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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/03/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1144/2019
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1144/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 24/01/2024
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Codice: P.IVA_1
Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Nicola Alberto Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 387/2019 pubblicata in data 12 febbraio 2019.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma della sentenza impugnata n. 387/2019 del Tribunale di Brescia,
Giudice Dott.ssa Arrigoni Elisabetta, emessa nel giudizio RG 4204/2011,
pubblicata il 12.02.2019 e non notificata, previe le necessarie declaratorie e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito
-In via principale
Per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
risarcimento del danno contrattuale in favore del e per Controparte_1
l'effetto condannare il all'immediata restituzione di tutte le CP_1
somme già corrispostele a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata;
-In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse confermata, anche solo parzialmente, la condanna di Parte_1
(erroneamente denominata in sentenza “
[...]
”) al pagamento in favore del Controparte_2
di una somma di denaro a titolo di risarcimento Controparte_1
contrattuale, ridurre l'entità dell'importo ritenuto dovuto, per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello.
-Ci si oppone al contraddittorio su domande nuove e/o modificate, che si rifiuta.
Sulle spese legali
In conseguenza della riforma della sentenza per i motivi di cui sopra,
2 condannare il al pagamento integrale delle spese di lite Controparte_1
del primo grado di giudizio, liquidate interamente in euro 13.500,00, nonché
delle spese per CTU, entrambe (spese di lite e di CTU) poste per ¾ a carico di e per il restante ¼ compensate tra le parti. Parte_1
In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio e condannare alla restituzione Controparte_1
delle somme già corrispostele a tale titolo, oltre interessi maturati dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva
CPA e rimborso forfettario per spese generali”.
Dell'appellato
“previe tutte le declaratorie del caso, anche di inammissibilità del gravame avversariamente proposto, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rifuse le spese anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha condannato la al pagamento della somma di € 109.212,98, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Parte_3
a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dei
[...]
consumi eccessivi conseguenti all'inadempimento nella esecuzione del contratto di assistenza e manutenzione avente ad oggetto l'impianto condominiale di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
3 Ha compensato per un quarto le spese del giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio in considerazione della significativa riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di danno, ponendo a carico della società convenuta i restanti tre quarti di dette spese.
Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria orale avesse confermato la ricostruzione fattuale del ha poi riportato testualmente le CP_1
considerazioni del consulente d'ufficio in base alle quali “è possibile
affermare che l'isolamento attualmente presente nelle tubazioni della
centrale e come la Normativa imponeva (D.P.R. n.412 del 1993) e prevista
in contratto una verifica delle coibentazioni esistenti, è stato posato dalla
convenuta (come da fattura del 31/12/2009 allegata doc.5 in atti, Pt_1
parte convenuta) solo dopo l'autorizzazione a procedere
dell'amministratore del Condominio, parte attrice, Ing. Come Per_1
riferisce l'Ing. (All.12), l'aver condotto l'impianto senza un Per_2
adeguato isolamento delle tubazioni ha certamente determinato un indebito
maggior consumo di combustibile, che è stato quantificato:
- ipotesi a) prospettata dal G.I nell'udienza del 27/01/16 come data di inizio
conduzione il 2004 e la data di isolamento delle tubazioni la fine del 2009:
in questo caso, il maggior consumo di combustibile utilizzato sarà pari a:
1.823 Nmc/anno x 6 anni = 10.938 Nmc di gas metano.
- ipotesi b) del G.I., ossia prendendo come riferimento il periodo di
conduzione compreso tra il 2007 ed il 2009, il maggiore consumo sarà pari
a:
1.823 Nmc/anno x 3 anni = 5.469 Nmc di gas metano
4 Dato che l'isolamento messo in opera dalla nel Parte_1
2009 non risponde ai requisiti normativi del D.P.R. 412 del 1993 in termini
di spessore dell'isolamento, dovrà inoltre essere corrisposto al condominio
un indennizzo pari all'importo della fattura n. 1022 del 31/12/2009 di €
990,00.
Circa il guasto al funzionamento della valvola due vie e degli orologi programmatori, il Tribunale ha richiamato la relazione del consulente d'ufficio: “Come si è detto, in base alle informazioni ricevute, il guasto della
valvola sulla linea alimentazione della banca è avvenuto nell'estate del 2009
a impianto riscaldamento spento;
la riparazione è stata eseguita nel mese di
dicembre 2009 e, pertanto, il suo mancato funzionamento ha interessato un
periodo che va dal 15/10/2009 (data di accensione degli impianti di
riscaldamento) al 28/12/2009 (data di riparazione). In questa finestra
temporale, il funzionamento dell'impianto è avvenuto “inutilmente” nei soli
giorni di non utilizzo della filiale e quindi negli 11 fine settimana di questo
periodo. Si consideri, inoltre, che il flusso di calore erogato in questo periodo
non può considerarsi completamente sprecato in quanto il mantenimento in
temperatura degli ambienti della banca anche al di fuori del normale periodo
di utilizzo, ha contribuito a diminuire l'energia termica necessaria per la
messa a regime della temperatura degli ambienti circostanti, nelle mattine
del lunedì (giorno di riaccensione degli impianti). A questo punto, per
quantificare il maggior consumo è necessario valutare in maniera attendibile
quale sia il consumo di energia attribuibile alla filiale bancaria durante il
5 normale riscaldamento. La considerazione più logica è quella di partire dai
Orga dati di consumo forniti da relativi ai mesi di Ottobre, Novembre e
Dicembre 2009. Tali consumi, tuttavia, si riferiscono all'intero complesso
condominiale e comprendono il gas metano necessario sia per il
riscaldamento ambiente sia per la produzione di acqua calda sanitaria.
Orga Dalla lettura dei tabulati forniti dall'ente gestore dell'energia acquisiti
previa autorizzazione da parte del G.I., si evince che il consumo totale di gas
metano contabilizzato nell'arco temporale di riferimento è pari a 47.976
Nmc. A questo consumo va ovviamente sottratto quello necessario alla
produzione dell'acqua calda sanitaria…”, che CTU ricava dai tabulati delle
letture dei consumi di acqua calda, per quel periodo trascrivono un consumo
pari a 886,12 mc di acqua, pari a un consumo di gas pari a 11.519,56 Nmc
… avendo stabilito con l'Ing. nella sua relazione che il consumo CP_3
teorico medio di gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria è
stato determinato in 13 smc/mc, pari al consumo di metano per scaldare un
metro cubo di acqua avuto nella stagione 2010-2011 (valore cautelativo che
l'Ing. considera a favore del convenuto). Pertanto il ricalcolo CP_3
del consumo di gas necessario al solo riscaldamento ambiente è pari alla
differenza tra 47.976 e 11.520, ossia 36.456 Nmc. Seguendo poi il
ragionamento dell'Ing. si arriva a ricalcolare il maggiore consumo Per_2
attribuibile al guasto della valvola motorizzata: (36.456 Nmc / 74 gg) x 22
gg x 5,5% x 50% = 298 Nmc di gas metano una tantum. Tale maggior
consumo si è verificato nell'autunno 2009 e pertanto è riferibile ad entrambi
le ipotesi a) e b) richieste dal G.I.”.
