TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2431 /2024
Oggi 07/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2431/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Parrinello ( per procura in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(già , C.F. , matricola 952985, CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
codice univoco C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
IN ZO ( t) in virtù di procura generale alle Email_2
liti in notaio in atti Per_1
2 RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ha lavorato senza regolare contratto di lavoro alle dipendenze della associazione non riconosciuta dal 05/12/2023 al CP_1
30/04/2024, con la qualifica di preparatore dei portieri, riconducibile al livello III del CCNL
Impianti Sportivi e Palestre, dal martedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e la domenica per 4 ore in occasione delle partite giocate in casa (al “ ”), e per l'intera giornata Persona_2
in occasione delle partite giocate in trasferta, per un totale pertanto pari a circa 19 ore settimanali, ha convenuto in giudizio e n.q. di presidente CP_1 Controparte_3
pro tempore per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di € 4.512,49
oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata - oltre alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del TFR maturato.
Non si sono costituiti e dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_3
Si è costituito l CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interpello, escussione di testi e CTU
discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare non solo l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ma anche, e principalmente, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass.
civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n. 326/1996).
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è
indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante
3 vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Quando
il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99,
Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).
4 Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n. 7024).
Ancora più in particolare, quanto al vincolo di subordinazione, si evidenzia come la
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4500/2007, ha chiarito che “elemento
indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello
di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore
al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e
funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio,
la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali -
lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della
prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come
indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a
causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr., altresì ed ex multis, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
5 Ciò premesso, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sottoposizione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale onere è stato assolto stante la convergenza delle dichiarazioni testimoniali secondo cui le direttive erano impartite dall'allenatore concordemente al presidente (cfr.,
, , e , verbale di udienza del 24.6.2025 e del 15.7.2025). Tes_1 Tes_2 CP_5 CP_6
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante pro tempore della resistente non si è
presentato a rendere interrogatorio formale (cfr., verbale di udienza del 24.6.2025).
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice
6 ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per circa 21 ore settimanali: si vedano all'uopo le testimonianze citate.
Per contro la parte resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta – in mancanza di contestazioni – ai conteggi effettuati dalla parte.
Dunque, i resistenti in solido devono essere condannati al pagamento della somma lorda di € 4.512,49 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo, nonché a provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore per il periodo 01/08/2023 al 30/04/2024.
Come noto, all'esito di un ampio dibattito dottrinale, la giurisprudenza ha concluso per affermare che l'associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo dotato di una limitata capacità giuridica che, anche se privo di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna (fra tutte, Cass. civ., sez. lav., 6
giugno 2014, n. 12817).
La responsabilità di cui al comma II dell'art. 38 c.c. - ai sensi del quale “Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione” - ha affiancato, alla responsabilità dell'ente, una responsabilità
personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione, creando, tra gli stessi, un vincolo di solidarietà in tutto assimilabile ad una fideiussione ex lege, diretta a tutelare i terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro. Tale responsabilità, invero, non è
riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere
7 accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29733; Cass. civ.,
sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 455).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che, per quanto al rapporto di lavoro irregolare del ricorrente, Presidente a suo tempo di , abbia Controparte_3 CP_1
agito in nome e per conto dell'associazione e che lo stesso sia stato in ogni caso a conoscenza del detto rapporto (cfr., testimonianze cit.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche a favore dell' per le sole fasi processuali cui l' ha partecipato. CP_4 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna e al pagamento in CP_1 Controparte_3
favore del ricorrente della somma di € 4.512,49 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna US RA e alla regolarizzazione della posizione Controparte_3
contributiva facente capo al lavoratore, mediante versamento in favore dell' CP_4
della contribuzione corrispondente per il periodo 05/12/2023-30/04/2024;
3) Condanna e a rifondere le spese di lite sostenute dal CP_1 Controparte_3
ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna e a rifondere le spese di lite sostenute CP_1 Controparte_3
dall' che liquida in € 1.314,00 oltre accessori di legge. CP_4
Marsala, 7.10.2025
IL GIUDICE
-ZI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8