesto da atteso che gli stessi vertevano su questioni già chiarite, ovvero su profili Pt_1
irrilevanti ai fini della decisione, in quanto vertenti su profili non contemplati nel provvedimento di revoca.
Conclusivamente, il primo giudice osservò che, a ben vedere, lo stesso contenuto del provvedimento di revoca non appariva e convincente, in quanto aveva ipotizzato che Pt_1
l'espletamento di alcune delle attività di ricerca presupponessero comunicazioni o autorizzazioni a non meglio identificate autorità amministrative di controllo, e aveva iniziato a richiedere pareri che non avevano avuto esito;
infatti, alcune delle amministrazioni interpellate avevano riferito di non essere competenti o, comunque, di non potersi esprimere e, alla fine, la decisione era stata adottata dopo avere inoltrato una ulteriore richiesta di parere a: Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari del Ministero della Salute e Assistenza sociale della RAS e alla Direzione
Generale della Sicurezza degli Alimenti, nonché alla e aver forgiato una forma di Parte_3
silenzio assenso con la quale inopinatamente era stato attribuito alle mancate risposte il significato univoco della necessità di far precedere le attività di ricerca da non meglio identificate attività propedeutiche/autorizzative.
Peraltro, l'ipotesi di silenzio assenso creata dall' era del tutto priva di fondamento e, in ogni Pt_1
caso, in una situazione di dubbio, anche un eventuale assenso privo di motivazione non sarebbe stato sufficiente a giustificare la revoca;
il tutto a tacere del fatto che non vi era ragione per ascrivere a danno del beneficiario del finanziamento le conseguenze delle mancate risposte degli enti di controllo che non avevano saputo fornire pareri o non vi avevano provveduto per qualsivoglia ragione.
Conseguentemente, il giudice accertò e dichiarò l'insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e la conseguente illegittimità del provvedimento prot. 1616 del 24.4.2013; annullò
l'ordinanza ingiunzione 4286/2013 con quale aveva agito nei confronti del Pt_1 [...]
per il recupero della somma di € 143.204,49 corrisposta a titolo di acconto del Controparte_1
finanziamento, ed accertò e dichiarò il diritto del a percepire il saldo Controparte_1
del finanziamento concesso con determinazione n. 2385 del 3.11.2005.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 Controparte_1
.
[...]
La causa è stata dunque rimessa a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di gravame l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., assumendo che, a seguito della concessione del contributo, il era diventato titolare di un diritto soggettivo che poteva venire meno solo a seguito di un CP_1
suo inadempimento agli obblighi nascenti dall'atto concessorio o dal Bando;
in siffatta ipotesi, come quella nella specie, dunque, il thema decidendum non è quello riconducibile ad un modello processuale di tipo impugnatorio o demolitorio del provvedimento amministrativo viziato, quanto invece l'analisi se vi sia stato un inadempimento da parte del concessionario, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto ingiustamente ricevuto.
Il Tribunale, invece, non aveva fatto corretta applicazione di detto principio giacché, in luogo di verificare se vi fosse stato o meno un inadempimento del , aveva rivolto la propria CP_1
attenzione unicamente all'analisi della legittimità del provvedimento di revoca.
Per altro verso, il giudice aveva errato anche nel limitare l'oggetto del giudizio alla verifica della sussistenza o meno di un obbligo, da parte del , ad effettuare CP_1
“comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni”, senza considerare che il c.t.u. aveva esaminato le “ulteriori doglianze” prospettate da nella nota prot. 7564 del 30.6.2011 di Pt_1
avvio del procedimento di revoca, tra l'altro anche richiamate da parte attrice nell'atto introduttivo e dal giudice in sentenza;
inoltre, “ulteriori doglianze” erano “emerse nel corso delle operazioni peritali” proprio in virtù dei quesiti posti dallo stesso giudice, segnatamente il quesito n. 1, volto a conoscere tutta la situazione sottesa alla realizzazione del progetto finanziato e verificare se vi fosse stato o meno un inadempimento a tutti gli obblighi assunti con la domanda di accesso al contributo.
Al riguardo, poi, l'appellante ha assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il c.t.u. non aveva risolto tali ulteriori questioni in senso favorevole al , posto che aveva CP_1
rilevato una difformità del progetto posto in essere rispetto a quello approvato e, in sostanza,
l'inadempimento del agli obblighi stabiliti con il provvedimento concessorio e nel bando. CP_1
In altri termini, secondo l'appellante, con la disposta consulenza erano emersi ulteriori elementi di inadempienza del , trattati poi anche nel secondo motivo di gravame, con i quali è stato CP_1
dedotto che il c.t.u. aveva rilevato una modifica della concentrazione delle micotossine applicata rispetto a quella prevista in progetto, e che tale cambiamento non era stato preceduto da alcuna comunicazione ad né da una richiesta di variante al progetto. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, collegato logicamente al primo, l'appellante ha lamentato che il giudice aveva ignorato le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta in tema di sicurezza alimentare del progetto, ed aveva anche mal inteso le risposte del c.t.u. sul punto;
così come non aveva trattato le questioni relative allo smaltimento delle carcasse, aventi criticità che erano state evidenziate con l'avvio del procedimento di revoca, con le osservazioni del consulente di parte e con la comparsa conclusionale in primo grado.
Le predette censure non sono fondate.
Il presente giudizio è stato introdotto dal , il quale ha chiesto venisse accertata e CP_1
dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca del contributo, fondato da su un rilievo Pt_1
– mancata preventiva comunicazione/autorizzazione – asseritamente invece insussistente;
a tale domanda, poi, si è aggiunta quella formulata nel giudizio poi riunito, di opposizione all'ordinanza con la quale preso atto dell'avvenuta revoca, aveva intimato al la restituzione Pt_1 CP_1
dell'acconto già erogato.
Il giudice, quindi, ha ben compreso il thema decidendum, consistente appunto nell'accertare se il fosse tenuto o meno ad effettuare comunicazioni ovvero a chiedere autorizzazioni prima CP_1 di avviare il progetto, e quindi, posto che pacificamente non le aveva chieste, se si fosse reso inadempiente;
è evidente che si tratta di due facce della medesima medaglia, giacché in caso di inadempimento del beneficiario il provvedimento di revoca è legittimo, mentre se non si ravvisa alcun inadempimento inevitabilmente il provvedimento di revoca deve essere ritenuto illegittimo.
La questione, comunque, non pare neppure di particolare rilievo, posto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma il medesimo principio vale anche per il giudizio di accertamento della illegittimità di un provvedimento di revoca,
“all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice
(ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (…).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. Sez. VI, sentenza n. 1921, dep. 24.01.2019).
Con la pronuncia richiamata, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto
l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”.
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha delineato l'oggetto del giudizio, limitato al solo esame dei motivi posti a fondamento del provvedimento di revoca, come indicati nella determina n.
1616 del 24.4.2013, con esclusione di diverse e ulteriori doglianze, quali la tematica generale della sicurezza alimentare collegata alle dosi di micotossine negli alimenti degli animali, ovvero lo smaltimento delle carcasse, o ancora l'integrazione di documenti, nessuna delle quali era stata considerata nel predetto provvedimento conclusivo del procedimento.
Infatti, dalla determina n. 1616 del 24.4.2013, risulta chiaramente che “preso atto” Pt_1
dell'avvenuta conclusione del progetto, evidenziata la “mancanza di alcuni elementi necessari per il perfezionamento della pratica” richiesti in data 1.10.2009, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate “sulla documentazione presentata dal Consorzio beneficiario” (all'evidenza quelli richiesti), con nota n. 7531 del 23.7.2010 aveva richiesto al Ministero della salute un parere in merito ad alcuni aspetti, ossia: la necessità di preventiva richiesta di specifiche autorizzazioni sanitarie per poter avviare il progetto e, in caso positivo, quali fossero le autorità preposte al loro rilascio, la prevista tipologia di smaltimento delle carcasse degli animali, la necessità di particolare e specifica autorizzazione per la loro macellazione, per il loro ingresso in un salumificio e la destinazione finale dei prodotti della lavorazione della carni ottenute.