6 Riguardo alla mancanza di gestione via modem del sistema di regolazione, il
Giudicante ha evidenziato che il consulente d'ufficio CTU ha accertato che non era dimostrata una gestione oculata della termoregolazione dell'impianto; quanto alla dedotta <
caldaia e condotti di circolazione dei fumi, turbolatori elicoidali dei gas combusti consumati>>, ha richiamato la relazione del consulente d'ufficio che, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha messo in rilievo che la “documentazione che attesta l'esecuzione della manutenzione
dell'impianto non completamente conforme ai dettami normativi”; in merito al quesito 2), ha riportato l'esito della consulenza per cui “il mancato
intervento per l'eliminazione degli inconvenienti di cui sopra da parte
dell'impresa manutentrice non risulta essere conforme e compatibile con le
norme della buona pratica dell'arte e alle obbligazioni alla medesima
imposta dalla sua qualità di manutentrice terzo responsabile”; in merito al quesito 3) ha riportato le considerazioni svolte dall'ausiliario specialista ing.
fatte proprie dal consulente d'ufficio, secondo cui “L'importo CP_3
dovuto per l'extra costo di gas metano per il riscaldamento del CP_1
Org_
dagli anni 2004 al 2010 (“Caso A”) rispetto alla nuova gestione
[...]
dal 2010/2011 è stato calcolato in € 180.916,58 L'importo dovuto per l'extra
costo di gas metano per il riscaldamento del da gennaio Controparte_1
Org_ 2007 al 2010 (“Caso B”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è
stato calcolato in € 120.822,98” … Si accetta l'osservazione che il maggior
consumo di combustibile del gennaio 2009, dovuto al guasto della rete
interrata di acqua calda sanitaria, non è addebitabile alla ditta Parte_4
[...
[...] . Non avendo i dati reali della perdita si accetta la stima prodotta
[...]
dall'ing. in 15.843 Smc di gas metano (differenza consumo di gas Parte_5
metano gennaio 2009 – gennaio 2006), che corrispondono ad un costo di €
11.929 (15.843 Smc x 0,753 €/Smc), arrotondato a € 12.000 non imputabile
alla ditta. Pertanto si correggono i risultati: - L'importo dovuto per l'extra
costo di gas metano per il riscaldamento del dagli anni Controparte_1
Org_ 2004 al 2010 (“Caso A”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è
stato calcolato in €180.916,58 - €12.000 = € 168.916,58
- L'importo dovuto per l'extra costo di gas metano per il riscaldamento del
da gennaio 2007 al 2010 (“Caso B”) rispetto alla nuova Controparte_1
Org_ gestione dal 2010/2011 è stato calcolato in € 120.822,98 - € 12.000 = €
108.822,98”.
Il Giudicante, ha, quindi, ritenuto condivisibili tali conclusioni evidenziando che l'ausiliario nominato dal consulente d'ufficio aveva risposto in maniera puntuale alle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta,
richiamate anche nella comparsa conclusionale, svolgendo argomentazioni recepite dal CTU riportate, anche in tal caso, testualmente: “i rapporti
prodotti da e le modalità di gestione sono risultate Parte_1
difformi da quanto previsto dalle norme sopra richiamate (modello H del
DPR 412/93), da cui si rileva l'assoluta mancanza di comunicazione al
dei problemi di gestione, manutenzione e gestione dell'impianto CP_1
nelle tre forme previste: osservazioni;
raccomandazioni; prescrizioni. Era
obbligo del terzo responsabile gestire l'impianto ottenendo il minor consumo
8 possibile come definito dalla legislazione vigente e più precisamente la
Circolare 12.04.1994 n. 233/F (Cfr. 01), che fornisce chiarimenti al D.P.R.
412/93, recita al punto 6, relativamente ai requisiti del terzo responsabile
che “tali requisiti devono essere non solo di professionalità tecnica, come è
evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli
interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica, organizzativa che
deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca ad un
consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più idonei, bensì sia
in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente o tramite la sua
organizzazione di adottare le misure necessarie per il contenimento dei
consumi di energia, a condurre l'impianto secondo le prescrizioni di legge
ed a disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria … Fermo restando l'incompleta documentazione prodotta da
(in contrasto da quanto previsto dalla normativa), Parte_1
mancano le indicazioni sugli interventi di sostituzione o manutenzione dei
turbolatori. I maggiori consumi sono inglobati nei dati contenuti nei dati
generali di extraconsumo di gas metano indicati dalla conclusione della
CTU”.
Anche con riguardo alle impostazioni delle temperature e degli orari di accensione il Tribunale ha condiviso la consulenza d'ufficio circa la esclusione della possibilità di stabilire una temperatura all'interno del range indicato dalle norme (18°C - 22°C) fosse a totale discrezione della convenuta in quanto, in base alla normativa, “il terzo responsabile è tenuto ad adottare
9 le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia (riferito al
valore di 20°C) salvo che il condominio lo autorizzasse a mantenere una
temperatura al valore massimo del range, se non superiore. Ai fini della
riduzione dei consumi, la ditta non ha mai proposto per Parte_1
iscritto (sull'allegato H) l'azione di aumentare i periodi di riduzione della
temperatura dei locali, se questa era impostata in maniera corretta. Inoltre
non sono registrati dalla le rilevazioni delle Parte_1
temperature nei locali”.
Il Tribunale quindi:
ha ritenuto provato che i maggiori consumi registrati dal fossero CP_1
imputabili sia agli inconvenienti lamentati dal Condominio sia a una errata conduzione dell'impianto, ritenendo che la convenuta, nella sua qualità di terzo responsabile, avrebbe dovuto segnalare per iscritto la presenza di consumi energetici elevati e indicare misure per la sua riduzione, come precisato dalla normativa in materia;
ha ritenuto connotata da colpa la condotta omissiva della convenuta, essendo essa limitata a proporre la sostituzione dell'impianto e ritenuti integrati gli estremi del grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali previsti dal contratto e discendenti dalle norme richiamate;
ha quantificato in € 108.822,98 i danni, consistenti nel mancato risparmio energetico relativamente al periodo che va da gennaio 2007 al 2010, oltre all'importo di € 990,00 per il rimborso della fattura n. 1022 del 31.12.2009;
ha, invece, escluso la responsabilità della società convenuta prima del 10
10 gennaio 2007, data in cui la precedente società incaricata della manutenzione,
con atto notarile di cessione di ramo d'azienda, ha trasferito a
[...]
l'azienda e la titolarità dei contratti;
Parte_1
ha, infine, escluso che vi sia responsabilità per il mancato risparmio energetico per l'anno 2006, anche in misura parziale, in quanto in tale periodo l'impianto sarebbe stato gestito in modo promiscuo: la società
[...]
aveva assunto la qualifica di Controparte_2 Controparte_2
terzo responsabile e a tale impresa avrebbero dovuto essere rivolte eventuali doglianze.
2. Ha proposto appello la sulla base di tre Parte_1
motivi.
3.Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa sul ruolo per essere posta in decisione dal Collegio in diversa composizione.
Alla udienza del 24 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni dinanzi al Collegio nella composizione indicata in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante impugna la statuizione con il Tribunale
ha ritenuto che sia provato che i maggiori consumi registrati dal condominio siano imputabili sia agli inconvenienti lamentati sia ad un'errata condizione dell'impianto.
11 Lamenta che il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio senza spunto critico e senza tenere conto delle osservazioni formulate dalla propria difesa e dal proprio consulente di parte.
Evidenzia che la espletata consulenza d'ufficio non è pervenuta a conclusioni certe circa la responsabilità per i maggiori consumi registrati sino al 2009 e ricorda che gli ausiliari di cui il consulente d'ufficio si è avvalso sono pervenuti a conclusioni difformi, a conferma della soggettività della valutazione dei dati esaminati e della impossibilità di pervenire a dati certi dal punto di vista giuridico.
Per quanto concerne la condotta omissiva che è stata ad essa imputata per non avere segnalato per iscritto la presenza di consumi energetici elevati e per non avere indicato le misure per la riduzione avendo proposto solo la sostituzione dell'impianto, evidenzia che il monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto emerge dai verbali d'intervento da cui risultano i positivi esiti dei controlli, la congruità delle prove di combustione effettuate;
richiama, inoltre le fatture in cui sono descritti gli interventi eseguiti.
Deduce di avere proposto all'amministratore, dal gennaio 2007, la necessità
di implementare la coibentazione di tubazioni, collettori e scambiatori della centrale termica e che tale intervento non era autorizzato a causa di difficoltà
economiche.
Inoltre, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essa,
quale terzo responsabile dell'impianto, ha proposto tre soluzioni, di
12 differente tipologia e spesa a cui non è seguito riscontro, e che solo nel 2009
sono state assentite e realizzate le opere di coibentazione delle tubazioni della centrale termica e la riparazione della valvola del locale adibito a banca.
Per quanto riguarda l'accertamento per cui vi sia stato abbattimento dei consumi attraverso la eliminazione degli inconvenienti lamentati e la gestione più oculata dell'impianto, l'appellante evidenzia che, in base alle percentuali indicate dall'ausiliario del consulente d'ufficio, per il 71% il maggior consumo sarebbe dipeso dalla gestione dell'impianto e, quindi, da una serie di variabili indicate dal proprio consulente di parte (impostazione delle temperature negli appartamenti, ore giornaliere di attivazione del riscaldamento, temperature impostate dell'acqua calda sanitaria, ore giornaliere di attivazione della pompa di ricircolo); espone che: circa la impostazione delle temperature, è facoltà del terzo responsabile decidere di mantenere la temperatura superiore a 20° e fino ad un massimo di 22°, con conseguente legittimità della scelta operata al riguardo, tenuto conto che si tratta di un condominio di vecchia costruzione in cui è impossibile mantenere temperatura uniforme di 20° in tutti gli appartamenti;
riguardo alle ore di accensione dell'impianto è stato rispettato il limite di legge della temperatura non superiore a 22° per 14 ore di accensione.
Pertanto, deduce che non può essere ad essa imputato il 71 % dei consumi in quanto nelle scelte operate nella gestione dell'impianto sono stati rispettati sia le norme che i limiti da esse previsti. Richiama la conclusioni a cui era pervenuto il primo ausiliario del consulente d'ufficio circa la legittimità
13 dell'operato del terzo responsabile che si muova all'interno dei range
previsti dalla normativa.
Evidenzia, poi, che vi sono fattori esterni alle scelte gestionali che hanno contributo all'aumento dei consumi (il guasto, nel 2009, sulla rete di distribuzione acqua calda e ricircolo, un guasto allo scambiatore di acqua
Contr calda sanitaria per incrostazioni, la risalenza di tale scambiatore,
sostituito nel 2008 dopo la effettuazione di due lavaggi, a riprova ulteriore del proprio corretto adempimento).
2.Con il secondo motivo l'appellante censura, ancora una volta, la sentenza per avere il Tribunale recepito in modo acritico le conclusioni del consulente d'ufficio in punto di quantificazione del danno. Deduce che la liquidazione è
inattendibile in quanto dalla diagnosi energetica a firma dell'ing. Per_3
utilizzata dal Condominio per la installazione dei ripartitori di calore e per la determinazione delle nuove quote millesimali emerge che i consumi registrati durante la propria gestione sino al 2010 sono in linea con le attese di consumo di riscaldamento e dal raffronto tra i consumi di riscaldamento e i consumi attesi emerge che i primi sono sempre inferiori;
pertanto vi è stato un andamento dell'impianto in linea con le attese e non vi sono stati costi aggiuntivi se non quelli relativi al mancato isolamento delle tubazioni di centrale e al guasto della valvola a due vie per la gestione della filiale bancaria, oggetto di proprio intervento. Richiama al riguardo, ancora una volta, quanto sostenuto dal primo ausiliario del consulente d'ufficio per cui l'unica valutazione possibile era quella relativa a tali maggiori costi per un
14 importo complessivo di € 4.832,00.
Deduce che la consulenza d'ufficio è contraddittoria atteso la diversa quantificazione a cui sono pervenuti i due ausiliari e manca la prova certa in ordine ad un danno risarcibile alla cui entità il consulente d'ufficio è
pervenuto sulla base di una quantificazione approssimativa nei conteggi e nei risultati.
3.I motivi sono infondati.
4. La doglianza per cui il Tribunale non avrebbe esaminato le osservazioni del proprio consulente di parte e della propria difesa alle conclusioni a cui è
pervenuto il consulente d'ufficio è smentita.
4.1. Il Tribunale ha evidenziato in sentenza che l'ausiliario specialista del consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del consulente di parte richiamate in comparsa conclusionale ed ha richiamato testualmente la risposta di tale ausiliario circa: la non rispondenza del contenuto dei rapporti e delle modalità di gestione rispetto alla normativa di settore;
l'obbligo, incombente sul terzo responsabile, di gestire l'impianto ottenendo il minore consumo possibile;
la idoneità economica ed organizzativa che deve connotare il terzo responsabile tenuto non già a suggerire gli interventi più idonei ma a provvedere direttamente mediante la propria organizzazione ad adottare le misure di contenimento di energia, a condurre l'impianto secondo le prescrizioni di legge, ad effettuare la manutenzioni ordinarie e straordinarie;
la incompletezza della documentazione prodotta, mancando l'indicazione degli interventi di
15 sostituzione o manutenzione dei tubolari;
la determinazione dei maggiori consumi non già in via ipotetica ma sulla base dei reali consumi di gas,
essendo i maggiori consumi inglobati nei dati generali di extraconsumo di gas metano;
l'obbligo del terzo responsabile di adottare le misure di contenimento dei consumi di energia riferito al valore di 20°, salvo autorizzazione del Condominio a mantenere la temperatura massima del range;
la mancata proposta sul modello H a ciò destinato, di aumentare i periodi di riduzione della temperatura;
la mancata rilevazione della temperatura presso i singoli appartamenti.
Il Tribunale ha, perciò, fatto proprie le risposte date dall'ausiliario specialista,
cui aveva aderito anche il consulente d'ufficio, in quanto le ha ritenute esaurienti.
Non vengono riportate al riguardo questioni diverse da quelle esaminate in sentenza e che vengono riproposte con il gravame e di seguito saranno esaminate.
4.2. Inoltre, alcuna incertezza rispetto all'esito della consulenza d'ufficio deriva dal fatto che il consulente d'ufficio abbia provveduto alla sostituzione del primo ausiliario specialista a cui si era rivolto.
