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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/07/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2965 dell'anno 2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Friggione, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/4/2023 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile del 21/1/2021 e del successivo provvedimento di ripetizione delle somme indebitamente percepite del 28/4/2021; far accertare l'illegittimità del provvedimento di rateizzazione del
30/1/2023 e far accertare il suo diritto a percepire le mensilità decorrenti da marzo a novembre
2021, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto. CP_1
Deduceva la ricorrente che con nota del 24/1/2021 l' le aveva comunicato la rideterminazione CP_1 della prestazione in godimento quale invalida civile parziale n. 07762896 cat. INVCIV,
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sospendendo l'erogazione dell'assegno dal mese di marzo 2021 e richiedendo la restituzione delle somme riscosse per il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2021 per l'importo complessivo di €
8.016,29; che tale provvedimento era stato emesso sulla base di una verifica reddituale in relazione all'anno 2018; che aveva presentato ricorso amministrativo in data 9/4/2021 evidenziando che negli anni 2019, 2020 e 2021 non aveva superato il limite reddituale per percepire l'assegno di invalidità civile, chiedendo il ripristino della prestazione;
che con provvedimento del 28/4/2021 aveva ricevuto la richiesta di restituzione delle somme e che aveva impugnato anche detto provvedimento;
che nelle more in data 8/9/2021 aveva presentato domanda di ricostituzione dell'assegno e che la domanda in parola era stata accolta ma dal mese di dicembre 2021, che nel frattempo alcune somme erano state compensate con gli arretrati dovuti e l' con comunicazione del 30/1/2023 aveva CP_1 annunciato la rateizzazione del residuo debito di € 991,84 da recuperare in 10 rate sull'importo in godimento;
che con comunicazione del 27/1/2023 l' le aveva anche comunicato che CP_1 dall'1/11/2023 la provvidenza di invalidità si sarebbe trasformata in assegno sociale per raggiungimento del limite d'età.
La ricorrente, in relazione alle comunicazioni dell' , ne eccepiva la genericità; contestava nel CP_1 merito i fatti, poiché negli anni 2019, 2020 e 2021 ella non aveva superato il requisito reddituale per percepire l'assegno di invalidità civile e deduceva l'irripetibilità delle somme riscosse;
chiedeva inoltre che l' fosse condannato al pagamento dell'assegno di invalidità civile per il periodo dal CP_1 marzo al novembre 2021, in quanto a seguito di domanda di ricostituzione dell'assegno aveva ricevuto l'assegno solo dal mese di dicembre 2021.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.l. 269/03 CP_1
(conv. in legge 326/03), per aver la ricorrente proposto azione giudiziaria oltre il termine semestrale previsto a pena di decadenza;
deduceva nel merito che il residuo indebito attuale riguardava esclusivamente la prestazione relativa all'anno 2019 per superamento dei redditi relativi all'anno
2018; che l'indebito controverso, dell'originario importo di € 8.016,29, risultava quasi interamente definito, non per pagamento da parte dell'assistibile, bensì all'esito di ricostituzioni operate prima dell'avverso ricorso, presentando un residuo contabile di soli € 836,89, per il solo effetto di uno storno di € 7.024,45 (rif. “ricostituzione reddituale per altro” domus n. 2015901700119 del
22/10/2021 all.) e un conguaglio di € 154,95 (rif. “Ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale” domus n. 2015943800154 del 27/01/2023). Aggiungeva l' che solo in relazione CP_1 all'anno 2019 la prestazione risultava definitivamente revocata, mentre per gli altri anni l'indebito risultava stornato a seguito di varie ricostituzioni;
che la ricostituzione aveva effetti dall'1/1/2020 e che residuava solo l'importo di € 836,89. L' evidenziava inoltre la piena ripetibilità CP_1 dell'indebito in relazione al 2019.
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In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
L'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003 così dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
La giurisprudenza di legittimità, che si richiama e si condivide, ha chiarito che “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato” (cfr. Cass.
N. 26845/2020; cfr., altresì, in precedenza Cass. n. 8970/2018).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (cfr. in termini Cass. n. 26845/2020).
La decadenza si applica dunque in relazione ai provvedimenti con cui la prestazione venga rigettata ab origine; nel caso in esame invece oggetto del giudizio è la sospensione della prestazione per superamento del limite reddituale e conseguente richiesta di ripetizione delle somme riscosse, pertanto il termine di decadenza è inapplicabile. Per quanto riguarda, invece, la domanda di ricostituzione dell'8/9/2021, si osserva come la stessa sia stata accolta dall' e dunque anche in CP_1 relazione ad essa il termine di decadenza semestrale non appare applicabile.