A tale richiesta, con nota n. DGSA 0021060-P del 25.11.2010, il Ministero aveva dato risposta affermando di non poter esprimere i pareri richiesti, in quanto, per la parte relativa alla somministrazione di mangime addizionato con micotossine non era stata data comunicazione come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92; con nota prot. n. 12048 del 6.12.2010 la Direzione Generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione aveva, a propria volta, esposto di non poter esprimere un parere, suggerendo ad di rivolgersi all'Assessorato alla Sanità della Regione Pt_1
Autonoma della Sardegna;
anche la interpellata da con nota n. 87 del Parte_3 Pt_1
1.1.2013, aveva comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al progetto in questione.
Nel provvedimento di revoca, quindi, aveva richiamato la propria nota n. 14329 del Pt_1
25.2.2013, inviata alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute, alla Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione dello stesso Ministero, nonché alla contenente la richiesta “ se la comunicazione Parte_3
citata dalla nota ministeriale n. DGSA 0021060-P e prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, da effettuarsi prima dell'inizio delle attività sperimentali e mai trasmessa agli uffici preposti da parte dei , sia da considerarsi propedeutica Controparte_1
all'attività sperimentale stessa, e dunque necessaria ai fini della legittimità della sperimentazione, oppure se la stessa attività abbia potuto aver luogo nel rispetto della normativa vigente anche in assenza di tale comunicazione"; con la stessa nota, inoltre, aveva assegnato a tutti i predetti destinatari il termine di venti giorni per fornire la risposta al predetto quesito, esponendo che, decorso inutilmente detto termine “l'area scrivente procederà con l'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento”.
Quindi, “considerato” che “ il riscontro formulato senza fornire alcun parere pertinente ed esaustivo da parte delle Amministrazioni destinatarie in risposta alla n/s nota n. 14329 del
25/02/2013 si ritiene equiparabile alla necessità delle comunicazioni/autorizzazioni sopra richiamate ai fini della legittimità dell'attività sperimentale realizzata”, aveva ritenuto Pt_1
“necessario procedere alla revoca” .
Avuto, dunque, riguardo al contenuto della citata determina, appare chiaro che l'unico profilo di inadempimento addebitato al , e posto a fondamento del provvedimento di revoca, era CP_1
stato quello della mancata richiesta, da parte dello stesso, delle necessarie “comunicazioni/autorizzazioni” di cui al D.lgs. 116/92 più volte richiamato. Per contro, in alcuna parte del provvedimento di revoca vengono sollevati ulteriori profili di inadempimento, quali quelli afferenti una modifica del progetto non oggetto di richiesta di variante né di comunicazione.
Al riguardo, inoltre, anche nella nota n. 7564 del 30.6.2011, con la quale era stato comunicato al
Consorzio l'avvio del procedimento di revoca, si fa riferimento esclusivamente al parere richiesto con nota n. 7531 del 25.11.2010 al Ministero della Salute, al disposto dell'art. 7 del D.lgs, 116/92, ed alla mancanza, nella documentazione trasmessa, di informazioni in merito ai protocolli posti in essere e alle necessarie autorizzazioni/controlli effettuati dalle Autorità sanitarie competenti.
Ancora, non è dato rilevare un ampliamento ad ulteriori profili di inadempimento effettuato dal giudice con il quesito n. 1 posto al c.t.u., atteso che con tale quesito era stato chiesto al consulente solo di verificare la natura e le caratteristiche del progetto, finanziato in forza dell'art. 11 della
Legge regionale 21/2000, e non certo di andare alla ricerca di ogni eventuale inadempimento da parte del . CP_1
In ogni caso, solo a fini di completezza, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta Pt_1
aveva esposto che l'attività realizzata aveva impiegato concentrazioni di OTA A e AFB1 pari rispettivamente a 0.05 mg/kg e a 0.02 m/kg, diverse e minori rispetto a quelle indicate in progetto, in quanto nella fase esecutiva erano state oggetto di modifica legislativa cui il si era CP_1
prontamente uniformato.
Così come per lo smaltimento delle carcasse non era necessaria alcuna specifica autorizzazione, attesa la bassa concentrazione di micotossine.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame delle osservazioni poste dal proprio consulente di parte, quale, anzitutto, che il progetto in esame non rientrava
“all'interno di quanto previsto dall'art. 11 della LR n. 21/2000 e dall'art. 2 del bando”, ed inoltre non prevedeva lo sviluppo di metodi per la tracciabilità e il controllo dei prodotti e dei processi;
si era trattato, dunque, di un progetto illegittimo e non assentibile.
La censura non è fondata. Come sopra rilevato, e peraltro come dedotto dalla stessa appellante, la revoca del contributo era stata disposta per inadempimento del , e non, invece, in forza di una invalidità del CP_1
provvedimento concessorio sul rilievo che il contributo non avrebbe potuto essere concesso in assenza di un suo requisito di ammissibilità; in tale ultima ipotesi, infatti, l'Amministrazione è abilitata a riesaminare la propria pregressa determinazione, nell'esercizio di un potere di autotutela, negando l'integrazione di un presupposto già positivamente valutato con una previa decisione provvedimentale;
tale fattispecie, peraltro, ha natura ben diversa dalla revoca del contributo per l'inadempimento del beneficiario, contestata nella specie, alla quale non può essere neppure equiparata (cfr. Consiglio di Stato n. 7064/2021).
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha sostenuto l'applicabilità, al caso in esame, della disciplina di cui al D.lgs. 116/92, assumendo che la normativa comprende anche la protezione degli animali utilizzati anche ad altri fini scientifici in generale;
lo stesso giudice aveva fatto riferimento alla “sperimentazione”, oggetto del progetto, salvo poi non tenere conto delle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta, come poi riassunte nella comparsa conclusionale di primo grado.
Per altro verso, e in ogni caso, il primo giudice non aveva letto con la dovuta attenzione le risposte rese dalle autorità preposte alla tutela della salute degli animali, in particolare quella resa dal
Ministero della Salute con nota del 25.11.2010, con la quale era stato evidenziato che il progetto di ricerca, per la parte riguardante la somministrazione di mangime addizionato, non era stato oggetto di comunicazione, come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92; analoga risposta era stata data dalla
Parte_3
Secondo l'appellante, tali risposte erano apparse indicative della necessità di una comunicazione, da inoltrare alla ASL competente, in merito all'avvio del progetto di ricerca e alla conseguente autorizzazione da parte della stessa . Ha, quindi, richiamato la nota della RAS del Controparte_4
13.10.2014, dalla quale emergerebbe la natura sperimentale del progetto e la necessità di acquisire le relative autorizzazioni al fine di espletare tale attività.
Quanto alle mancate risposte degli enti interpellati, l'appellante ha affermato che il primo giudice non aveva adeguatamente considerato che gli stessi, non conoscendo il progetto, mai comunicato, non avrebbero potuto dare una risposta compiuta. Neppure tale censura è fondata.
L'art. 1 del D.lgs. 116/92 prevede l'ambito applicativo della disciplina, posta a protezione degli animali utilizzati “a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; l'art. 7 dello stesso decreto prescrive che “Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità”;
l'art. 2 definisce cosa si intende per esperimento, ossia “'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si rileva, anzitutto, che è prevista solo una comunicazione, da effettuarsi al Ministero competente, e nelle sole ipotesi in cui l'impiego degli animali, sia a fini sperimentali sia a fini scientifici, sia riconducibile alla nozione di “esperimento” come definita all'art. 2; ed invero, tale ambito applicativo viene confermato all'art. 4 comma 4, ove
è previsto che un animale non può essere utilizzato più di una volta, e all'art. 6, con il quale è prescritto che gli esperimenti debbono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolori inutili agli animali.
Per altro verso, come rilevato, la disciplina dettata dal D.lgs. 116/92, prevede la necessità di munirsi di apposita autorizzazione in sole limitate ipotesi, indicate all'art. 8; quindi, come correttamente rilevato dal primo giudice, effettivamente confonde la necessità di una previa comunicazione Pt_1
con quella di mancanza di provvedimento autorizzativo;
ed invero, lo stesso Ministero, con la risposta resa con nota del 25.11.2010, aveva fatto riferimento alla mancanza di comunicazione, prevista dall'art. 7 del D.lgs 116/92, e non certo di mancanza di autorizzazione.
Sul punto, dunque, contrariamente agli assunti di parte appellante, non può ritenersi un inadempimento del per mancanza di autorizzazione preliminare al progetto;
CP_1
autorizzazione, peraltro, che non era stata neppure prevista o prescritta nel provvedimento concessorio di ammissione del progetto al beneficio.
Ciò posto, il c.t.u. ha rilevato che, nel caso in esame, non era neppure necessaria la comunicazione di cui al citato art. 7, in quanto il progetto non prevedeva una attività sperimentale così come intesa dal D.lgs. 116/92, giacché erano stati utilizzati mangimi concentrati addizionati di micotossine nei limiti ammessi dalla legge sia all'epoca della presentazione del progetto che a quella di svolgimento dello stesso;
lo stesso c.t.u., inoltre, nel rispondere alle osservazioni del consulente di aveva Pt_1 ribadito che l'attività prevista nel progetto del era articolata in un insieme di prove volte CP_1
alla misurazione dei risultati derivanti dalla somministrazione delle micotossine, allo scopo di stabilirne gli effetti sugli animali, ma che “ciò non significa che tali prove possano essere considerate esperimento ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116. In ogni caso, si ribadisce che le concentrazioni di micotossine risultavano essere all'interno dei limiti consentiti dalla legge e le prove non comportavano dolore, angoscia o danni temporanei durevoli sugli animali”.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, neppure sapeva se fossero necessarie Pt_1
comunicazioni o autorizzazioni, tanto che aveva chiesto il parere in merito a varie ammirazioni, ottenendo peraltro solo risposte interlocutorie, ossia nessuno era stato in grado di fornire il parere richiesto, non essendo a conoscenza del progetto;
tanto che dopo varie richieste di fatto Pt_1
rimaste senza risposta, con nota del 25.2.2013 aveva nuovamente chiesto il parere sulla necessità di comunicazioni o autorizzazioni al progetto, assegnato agli enti il termine di venti giorni per dare risposta, e poi, come risulta espressamente dal provvedimento di revoca, dato atto che il mancato parere era da ritenersi “equiparabile alla necessità delle comunicazioni/autorizzazioni”; mancanti le quali, aveva determinato di disporre la revoca.
Peraltro, il primo giudice ha ben argomentato in merito alla infondatezza di una ipotesi nella specie di silenzio-assenso, e l'appellante, sul punto, non ha sollevato specifica censura, salvo richiamare un parere postumo della RAS, inviato oltre un anno dopo la determina di revoca, con il quale si era ritenuta la necessità di un provvedimento autorizzativo da parte della ASL competente;
autorizzazione che, peraltro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 116/92, nella specie non era invece necessaria.
Per le ragioni esposte, pertanto, non si ritiene necessario, ai fini della decisione, un richiamo a chiarimenti del c.t.u., sollecitato dall'appellante.
Da ultimo, non può essere accolto neppure l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha chiesto, in caso di conferma della pronuncia di illegittimità della determina di revoca, di disporre il ritorno della domanda del di pagamento del saldo alla fase procedimentale istruttoria. CP_1 invero, aveva compiuto tutta la fase istruttoria, posto che aveva anche chiesto al Pt_1 CP_1
la produzione di documentazione integrativa ed aveva contestato la rilevanza di alcune fatture prodotte;
integrata da parte del la documentazione, senza formulare alcuna CP_1 Pt_1
ulteriore contestazione sulla documentazione integrativa in merito alle spese sostenute, aveva emesso il provvedimento di revoca del contributo fondato su specifiche ragioni, senza in alcun modo rilevare una necessità di approfondimento istruttorio relativamente ad altri profili.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 309/24 del Tribunale di Cagliari;
[...]
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea P. Cannas dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in
[...]
Oristano ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la propria sede amministrativa, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Serra per procura speciale allegata all'atto di appello appellante contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
Villagrande Strisaili ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea P.
Cannas, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta appellato la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata: - preliminarmente accertare e dichiarare la relazione peritale incompleta, erronea nelle parti in cui è stata data risposta dal consulente e comunque non in grado di fornire risposte esaustive sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per l'effetto, sulla base di quanto invece è emerso nel corso delle stesse operazioni peritali, come indicato e integrato efficacemente dal consulente di parte , accertare e dichiarare Pt_1
l'inadempimento del Controparte_2
e la legittimità della determinazione di revoca n. 1616 del 24.04.2013 avendo
[...]
l'Amministrazione resistente legittimamente operato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della richiesta dell' alla restituzione delle Pt_1
somme illegittimamente ricevute dal Controparte_1
a titolo di anticipazione;
[...]
- per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la legittimità della determinazione di ingiunzione n.
4286 del 24.09.2013;
- per l'ulteriore effetto, rigettare la richiesta del di percepire l'intero Controparte_1
importo del finanziamento concesso;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita ritenga non esaustiva la CTU neanche alla luce delle precisazioni del CT , voglia, disporre la Pt_1
rinnovazione della CTU incaricando un diverso consulente.
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita, sulla base del contenuto dell'elaborato peritale, accerti e dichiari l'illegittimità della determinazione di revoca n. 1616 del 24.04.2013 e, conseguentemente, della determinazione di ingiunzione n. 4286 del 24.09.2013, voglia accertare e dichiarare unicamente il diritto dell'attrice alla riammissione del progetto alla fase di accertamento finale di regolare esecuzione.
Chiede altresì che venga rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla controparte in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e comunque totalmente inutile ai fini dell'odierno giudizio. Nella denegata ipotesi che l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile la prova testimoniale dedotta dalla controparte, la difesa scrivente si riserva di articolare eventuale prova contraria.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio comprese quelle inerenti la CTU del primo grado.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- in via principale, respingere l'appello proposto da con conferma integrale della Parte_1
sentenza impugnata;
- in subordine,
1) annullare comunque l'impugnata ingiunzione n°4286 del 24.9.2013, previa -se del caso- disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi;
2) accertare l'infondatezza della pretesa creditoria di , non sussistendo i presupposti per la Pt_1
revoca del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme incassate;
3) dichiarare il diritto del attore a percepire l'intero importo e, comunque, a trattenere le CP_1
somme ricevute in relazione al finanziamento concesso con determinazione n° 2385 del 3.11.2005;
4) condannare, per l'effetto, l' convenuta al versamento della somma dovuta a titolo di saldo Pt_1
del contributo, oltre interessi come per legge;
5) in ulteriore subordine ed in via istruttoria, ammettere le prove dedotte con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, più precisamente, accogliere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) vero che il ha incaricato la , con sede in Controparte_1 Controparte_3
Villagrande Strisaili, della custodia, macellazione e lavorazione delle carni dei suini utilizzati per la ricerca di cui alla determinazione Regione n° 2385/2005 "Sicurezza e qualità nella filiera Pt_1
suinicola regionale";
b) vero che la medesima società , in esecuzione dell'incarico, ha curato lo smaltimento CP_3
delle carcasse, dei prodotti e dei sottoprodotti animali di cui alla ricerca menzionata al precedente punto a);
c) vero che il detto smaltimento è stato effettuato avvalendosi della Ditta L.E.M. - Linea Ecologica
Mangia, con sede in AT (FR) e stabilimento in Thiesi (SS); d) vero che le fatture n° 1806/A, n° 2182/A, n° 2699/A, n° 2997/A, n° 3289/A, n° 3797/A e n°
4138/A (che si esibiscono - doc.ti nn. 13-19), sono state emesse dalla Ditta L.E.M. in relazione all'attività del progetto di ricerca di cui al punto a);
e) vero che la ricerca per cui è causa è stata condotta mediante somministrazione ai suini di mangimi, in cui la concentrazione massima di micotossine non superava i limiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Si indicano come testimoni: prof. e prof. domiciliati in Sassari;
Testimone_1 Testimone_2
dott. , residente in [...]; geom. , residente in [...]; Tes_3 Testimone_4
- in ogni caso, con tutte le conseguenziali pronunce anche in ordine alle spese di giudizio.
Si chiede inoltre -ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- con specifico riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, che il Giudice distragga i compensi professionali dei due gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non avere riscossi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESS0
Con atto di citazione notificato il 6.11.2013 il convenne in giudizio, Controparte_1
davanti al Tribunale di Cagliari, la Parte_1
– esponendo quanto segue.
[...]
- Con determinazione n. 2385 del 3.11.2005 l'RS (ente poi cessato) aveva concesso al un contributo, pari ad € 246.250,00, per l'esecuzione del progetto di Controparte_1
ricerca “ Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale”, a seguito del bando ex L.R.
14.11.2000, n. 21, finalizzato al finanziamento di "attività di studio e di ricerca di soluzioni tecnico scientifiche al fine di implementare lo sviluppo e migliorare il livello qualitativo dei vari settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi quelli delle filiere biologiche";
- la ricerca era stata condotta con il coordinamento dell'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di
Agraria, Dipartimento di Scienze Zootecniche, ed era stata portata a termine nell'anno 2008;
- il , pertanto, aveva chiesto all'amministrazione il pagamento a saldo delle somme ancora CP_1
dovute (pari alla metà del contributo) in virtù del progetto medesimo;
- , dopo avergli inviato varie richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, Pt_1
puntualmente evase, in data 23.7.2010 aveva chiesto al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Alimentare e del Farmaco Veterinario, un parere sulla necessità di preventive autorizzazioni sanitarie per poter avviare la sperimentazione oggetto del progetto, e quali fossero le autorità preposte al rilascio;
analoga richiesta era stata fatta alla ASL ottenendo sempre Parte_2
risposte interlocutorie;
- con nota prot. 7564 del 30.6.2011, aveva comunicato al l'avvio del procedimento Pt_1 CP_1
di revoca del contributo;
- con nota prot. 14329 del 25.2.2013 aveva nuovamente chiesto al Ministero della Salute e Pt_1
alla ASL oltre che all'Assessorato Igiene e Sanità della RAS, un parere in merito alla Parte_2
necessità di preventiva comunicazione o autorizzazione al fine dell'avvio dell'attività di ricerca, informando dette amministrazioni che, decorsi 20 giorni senza ottenere risposta, avrebbe inteso il silenzio come significativo della necessità di comunicazioni/autorizzazioni ai fini della legittimità dell'attività sperimentale realizzata;
- con nota del 25.3.2013 il Ministero aveva comunicato di non poter esprimere un parere al riguardo, ritenendo necessario previamente acquisire il parere tecnico-scientifico dell'Istituto
Superiore della Sanità;
- con determina n. 1616 del 24.4.2013 aveva disposto la revoca del contributo e di procedere Pt_1
al recupero della somma erogata a titolo di anticipo, in quanto il progetto di ricerca in oggetto, per la parte riguardante la somministrazione di mangime addizionato con micotossine, prima dell'inizio delle attività sperimentali non era stato oggetto di comunicazione, come previsto dall'art. 7 del
D.lgs. 116/1992.
Tanto esposto, il dedusse che, invece, le ragioni esposte da Controparte_1 Pt_1
non erano idonee a sostenere il provvedimento di revoca, in quanto la ricerca oggetto del progetto non era riconducibile alla nozione di “esperimento”, come previsto dal D.lgs. 116/92, ossia della disciplina dettata a protezione e tutela degli animali nei casi di loro impiego “a fini sperimentali o ad altri fii scientifici che può causare loro dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli” (art. 2); in particolare, parte attrice sostenne che la ricerca era stata effettuata al fine di verificare gli effetti sulle carni dei suini di una alimentazione cui erano state aggiunte di micotossine, peraltro in dosi rientranti nei parametri stabiliti dalla legge, cosicché non vi era stato un utilizzo degli animali a fini sperimentali in senso proprio, non era stato loro creato alcuno stress, dolore o sofferenza, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 116/92, invece richiamata da nel provvedimento di revoca. Pt_1
Per altro verso, la stessa aveva dato mostra di non avere alcuna contezza né certezza in Pt_1
ordine alla sussistenza di un obbligo di preventiva comunicazione, o autorizzazione, e tanto meno poteva ritenersi che le mancate risposte da parte degli enti interpellati potesse aveva valenza di
“silenzio-assenso”.
L'attrice, pertanto, chiese venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti della revoca del contributo, nonché il proprio diritto a percepire l'intero importo del finanziamento concessole con determinazione nl 2385 del 3.11.2005.
costituitasi, contestò il fondamento delle avverse deduzioni e domande, assumendo, Pt_1
anzitutto, che la determina di revoca non era fondata sulla sola mancanza di autorizzazioni alla sperimentazione, come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92, e che la propria intenzione era stata quella di focalizzare l'attenzione sulla sicurezza alimentare, oltre che sul benessere degli animali e sullo smaltimento finale dei prodotti ottenuti dalla lavorazioni delle carni degli animali utilizzati nella ricerca.
In ogni caso, quanto “agli aspetti autorizzativi” riguardanti la manipolazione delle micotossine e la loro somministrazione agli animali, era significativa la nota trasmessa dalla ASL di prot. Pt_2
PG/20012/34374, con la quale era stato dato atto che a quell'ufficio non risultava alcuna
“comunicazione relativa all'autorizzazione e allo svolgimento del progetto di ricerca Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale”; indicazione che ad era apparsa indicativa della Pt_1
necessità di una comunicazione, da inoltrare alla ASL competente, in merito all'avvio del progetto di ricerca, e alla conseguente autorizzazione da parte della stessa . Controparte_4
Per altro verso, dedusse che alle perplessità e preoccupazioni da lei manifestate in merito al Pt_1
rispetto dei principi di sicurezza alimentare, benessere animale e tracciabilità sullo smaltimento delle carcasse, il aveva dato risposte generiche e non esaurienti, cosicché con nota n. CP_1 7564 del 30.6.2011 era stato avviato il procedimento di revoca per mancanza di specifico protocollo di tracciabilità per il trattamento e smaltimento delle sostanze e degli animali utilizzati, “con le seguenti motivazioni:
1. la documentazione trasmessa è priva delle necessarie informazioni in merito ai protocolli posti in essere dal e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione CP_1
del progetto, nonché in merito alle necessarie autorizzazioni/controlli effettuati dalle Autorità sanitarie competenti;
2. a tutt'oggi non è stato dato riscontro alle integrazioni richieste con nota n.
10432 del 01.01.2009".
Il aveva presentato le proprie controdeduzioni sostenendo che per la formulazione delle CP_1
diete relative all'attività di studio della razione animale, al fine di definire la composizione degli acidi grassi presenti nel grasso del prosciutto prodotto da allevamenti regionali, si era proceduto ad aggiungere del mangime comunemente impiegato nell'allevamento dei suini e pertanto si trattava di una una prova di alimentazione che non necessitava di particolari autorizzazioni, in quanto i trattamenti previsti non erano riconducibili al concetto di esperimento di cui all'art. 2 del D.lgs.
11671992.
Tali risposte, peraltro, ad avviso di non erano pertinenti alle motivazioni contenute Pt_1
nell'avvio di procedimento di revoca, e comunque erano elusive, in quanto spostavano l'attenzione su un tema diverso da quello focalizzato dall' ossia la sicurezza alimentare e, solo in via Pt_1
incidentale, il trattamento degli animali durante l'attività di sperimentazione.
Il , inoltre, aveva precisato che, con riferimento all'attività di studio delle dinamiche di CP_1
passaggio di alcune micotossine dalla razione dell'animale alla carne e al prodotto finito, erano state formulate diete con mangimi già impiegati per l'ingrasso dei suini e la loro formulazione era stata fatta sulla base di quanto previsto nel protocollo di attività del progetto finanziato;
in ogni caso, anche nella dieta a maggiore concentrazione, erano state aggiunte dosi di micotossine nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine ai limiti massimi;
con riferimento allo smaltimento delle carcasse, previsto nel progetto, aveva esposto "che nello stesso progetto era previsto comunque lo smaltimento delle carcasse ottenute da questa specifica attività di ricerca e in questo modo si è proceduto, come attestante dallo smaltimento dei materiali una volta macellati gli animali". Anche le predette dichiarazioni e precisazioni, ad avviso di non erano supportate da alcuna Pt_1
prova documentale, in quanto le fatture prodotte non erano riconducibili al progetto finanziato.
L'atto di revoca del contributo, pertanto, era pienamente legittimo in quanto, sulla base della documentazione prodotta, le attività svolte nel corso della ricerca erano state ritenute carenti sotto il profilo della sicurezza alimentare e delle procedure da rispettare in occasione dell'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose, quali le micotossine, determinando la negativa conclusione del procedimento ad esclusiva tutela della salute pubblica.
Con distinto atto di citazione il propose opposizione all'ordinanza ingiunzione con la CP_1
quale aveva agito per il recupero delle somme già erogate, in conseguenza della disposta Pt_1
revoca.
Disposta la riunione dei due giudizi, ed istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 309/24 il Tribunale adito accolse le domande formulate dalla società attrice.
Il primo giudice rilevò, anzitutto, che il thema decidendum verteva sulla legittimità o meno della revoca e, pertanto, sulla fondatezza o meno dell'assunto posto dall' a fondamento della Pt_1
stessa, ossia se il fosse o meno tenuto, nell'esecuzione del progetto finanziato, ad CP_1
effettuare "comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni ai fini della legittimità dell'attività sperimentale".
Secondo il primo giudice, detta precisazione era necessaria in quanto il consulente, nella sua relazione, aveva esaminano anche ulteriori doglianze prospettate dall' nella fase preparatoria Pt_1
che aveva preceduto la revoca - nello specifico lo smaltimento di resti animali e la giustificazione di alcune spese - ma si trattava di questioni che, sia pure risolte in senso favorevole al , non CP_1
facevano parte della motivazione del provvedimento di revoca impugnato, cosicché era superfluo il loro esame ai fini della decisione.
Pertanto, pacifica la circostanza che il , nell'esecuzione del progetto finanziato, non CP_1
avesse richiesto "comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni prima di dare luogo alle attività sperimentali ", si trattava di accertare se dette comunicazioni/autorizzazioni fossero necessarie in forza di disposizioni normative o pattizie vigenti. Al riguardo, il primo giudice osservò che, come emerso dagli atti, neppure l' aveva certezza Pt_1
dell'esigenza di comunicazioni/autorizzazioni, tanto che aveva provveduto a richiedere numerosi pareri, tutti rimasti inevasi giacché nessuno degli enti interpellati aveva saputo fornire risposte precise sul punto;
tanto che nella motivazione della revoca la stessa aveva utilizzato in Pt_1
alternativa il termine comunicazione e quello autorizzazione, con ciò rendendo evidente la sua confusione sul punto, atteso che l'effettuazione di una mera comunicazione di inizio attività era cosa ben diversa dalla necessità di ottenere un'autorizzazione per poter procedere all'esecuzione dell'attività stessa.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio aveva esposto che il progetto era stato finanziato ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 14 novembre 2000, art. 11, ed aveva ad oggetto un progetto di ricerca dal titolo "Sicurezza e qualità nella filiera suinicola regionale", in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Zootecniche ) dell'università degli Studi di Sassari, della durata di 24 mesi, con un finanziamento complessivo di euro 250.000,00.
Il progetto riguardava l'allevamento e la trasformazione delle carni suine, in particolare gli aspetti di sicurezza igienico sanitaria e della tracciabilità delle produzioni salumiere della filiera suinicola regionale;
nello specifico "Il progetto prendeva in considerazione la contaminazione dei mangimi da metaboliti fungini tossici, in particolare due micotossine quali l'ocratossina A e l'aflatossina B1.
Il progetto prevedeva una indagine relativa agli aspetti qualitativi della frazione grassa ai fine di meglio inquadrare l'evoluzione del grasso durante le varie fasi di stagionatura, in particolare prevedeva lo studio dell'evoluzione del profilo acidico della frazione grassa. Una ulteriore fase prevedeva di definire i rapporti tra alimentazione animale e le caratteristiche del grasso in prosciutti con elevati standard di qualità. Questa fase prevedeva delle prove sperimentali con somministrazione di razioni a differente composizione per quanto riguarda l'apporto di estratto etereo (lipidi grezzi) e di composti antiossidanti. Dopo la macellazione le carcasse, derivanti da diversi gruppi sperimentali, venivano campionate e si valutava la composizione della frazione grassa nelle carni fresche e successivamente quella dei salumi in corso di maturazione. Così come specificato nel progetto, le contaminazioni fungine degli alimenti zootecnici possono determinare la presenza di micotossine nelle carni, in particolare possono assumere rilevanza nei salumi sottoposti a stagionatura. Il progetto prevedeva n° 10 gruppi costituiti da n° 5 animali per l'azione
1 (Dinamica delle micotossine nel suino), a ciascuno dei quali veniva somministrata una dieta base
e, a seconda del gruppo, veniva somministrata ocratossina, oppure aflatossina, oppure un assorbente di micotossine, oppure diversi abbinamenti tra le sostanze menzionate. I livelli di ocratossina A e di aflatossina B1 previsti nel mangime completo erano rispettivamente pari a 400 ppb e a 280 ppb ….. Erano, inoltre, previste sia l'azione 2 (Screening stagionato: micotossine e qualità del grasso - Dinamica delle micotossine nel suino) con campionamento di 50 prosciutti, sia
l'azione 3 (Relazione fra composizione della razione e qualità del grasso suino) che prevedeva 6 gruppi costituiti da 5 animali ciascuno ".
Il consulente, con motivazione esaustiva, aveva ritenuto che il progetto in esame fosse stato posto in essere in conformità alle disposizioni normative vigenti per quanto riguardava le micotossine utilizzate nelle prove alimentari, giacché la concentrazione delle stesse nei mangimi rientrava nei limiti di legge. Con specifico riferimento all'utilizzo del mangime contenente micotossine, il c.t.u. aveva chiarito non essere necessaria una preventiva comunicazione alle autorità sanitarie preposte, in quanto i quantitativi di micotossine utilizzati rientravano nei limiti ammessi dalla legge vigente all'epoca della presentazione e dello svolgimento del progetto.
Quanto, in particolare, all'applicabilità nella specie D.lgs. 116/92, emanato in attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il c.t.u. aveva richiamato l'art. 7 secondo cui “Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità” e l'art. 2 del medesimo D.lgs.
116/92, che reca la nozione di “esperimento” come "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari;
un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano/ ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso;
l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali".
Il c.t.u., quindi, aveva concluso affermando che "la necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria citata nel provvedimento di revoca risulta priva di fondamento in quanto il progetto in esame non prevedeva attività sperimentale così come intesa dal D.lgs. n.116 del 1992, in quanto si utilizzavano dei mangimi concentrati addizionati di micotossine previste entro i limiti di legge".
Il consulente, inoltre, aveva esposto che nel corso delle operazioni peritali era stato sollevato il tema della sicurezza alimentare e richiamato il Reg. (CE) n. 1069/2009, ma aveva evidenziato come detto regolamento non fosse mai stato posto a fondamento delle contestazioni dell' nella fase Pt_1
propedeutica alla revoca e neppure citato nella determinazione di revoca;
in ogni caso aveva escluso che potesse ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto i prodotti trasformati, derivati dai suini oggetto del progetto, non erano destinati al consumo umano e, comunque, le carni erano il prodotto derivato da allevamento condotto con mangimi le cui micotossine aggiunte rientravano nei limiti massimi di legge. Sul punto, pertanto, aveva ritenuto che il progetto in esame fosse stato posto in essere in conformità con le disposizioni normative vigenti;
con la precisazione che, dopo la presentazione del progetto effettuata il 16.1.2004, ma prima della sua approvazione, avvenuta con determinazione n. 2385/2005 del 3.11.2005, con D.lgs. 149 del 10 maggio 2004 - "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relativo alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali" – era stato introdotto il limite massimo per l'aflatossina BI pari a 0.02 mg/kg nei mangimi completi per suini;
dopo l'approvazione del progetto, con Decreto del Ministero della Salute del 15 maggio 2006, era stato introdotto un limite sul contenuto massimo di ocratossina per i mangimi per suini pari a 0.05 mg/kg.
Ebbene, dalle prove effettuate, era risultato che le concentrazioni di aflatossina erano di 0,02 mg/kg mentre per le ocratossine di 0,05 mg/kg, quantità entrambe nei limiti di legge.
Il c.t.u., pertanto, aveva evidenziato che "i valori delle micotossine presenti nei mangimi rientravano nei limiti di legge, al pari di un qualsiasi altro mangime rinvenibile nel mercato", ragion per cui non era necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione per l'utilizzo di tali mangimi.
Il primo giudice, quindi, ritenne illegittima la determina di revoca del contributo, non essendo fondato l'asserito inadempimento ascritto al , ossia l'assunto secondo il quale le attività di CP_1
ricerca avrebbero dovuto essere precedute da comunicazioni e/o autorizzazioni.
Al riguardo, rilevò che aveva invocato la nullità della consulenza tecnica, senza neppure Pt_1
chiarire per quale ragione si sarebbe dovuto dubitare della ritualità e piena utilizzabilità della stessa;
per altro verso, non sussistevano i presupposti per un richiamo del c.t.u. a chiarimenti, parimenti richiesto da atteso che gli stessi vertevano su questioni già chiarite, ovvero su profili Pt_1
irrilevanti ai fini della decisione, in quanto vertenti su profili non contemplati nel provvedimento di revoca.
Conclusivamente, il primo giudice osservò che, a ben vedere, lo stesso contenuto del provvedimento di revoca non appariva e convincente, in quanto aveva ipotizzato che Pt_1
l'espletamento di alcune delle attività di ricerca presupponessero comunicazioni o autorizzazioni a non meglio identificate autorità amministrative di controllo, e aveva iniziato a richiedere pareri che non avevano avuto esito;
infatti, alcune delle amministrazioni interpellate avevano riferito di non essere competenti o, comunque, di non potersi esprimere e, alla fine, la decisione era stata adottata dopo avere inoltrato una ulteriore richiesta di parere a: Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari del Ministero della Salute e Assistenza sociale della RAS e alla Direzione
Generale della Sicurezza degli Alimenti, nonché alla e aver forgiato una forma di Parte_3
silenzio assenso con la quale inopinatamente era stato attribuito alle mancate risposte il significato univoco della necessità di far precedere le attività di ricerca da non meglio identificate attività propedeutiche/autorizzative.
Peraltro, l'ipotesi di silenzio assenso creata dall' era del tutto priva di fondamento e, in ogni Pt_1
caso, in una situazione di dubbio, anche un eventuale assenso privo di motivazione non sarebbe stato sufficiente a giustificare la revoca;
il tutto a tacere del fatto che non vi era ragione per ascrivere a danno del beneficiario del finanziamento le conseguenze delle mancate risposte degli enti di controllo che non avevano saputo fornire pareri o non vi avevano provveduto per qualsivoglia ragione.
Conseguentemente, il giudice accertò e dichiarò l'insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e la conseguente illegittimità del provvedimento prot. 1616 del 24.4.2013; annullò
l'ordinanza ingiunzione 4286/2013 con quale aveva agito nei confronti del Pt_1 [...]
per il recupero della somma di € 143.204,49 corrisposta a titolo di acconto del Controparte_1
finanziamento, ed accertò e dichiarò il diritto del a percepire il saldo Controparte_1
del finanziamento concesso con determinazione n. 2385 del 3.11.2005.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, cui ha resistito il Pt_1 Controparte_1
.
[...]
La causa è stata dunque rimessa a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di gravame l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., assumendo che, a seguito della concessione del contributo, il era diventato titolare di un diritto soggettivo che poteva venire meno solo a seguito di un CP_1
suo inadempimento agli obblighi nascenti dall'atto concessorio o dal Bando;
in siffatta ipotesi, come quella nella specie, dunque, il thema decidendum non è quello riconducibile ad un modello processuale di tipo impugnatorio o demolitorio del provvedimento amministrativo viziato, quanto invece l'analisi se vi sia stato un inadempimento da parte del concessionario, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto ingiustamente ricevuto.
Il Tribunale, invece, non aveva fatto corretta applicazione di detto principio giacché, in luogo di verificare se vi fosse stato o meno un inadempimento del , aveva rivolto la propria CP_1
attenzione unicamente all'analisi della legittimità del provvedimento di revoca.
Per altro verso, il giudice aveva errato anche nel limitare l'oggetto del giudizio alla verifica della sussistenza o meno di un obbligo, da parte del , ad effettuare CP_1
“comunicazioni/autorizzazioni alle competenti amministrazioni”, senza considerare che il c.t.u. aveva esaminato le “ulteriori doglianze” prospettate da nella nota prot. 7564 del 30.6.2011 di Pt_1
avvio del procedimento di revoca, tra l'altro anche richiamate da parte attrice nell'atto introduttivo e dal giudice in sentenza;
inoltre, “ulteriori doglianze” erano “emerse nel corso delle operazioni peritali” proprio in virtù dei quesiti posti dallo stesso giudice, segnatamente il quesito n. 1, volto a conoscere tutta la situazione sottesa alla realizzazione del progetto finanziato e verificare se vi fosse stato o meno un inadempimento a tutti gli obblighi assunti con la domanda di accesso al contributo.
Al riguardo, poi, l'appellante ha assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il c.t.u. non aveva risolto tali ulteriori questioni in senso favorevole al , posto che aveva CP_1
rilevato una difformità del progetto posto in essere rispetto a quello approvato e, in sostanza,
l'inadempimento del agli obblighi stabiliti con il provvedimento concessorio e nel bando. CP_1
In altri termini, secondo l'appellante, con la disposta consulenza erano emersi ulteriori elementi di inadempienza del , trattati poi anche nel secondo motivo di gravame, con i quali è stato CP_1
dedotto che il c.t.u. aveva rilevato una modifica della concentrazione delle micotossine applicata rispetto a quella prevista in progetto, e che tale cambiamento non era stato preceduto da alcuna comunicazione ad né da una richiesta di variante al progetto. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, collegato logicamente al primo, l'appellante ha lamentato che il giudice aveva ignorato le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta in tema di sicurezza alimentare del progetto, ed aveva anche mal inteso le risposte del c.t.u. sul punto;
così come non aveva trattato le questioni relative allo smaltimento delle carcasse, aventi criticità che erano state evidenziate con l'avvio del procedimento di revoca, con le osservazioni del consulente di parte e con la comparsa conclusionale in primo grado.
Le predette censure non sono fondate.
Il presente giudizio è stato introdotto dal , il quale ha chiesto venisse accertata e CP_1
dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca del contributo, fondato da su un rilievo Pt_1
– mancata preventiva comunicazione/autorizzazione – asseritamente invece insussistente;
a tale domanda, poi, si è aggiunta quella formulata nel giudizio poi riunito, di opposizione all'ordinanza con la quale preso atto dell'avvenuta revoca, aveva intimato al la restituzione Pt_1 CP_1
dell'acconto già erogato.
Il giudice, quindi, ha ben compreso il thema decidendum, consistente appunto nell'accertare se il fosse tenuto o meno ad effettuare comunicazioni ovvero a chiedere autorizzazioni prima CP_1 di avviare il progetto, e quindi, posto che pacificamente non le aveva chieste, se si fosse reso inadempiente;
è evidente che si tratta di due facce della medesima medaglia, giacché in caso di inadempimento del beneficiario il provvedimento di revoca è legittimo, mentre se non si ravvisa alcun inadempimento inevitabilmente il provvedimento di revoca deve essere ritenuto illegittimo.
La questione, comunque, non pare neppure di particolare rilievo, posto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma il medesimo principio vale anche per il giudizio di accertamento della illegittimità di un provvedimento di revoca,
“all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice
(ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (…).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
(Cass. Sez. VI, sentenza n. 1921, dep. 24.01.2019).
Con la pronuncia richiamata, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto
l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”.
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha delineato l'oggetto del giudizio, limitato al solo esame dei motivi posti a fondamento del provvedimento di revoca, come indicati nella determina n.
1616 del 24.4.2013, con esclusione di diverse e ulteriori doglianze, quali la tematica generale della sicurezza alimentare collegata alle dosi di micotossine negli alimenti degli animali, ovvero lo smaltimento delle carcasse, o ancora l'integrazione di documenti, nessuna delle quali era stata considerata nel predetto provvedimento conclusivo del procedimento.
Infatti, dalla determina n. 1616 del 24.4.2013, risulta chiaramente che “preso atto” Pt_1
dell'avvenuta conclusione del progetto, evidenziata la “mancanza di alcuni elementi necessari per il perfezionamento della pratica” richiesti in data 1.10.2009, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate “sulla documentazione presentata dal Consorzio beneficiario” (all'evidenza quelli richiesti), con nota n. 7531 del 23.7.2010 aveva richiesto al Ministero della salute un parere in merito ad alcuni aspetti, ossia: la necessità di preventiva richiesta di specifiche autorizzazioni sanitarie per poter avviare il progetto e, in caso positivo, quali fossero le autorità preposte al loro rilascio, la prevista tipologia di smaltimento delle carcasse degli animali, la necessità di particolare e specifica autorizzazione per la loro macellazione, per il loro ingresso in un salumificio e la destinazione finale dei prodotti della lavorazione della carni ottenute.
A tale richiesta, con nota n. DGSA 0021060-P del 25.11.2010, il Ministero aveva dato risposta affermando di non poter esprimere i pareri richiesti, in quanto, per la parte relativa alla somministrazione di mangime addizionato con micotossine non era stata data comunicazione come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92; con nota prot. n. 12048 del 6.12.2010 la Direzione Generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione aveva, a propria volta, esposto di non poter esprimere un parere, suggerendo ad di rivolgersi all'Assessorato alla Sanità della Regione Pt_1
Autonoma della Sardegna;
anche la interpellata da con nota n. 87 del Parte_3 Pt_1
1.1.2013, aveva comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al progetto in questione.
Nel provvedimento di revoca, quindi, aveva richiamato la propria nota n. 14329 del Pt_1
25.2.2013, inviata alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute, alla Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione dello stesso Ministero, nonché alla contenente la richiesta “ se la comunicazione Parte_3
citata dalla nota ministeriale n. DGSA 0021060-P e prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, da effettuarsi prima dell'inizio delle attività sperimentali e mai trasmessa agli uffici preposti da parte dei , sia da considerarsi propedeutica Controparte_1
all'attività sperimentale stessa, e dunque necessaria ai fini della legittimità della sperimentazione, oppure se la stessa attività abbia potuto aver luogo nel rispetto della normativa vigente anche in assenza di tale comunicazione"; con la stessa nota, inoltre, aveva assegnato a tutti i predetti destinatari il termine di venti giorni per fornire la risposta al predetto quesito, esponendo che, decorso inutilmente detto termine “l'area scrivente procederà con l'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento”.
Quindi, “considerato” che “ il riscontro formulato senza fornire alcun parere pertinente ed esaustivo da parte delle Amministrazioni destinatarie in risposta alla n/s nota n. 14329 del
25/02/2013 si ritiene equiparabile alla necessità delle comunicazioni/autorizzazioni sopra richiamate ai fini della legittimità dell'attività sperimentale realizzata”, aveva ritenuto Pt_1
“necessario procedere alla revoca” .
Avuto, dunque, riguardo al contenuto della citata determina, appare chiaro che l'unico profilo di inadempimento addebitato al , e posto a fondamento del provvedimento di revoca, era CP_1
stato quello della mancata richiesta, da parte dello stesso, delle necessarie “comunicazioni/autorizzazioni” di cui al D.lgs. 116/92 più volte richiamato. Per contro, in alcuna parte del provvedimento di revoca vengono sollevati ulteriori profili di inadempimento, quali quelli afferenti una modifica del progetto non oggetto di richiesta di variante né di comunicazione.
Al riguardo, inoltre, anche nella nota n. 7564 del 30.6.2011, con la quale era stato comunicato al
Consorzio l'avvio del procedimento di revoca, si fa riferimento esclusivamente al parere richiesto con nota n. 7531 del 25.11.2010 al Ministero della Salute, al disposto dell'art. 7 del D.lgs, 116/92, ed alla mancanza, nella documentazione trasmessa, di informazioni in merito ai protocolli posti in essere e alle necessarie autorizzazioni/controlli effettuati dalle Autorità sanitarie competenti.
Ancora, non è dato rilevare un ampliamento ad ulteriori profili di inadempimento effettuato dal giudice con il quesito n. 1 posto al c.t.u., atteso che con tale quesito era stato chiesto al consulente solo di verificare la natura e le caratteristiche del progetto, finanziato in forza dell'art. 11 della
Legge regionale 21/2000, e non certo di andare alla ricerca di ogni eventuale inadempimento da parte del . CP_1
In ogni caso, solo a fini di completezza, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta Pt_1
aveva esposto che l'attività realizzata aveva impiegato concentrazioni di OTA A e AFB1 pari rispettivamente a 0.05 mg/kg e a 0.02 m/kg, diverse e minori rispetto a quelle indicate in progetto, in quanto nella fase esecutiva erano state oggetto di modifica legislativa cui il si era CP_1
prontamente uniformato.
