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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
n persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dagli Parte_1
Avv.ti Luigi de Palma e Giuliana Sepe giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza S. Gaetano n.62
APPELLANTE
E
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Di CP_1 CodiceFiscale_1
Rosa, giusta procura presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.
Porzio, Centro Direzionale is. G1, sc. C, int. 138,
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 22410/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.06.2017 e non notificata che - in relazione al sinistro -denunciato da , proprietaria del veicolo RT CP_1
tg. BH529MH - asseritamente verificatosi in Napoli alla Via Cupa Nuova Cinthia il giorno
06.06.2012 ore 10,00 allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il veicolo Mercedes classe B
tg. DL207MF di proprietà di , assicurato dall'odierna appellante, l'avrebbe tamponata, CP_2
sospingendola in avanti e facendola urtare con la parte anteriore destra la parte posteriore del veicolo Nissan Micra tg.CH131WC- la condannava, nella contumacia del responsabile civile sig.
a risarcire i danni al veicolo quantificati in euro 1.000,00. CP_2
Censurava la gravata decisione per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione della prova offerta da parte attrice, odierna appellata, in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti;
2)carente motivazione non avendo il giudice di prime cure esplicitato compiutamente le ragioni poste a fondamento della decisione anche considerando che la teste escussa aveva reso dichiarazioni generiche circa la dinamica del sinistro e nulla aveva riferito in ordine al luogo dell'evento, alla direzione dei veicoli, al colore ed alle targhe né aveva descritto i danni;
3) errata quantificazione del danno, avendo preso come unico parametro di riferimento un mero preventivo.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità
di nella causazione del sinistro, vinte le spese di lite. CP_1
1.1.Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del CP_1
disposto di cui all'art.342 c.p.c.; infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione alla luce della documentazione prodotta in atti e degli altri rilievi formulati dalla parte appellante avverso la sentenza gravata, di cui chiedeva la conferma.
1.3.Non si è costituito sebbene ritualmente citato. CP_2
2.2. Acquisito il fascicolo di I grado e la sentenza n.43414/19, passata in giudicato,emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, con la quale, per lo stesso sinistro, è stata rigettata la domanda promossa da proprietario dell'auto Nissan Micra contro i medesimi convenuti;
Parte_2
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa, con deposito della sentenza ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. CP_2
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello non sono necessarie particolari forme sacramentali dovendosi superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga, come nel caso di specie, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
3.3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Va disatteso il primo motivo di gravame atteso che dal libretto di circolazione nonché visura PRA
del veicolo attoreo emerge che a far data dal 29 dicembre 2011 la vettura tg. BH529MH risulta di proprietà della sig. e dalla visura PRA del veicolo convenuto emerge che a far data CP_1
dal 30 ottobre 2007 la vettura tg. DL207MF risulta di proprietà del sig. ; CP_2
documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio come emerge dalla produzione di parte.
3.4. Ciò posto, passando all'esame del merito, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
escusso nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro.
Ed invero, la teste ha dichiarato: “ADR ricordo che era il 6 giugno 2012, erano le ore 10:00 Tes_1
circa, ero nella vettura Nissan Micra di proprietà e condotta dal mio amico Persona_1
io ero seduta al lato passeggero. Eravamo incolonnati nel traffico quando ho visto una MA di
colore nero che impattava il veicolo Nissan sul lato posteriore destro con la parte anteriore destra. ADR dopo l'incidente siamo scesi dalla vettura ed ho assistito allo scambio delle generalità
ricordo che la Mercedes era assicura con , non ricordo con chi fossero assicurati Parte_1
gli altri veicoli, non ricordo i numeri di targa degli altri veicoli, né i nomi dei proprietari degli
stessi.ADR nessuno ha subito lesioni;
ADR ricordo che la MA non presentava altri danni in atto
al momento del sinistro;
ADR riconosco e sottoscrivo le foto che mostrano i danni subiti dal veicolo
MA;ADR null'altro so”.
Ebbene, dalla deposizione riportata non emerge la prova né della verificazione nè della dinamica del sinistro;
innanzitutto, nulla dice circa il luogo dell'incidente, non ricorda i nomi dei proprietari dei veicoli coinvolti che descrive molto sommariamente. Riferisce poi di una dinamica del sinistro che non dà conto di elementi ulteriori e si esaurisce in una dichiarazione generica ed apodittica in ordine all'impatto dei veicoli. A fronte dei molti “non ricordo”, la teste per contro dichiara addirittura di ricordare che la RT “non presentava altri danni in atto al momento del sinistro”, elemento che non
è chiaro come la predetta abbia potuto percepire.
Appare evidente che le dichiarazioni rese dalla teste non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Conforta tale valutazione, la circostanza che la sentenza n.43414/19, passata in giudicato, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, su domanda di proprietario dell'auto Nissan Parte_2
Micra, per lo stesso sinistro e tra le stesse parti del presente giudizio, ha rigettato la domanda di parte attrice proprio sulla scorta delle dichiarazioni della teste parimenti Testimone_1
ritenute non idonee a provare la dinamica del sinistro.
3.5. Per le ragioni di seguito esposte, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta nel giudizio di primo grado da . CP_1
4. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza carico dell'appellata e CP_1
vengono liquidate, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. sentenza n.22410/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto dalla Parte_1
nei confronti di nonché di così provvede:
[...] CP_1 CP_2
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da CP_1
nel giudizio di primo grado;
[...]
b) condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 330,00 e per il presente grado, in complessivi euro 630,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
c) nulla per le spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Napoli il 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
n persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dagli Parte_1
Avv.ti Luigi de Palma e Giuliana Sepe giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza S. Gaetano n.62
APPELLANTE
E
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Di CP_1 CodiceFiscale_1
Rosa, giusta procura presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.