Ciò detto, la domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Il presente giudizio ha ad oggetto una serie di provvedimenti emessi dall' in relazione CP_1 all'assegno di invalidità civile in godimento della ricorrente: il detto assegno è stato sospeso con decorrenza da marzo 2021 per superamento del limite reddituale nel 2019 (anno in cui vanno presi in considerazione i redditi percepiti dal pensionato nel 2018) ed è stata richiesta la restituzione delle
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somme corrisposte da gennaio 2019 a febbraio 2021; la ricorrente ha contestato la sospensione ed ha successivamente in data 8/9/2021 presentato domanda di ricostituzione.
Dalla documentazione prodotta dall' si evince che l' ha revocato la prestazione in CP_1 CP_1 relazione al 2019 (in ragione dei redditi prodotti nel 2018), mentre ha ricostituito la prestazione dal gennaio 2020, peraltro trasformandolo in assegno sociale per raggiungimento del 67° anno di età dal mese di novembre 2023 e, operando una sorta di compensazione tra le somme erroneamente erogate nel 2019 e quelle che avrebbe dovuto erogare nel 2021 (rectius dal mese di marzo al mese di novembre 2021), richiede ora solo la restituzione di una minima differenza.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta dall' , possa ritenersi che già in fase amministrativa, prima del giudizio, l' abbia CP_1 CP_1 riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostituzione dell'assegno di invalidità civile dall'1/1/2020, sicchè in relazione al riconoscimento della prestazione per il periodo dal marzo al novembre 2021 la prestazione risulta già ripristinata dall' ; ma, nel momento in cui ha CP_1 effettuato la liquidazione a seguito di ricostituzione, l' ha conguagliato anche gli importi CP_1 relativi all'anno 2019 ritenendoli indebiti.
Ne consegue che, al netto di tutti i provvedimenti di liquidazione e ricostituzione emessi dall' , CP_1 resta da definire se in relazione all'assegno di invalidità percepito nell'anno 2019 sussista un indebito assistenziale e, in caso positivo, se esso sia ripetibile.
Va detto che per tale anno, dovendosi considerare i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2018, effettivamente risulta superata la soglia reddituale per la percezione dell'assegno di invalidità civile.
L'art. 35, commi 8 e 9 del D.l. 207/2008 (conv. in legge 133/2008), come modificato dall'art. dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010 (conv., in legge n. 122 del 2010), così prevede: “
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.”.
L' ha documentato che nel 2018 la ricorrente aveva conseguito redditi di impresa per € CP_1
15.242,00, nonché redditi da terreni e fabbricati per € 184,00 (oltre ad € 683,00 per casa di abitazione, non rilevanti), per un totale reddito rilevante di € 15.426,00, ben superiore, rispetto al limite per l'assegno mensile di assistenza.
Dunque la ricorrente nel 2019 non aveva diritto a percepire l'assegno di invalidità civile.
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Tuttavia, l'indebito in relazione alle somme percepite nel 2019, è irripetibile.
Deve applicarsi il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13223/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26036/2019, aveva già così specificato:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr., in termini, Cass. n. 26036/2019).
Nel caso di specie, non vi è alcun elemento prodotto dall' da cui desumere che il ricorrente CP_1 avesse dolosamente occultato i suoi redditi all'Istituto Previdenziale. Infatti il provvedimento di revoca in relazione all'anno 2018 è conseguenziale alla dichiarazione dei redditi della stessa beneficiaria.
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo la ricorrente occultato alcunchè all' , non è tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di Controparte_2 assegno di invalidità civile nell'anno l'anno 2019.
Ne consegue che l' , non solo non può recuperare più tali somme, ma, avendo ricostituito CP_1
l'assegno in godimento della ricorrente dall'1/1/2020 deve effettuare nuovamente i conteggi ed erogare alla ricorrente le somme dovute per il periodo da marzo a novembre 2021 (che aveva conguagliato con l'indebito relativo al 2019).
In definitiva, la domanda della ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la ripetizione delle somme riscosse nel 2019 a titolo di assegno di invalidità civile dalla ricorrente.
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L' deve inoltre essere condannato alla rideterminazione delle somme dovute alla ricorrente, CP_1 considerando la ricostituzione della prestazione da gennaio 2020, comprese le mensilità da marzo a novembre 2021, condannandolo al pagamento delle differenze, oltre accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
20/4/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la ripetizione delle somme percepite dalla ricorrente nell'anno 2019 a titolo di assegno di invalidità civile;
2) condanna l' alla rideterminazione delle somme dovute alla ricorrente, considerando la CP_1 ricostituzione della prestazione da gennaio 2020, comprese le mensilità da marzo a novembre 2021, condannandolo al pagamento delle differenze, oltre accessori come per legge;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.500,00 per compensi al difensore, oltre RSG
CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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