La vicenda è ampiamente descritta dal consulente d'ufficio a pgg. 12/13 della relazione: il consulente d'ufficio aveva ritenuto “sconcertanti” le conclusioni a cui era pervenuto il primo ausiliario circa i maggiori costi stimati in €
8.057,00/ 4.832,30, avendo verificato che, in realtà era possibile esaminare i tabulati di lettura del contatore dei consumi di acqua calda sanitaria;
ha
16 constatato che i dati così acquisiti smentivano le conclusioni del proprio ausiliario specialista formulate sulla ritenuta impossibilità di rilevare tali consumi e circa la inesistenza di un contatore, a cui detto ausiliario era pervenuto senza preventivo accertamento al riguardo.
Il consulente d'ufficio è stato, quindi, autorizzato dal Giudice alla ispezione della documentazione necessaria a rispondere al quesito circa la quantificazione dei maggiori consumi ed alla nomina del nuovo coadiutore esperto.
Diversamente da quanto prospettato, da tale sostituzione non è derivata alcuna incertezza dei dati sulla base dei quali il consulente d'ufficio,
attraverso il nuovo ausiliario specialista, è pervenuto alla quantificazione dei maggiori consumi: nella relazione è stato, infatti, specificato che i dati relativi al consumo di acqua calda sanitaria sono quantità volumetriche da cui è stato possibile ricavare il consumo di gas combustibile nel periodo invernale,
calcolando il consumo di gas metano per il solo riscaldamento secondo i criteri analiticamente descritti a pg. 9 della relazione dell'ausiliario specialista e le tabelle ad esso allegate che non sono oggetto di censura.
Ciò ha consentito a detto ausiliario di escludere che si tratti di dati ipotetici,
trattandosi, per converso, dei reali consumi di gas.
4.3. Tale considerazione priva di rilevanza il riferimento che l'appellante fa alla diagnosi energetica a firma dell'ing. redatta nel 2015 in Per_3
occasione della installazione dei ripartitori di calore.
Infatti, essendo stati presi in considerazione nella consulenza tecnica
17 d'ufficio i consumi concretamente effettuati, risulta non significativa la
“diagnosi” sui “consumi attesi”; acquisiti i tabulati dei consumi di acqua calda negli anni d'interesse è stata acquisita anche tale relazione ma è stato specificato che il suo utilizzo sarebbe avvenuto “solo nel caso fosse stato
necessario analizzarla nell'ipotesi che i dati sui consumi non fossero
esaustivi ai fini della risposta al terzo quesito e che si fosse reso necessario
eseguire una diagnosi energetica da parte del CTU” (cfr. rel. pg. 15).
E' condivisibile quanto ritenuto dal consulente d'ufficio e dall'ausiliario specialista: la presenza di un dato oggettivo sul reale consumo di acqua calda e di gas priva di rilevanza i calcoli teorici in essa contenuti per ricavare i consumi stimati .
5. L'appellante, poi, richiama i “verbali d'intervento in atti” ritenendo che essi diano prova della completezza dell'attività da essa svolta senza considerare che dalla espletata consulenza tecnica è emersa la difformità di tali rapporti rispetto al contenuto del modello H d.P.R. 412/1993 attesa la mancanza di osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
In sostanza si tratta, come deduce l'appellato, di meri “report” che attestano controlli di routine ma privi di ogni tipo di doverosa comunicazione al da parte del terzo responsabile circa i problemi di gestione e CP_1
manutenzione dell'impianto.
6. Neppure la formulazione della proposta di riqualificazione dell'impianto costituisce prova dell'adempimento degli obblighi di corretta ed economica gestione dell'impianto: a fronte della proposta di sostituzione dei generatori
18 di calore, di sostituzione della caldaia o di realizzazione di un impianto a pannelli solari, il consulente d'ufficio ha indicato quale rimedio alla inefficienza dell'impianto la stesura della coibentazione e la sostituzione delle valvole rotte che, insieme ad un corretto controllo delle temperature di gestione dell'impianto, avrebbero portato ad una contrazione dei consumi. Si
tratta delle misure che, in concreto, allorquando adottate hanno portato alla contrazione dei consumi nella misura stimata dal consulente d'ufficio a cui il
Tribunale.
In particolare,. è mancata da parte del terzo responsabile alcuna iniziativa circa la diminuzione di temperatura dei locali e la riduzione dei periodi di attivazione dell'impianto, misure che, senza costi, avrebbero determinato una riduzione dei consumi rispettivamente del 12% e del 14%, come indicato,
peraltro, dallo stesso consulente di parte appellante.
7. Riguardo alla regolazione della temperatura dell'impianto, la circostanza per cui la operatività è stata tenuta nei limiti dei range previsti dalla normativa di contenimento dei consumi energetici, non vale a connotare come diligente l'operato del terzo responsabile: manca un'autorizzazione dell'assemblea dei condomini che autorizzi la gestione dell'impianto alla temperatura massima “se non superiore”; manca la rilevazione della temperatura delle singole unità condominiali che possa avere giustificato il mantenimento della temperatura nel range superiore per assicurare il mantenimento di quella inferiore in alcune di dette unità, come dedotto dall'appellante senza, però, che al riguardo sia stata fornita prova (cfr.
19 relazione dell'ausiliario specialista).
Non vi è stata, dunque, una conduzione conforme alla normativa di settore;
incombeva sull'appellante l'onere, rimasto indimostrato, di provare il proprio adempimento attraverso la corretta esecuzione delle prestazioni a cui era tenuto quale manutentore e responsabile dell'impianto.
7.1. L'ausiliario specialista ha esaminato anche i c.d. “fattori esterni” che hanno contribuito ad incidere sui maggiori consumi e ne ha tenuto conto;
infatti ha ritenuto condivisibile “che il maggior consumo di combustibile del
gennaio 2009, dovuto al guasto della rete interrata di acqua calda sanitaria,
non è addebitabile alla ditta . Non avendo i dati reali Parte_1
della perdita si accetta la stima prodotta dall'ing. in 15.843 Smc Parte_5
di gas metano (differenza consumo di gas metano gennaio 2009 – gennaio
2006), che corrispondono ad un costo di € 11.929 (15.843 Smc x 0,753
€/Smc), arrotondato a € 12.000 non imputabile alla ditta. Pertanto si
correggono i risultati … L'importo dovuto per l'extra costo di gas metano
per il riscaldamento del da gennaio 2007 al 2010 Controparte_1
Org_ (“Caso B”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è stato calcolato
in € 120.822,98 - € 12.000 = € 108.822,98” (cfr. pg. 39/40).
La percentuale entro cui la entità dei consumi sia da correlare alla erronea gestione dell'impianto (quantificata nella misura del 71%) è stata, per il resto,
contestata solo genericamente.
8. Il terzo motivo di appello, in realtà, non esprime censura alla statuizione attinente alla regolamentazione delle spese, poste dal Tribunale a carico della
20 società, ma è la richiesta di riforma in correlazione con l'accoglimento dei due motivi di gravame, della cui infondatezza si è già esposto.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione: da € 52.001 ad € 260.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 387/20192019 pubblicata in data 12
febbraio 2019;
2.condanna la al pagamento in favore del Parte_1
delle spese del grado, che liquida Parte_3
in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
21 dell'appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 marzo 2024.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1144/2019
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1144/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 24/01/2024
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Codice: P.IVA_1
Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Nicola Alberto Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 387/2019 pubblicata in data 12 febbraio 2019.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma della sentenza impugnata n. 387/2019 del Tribunale di Brescia,
Giudice Dott.ssa Arrigoni Elisabetta, emessa nel giudizio RG 4204/2011,
pubblicata il 12.02.2019 e non notificata, previe le necessarie declaratorie e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito
-In via principale
Per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
risarcimento del danno contrattuale in favore del e per Controparte_1
l'effetto condannare il all'immediata restituzione di tutte le CP_1
somme già corrispostele a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata;
-In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse confermata, anche solo parzialmente, la condanna di Parte_1
(erroneamente denominata in sentenza “
[...]
”) al pagamento in favore del Controparte_2
di una somma di denaro a titolo di risarcimento Controparte_1
contrattuale, ridurre l'entità dell'importo ritenuto dovuto, per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello.
-Ci si oppone al contraddittorio su domande nuove e/o modificate, che si rifiuta.
Sulle spese legali
In conseguenza della riforma della sentenza per i motivi di cui sopra,
2 condannare il al pagamento integrale delle spese di lite Controparte_1
del primo grado di giudizio, liquidate interamente in euro 13.500,00, nonché
delle spese per CTU, entrambe (spese di lite e di CTU) poste per ¾ a carico di e per il restante ¼ compensate tra le parti. Parte_1
In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio e condannare alla restituzione Controparte_1
delle somme già corrispostele a tale titolo, oltre interessi maturati dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva
CPA e rimborso forfettario per spese generali”.
Dell'appellato
“previe tutte le declaratorie del caso, anche di inammissibilità del gravame avversariamente proposto, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rifuse le spese anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha condannato la al pagamento della somma di € 109.212,98, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Parte_3
a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dei
[...]
consumi eccessivi conseguenti all'inadempimento nella esecuzione del contratto di assistenza e manutenzione avente ad oggetto l'impianto condominiale di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
3 Ha compensato per un quarto le spese del giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio in considerazione della significativa riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di danno, ponendo a carico della società convenuta i restanti tre quarti di dette spese.
Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria orale avesse confermato la ricostruzione fattuale del ha poi riportato testualmente le CP_1
considerazioni del consulente d'ufficio in base alle quali “è possibile
affermare che l'isolamento attualmente presente nelle tubazioni della
centrale e come la Normativa imponeva (D.P.R. n.412 del 1993) e prevista
in contratto una verifica delle coibentazioni esistenti, è stato posato dalla
convenuta (come da fattura del 31/12/2009 allegata doc.5 in atti, Pt_1
parte convenuta) solo dopo l'autorizzazione a procedere
dell'amministratore del Condominio, parte attrice, Ing. Come Per_1
riferisce l'Ing. (All.12), l'aver condotto l'impianto senza un Per_2
adeguato isolamento delle tubazioni ha certamente determinato un indebito
maggior consumo di combustibile, che è stato quantificato:
- ipotesi a) prospettata dal G.I nell'udienza del 27/01/16 come data di inizio
conduzione il 2004 e la data di isolamento delle tubazioni la fine del 2009:
in questo caso, il maggior consumo di combustibile utilizzato sarà pari a:
1.823 Nmc/anno x 6 anni = 10.938 Nmc di gas metano.
- ipotesi b) del G.I., ossia prendendo come riferimento il periodo di
conduzione compreso tra il 2007 ed il 2009, il maggiore consumo sarà pari
a:
1.823 Nmc/anno x 3 anni = 5.469 Nmc di gas metano
4 Dato che l'isolamento messo in opera dalla nel Parte_1
2009 non risponde ai requisiti normativi del D.P.R. 412 del 1993 in termini
di spessore dell'isolamento, dovrà inoltre essere corrisposto al condominio
un indennizzo pari all'importo della fattura n. 1022 del 31/12/2009 di €
990,00.
Circa il guasto al funzionamento della valvola due vie e degli orologi programmatori, il Tribunale ha richiamato la relazione del consulente d'ufficio: “Come si è detto, in base alle informazioni ricevute, il guasto della
valvola sulla linea alimentazione della banca è avvenuto nell'estate del 2009
a impianto riscaldamento spento;
la riparazione è stata eseguita nel mese di
dicembre 2009 e, pertanto, il suo mancato funzionamento ha interessato un
periodo che va dal 15/10/2009 (data di accensione degli impianti di
riscaldamento) al 28/12/2009 (data di riparazione). In questa finestra
temporale, il funzionamento dell'impianto è avvenuto “inutilmente” nei soli
giorni di non utilizzo della filiale e quindi negli 11 fine settimana di questo
periodo. Si consideri, inoltre, che il flusso di calore erogato in questo periodo
non può considerarsi completamente sprecato in quanto il mantenimento in
temperatura degli ambienti della banca anche al di fuori del normale periodo
di utilizzo, ha contribuito a diminuire l'energia termica necessaria per la
messa a regime della temperatura degli ambienti circostanti, nelle mattine
del lunedì (giorno di riaccensione degli impianti). A questo punto, per
quantificare il maggior consumo è necessario valutare in maniera attendibile
quale sia il consumo di energia attribuibile alla filiale bancaria durante il
5 normale riscaldamento. La considerazione più logica è quella di partire dai
Orga dati di consumo forniti da relativi ai mesi di Ottobre, Novembre e
Dicembre 2009. Tali consumi, tuttavia, si riferiscono all'intero complesso
condominiale e comprendono il gas metano necessario sia per il
riscaldamento ambiente sia per la produzione di acqua calda sanitaria.
Orga Dalla lettura dei tabulati forniti dall'ente gestore dell'energia acquisiti
previa autorizzazione da parte del G.I., si evince che il consumo totale di gas
metano contabilizzato nell'arco temporale di riferimento è pari a 47.976
Nmc. A questo consumo va ovviamente sottratto quello necessario alla
produzione dell'acqua calda sanitaria…”, che CTU ricava dai tabulati delle
letture dei consumi di acqua calda, per quel periodo trascrivono un consumo
pari a 886,12 mc di acqua, pari a un consumo di gas pari a 11.519,56 Nmc
… avendo stabilito con l'Ing. nella sua relazione che il consumo CP_3
teorico medio di gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria è
stato determinato in 13 smc/mc, pari al consumo di metano per scaldare un
metro cubo di acqua avuto nella stagione 2010-2011 (valore cautelativo che
l'Ing. considera a favore del convenuto). Pertanto il ricalcolo CP_3
del consumo di gas necessario al solo riscaldamento ambiente è pari alla
differenza tra 47.976 e 11.520, ossia 36.456 Nmc. Seguendo poi il
ragionamento dell'Ing. si arriva a ricalcolare il maggiore consumo Per_2
attribuibile al guasto della valvola motorizzata: (36.456 Nmc / 74 gg) x 22
gg x 5,5% x 50% = 298 Nmc di gas metano una tantum. Tale maggior
consumo si è verificato nell'autunno 2009 e pertanto è riferibile ad entrambi
le ipotesi a) e b) richieste dal G.I.”.
6 Riguardo alla mancanza di gestione via modem del sistema di regolazione, il
Giudicante ha evidenziato che il consulente d'ufficio CTU ha accertato che non era dimostrata una gestione oculata della termoregolazione dell'impianto; quanto alla dedotta <
caldaia e condotti di circolazione dei fumi, turbolatori elicoidali dei gas combusti consumati>>, ha richiamato la relazione del consulente d'ufficio che, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha messo in rilievo che la “documentazione che attesta l'esecuzione della manutenzione
dell'impianto non completamente conforme ai dettami normativi”; in merito al quesito 2), ha riportato l'esito della consulenza per cui “il mancato
intervento per l'eliminazione degli inconvenienti di cui sopra da parte
dell'impresa manutentrice non risulta essere conforme e compatibile con le
norme della buona pratica dell'arte e alle obbligazioni alla medesima
imposta dalla sua qualità di manutentrice terzo responsabile”; in merito al quesito 3) ha riportato le considerazioni svolte dall'ausiliario specialista ing.
fatte proprie dal consulente d'ufficio, secondo cui “L'importo CP_3
dovuto per l'extra costo di gas metano per il riscaldamento del CP_1
Org_
dagli anni 2004 al 2010 (“Caso A”) rispetto alla nuova gestione
[...]
dal 2010/2011 è stato calcolato in € 180.916,58 L'importo dovuto per l'extra
costo di gas metano per il riscaldamento del da gennaio Controparte_1
Org_ 2007 al 2010 (“Caso B”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è
stato calcolato in € 120.822,98” … Si accetta l'osservazione che il maggior
consumo di combustibile del gennaio 2009, dovuto al guasto della rete
interrata di acqua calda sanitaria, non è addebitabile alla ditta Parte_4
[...
[...] . Non avendo i dati reali della perdita si accetta la stima prodotta
[...]
dall'ing. in 15.843 Smc di gas metano (differenza consumo di gas Parte_5
metano gennaio 2009 – gennaio 2006), che corrispondono ad un costo di €
11.929 (15.843 Smc x 0,753 €/Smc), arrotondato a € 12.000 non imputabile
alla ditta. Pertanto si correggono i risultati: - L'importo dovuto per l'extra
costo di gas metano per il riscaldamento del dagli anni Controparte_1
Org_ 2004 al 2010 (“Caso A”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è
stato calcolato in €180.916,58 - €12.000 = € 168.916,58
- L'importo dovuto per l'extra costo di gas metano per il riscaldamento del
da gennaio 2007 al 2010 (“Caso B”) rispetto alla nuova Controparte_1
Org_ gestione dal 2010/2011 è stato calcolato in € 120.822,98 - € 12.000 = €
108.822,98”.
Il Giudicante, ha, quindi, ritenuto condivisibili tali conclusioni evidenziando che l'ausiliario nominato dal consulente d'ufficio aveva risposto in maniera puntuale alle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta,
richiamate anche nella comparsa conclusionale, svolgendo argomentazioni recepite dal CTU riportate, anche in tal caso, testualmente: “i rapporti
prodotti da e le modalità di gestione sono risultate Parte_1
difformi da quanto previsto dalle norme sopra richiamate (modello H del
DPR 412/93), da cui si rileva l'assoluta mancanza di comunicazione al
dei problemi di gestione, manutenzione e gestione dell'impianto CP_1
nelle tre forme previste: osservazioni;
raccomandazioni; prescrizioni. Era
obbligo del terzo responsabile gestire l'impianto ottenendo il minor consumo
8 possibile come definito dalla legislazione vigente e più precisamente la
Circolare 12.04.1994 n. 233/F (Cfr. 01), che fornisce chiarimenti al D.P.R.
412/93, recita al punto 6, relativamente ai requisiti del terzo responsabile
che “tali requisiti devono essere non solo di professionalità tecnica, come è
evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli
interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica, organizzativa che
deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca ad un
consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più idonei, bensì sia
in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente o tramite la sua
organizzazione di adottare le misure necessarie per il contenimento dei
consumi di energia, a condurre l'impianto secondo le prescrizioni di legge
ed a disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria … Fermo restando l'incompleta documentazione prodotta da
(in contrasto da quanto previsto dalla normativa), Parte_1
mancano le indicazioni sugli interventi di sostituzione o manutenzione dei
turbolatori. I maggiori consumi sono inglobati nei dati contenuti nei dati
generali di extraconsumo di gas metano indicati dalla conclusione della
CTU”.
Anche con riguardo alle impostazioni delle temperature e degli orari di accensione il Tribunale ha condiviso la consulenza d'ufficio circa la esclusione della possibilità di stabilire una temperatura all'interno del range indicato dalle norme (18°C - 22°C) fosse a totale discrezione della convenuta in quanto, in base alla normativa, “il terzo responsabile è tenuto ad adottare
9 le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia (riferito al
valore di 20°C) salvo che il condominio lo autorizzasse a mantenere una
temperatura al valore massimo del range, se non superiore. Ai fini della
riduzione dei consumi, la ditta non ha mai proposto per Parte_1
iscritto (sull'allegato H) l'azione di aumentare i periodi di riduzione della
temperatura dei locali, se questa era impostata in maniera corretta. Inoltre
non sono registrati dalla le rilevazioni delle Parte_1
temperature nei locali”.
Il Tribunale quindi:
ha ritenuto provato che i maggiori consumi registrati dal fossero CP_1
imputabili sia agli inconvenienti lamentati dal Condominio sia a una errata conduzione dell'impianto, ritenendo che la convenuta, nella sua qualità di terzo responsabile, avrebbe dovuto segnalare per iscritto la presenza di consumi energetici elevati e indicare misure per la sua riduzione, come precisato dalla normativa in materia;
ha ritenuto connotata da colpa la condotta omissiva della convenuta, essendo essa limitata a proporre la sostituzione dell'impianto e ritenuti integrati gli estremi del grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali previsti dal contratto e discendenti dalle norme richiamate;
ha quantificato in € 108.822,98 i danni, consistenti nel mancato risparmio energetico relativamente al periodo che va da gennaio 2007 al 2010, oltre all'importo di € 990,00 per il rimborso della fattura n. 1022 del 31.12.2009;
ha, invece, escluso la responsabilità della società convenuta prima del 10
10 gennaio 2007, data in cui la precedente società incaricata della manutenzione,
con atto notarile di cessione di ramo d'azienda, ha trasferito a
[...]
l'azienda e la titolarità dei contratti;
Parte_1
ha, infine, escluso che vi sia responsabilità per il mancato risparmio energetico per l'anno 2006, anche in misura parziale, in quanto in tale periodo l'impianto sarebbe stato gestito in modo promiscuo: la società
[...]
aveva assunto la qualifica di Controparte_2 Controparte_2
terzo responsabile e a tale impresa avrebbero dovuto essere rivolte eventuali doglianze.
2. Ha proposto appello la sulla base di tre Parte_1
motivi.
3.Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa sul ruolo per essere posta in decisione dal Collegio in diversa composizione.
Alla udienza del 24 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni dinanzi al Collegio nella composizione indicata in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante impugna la statuizione con il Tribunale
ha ritenuto che sia provato che i maggiori consumi registrati dal condominio siano imputabili sia agli inconvenienti lamentati sia ad un'errata condizione dell'impianto.
11 Lamenta che il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio senza spunto critico e senza tenere conto delle osservazioni formulate dalla propria difesa e dal proprio consulente di parte.
Evidenzia che la espletata consulenza d'ufficio non è pervenuta a conclusioni certe circa la responsabilità per i maggiori consumi registrati sino al 2009 e ricorda che gli ausiliari di cui il consulente d'ufficio si è avvalso sono pervenuti a conclusioni difformi, a conferma della soggettività della valutazione dei dati esaminati e della impossibilità di pervenire a dati certi dal punto di vista giuridico.
Per quanto concerne la condotta omissiva che è stata ad essa imputata per non avere segnalato per iscritto la presenza di consumi energetici elevati e per non avere indicato le misure per la riduzione avendo proposto solo la sostituzione dell'impianto, evidenzia che il monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto emerge dai verbali d'intervento da cui risultano i positivi esiti dei controlli, la congruità delle prove di combustione effettuate;
richiama, inoltre le fatture in cui sono descritti gli interventi eseguiti.
Deduce di avere proposto all'amministratore, dal gennaio 2007, la necessità
di implementare la coibentazione di tubazioni, collettori e scambiatori della centrale termica e che tale intervento non era autorizzato a causa di difficoltà
economiche.
Inoltre, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essa,
quale terzo responsabile dell'impianto, ha proposto tre soluzioni, di
12 differente tipologia e spesa a cui non è seguito riscontro, e che solo nel 2009
sono state assentite e realizzate le opere di coibentazione delle tubazioni della centrale termica e la riparazione della valvola del locale adibito a banca.
Per quanto riguarda l'accertamento per cui vi sia stato abbattimento dei consumi attraverso la eliminazione degli inconvenienti lamentati e la gestione più oculata dell'impianto, l'appellante evidenzia che, in base alle percentuali indicate dall'ausiliario del consulente d'ufficio, per il 71% il maggior consumo sarebbe dipeso dalla gestione dell'impianto e, quindi, da una serie di variabili indicate dal proprio consulente di parte (impostazione delle temperature negli appartamenti, ore giornaliere di attivazione del riscaldamento, temperature impostate dell'acqua calda sanitaria, ore giornaliere di attivazione della pompa di ricircolo); espone che: circa la impostazione delle temperature, è facoltà del terzo responsabile decidere di mantenere la temperatura superiore a 20° e fino ad un massimo di 22°, con conseguente legittimità della scelta operata al riguardo, tenuto conto che si tratta di un condominio di vecchia costruzione in cui è impossibile mantenere temperatura uniforme di 20° in tutti gli appartamenti;
riguardo alle ore di accensione dell'impianto è stato rispettato il limite di legge della temperatura non superiore a 22° per 14 ore di accensione.
Pertanto, deduce che non può essere ad essa imputato il 71 % dei consumi in quanto nelle scelte operate nella gestione dell'impianto sono stati rispettati sia le norme che i limiti da esse previsti. Richiama la conclusioni a cui era pervenuto il primo ausiliario del consulente d'ufficio circa la legittimità
13 dell'operato del terzo responsabile che si muova all'interno dei range
previsti dalla normativa.
Evidenzia, poi, che vi sono fattori esterni alle scelte gestionali che hanno contributo all'aumento dei consumi (il guasto, nel 2009, sulla rete di distribuzione acqua calda e ricircolo, un guasto allo scambiatore di acqua
Contr calda sanitaria per incrostazioni, la risalenza di tale scambiatore,
sostituito nel 2008 dopo la effettuazione di due lavaggi, a riprova ulteriore del proprio corretto adempimento).
2.Con il secondo motivo l'appellante censura, ancora una volta, la sentenza per avere il Tribunale recepito in modo acritico le conclusioni del consulente d'ufficio in punto di quantificazione del danno. Deduce che la liquidazione è
inattendibile in quanto dalla diagnosi energetica a firma dell'ing. Per_3
utilizzata dal Condominio per la installazione dei ripartitori di calore e per la determinazione delle nuove quote millesimali emerge che i consumi registrati durante la propria gestione sino al 2010 sono in linea con le attese di consumo di riscaldamento e dal raffronto tra i consumi di riscaldamento e i consumi attesi emerge che i primi sono sempre inferiori;
pertanto vi è stato un andamento dell'impianto in linea con le attese e non vi sono stati costi aggiuntivi se non quelli relativi al mancato isolamento delle tubazioni di centrale e al guasto della valvola a due vie per la gestione della filiale bancaria, oggetto di proprio intervento. Richiama al riguardo, ancora una volta, quanto sostenuto dal primo ausiliario del consulente d'ufficio per cui l'unica valutazione possibile era quella relativa a tali maggiori costi per un
14 importo complessivo di € 4.832,00.
Deduce che la consulenza d'ufficio è contraddittoria atteso la diversa quantificazione a cui sono pervenuti i due ausiliari e manca la prova certa in ordine ad un danno risarcibile alla cui entità il consulente d'ufficio è
pervenuto sulla base di una quantificazione approssimativa nei conteggi e nei risultati.
3.I motivi sono infondati.
4. La doglianza per cui il Tribunale non avrebbe esaminato le osservazioni del proprio consulente di parte e della propria difesa alle conclusioni a cui è
pervenuto il consulente d'ufficio è smentita.
4.1. Il Tribunale ha evidenziato in sentenza che l'ausiliario specialista del consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del consulente di parte richiamate in comparsa conclusionale ed ha richiamato testualmente la risposta di tale ausiliario circa: la non rispondenza del contenuto dei rapporti e delle modalità di gestione rispetto alla normativa di settore;
l'obbligo, incombente sul terzo responsabile, di gestire l'impianto ottenendo il minore consumo possibile;
la idoneità economica ed organizzativa che deve connotare il terzo responsabile tenuto non già a suggerire gli interventi più idonei ma a provvedere direttamente mediante la propria organizzazione ad adottare le misure di contenimento di energia, a condurre l'impianto secondo le prescrizioni di legge, ad effettuare la manutenzioni ordinarie e straordinarie;
la incompletezza della documentazione prodotta, mancando l'indicazione degli interventi di
15 sostituzione o manutenzione dei tubolari;
la determinazione dei maggiori consumi non già in via ipotetica ma sulla base dei reali consumi di gas,
essendo i maggiori consumi inglobati nei dati generali di extraconsumo di gas metano;
l'obbligo del terzo responsabile di adottare le misure di contenimento dei consumi di energia riferito al valore di 20°, salvo autorizzazione del Condominio a mantenere la temperatura massima del range;
la mancata proposta sul modello H a ciò destinato, di aumentare i periodi di riduzione della temperatura;
la mancata rilevazione della temperatura presso i singoli appartamenti.
Il Tribunale ha, perciò, fatto proprie le risposte date dall'ausiliario specialista,
cui aveva aderito anche il consulente d'ufficio, in quanto le ha ritenute esaurienti.
Non vengono riportate al riguardo questioni diverse da quelle esaminate in sentenza e che vengono riproposte con il gravame e di seguito saranno esaminate.
4.2. Inoltre, alcuna incertezza rispetto all'esito della consulenza d'ufficio deriva dal fatto che il consulente d'ufficio abbia provveduto alla sostituzione del primo ausiliario specialista a cui si era rivolto.
La vicenda è ampiamente descritta dal consulente d'ufficio a pgg. 12/13 della relazione: il consulente d'ufficio aveva ritenuto “sconcertanti” le conclusioni a cui era pervenuto il primo ausiliario circa i maggiori costi stimati in €
8.057,00/ 4.832,30, avendo verificato che, in realtà era possibile esaminare i tabulati di lettura del contatore dei consumi di acqua calda sanitaria;
ha
16 constatato che i dati così acquisiti smentivano le conclusioni del proprio ausiliario specialista formulate sulla ritenuta impossibilità di rilevare tali consumi e circa la inesistenza di un contatore, a cui detto ausiliario era pervenuto senza preventivo accertamento al riguardo.
Il consulente d'ufficio è stato, quindi, autorizzato dal Giudice alla ispezione della documentazione necessaria a rispondere al quesito circa la quantificazione dei maggiori consumi ed alla nomina del nuovo coadiutore esperto.
Diversamente da quanto prospettato, da tale sostituzione non è derivata alcuna incertezza dei dati sulla base dei quali il consulente d'ufficio,
attraverso il nuovo ausiliario specialista, è pervenuto alla quantificazione dei maggiori consumi: nella relazione è stato, infatti, specificato che i dati relativi al consumo di acqua calda sanitaria sono quantità volumetriche da cui è stato possibile ricavare il consumo di gas combustibile nel periodo invernale,
calcolando il consumo di gas metano per il solo riscaldamento secondo i criteri analiticamente descritti a pg. 9 della relazione dell'ausiliario specialista e le tabelle ad esso allegate che non sono oggetto di censura.
Ciò ha consentito a detto ausiliario di escludere che si tratti di dati ipotetici,
trattandosi, per converso, dei reali consumi di gas.
4.3. Tale considerazione priva di rilevanza il riferimento che l'appellante fa alla diagnosi energetica a firma dell'ing. redatta nel 2015 in Per_3
occasione della installazione dei ripartitori di calore.
Infatti, essendo stati presi in considerazione nella consulenza tecnica
17 d'ufficio i consumi concretamente effettuati, risulta non significativa la
“diagnosi” sui “consumi attesi”; acquisiti i tabulati dei consumi di acqua calda negli anni d'interesse è stata acquisita anche tale relazione ma è stato specificato che il suo utilizzo sarebbe avvenuto “solo nel caso fosse stato
necessario analizzarla nell'ipotesi che i dati sui consumi non fossero
esaustivi ai fini della risposta al terzo quesito e che si fosse reso necessario
eseguire una diagnosi energetica da parte del CTU” (cfr. rel. pg. 15).
E' condivisibile quanto ritenuto dal consulente d'ufficio e dall'ausiliario specialista: la presenza di un dato oggettivo sul reale consumo di acqua calda e di gas priva di rilevanza i calcoli teorici in essa contenuti per ricavare i consumi stimati .
5. L'appellante, poi, richiama i “verbali d'intervento in atti” ritenendo che essi diano prova della completezza dell'attività da essa svolta senza considerare che dalla espletata consulenza tecnica è emersa la difformità di tali rapporti rispetto al contenuto del modello H d.P.R. 412/1993 attesa la mancanza di osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
In sostanza si tratta, come deduce l'appellato, di meri “report” che attestano controlli di routine ma privi di ogni tipo di doverosa comunicazione al da parte del terzo responsabile circa i problemi di gestione e CP_1
manutenzione dell'impianto.
6. Neppure la formulazione della proposta di riqualificazione dell'impianto costituisce prova dell'adempimento degli obblighi di corretta ed economica gestione dell'impianto: a fronte della proposta di sostituzione dei generatori
18 di calore, di sostituzione della caldaia o di realizzazione di un impianto a pannelli solari, il consulente d'ufficio ha indicato quale rimedio alla inefficienza dell'impianto la stesura della coibentazione e la sostituzione delle valvole rotte che, insieme ad un corretto controllo delle temperature di gestione dell'impianto, avrebbero portato ad una contrazione dei consumi. Si
tratta delle misure che, in concreto, allorquando adottate hanno portato alla contrazione dei consumi nella misura stimata dal consulente d'ufficio a cui il
Tribunale.
In particolare,. è mancata da parte del terzo responsabile alcuna iniziativa circa la diminuzione di temperatura dei locali e la riduzione dei periodi di attivazione dell'impianto, misure che, senza costi, avrebbero determinato una riduzione dei consumi rispettivamente del 12% e del 14%, come indicato,
peraltro, dallo stesso consulente di parte appellante.
7. Riguardo alla regolazione della temperatura dell'impianto, la circostanza per cui la operatività è stata tenuta nei limiti dei range previsti dalla normativa di contenimento dei consumi energetici, non vale a connotare come diligente l'operato del terzo responsabile: manca un'autorizzazione dell'assemblea dei condomini che autorizzi la gestione dell'impianto alla temperatura massima “se non superiore”; manca la rilevazione della temperatura delle singole unità condominiali che possa avere giustificato il mantenimento della temperatura nel range superiore per assicurare il mantenimento di quella inferiore in alcune di dette unità, come dedotto dall'appellante senza, però, che al riguardo sia stata fornita prova (cfr.
19 relazione dell'ausiliario specialista).
Non vi è stata, dunque, una conduzione conforme alla normativa di settore;
incombeva sull'appellante l'onere, rimasto indimostrato, di provare il proprio adempimento attraverso la corretta esecuzione delle prestazioni a cui era tenuto quale manutentore e responsabile dell'impianto.
7.1. L'ausiliario specialista ha esaminato anche i c.d. “fattori esterni” che hanno contribuito ad incidere sui maggiori consumi e ne ha tenuto conto;
infatti ha ritenuto condivisibile “che il maggior consumo di combustibile del
gennaio 2009, dovuto al guasto della rete interrata di acqua calda sanitaria,
non è addebitabile alla ditta . Non avendo i dati reali Parte_1
della perdita si accetta la stima prodotta dall'ing. in 15.843 Smc Parte_5
di gas metano (differenza consumo di gas metano gennaio 2009 – gennaio
2006), che corrispondono ad un costo di € 11.929 (15.843 Smc x 0,753
€/Smc), arrotondato a € 12.000 non imputabile alla ditta. Pertanto si
correggono i risultati … L'importo dovuto per l'extra costo di gas metano
per il riscaldamento del da gennaio 2007 al 2010 Controparte_1
Org_ (“Caso B”) rispetto alla nuova gestione dal 2010/2011 è stato calcolato
in € 120.822,98 - € 12.000 = € 108.822,98” (cfr. pg. 39/40).
La percentuale entro cui la entità dei consumi sia da correlare alla erronea gestione dell'impianto (quantificata nella misura del 71%) è stata, per il resto,
contestata solo genericamente.
8. Il terzo motivo di appello, in realtà, non esprime censura alla statuizione attinente alla regolamentazione delle spese, poste dal Tribunale a carico della
20 società, ma è la richiesta di riforma in correlazione con l'accoglimento dei due motivi di gravame, della cui infondatezza si è già esposto.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione: da € 52.001 ad € 260.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 387/20192019 pubblicata in data 12
febbraio 2019;
2.condanna la al pagamento in favore del Parte_1
delle spese del grado, che liquida Parte_3
in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
21 dell'appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 marzo 2024.
Il Presidente est.
dott. Vittoria Gabriele
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