Porzio, Centro Direzionale is. G1, sc. C, int. 138,
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 22410/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.06.2017 e non notificata che - in relazione al sinistro -denunciato da , proprietaria del veicolo RT CP_1
tg. BH529MH - asseritamente verificatosi in Napoli alla Via Cupa Nuova Cinthia il giorno
06.06.2012 ore 10,00 allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il veicolo Mercedes classe B
tg. DL207MF di proprietà di , assicurato dall'odierna appellante, l'avrebbe tamponata, CP_2
sospingendola in avanti e facendola urtare con la parte anteriore destra la parte posteriore del veicolo Nissan Micra tg.CH131WC- la condannava, nella contumacia del responsabile civile sig.
a risarcire i danni al veicolo quantificati in euro 1.000,00. CP_2
Censurava la gravata decisione per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione della prova offerta da parte attrice, odierna appellata, in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti;
2)carente motivazione non avendo il giudice di prime cure esplicitato compiutamente le ragioni poste a fondamento della decisione anche considerando che la teste escussa aveva reso dichiarazioni generiche circa la dinamica del sinistro e nulla aveva riferito in ordine al luogo dell'evento, alla direzione dei veicoli, al colore ed alle targhe né aveva descritto i danni;
3) errata quantificazione del danno, avendo preso come unico parametro di riferimento un mero preventivo.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità
di nella causazione del sinistro, vinte le spese di lite. CP_1
1.1.Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del CP_1
disposto di cui all'art.342 c.p.c.; infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione alla luce della documentazione prodotta in atti e degli altri rilievi formulati dalla parte appellante avverso la sentenza gravata, di cui chiedeva la conferma.
1.3.Non si è costituito sebbene ritualmente citato. CP_2
2.2. Acquisito il fascicolo di I grado e la sentenza n.43414/19, passata in giudicato,emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, con la quale, per lo stesso sinistro, è stata rigettata la domanda promossa da proprietario dell'auto Nissan Micra contro i medesimi convenuti;
Parte_2
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa, con deposito della sentenza ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. CP_2
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello non sono necessarie particolari forme sacramentali dovendosi superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga, come nel caso di specie, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
3.3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Va disatteso il primo motivo di gravame atteso che dal libretto di circolazione nonché visura PRA
del veicolo attoreo emerge che a far data dal 29 dicembre 2011 la vettura tg. BH529MH risulta di proprietà della sig. e dalla visura PRA del veicolo convenuto emerge che a far data CP_1
dal 30 ottobre 2007 la vettura tg. DL207MF risulta di proprietà del sig. ; CP_2
documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio come emerge dalla produzione di parte.
3.4. Ciò posto, passando all'esame del merito, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
escusso nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro.
Ed invero, la teste ha dichiarato: “ADR ricordo che era il 6 giugno 2012, erano le ore 10:00 Tes_1
circa, ero nella vettura Nissan Micra di proprietà e condotta dal mio amico Persona_1
io ero seduta al lato passeggero. Eravamo incolonnati nel traffico quando ho visto una MA di
colore nero che impattava il veicolo Nissan sul lato posteriore destro con la parte anteriore destra. ADR dopo l'incidente siamo scesi dalla vettura ed ho assistito allo scambio delle generalità
ricordo che la Mercedes era assicura con , non ricordo con chi fossero assicurati Parte_1
gli altri veicoli, non ricordo i numeri di targa degli altri veicoli, né i nomi dei proprietari degli
stessi.ADR nessuno ha subito lesioni;
ADR ricordo che la MA non presentava altri danni in atto
al momento del sinistro;
ADR riconosco e sottoscrivo le foto che mostrano i danni subiti dal veicolo
MA;ADR null'altro so”.
Ebbene, dalla deposizione riportata non emerge la prova né della verificazione nè della dinamica del sinistro;
innanzitutto, nulla dice circa il luogo dell'incidente, non ricorda i nomi dei proprietari dei veicoli coinvolti che descrive molto sommariamente. Riferisce poi di una dinamica del sinistro che non dà conto di elementi ulteriori e si esaurisce in una dichiarazione generica ed apodittica in ordine all'impatto dei veicoli. A fronte dei molti “non ricordo”, la teste per contro dichiara addirittura di ricordare che la RT “non presentava altri danni in atto al momento del sinistro”, elemento che non
è chiaro come la predetta abbia potuto percepire.
Appare evidente che le dichiarazioni rese dalla teste non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Conforta tale valutazione, la circostanza che la sentenza n.43414/19, passata in giudicato, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, su domanda di proprietario dell'auto Nissan Parte_2
Micra, per lo stesso sinistro e tra le stesse parti del presente giudizio, ha rigettato la domanda di parte attrice proprio sulla scorta delle dichiarazioni della teste parimenti Testimone_1
ritenute non idonee a provare la dinamica del sinistro.
3.5. Per le ragioni di seguito esposte, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta nel giudizio di primo grado da . CP_1
4. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza carico dell'appellata e CP_1
vengono liquidate, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese in relazione a , stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. sentenza n.22410/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto dalla Parte_1
nei confronti di nonché di così provvede:
[...] CP_1 CP_2
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da CP_1
nel giudizio di primo grado;
[...]
b) condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 330,00 e per il presente grado, in complessivi euro 630,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
c) nulla per le spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Napoli il 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone