Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 21/04/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 49/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24176 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da T.O., c.f. omissis, nato a omissis,
il omissis, residente a omissis, Via omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall’Avv. Giovanni Giulio Steve, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via G. Medici n. 11, PEC: giovannigiuliosteve@pec.ordineavvocatitorino.it;
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITE, all’udienza del 19 marzo 2026, le difese delle parti, come da verbale.
FATTO
Il Sig. T.O. ha presentato a questa Corte un ricorso, datato 7 ottobre 2024 e firmato personalmente, senza il patrocinio di un legale, per il riconoscimento di anni tre e mesi quattro nel conteggio dell’anzianità utile alla pensione, precisando di essere stato collocato in quiescenza dal 31 gennaio 2001 dall’allora amministrazione delle Poste e Comunicazioni e lamentando la non corretta applicazione della cosiddetta Legge NI all’epoca in vigore. Ha chiesto pertanto la restituzione della ritenuta previdenziale ai sensi della L. n. 335/1995 per tutto il periodo di lavoro effettuato dopo i primi 40 anni di servizio e la rideterminazione della pensione con la maggiore anzianità ovvero il rimborso delle trattenute effettuate.
Con memoria del 14 marzo 2025 l’INPS si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la prescrizione, l’improcedibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa. Nel merito l’INPS ha chiesto il rigetto per infondatezza della domanda attorea, evidenziando che:
-la liquidazione della pensione del ricorrente è stata effettuata dal soppresso Fondo IPOST con importo calcolato nel sistema retributivo nei limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva;
-gli anni eccedenti non hanno inciso nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 503/1992 (quota B) e non è stata attuata alcuna restituzione dei contributi eccedenti poiché nel regime allora vigente non sussisteva alcuna normativa che prevedesse il rimborso dei contributi inutilizzati per il calcolo dell’importo pensionistico;
-la Riforma NI (art.1, comma 12, legge 23 agosto 2004 n. 243) è entrata in vigore successivamente al diritto e alla decorrenza della pensione del ricorrente e, in ogni caso, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149/2004, il “bonus” non spettava ai lavoratori iscritti all’INPDAP e all’IPOST, in quanto tali enti gestivano forme esclusive dell’AGO;
- in data 04/03/2009, il signor T. chiedeva il ricalcolo della pensione con raccomandata A.R. in virtù della Nota Operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008 avente ad oggetto il doppio calcolo dell’importo delle pensioni considerando 40 anni solo per la quota A e l’intera contribuzione per la quota B o considerando 40 anni solo per la determinazione della quota B e l’intera contribuzione per la quota A (calcolo ordinario);
- la Nota Operativa invitava i soppressi enti a riliquidare le pensioni su richiesta degli interessati nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale;
- in data 26/03/2010, dunque, l’ex IPOST rispondeva all’assicurato che l’istanza del 04/03/2009 non poteva essere accolta in quanto trovavano applicazione i limiti previsti dagli artt. 203 e ss. del DPR n. 1092/73: il provvedimento di liquidazione della pensione risultava già definitivo da oltre tre anni dall’istanza di riliquidazione, essendo pertanto da escludere un’eventuale riliquidazione della pensione nonché un eventuale rimborso dei contributi inutilizzati;
-la L. n.335/1995 prevede infatti il solo rimborso della contribuzione versata in eccedenza del massimale contributivo previsto solo per i soggetti che rientrano nel sistema di calcolo contributivo delle pensioni, su istanza del datore di lavoro e che il termine prescrizionale per tale richiesta è fissato in dieci anni.
Con atto del 25 giugno 2025 si è costituito in giudizio il difensore legale del ricorrente, che, con la memoria del 13 ottobre 2025, ha chiesto di rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dall’INPS e, nel merito, di accogliere il ricorso, e, per l’effetto, di dichiarare l’illegittimità delle trattenute previdenziali applicate sulla pensione del ricorrente per il periodo eccedente i primi 40 anni di servizio, condannando l’INPS alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute; in subordine, ha chiesto la rideterminazione della pensione secondo i criteri previsti dalla L. n. 243/2004.
All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata discussa oralmente; al termine della discussione è stata trattenuta a decisione, e, a seguito della camera di consiglio, è stata decisa ex art. 167 c.g.c.
DIRITTO
1.Occorre in primis vagliare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, che argomenta che il rapporto di lavoro del ricorrente si colloca in epoca successiva alla trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e pertanto la controversia dovrebbe essere devoluta al giudice ordinario.
L’eccezione è infondata.
Si richiama a tal fine la giurisprudenza secondo cui la controversia proposta da un dipendente in quiescenza di Poste Italiane S.p.A. (già Ente Poste Italiane) che abbia ad oggetto (come nel caso di specie) il trattamento pensionistico, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, “atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., sulla base dell’oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum” sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico”(cfr. tra le altre, Cass. SS.UU. nn. 11744/2023 e 784/2021; cfr. altresì: Corte conti, Sez. II App. n. 469/2022 che richiama l’orientamento della giurisprudenza della Cassazione ripercorrendo l’iter di trasformazione dell’Ente Poste Italiane).
2. Occorre ora vagliare l’eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L'INPS eccepisce infatti la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il ricorrente, collocato in quiescenza il 31.01.2001, avrebbe dovuto proporre domanda giudiziale entro tre anni da tale data.
L'eccezione appare infondata.
Innanzi tutto, deve osservarsi che l’ultimo provvedimento INPS “Comunicazione di riliquidazione d’ufficio” è datato 2 febbraio 2023, e dunque la domanda rientrerebbe nel termine.
