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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv. CUNEAZ NADINE SAINT e CONTOZ VERONICA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo i coniugi di sostituire la fissanda udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed in tal direzione dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare;
- omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: Parte_2
1. i due figli minori, e , sono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso pagina 1 di 5 la madre ed acquisto della relativa residenza;
2. la casa familiare sita in Gressan (AO), Fraz. Viseran n. 43,
resterà nella disponibilità della signora Parte_1
proprietaria esclusiva;
3. i tempi e le modalità degli incontri tra padre e figli verranno concordati tra i genitori in base ai reciproci orari ed impegni lavorativi (stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico) nonché
in funzione delle mutevoli esigenze dei minori, la cui ancor tenera età impone un elevato grado di flessibilità nel graduale distacco dalla madre anche in vista di futuri pernotti presso il padre. Quando
entrambi i genitori saranno impegnati lavorativamente i figli staranno con i nonni, con la babysitter o con altre persone di fiducia;
4. i genitori si riservano, altresì, di concordare di volta in volta le modalità di gestione dei figli durante le festività, le vacanze scolastiche e il periodo estivo. Il padre acconsente a che, come d'abitudine in costanza di matrimonio, i figli possano trascorre anche più di una settimana consecutiva in Piemonte, luogo d'origine della madre in cui, ancor oggi, si trova parte della famiglia;
5. il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli
[...]
minori la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) – euro 200,00 per figlio – importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
6. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per i figli in conformità con quanto stabilito dal Protocollo firmato d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, di divorzio e pagina 2 di 5 procedimento ex art. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, con la sola deroga del fatto che la mensa scolastica, il vestiario e le spese scolastiche tutte, compresi il corredo iniziale e i materiali da acquistare nel corso dell'anno scolastico, costituiscono spese straordinarie da sostenersi nella misura del 50% dai genitori;
7. l'assegno unico, attualmente corrisposto al 100% alla madre (doc.
10), verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
8. le deduzioni/detrazioni o le altre agevolazioni per i figli saranno divise al 50% tra i genitori;
9. i signori ed rinunciano espressamente a pretese Parte_1 Pt_2
di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
10. i signori ed prestano reciprocamente il consenso Parte_1 Pt_2
al rilascio dei rispettivi passaporti, di quelli dei figli ed all'espatrio dei minori con l'altro genitore, previa comunicazione in tal senso, riservandosi la rinnovazione del consenso qualora, in futuro, ciò venisse richiesto dall'Autorità competente al rilascio;
11. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
I coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 3 di 5 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] codice Parte_1
fiscale , C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 21 giugno 2020 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.3 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv. CUNEAZ NADINE SAINT e CONTOZ VERONICA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo i coniugi di sostituire la fissanda udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed in tal direzione dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare;
- omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: Parte_2
1. i due figli minori, e , sono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso pagina 1 di 5 la madre ed acquisto della relativa residenza;
2. la casa familiare sita in Gressan (AO), Fraz. Viseran n. 43,
resterà nella disponibilità della signora Parte_1
proprietaria esclusiva;
3. i tempi e le modalità degli incontri tra padre e figli verranno concordati tra i genitori in base ai reciproci orari ed impegni lavorativi (stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico) nonché
in funzione delle mutevoli esigenze dei minori, la cui ancor tenera età impone un elevato grado di flessibilità nel graduale distacco dalla madre anche in vista di futuri pernotti presso il padre. Quando
entrambi i genitori saranno impegnati lavorativamente i figli staranno con i nonni, con la babysitter o con altre persone di fiducia;
4. i genitori si riservano, altresì, di concordare di volta in volta le modalità di gestione dei figli durante le festività, le vacanze scolastiche e il periodo estivo. Il padre acconsente a che, come d'abitudine in costanza di matrimonio, i figli possano trascorre anche più di una settimana consecutiva in Piemonte, luogo d'origine della madre in cui, ancor oggi, si trova parte della famiglia;
5. il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli
[...]
minori la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) – euro 200,00 per figlio – importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
6. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per i figli in conformità con quanto stabilito dal Protocollo firmato d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, di divorzio e pagina 2 di 5 procedimento ex art. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, con la sola deroga del fatto che la mensa scolastica, il vestiario e le spese scolastiche tutte, compresi il corredo iniziale e i materiali da acquistare nel corso dell'anno scolastico, costituiscono spese straordinarie da sostenersi nella misura del 50% dai genitori;
7. l'assegno unico, attualmente corrisposto al 100% alla madre (doc.
10), verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
8. le deduzioni/detrazioni o le altre agevolazioni per i figli saranno divise al 50% tra i genitori;
9. i signori ed rinunciano espressamente a pretese Parte_1 Pt_2
di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
10. i signori ed prestano reciprocamente il consenso Parte_1 Pt_2
al rilascio dei rispettivi passaporti, di quelli dei figli ed all'espatrio dei minori con l'altro genitore, previa comunicazione in tal senso, riservandosi la rinnovazione del consenso qualora, in futuro, ciò venisse richiesto dall'Autorità competente al rilascio;
11. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
I coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 3 di 5 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] codice Parte_1
fiscale , C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 21 giugno 2020 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.3 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5