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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 515/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
Per il sig. , (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], scala L, piano 3°, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV GL La EC ( – PEC: C.F._2 Email_1
– fax 0919761552) e dall'Avv. Provvidenza Tripoli ( – PEC: C.F._3
– fax 0919761552) del Foro di Palermo presso il cui studio Email_2
STUDIO LEGALE in Palermo via Mariano Stabile n. 160 è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.2016 Controparte_1
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il Persona_1
28.04.2022, Rep. 177893 – Racc. 11776, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv. Marco Nanni del Foro di Roma (C.F. ) C.F._5
Resistente
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to presso Controparte_4 P.IVA_2
l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina n° 39 “Palazzo Rostagno” e rapp.to e difeso dall'avv. Caterina Grasso (c.f. ), CodiceFiscale_6
Chiamato in causa
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale
FATTO Il sig. in data 30.01.2023 depositava ricorso innanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare- Sospendere, inaudita altera parte, gli effetti della cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, emessa Pt_1 dalla Agente della riscossione – prov. di Palermo per entrate patrimoniali relative Controparte_1
a canone 2019 per un totale di € 8.654,52 di cui € 8.648,64 ed € 5,88 per diritti di notifica;
- Fissare udienza di comparizione delle parti;
Nel merito - Accogliere il presente ricorso ritenendolo tempestivo, ammissibile, procedibile, fonda-ta in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare, in quanto illegittimo, nullo, annullabile e/o inesistente respingendo ogni diversa eccezione o richiesta, la nullità della cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, emessa dalla Agente della Pt_1 Controparte_1 CP_1
– prov. di Palermo per entrate patrimoniali relative a canone 2019 per un totale di € 8.654,52 di cui € 8.648,64 ed € 5,88 per diritti di notifica, per i motivi articolati in narrativa di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
– per
l'effetto, condannare l' per la Provincia di Palermo, alla cancellazione dagli estratti di Controparte_1 ruolo del debito prescritto;
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
Condannare la resistente alle spese di lite e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata anche eventualmente in solido con il Salvo Controparte_4 ogni altro diritto, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni”
Con decreto del 10.02.2023 si fissava udienza al 21.06.2023.
In data 05.04.2023, si costituiva l' che così concludeva il proprio Controparte_1 atto introduttivo Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
- in via preliminare, ordinare a parte opponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4 titolare sostanziale dei crediti esattoriali oggetto del presente giudizio, ovvero, previo differimento della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la convenuta alla chiamata in causa di tale Ente impositore;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, e previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell' in ordine ai motivi di opposizione riferibili al solo Ente creditore, respingere Controparte_5
l'opposizione del sig. in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria delle Pt_1 spese di lite
Con provvedimento del 21.06.2023 si disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del e si fissava udienza al 06.12.2023. Controparte_4 In data 30.11.2023, si costituiva il che così concludeva il proprio atto Controparte_4 introduttivo ritenere e dichiarare con ogni statuizione il ricorso improponibile, inammissibile oltre che infondato e per
l'effetto rigettarlo;
- ritenere e dichiarare con ogni statuizione la domanda cautelare improponibile, inammissibile oltre che infondata e per l'effetto rigettarla;
- ritenere sussistere profili di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e statuire la conseguente condanna del ricorrente. Con il favore delle spese.
Con ordinanza del 19.01.2024, si concedevano i termini di cui all'art 183 VI comma cpc e si fissava l'udienza al 17.10.2024.
All'udienza del 17.10.2024, la causa veniva rinviata al 22.02.2025 assegnando alle parti termine fino a sette giorni prima per dedurre sull'incidenza dell'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sez. II Civile n. 1207/2024, sulla cartella di pagamento oggetto di opposizione nel presente giudizio
Con decreto del 20.02.2025, l'udienza veniva rinviata al 29.02.2025 e quindi al 02.10.2025 per la verifica della definizione bonaria del giudizio all'esito del completamento della procedura di annullamento in autotutela della procedura di riscossione, con compensazione delle spese di lite, ed onera il convenuto di Controparte_4 depositare entro il 26.9.2025 provvedimento di sgravio della cartella opposta.
Con decreto del 21.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava udienza al
06.10.2025 e successivamente al 27.10.2025 e quindi al 03.11.2025 per i medesimi incombenti.
Le parti all'udienza del 03.11.2025 concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Corte di Appello di Palermo nr 1207/2024, emessa in data 15.07.2024, ha così disposto con riferimento all'ingiunzione di pagamento, titolo su cui si fonda l'opposta cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, accoglie Pt_1
l'opposizione di all'ingiunzione ex R.D. 639/1910 notificatagli dal per il Parte_1 Controparte_4 pagamento di “canoni e/o indennità di occupazione” per il periodo 1/2/2014-31/12/2019 oltre interessi, e per
l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione.
Conseguentemente alla pronuncia della Corte di Appello di Palermo, il , facendo Controparte_4 seguito all'ordinanza del Tribunale del 29.05.2025, ha depositato, in data 25.08.2025, il provvedimento di sgravio della cartella opposta.
Dunque, alla luce della pronuncia della Corte di Appello e dell'emissione del provvedimento di sgravio della cartella opposta, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970);
Dunque, le soprarichiamate circostanze non possono non ingenerare l'applicazione dei principi testé evidenziati e portare, quindi, alla dichiarazione da parte del Giudicante della cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite appare opportuno rilevare che non può adottarsi il principio della c.d soccombenza virtuale poiché la cessazione della materia del contendere deriva dalla dichiarazione di illegittimità dell'ingiunzione posta a fondamento della cartella opposta.
In sostanza, la cessazione della materia del contendere deriva da un evento estintivo sopraggiunto e non ricompreso, ovviamente, nei motivi del ricorso introduttivo dell'attuale controversia.
Per tali ragioni le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 05.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 515/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
Per il sig. , (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], scala L, piano 3°, rappresentato e difeso dall'Avv.
LV GL La EC ( – PEC: C.F._2 Email_1
– fax 0919761552) e dall'Avv. Provvidenza Tripoli ( – PEC: C.F._3
– fax 0919761552) del Foro di Palermo presso il cui studio Email_2
STUDIO LEGALE in Palermo via Mariano Stabile n. 160 è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.2016 Controparte_1
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il Persona_1
28.04.2022, Rep. 177893 – Racc. 11776, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv. Marco Nanni del Foro di Roma (C.F. ) C.F._5
Resistente
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to presso Controparte_4 P.IVA_2
l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina n° 39 “Palazzo Rostagno” e rapp.to e difeso dall'avv. Caterina Grasso (c.f. ), CodiceFiscale_6
Chiamato in causa
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale
FATTO Il sig. in data 30.01.2023 depositava ricorso innanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare- Sospendere, inaudita altera parte, gli effetti della cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, emessa Pt_1 dalla Agente della riscossione – prov. di Palermo per entrate patrimoniali relative Controparte_1
a canone 2019 per un totale di € 8.654,52 di cui € 8.648,64 ed € 5,88 per diritti di notifica;
- Fissare udienza di comparizione delle parti;
Nel merito - Accogliere il presente ricorso ritenendolo tempestivo, ammissibile, procedibile, fonda-ta in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare, in quanto illegittimo, nullo, annullabile e/o inesistente respingendo ogni diversa eccezione o richiesta, la nullità della cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, emessa dalla Agente della Pt_1 Controparte_1 CP_1
– prov. di Palermo per entrate patrimoniali relative a canone 2019 per un totale di € 8.654,52 di cui € 8.648,64 ed € 5,88 per diritti di notifica, per i motivi articolati in narrativa di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
– per
l'effetto, condannare l' per la Provincia di Palermo, alla cancellazione dagli estratti di Controparte_1 ruolo del debito prescritto;
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
Condannare la resistente alle spese di lite e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata anche eventualmente in solido con il Salvo Controparte_4 ogni altro diritto, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni”
Con decreto del 10.02.2023 si fissava udienza al 21.06.2023.
In data 05.04.2023, si costituiva l' che così concludeva il proprio Controparte_1 atto introduttivo Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa:
- in via preliminare, ordinare a parte opponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4 titolare sostanziale dei crediti esattoriali oggetto del presente giudizio, ovvero, previo differimento della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la convenuta alla chiamata in causa di tale Ente impositore;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, e previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell' in ordine ai motivi di opposizione riferibili al solo Ente creditore, respingere Controparte_5
l'opposizione del sig. in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria delle Pt_1 spese di lite
Con provvedimento del 21.06.2023 si disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del e si fissava udienza al 06.12.2023. Controparte_4 In data 30.11.2023, si costituiva il che così concludeva il proprio atto Controparte_4 introduttivo ritenere e dichiarare con ogni statuizione il ricorso improponibile, inammissibile oltre che infondato e per
l'effetto rigettarlo;
- ritenere e dichiarare con ogni statuizione la domanda cautelare improponibile, inammissibile oltre che infondata e per l'effetto rigettarla;
- ritenere sussistere profili di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e statuire la conseguente condanna del ricorrente. Con il favore delle spese.
Con ordinanza del 19.01.2024, si concedevano i termini di cui all'art 183 VI comma cpc e si fissava l'udienza al 17.10.2024.
All'udienza del 17.10.2024, la causa veniva rinviata al 22.02.2025 assegnando alle parti termine fino a sette giorni prima per dedurre sull'incidenza dell'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sez. II Civile n. 1207/2024, sulla cartella di pagamento oggetto di opposizione nel presente giudizio
Con decreto del 20.02.2025, l'udienza veniva rinviata al 29.02.2025 e quindi al 02.10.2025 per la verifica della definizione bonaria del giudizio all'esito del completamento della procedura di annullamento in autotutela della procedura di riscossione, con compensazione delle spese di lite, ed onera il convenuto di Controparte_4 depositare entro il 26.9.2025 provvedimento di sgravio della cartella opposta.
Con decreto del 21.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava udienza al
06.10.2025 e successivamente al 27.10.2025 e quindi al 03.11.2025 per i medesimi incombenti.
Le parti all'udienza del 03.11.2025 concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Corte di Appello di Palermo nr 1207/2024, emessa in data 15.07.2024, ha così disposto con riferimento all'ingiunzione di pagamento, titolo su cui si fonda l'opposta cartella di pagamento n. 296 2022 00217871 76 000, notificata al signor il 15/12/2022, accoglie Pt_1
l'opposizione di all'ingiunzione ex R.D. 639/1910 notificatagli dal per il Parte_1 Controparte_4 pagamento di “canoni e/o indennità di occupazione” per il periodo 1/2/2014-31/12/2019 oltre interessi, e per
l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione.
Conseguentemente alla pronuncia della Corte di Appello di Palermo, il , facendo Controparte_4 seguito all'ordinanza del Tribunale del 29.05.2025, ha depositato, in data 25.08.2025, il provvedimento di sgravio della cartella opposta.
Dunque, alla luce della pronuncia della Corte di Appello e dell'emissione del provvedimento di sgravio della cartella opposta, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970);
Dunque, le soprarichiamate circostanze non possono non ingenerare l'applicazione dei principi testé evidenziati e portare, quindi, alla dichiarazione da parte del Giudicante della cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite appare opportuno rilevare che non può adottarsi il principio della c.d soccombenza virtuale poiché la cessazione della materia del contendere deriva dalla dichiarazione di illegittimità dell'ingiunzione posta a fondamento della cartella opposta.
In sostanza, la cessazione della materia del contendere deriva da un evento estintivo sopraggiunto e non ricompreso, ovviamente, nei motivi del ricorso introduttivo dell'attuale controversia.
Per tali ragioni le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 05.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone