Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 17.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16358/2024 R.G.P. vertente
TRA
LO IE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Bellezza;
ricorrente
E
INPS, in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.7.2024, il ricorrente in epigrafe - premesso di essere un lavoratore marittimo con qualifica di Comandante - deduceva:
-che in costanza di imbarco, in data 04.05.2023, era sbarcato per malattia con sintomi di dispnea e tosse e prescrizione di broncoscopia;
-che il 06.05.2023 aveva inoltrato domanda all'INSP per indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
-che la domanda era stata accolta a far data dal 05.05.2023;
-che gli era stato diagnosticato "carcinoma neuroendocrino a piccole cellule polmonare ilare sx" in
-che. in data 25.09.2023, egli aveva ricevuto a titolo di indennità di malattia, per il periodo dal
05.05.23 al 15.09.23, la somma lorda di € 16.427,06 - pari alla somma netta di € 11.983,12 - calcolata su un'indennità giornaliera lorda di € 122,09;
che poi non aveva più ricevuto nulla a titolo di indennità di malattia;
-che la malattia era stata prorogata nel corso dei mesi e che la relativa pratica di malattia INPS era stata chiusa in data 30.04.2024 ed egli proposto al giudizio della C.M.P. di I grado in quanto la patologia oncologica non era in fase di remissione e si era, anzi, aggravata con il comparire di metastasi surrenaliche;
-che, pertanto, egli era ancora inabile all'imbarco;
-che il 5.7.2023 aveva presentato domanda per il riconoscimento della invalidità civile nonché della inabilità lavorativa ed è stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, riconfermato con decorrenza dal 22.05.2024, nonché portatore di handicap ai sensi e per gli effetti della L. 104/92 art. 3 comma 3 e inabile al lavoro con diritto all'assegno di inabilità ex lege 222/84;
-che percepiva € 167,38 a titolo di assegno di inabilità ordinaria ed € 531,76 a titolo di indennità di accompagnamento;
-che in data 14.03.2024 gli perveniva comunicazione con la quale l'Inps gli comunicava che: "a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 05.05.2023 al 15.09.2023 un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNNITA' DI MALATTIA A LAVORATORI
MARITTIMI per un importo complessivo pari ad € 7.239,10 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia marittimi in misura superiore all'importo effettivamente spettante";
-che aveva proposto ricorso amministrativo che era stato rigettato dall'Inps con la seguente motivazione: "l'indebito notificato è dovuto all'incompatibilità tra l'indennità di malattia e l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della circolare n. 134406 del 23 luglio 1983 e della successiva circolare 95-bis del 6 settembre 2006, in quanto in base a parere medico legale acquisito, la patologia oggetto della malattia fondamentale è la stessa per la quale è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità"; Egli agiva, pertanto, in giudizio per sentir accertare l'illegittimità del provvedimento dell'Inps del
14.3.2024 che aveva ritenuto l'indebito e per sentir dichiarare che l'indennità di malattia marittimi e l'assegno ordinario di invalidità sono tra loro cumulabili;
chiedeva, altresì, condannarsi l'Inps all'erogazione, in aggiunta all'assegno ordinario di invalidità, della indennità di malattia dal
15.9.2024 (data di interruzione della relativa erogazione), fino al 30.4.2024 (data in cui è stata chiusa la pratica di malattia); in subordine, in caso di ritenuta incompatibilità tra le due prestazioni, dichiarare il diritto del ricorrente a esercitare l'opzione per il trattamento economico più favorevole e, segnatamente, per l'indennità di malattia, vinte le spese, con attribuzione.
L'INPS, costituitosi in giudizio, contestava diffusamente le avverse difese di cui deduceva l'infondatezza concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dei chiarimenti resi dall'Inps su richiesta del giudicante, all'odierna udienza del 17.3.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le parti controvertono sulla cumulabilità dell'indennità di malattia con l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 avendo il ricorrente percepito entrambe le prestazioni nel periodo dall'1.7.2023 al 15.9.2023 per la medesima malattia fondamentale ed avendo l'Inps ritenuta indebita la somma versata a titolo di malattia.
Il ricorrente ha dedotto che mentre l'indennità di malattia spetta in presenza di una infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea, invece l'assegno di invalidità presuppone invece una capacità al lavoro ridotto in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali;
di conseguenza, trattandosi di prestazioni correlate a due istituti differenti, le stesse - in mancanza di diversa previsione di legge - sono da ritenersi in via di principio SEMPRE cumulabili, non potendo le circolari dell'Inps introdurre ipotesi di incumulabilità non previste dalla legge.
Il marittimo aggiungeva, inoltre, che nel caso in esame, vi era stato un aggravamento della patologia sofferta tale da provocare un'incapacità lavorativa e che ciò giustificava l'erogazione di entrambe le prestazioni.
Occorre muovere dalla natura delle prestazioni in esame. L'assegno ordinario di invalidità presuppone una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali.
L'assegno ordinario di invalidità è, quindi, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è cumulabile con la retribuzione, ma l'importo dell'assegno verrà ridotto in proporzione alla retribuzione percepita o al reddito prodotto in base alla tabella G legge 1995 n.335.
Ebbene, nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità che svolga attività lavorativa si assenti dal lavoro per una riacutizzazione o complicanza della medesima patologia per la quale risulti titolare di assegno di invalidità e tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea, può essergli riconosciuta anche l'indennità di malattia.
Diversamente, nel caso di specie in cui non è stato allegato lo svolgimento di alcuna attività di lavoro compatibile con la riconosciuta ridotta capacità del ricorrente di tal che, pur essendo astrattamente compatibili l'indennità di malattia e l'assegno ordinario, nel caso concreto tale cumulabilità deve escludersi;
infatti, l'indennità di malattia non avrebbe funzione sostitutiva della retribuzione e non verrebbe a compensare la perdita della retribuzione provocata dall'assenza per malattia.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Per gli stessi motivi va rigettata anche la domanda subordinata di accertamento del diritto del ricorrente a scegliere la prestazione economicamente più conveniente.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, rigettata ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese;
Napoli, 17.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)