Deve tuttavia a maggior ragione richiamarsi la giurisprudenza secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 d.P.R 30 aprile 1970 n. 639 … non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (SS.UU. Cass n. 12720/2009).
Nel caso di specie, oggetto della domanda non è il riconoscimento ex novo del diritto alla pensione, bensì una richiesta economica relativa alla (ritenuta) illegittima applicazione delle trattenute previdenziali per il periodo eccedente i 40 anni di servizio, in assenza di qualunque beneficio per il lavoratore onerato.
Peraltro, occorre evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di ritenere che la norma sopra richiamata si riferisca all’ordinamento previdenziale relativo all’assicurazione generale obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti (cfr. tra le altre, Sezione Basilicata nn. 58/2021, 63/2023 e 5/2022 e giurisprudenza ivi citata, tra cui Sez. Piemonte n. 102/2018; Sez. Lazio n. 398/2022; Sez. App. Sicilia n. 61/2022).
3. Del pari deve essere ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'INPS.
Si osserva infatti che nel caso di specie il ricorrente contesta la violazione della corrispondenza tra versamenti contributivi e accredito della contribuzione a fini pensionistici, con conseguente asserita infruttuosità dei versamenti previdenziali corrisposti e correlato inferiore ammontare della pensione erogata ad ogni rateo pensionistico.
Peraltro, si osserva che l’ultimo provvedimento INPS “Comunicazione di riliquidazione d’ufficio” è datato 2 febbraio 2023, e dunque la domanda rientra nel termine.
4. Per quanto riguarda, infine, la contestata (da parte dell’INPS) mancata previa proposizione del ricorso amministrativo, si osserva che l’art. 153, lett. b), del c.g.c fa riferimento espressamente alla “diffida a provvedere”, in assenza della quale il ricorso è inammissibile, non essendo prevista l’obbligatorietà di un previo ricorso amministrativo.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorrente ha inviato svariate comunicazioni a tutti gli enti interessati, svolgendo le proprie doglianze, tra cui in particolare l’istanza amministrativa spedita con racc. a.r. in data 03/03/2009, cui è seguito riscontro di IPOST in data 26/03/2010 e INPS 2 febbraio 2023.
5. Venendo infine all’esame del merito, si osserva quanto segue.
Il ricorrente evidenzia di aver prestato servizio per anni 43, mesi 4 e giorni 26 a fronte di un periodo di anzianità contributiva di 40 anni in sede di liquidazione della pensione, con la conseguenza che l'applicazione delle trattenute previdenziali per il periodo eccedente i 40 anni di servizio, senza alcuna contropartita in termini economici, configurerebbe una invalida dazione senza titolo a decurtazione della retribuzione globale di fatto emergente da ogni singola busta in danno del lavoratore.
Chiede quindi, in via principale, la restituzione da parte dell’INPS delle somme illegittimamente trattenute; in subordine, la rideterminazione della pensione secondo i criteri previsti dalla L. n. 243/2004.
Nessuna delle domande appare accoglibile.
Infatti, deve richiamarsi la giurisprudenza (cfr. in particolare Corte dei conti, Sez. Lazio n. 59/2023), in base alla quale “l’impossibilità, per il soggetto iscritto a cassa di previdenza, di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, in mancanza di esplicita previsione di legge, tenuto conto: a) dell’inapplicabilità - in ragione dell’autonomia e del carattere non sinallagmatico dell’obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento; b) dell’inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, nè possano più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 11209/2008; Cass. n. 12596/99; n. 10649/90), orientamento condiviso anche dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, I App. n. 126/2017)”.
In altre parole, i contributi versati, ove legittimamente ricevuti, non possono essere restituiti se non in mancanza di esplicita previsione di legge, condizione che non si è verificata nel caso di specie.
Infatti, deve osservarsi che la L. n. 243/2004 (art. 1 co. 12 e ss., cosiddetta Riforma NI) ha esplicato la sua vigenza successivamente all’entrata in pensionamento del ricorrente; ha previsto un meccanismo (misura operativa per gli anni 2004-2007), i cui destinatari erano i lavoratori dipendenti del settore privato che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, sceglievano di restare in servizio: la finalità essendo evidentemente quella di disincentivare il pensionamento anticipato e prolungare la vita lavorativa, alleggerendo il carico sui contributi previdenziali.
Ciò risulta confermato anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149/2004, secondo cui il bonus non spettava ai lavoratori iscritti all’INPDAP e all’IPOST, in quanto tali enti gestivano forme esclusive dell’AGO.
La citata Nota Operativa INPDAP n. 26/2008 invitava i soppressi enti a riliquidare le pensioni su richiesta degli interessati nei limiti di cui all’art. 203 e ss. D.P.R. n. 1092/1973 per il personale statale.
Il caso di specie però non rientra nell’ambito applicativo degli artt. 203 e 204 del DPR. n. 1092/1973, sia per quanto riguarda le tipologie di casi di revoca o modifica ivi previste, sia per i termini ivi previsti entro cui far valere la revoca o la modifica.
Né la difesa di parte ricorrente fornisce elementi convincenti circa la riconducibilità del caso di specie ad un’ipotesi di “correzione di un calcolo errato basato su una interpretazione restrittiva della normativa vigente”, come sostenuto nella memoria di costituzione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si compensano le spese in ragione della particolarità del caso in esame.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 19 marzo 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra IN
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 21/04/2026 Il Direttore della Segreteria
CA LI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra IN
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 21/04/2026 Il Direttore della Segreteria
CA LI
Firmato digitalmente
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