Art. 2.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.