Così come per lo smaltimento delle carcasse non era necessaria alcuna specifica autorizzazione, attesa la bassa concentrazione di micotossine.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame delle osservazioni poste dal proprio consulente di parte, quale, anzitutto, che il progetto in esame non rientrava
“all'interno di quanto previsto dall'art. 11 della LR n. 21/2000 e dall'art. 2 del bando”, ed inoltre non prevedeva lo sviluppo di metodi per la tracciabilità e il controllo dei prodotti e dei processi;
si era trattato, dunque, di un progetto illegittimo e non assentibile.
La censura non è fondata. Come sopra rilevato, e peraltro come dedotto dalla stessa appellante, la revoca del contributo era stata disposta per inadempimento del , e non, invece, in forza di una invalidità del CP_1
provvedimento concessorio sul rilievo che il contributo non avrebbe potuto essere concesso in assenza di un suo requisito di ammissibilità; in tale ultima ipotesi, infatti, l'Amministrazione è abilitata a riesaminare la propria pregressa determinazione, nell'esercizio di un potere di autotutela, negando l'integrazione di un presupposto già positivamente valutato con una previa decisione provvedimentale;
tale fattispecie, peraltro, ha natura ben diversa dalla revoca del contributo per l'inadempimento del beneficiario, contestata nella specie, alla quale non può essere neppure equiparata (cfr. Consiglio di Stato n. 7064/2021).
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha sostenuto l'applicabilità, al caso in esame, della disciplina di cui al D.lgs. 116/92, assumendo che la normativa comprende anche la protezione degli animali utilizzati anche ad altri fini scientifici in generale;
lo stesso giudice aveva fatto riferimento alla “sperimentazione”, oggetto del progetto, salvo poi non tenere conto delle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta, come poi riassunte nella comparsa conclusionale di primo grado.
Per altro verso, e in ogni caso, il primo giudice non aveva letto con la dovuta attenzione le risposte rese dalle autorità preposte alla tutela della salute degli animali, in particolare quella resa dal
Ministero della Salute con nota del 25.11.2010, con la quale era stato evidenziato che il progetto di ricerca, per la parte riguardante la somministrazione di mangime addizionato, non era stato oggetto di comunicazione, come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 116/92; analoga risposta era stata data dalla
Parte_3
Secondo l'appellante, tali risposte erano apparse indicative della necessità di una comunicazione, da inoltrare alla ASL competente, in merito all'avvio del progetto di ricerca e alla conseguente autorizzazione da parte della stessa . Ha, quindi, richiamato la nota della RAS del Controparte_4
13.10.2014, dalla quale emergerebbe la natura sperimentale del progetto e la necessità di acquisire le relative autorizzazioni al fine di espletare tale attività.
Quanto alle mancate risposte degli enti interpellati, l'appellante ha affermato che il primo giudice non aveva adeguatamente considerato che gli stessi, non conoscendo il progetto, mai comunicato, non avrebbero potuto dare una risposta compiuta. Neppure tale censura è fondata.
L'art. 1 del D.lgs. 116/92 prevede l'ambito applicativo della disciplina, posta a protezione degli animali utilizzati “a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; l'art. 7 dello stesso decreto prescrive che “Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità”;
l'art. 2 definisce cosa si intende per esperimento, ossia “'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si rileva, anzitutto, che è prevista solo una comunicazione, da effettuarsi al Ministero competente, e nelle sole ipotesi in cui l'impiego degli animali, sia a fini sperimentali sia a fini scientifici, sia riconducibile alla nozione di “esperimento” come definita all'art. 2; ed invero, tale ambito applicativo viene confermato all'art. 4 comma 4, ove
è previsto che un animale non può essere utilizzato più di una volta, e all'art. 6, con il quale è prescritto che gli esperimenti debbono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolori inutili agli animali.
Per altro verso, come rilevato, la disciplina dettata dal D.lgs. 116/92, prevede la necessità di munirsi di apposita autorizzazione in sole limitate ipotesi, indicate all'art. 8; quindi, come correttamente rilevato dal primo giudice, effettivamente confonde la necessità di una previa comunicazione Pt_1
con quella di mancanza di provvedimento autorizzativo;
ed invero, lo stesso Ministero, con la risposta resa con nota del 25.11.2010, aveva fatto riferimento alla mancanza di comunicazione, prevista dall'art. 7 del D.lgs 116/92, e non certo di mancanza di autorizzazione.
Sul punto, dunque, contrariamente agli assunti di parte appellante, non può ritenersi un inadempimento del per mancanza di autorizzazione preliminare al progetto;
CP_1
autorizzazione, peraltro, che non era stata neppure prevista o prescritta nel provvedimento concessorio di ammissione del progetto al beneficio.
Ciò posto, il c.t.u. ha rilevato che, nel caso in esame, non era neppure necessaria la comunicazione di cui al citato art. 7, in quanto il progetto non prevedeva una attività sperimentale così come intesa dal D.lgs. 116/92, giacché erano stati utilizzati mangimi concentrati addizionati di micotossine nei limiti ammessi dalla legge sia all'epoca della presentazione del progetto che a quella di svolgimento dello stesso;
lo stesso c.t.u., inoltre, nel rispondere alle osservazioni del consulente di aveva Pt_1 ribadito che l'attività prevista nel progetto del era articolata in un insieme di prove volte CP_1
alla misurazione dei risultati derivanti dalla somministrazione delle micotossine, allo scopo di stabilirne gli effetti sugli animali, ma che “ciò non significa che tali prove possano essere considerate esperimento ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116. In ogni caso, si ribadisce che le concentrazioni di micotossine risultavano essere all'interno dei limiti consentiti dalla legge e le prove non comportavano dolore, angoscia o danni temporanei durevoli sugli animali”.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, neppure sapeva se fossero necessarie Pt_1
comunicazioni o autorizzazioni, tanto che aveva chiesto il parere in merito a varie ammirazioni, ottenendo peraltro solo risposte interlocutorie, ossia nessuno era stato in grado di fornire il parere richiesto, non essendo a conoscenza del progetto;
tanto che dopo varie richieste di fatto Pt_1
rimaste senza risposta, con nota del 25.2.2013 aveva nuovamente chiesto il parere sulla necessità di comunicazioni o autorizzazioni al progetto, assegnato agli enti il termine di venti giorni per dare risposta, e poi, come risulta espressamente dal provvedimento di revoca, dato atto che il mancato parere era da ritenersi “equiparabile alla necessità delle comunicazioni/autorizzazioni”; mancanti le quali, aveva determinato di disporre la revoca.
Peraltro, il primo giudice ha ben argomentato in merito alla infondatezza di una ipotesi nella specie di silenzio-assenso, e l'appellante, sul punto, non ha sollevato specifica censura, salvo richiamare un parere postumo della RAS, inviato oltre un anno dopo la determina di revoca, con il quale si era ritenuta la necessità di un provvedimento autorizzativo da parte della ASL competente;
autorizzazione che, peraltro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 116/92, nella specie non era invece necessaria.
Per le ragioni esposte, pertanto, non si ritiene necessario, ai fini della decisione, un richiamo a chiarimenti del c.t.u., sollecitato dall'appellante.
Da ultimo, non può essere accolto neppure l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha chiesto, in caso di conferma della pronuncia di illegittimità della determina di revoca, di disporre il ritorno della domanda del di pagamento del saldo alla fase procedimentale istruttoria. CP_1 invero, aveva compiuto tutta la fase istruttoria, posto che aveva anche chiesto al Pt_1 CP_1
la produzione di documentazione integrativa ed aveva contestato la rilevanza di alcune fatture prodotte;
integrata da parte del la documentazione, senza formulare alcuna CP_1 Pt_1
ulteriore contestazione sulla documentazione integrativa in merito alle spese sostenute, aveva emesso il provvedimento di revoca del contributo fondato su specifiche ragioni, senza in alcun modo rilevare una necessità di approfondimento istruttorio relativamente ad altri profili.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 309/24 del Tribunale di Cagliari;
[...]
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea P. Cannas dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu