Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2123/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 2123/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f. C.F._2 Parte_3
, , c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Mastrodonato, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla P.IVA_1 via Calefati n. 158, presso lo studio dell'avv. Michele Carnevale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
-
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, indicati in epigrafe, premesso di aver stipulato un contratto di progettazione e direzione dei
- Seconda Sezione civile -
lavori di appalto con la società Controparte_1
hanno convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di sentire
[...] accertare la risoluzione del contratto ex art. 1454 cod. civ. o ex art. 1453 cod. civ. e, in ogni caso, condannare la convenuta a risarcimento del danno dell'interesse positivo alla realizzazione del contratto pari ad € 155.475,73, oltre i.v.a. e cassa ed oltre interessi.
costituendosi, oltre ad Controparte_1 avanzare istanza di chiamata in causa del , ha domandato Controparte_2 il rigetto dell'avversa pretesa siccome infondata, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Denegata l'istanza di chiamata in causa del terzo, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A fondamento della loro pretesa, gli attori hanno dedotto: di aver ricevuto incarico dalla convenuta per la progettazione dei lavori, direzione e collaudo finale di tutti gli impianti della costruenda struttura alberghiera sita nel
Comune di;
che l'importo della prestazione professionale era stato CP_2 concordato tra le parti in € 120.000,00, salvo conguaglio, su un importo presunto dei lavori di € 2.000.000,00; che predisposero i progetti esecutivi della struttura alberghiera, consegnati alla committente, e che quest'ultima versò in acconto la somma di € 10.000,00; che predisposero la relazione di esame progetto, depositata presso i Vigili del Fuoco di Foggia;
che, tuttavia,
i lavori non iniziavano e, pertanto, con lettera raccomandata del 5.11.2013, inviarono formale richiesta della data di inizio del lavori, seguita da successiva lettera del 7.12.2012, con cui si richiedeva il pagamento della prestazione professionale per la somma di 130.315,51, fino alla lettera del
18.3.2015, con cui diffidarono la committente all'inizio dei lavori entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso inutilmente.
Sulla base di tale ricostruzione in fatto, gli attori ritengono che il contratto
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debba intendersi risolto o per infruttuosa diffida ad adempiere o, comunque, per inadempimento imputabile alla controparte, con conseguente loro diritto al risarcimento del danno da identificarsi nel cd. interesse positivo, pari alla somma di € 121.926,94 e € 13.067,06 per prestazioni già eseguite, oltre ad € 30.481,73 quale danno patito per la non integrale esecuzione dell'incarico, detratti € 10.000,00 già versati in acconto, per un tot. di €
155.475,73, oltre cassa e iva.
Dal canto suo, la convenuta ha obiettato che l'inadempimento non è ad essa imputabile perché la realizzazione della struttura alberghiera, oggetto del contratto di appalto, era già stata oggetto di un contratto transattivo intervenuto con il , in virtù del quale la società si era Controparte_2 impegnata ad abbandonare i giudizi amministrativi promossi contro il e a rinunciare alle sentenze intervenute e, dal canto suo, il Comune CP_2 si era impegnato a rilasciare idoneo provvedimento autorizzativo/concessorio entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla presentazione del progetto per la realizzazione del complesso alberghiero;
sicché essa si è immediatamente attivata per adempiere diligentemente agli obblighi nascenti dalla predetta transazione, tanto che, conseguiti tutti gli elaborati progettuali, in data 7/08/2012, con nota prot. n. 32262, ha presentato la proposta di intervento edilizio e ha richiesto la indizione di apposita conferenza di servizi per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, come previsto nell'atto di transazione;
tuttavia, il , non Controparte_2 adempiendo agli obblighi, non ha rilasciato il titolo abilitativo richiesto e, infatti, la società ha introdotto, innanzi al Tribunale di Foggia, un giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'inadempimento del agli Controparte_2 obblighi contrattualmente assunti con l'atto di transazione del 19/07/2010.
In punto di diritto, va specificato che gli attori non hanno avanzato domanda di adempimento del contratto con condanna al pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite, ma hanno avanzato domanda di risoluzione del contratto con condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale.
Ai fini dell'accoglimento delle domande (sia risoluzione sia risarcimento) va,
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quindi, valutato, quale presupposto fondamentale ed ineludibile,
l'inadempimento della convenuta, per causa a lei imputabile ex art. 1218 cod. civ..
L'inadempimento è, infatti, presupposto di entrambe le domande pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. civ. n. 36497 del 2023).
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che le domande si presentino del tutto carenti sotto il profilo assertivo.
Gli attori, infatti, non hanno nemmeno allegato in cosa sarebbe consistito l'inadempimento della convenuta, limitandosi esclusivamente ad affermare che i lavori di appalto per i quali era stato stipulato il contratto di direzione e progettazione non sono mai iniziati.
Tale prospettazione, resa per la prima volta nell'atto introduttivo, è stata poi ripetuta in tutti gli atti successivi, senza nessuna aggiunta o precisazione.
Dal canto suo, la convenuta ha spiegato che i lavori non sono potuti iniziare per mancato ottenimento del provvedimento di autorizzazione comunale, a lei non imputabile ed ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata per il conseguimento di tale provvedimento, non solo inoltrando, in data
7/08/2012, con nota prot. n. 32262, richiesta di provvedimento ma anche diffidando il all'adempimento con nota del 21.5.2013, cui sono CP_2 seguite note del 19.7.2013, del 11.9.2014, del 30.10.2014 e del 9.12.2014, per poi sfociare nel giudizio intrapreso, dall'odierna convenuta, contro il
, per l'inadempimento di quest'ultimo, ancora pendente Controparte_2 per questioni di giurisdizione.
Risulta inoltre dagli atti di causa che lo stesso Comune con nota del
6.11.2014 ha riconosciuto il mancato rispetto dei termini transattivi, imputando il ritardo a non meglio precisate sopravvenienze normative cui sono conseguiti allungamenti nelle tempistiche procedurali.
Del resto, la circostanza che i lavori non sono iniziati a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti non è
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nemmeno stata contestata dagli odierni attori.
Pacifica, quindi, la circostanza secondo cui i lavori non sono iniziati a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni occorrenti, dinnanzi alla solerte attivazione della convenuta seguita da tutti i solleciti rivolti inoltrati da quest'ultima al non può ritenersi che il contratto oggetto di causa CP_2 si sia risolto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 o ex art. 1454 cod. civ., non ravvisandosi alcuna colpevolezza e, dunque, imputabilità alla convenuta del mancato inizio dei lavori.
Oltretutto, non solo gli attori non hanno nemmeno correttamente allegato l'altrui inadempimento, ma non hanno nemmeno provato di aver subito il lucro cessante per non aver potuto conseguire aliunde le somme pattuite come corrispettivo del contratto rimasto inadempiuto (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 4892 del 2025 e Cass. civ. n. 28022 del 2021, sul risarcimento dell'interesse positivo in caso di contratto rimasto inadempiuto).
La domanda non può essere nemmeno accolta per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite perché non è stata proposta, come già indicato in premessa, domanda di adempimento;
bensì solo domanda di risoluzione e/o risarcimento del danno per altrui inadempimento, ma l'inadempimento – presupposto per l'accoglimento di entrambe le domande proposte – deve escludersi.
Ne deriva, quindi, il rigetto delle domande proposte dagli attori con conseguente condanna di questi ultimi, siccome soccombenti (Cass. civ.
Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Michele
Carnevale, dichiaratosi anticipatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dagli attori;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, pari all'importo di € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Michele Carnevale.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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