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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/01/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1916/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRAZIANO ANTONINO e CO IU (c.f.
, con il patrocinio dell'Avv. CO SALVATORE, C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.11.2023, e BA Parte_1
IU premettevano di aver contratto, in data 14.09.2018, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 133, p. II, serie A, anno 2018.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: _1
(18.09.2019).
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni, indicate nel ricorso: “1) I coniugi vivranno separati;
la sig.ra abiterà l'attuale casa coniugale, di Pt_1
proprietà del di lei padre, sita in Misiliscemi (TP), fraz. Palma, nella Strada Marausa –
Palma n. 139, nella quale continuerà a vivere assieme al figlio minorenne mentre il _1
sig. BA andrà a vivere altrove, libero di fissare dove voglia la propria residenza;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma, _1
come detto, vivrà con la madre, giusta piano genitoriale che si allega;
3) all'ordinario mantenimento del figlio minore provvederà il sig. BA IU, col versamento, a mani della moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra Pt_1 percepisce e continuerà ad usufruire anche del sostegno economico dell'assegno unico e universale attribuitole dall' per il figlio a carico;
Org_1
4) attese le sufficienti condizioni economiche di ciascuno, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno per il proprio mantenimento, poiché in grado di provvedere ai propri bisogni;
5) i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti;
6) le spese di natura straordinaria in favore del figlio minore verranno ripartite _1
nella misura del 50% ciascuno a carico degli odierni ricorrenti e saranno eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Trapani, approvato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 27 novembre 2018;
7) le odierne parti precisano che per quanto concerne il conto corrente bancario n.
3646842, ad essi cointestato, intrattenuto presso le somme ivi depositate sono Org_2
state recentemente ed interamente utilizzate per saldare il costo di acquisto della cucina che rimarrà nella casa coniugale e così nella disponibilità della sig.ra i ricorrenti Pt_1
provvederanno a breve alla chiusura per estinzione del predetto conto corrente bancario
(saldo attivo circa 50,00€);
8) ciascuno dei coniugi provvederà a pagare le spettanze del proprio difensore”.
*****
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso, esprimevano la propria volontà di non riconciliarsi e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
***** Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza e in ossequio alla volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e BA IU, in Parte_1
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.09.2018, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 133, p. II, serie A, anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, corredato da piano genitoriale che si richiama;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1916/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GRAZIANO ANTONINO e CO IU (c.f.
, con il patrocinio dell'Avv. CO SALVATORE, C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.11.2023, e BA Parte_1
IU premettevano di aver contratto, in data 14.09.2018, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 133, p. II, serie A, anno 2018.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: _1
(18.09.2019).
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni, indicate nel ricorso: “1) I coniugi vivranno separati;
la sig.ra abiterà l'attuale casa coniugale, di Pt_1
proprietà del di lei padre, sita in Misiliscemi (TP), fraz. Palma, nella Strada Marausa –
Palma n. 139, nella quale continuerà a vivere assieme al figlio minorenne mentre il _1
sig. BA andrà a vivere altrove, libero di fissare dove voglia la propria residenza;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma, _1
come detto, vivrà con la madre, giusta piano genitoriale che si allega;
3) all'ordinario mantenimento del figlio minore provvederà il sig. BA IU, col versamento, a mani della moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra Pt_1 percepisce e continuerà ad usufruire anche del sostegno economico dell'assegno unico e universale attribuitole dall' per il figlio a carico;
Org_1
4) attese le sufficienti condizioni economiche di ciascuno, i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno per il proprio mantenimento, poiché in grado di provvedere ai propri bisogni;
5) i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti;
6) le spese di natura straordinaria in favore del figlio minore verranno ripartite _1
nella misura del 50% ciascuno a carico degli odierni ricorrenti e saranno eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Trapani, approvato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 27 novembre 2018;
7) le odierne parti precisano che per quanto concerne il conto corrente bancario n.
3646842, ad essi cointestato, intrattenuto presso le somme ivi depositate sono Org_2
state recentemente ed interamente utilizzate per saldare il costo di acquisto della cucina che rimarrà nella casa coniugale e così nella disponibilità della sig.ra i ricorrenti Pt_1
provvederanno a breve alla chiusura per estinzione del predetto conto corrente bancario
(saldo attivo circa 50,00€);
8) ciascuno dei coniugi provvederà a pagare le spettanze del proprio difensore”.
*****
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso, esprimevano la propria volontà di non riconciliarsi e dichiaravano di non voler presenziare all'udienza fissata per la loro comparizione.
***** Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza e in ossequio alla volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e BA IU, in Parte_1
atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.09.2018, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 133, p. II, serie A, anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, corredato da piano genitoriale che si richiama;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa