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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA SE Presidente dott.ssa MA OS OM Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi, est. dott. Francesco Manfredi promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Andrea Bonvissuto ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Angelo Galmozzi, Emilio Controparte_1
HI, HI NT ed elettivamente domiciliato in Lodi, via Nino Dall'Oro n. 4, presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia codesta Corte di Appello adita, disattese le domande eccezioni e deduzioni della controparte, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza N. 296/2025 emessa il 19/06/2025 e depositata il 19.06.2025 del Tribunale di Lodi, così giudicare: A) Nel merito, respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto così come in diritto;
B) In subordine, nel denegato caso di soccombenza, limitarsi al numero minimo di legge l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore;
C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.
1 APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte adita: a- respingere l'appello proposto da e confermare integralmente l'impugnata Parte_1 sentenza;
con vittoria di spese del grado da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati anticipatari;
b-in subordine, salvo gravame, in accoglimento dell'appello incidentale: b1- dichiarare, per tutti i motivi suesposti in fatto e in diritto, nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare, il licenziamento datato 1.8.2024 intimato dalla . al sig. Parte_1 [...] ; CP_1 b2- condannare, ai sensi dell'art. 18 comma 7 L. 300/1970, la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Controparte_1 un'indennità risarcitoria nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quell'altra misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore a favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. In via istruttoria, solo occorrendo:
-ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui al FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO del presente atto (e in particolare quelli sub n. 3) da intendersi qui integralmente trascritti (espunti da valutazioni e qualificazioni) e preceduti dalle parole: VERO CHE.
-ordinarsi alla società convenuta l'esibizione in giudizio del LUL anche al fine di verificare l'anzianità ed il carico di famiglia dei dipendenti per il periodo febbraio/agosto 2024;
-disporsi occorrendo C.T.U. al fine di verificare: la fungibilità delle mansioni espletate dal sig.
con quelle espletate dagli altri operai impiegati presso la società Parte_2 convenuta;
le capacità e/o l'idoneità dell'appellante a svolgere le mansioni alle quali sono rimasti preposti i lavoratori non licenziati;
-disporsi accesso sul posto di lavoro al fine di verificare quanto richiesto al precedente punto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2025, la società ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi che, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, ha annullato il licenziamento intimato a quest'ultimo in data 1.8.2024, all'esito della CP_1 procedura di riduzione del personale ex art. 4 e ss. L. n. 223/1991, avviata tramite la lettera inviata, ex art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, il 30.01.2024.
In particolare, ritenuto il motivo assorbente, ha rilevato l'omesso inoltro alle OO.SS. ( , CP_2
di Lodi) della comunicazione prevista dall'art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, ritenendo le e-mail CP_3 inviate dal legale della società in data 17.5.2024 e 10.6.2024 prive dei requisiti richiesti dal comma
9 dell'art. 4 citato.
Ha comunque ritenuto non fondate le ulteriori censure, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L 223/1991.
La società censura la sentenza con i seguenti motivi:
1)Errata interpretazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991
2 Il giudice ha esteso all'appellato gli effetti di una presunta violazione procedurale, riferita a licenziamenti precedenti e ad altri lavoratori, avendo l'appellato lamentato il mancato invio alle
OO.SS. della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 rispetto alla data del 13.5.2024, giorno in cui erano stati intimati i primi licenziamenti di altri lavoratori, che tra l'altro non avevano lamentato alcunché.
Con riferimento specifico al licenziamento di intimato in data 1.8.2024, la CP_1 comunicazione alle OO.SS. era stata tempestivamente inviata in data 2.8.2024.
In ogni caso, prima del licenziamento dell'appellato “in un modo o nell'altro” tutte le informazioni necessarie previste dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 (accordo sindacale, scheda anagrafica aziendale, graduatoria dei dipendenti ecc.) erano state condivise e quindi erano in possesso delle
OO.SS. e dell'Autorità Amministrativa.
2)Lamenta la liquidazione, ritenuta eccessiva, dell'indennità risarcitoria nel massimo (24 mensilità), sostenendo una omessa motivazione per avere il giudice fatto riferimento esclusivamente all'anzianità del lavoratore ed alle dimensioni dell'azienda senza ulteriore argomentazione.
3)Lamenta la liquidazione, ritenuta eccesiva, delle spese di lite, non avendo il giudice tenuto conto dell'infondatezza degli altri motivi di asserita illegittimità del licenziamento
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale relativo al capo di sentenza che ha respinto l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 5, comma
1, L. n. 223/1991, subordinato all'ipotesi in cui l'omessa o tardiva comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 non venga considerata decisiva ai fini dell'illegittimità del licenziamento.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
I dati pacifici della vicenda in esame sono i seguenti:
-30.1.2024 la società comunicava, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 223/1991, alla Regione
Lombardia e alle OO.SS. l'avvio della procedura di riduzione del personale -eccedenza di 34 lavoratori su 98 dipendenti- in relazione a tutti e tre i siti aziendali, per riduzione sul mercato CEE
e extra CEE dell'utilizzo di scambiatori di calore in rame per caldaie convenzionali;
-18.3.2024 comunicava per conto della società, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. n. CP_4
223/1991, l'esito negativo della fase sindacale della procedura, chiedendo la convocazione di un incontro ex art. 4, comma 7, L. n. 223/1991;
-17.4.2024 veniva sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva: riduzione personale nel numero di 34 dipendenti;
licenziamenti entro il 15.8.2024; criteri per l'individuazione dei
3 lavoratori come segue: a) priorità ai lavoratori che si impegneranno con conciliazione in sede sindacale a non impugnare il licenziamento;
b) esuberi secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1,
L. n. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative);
- primi licenziamenti a partire dal 13.5.2024;
-17.5.2024 e-mail del legale della società, avente ad oggetto “applicazione dei criteri di legge”, inviata alle OO.SS. e con la quale comunicava: “Approssimandosi l'adempimento residuale della individuazione dei lavoratori che saranno, nel concreto, oggetto della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, vi condivido il criterio di applicazione dei parametri di legge.
La individuazione dei nominativi avverrà mediante applicazione dei criteri di legge di cui all'art. 5 della Legge 223/1991, determinati valorizzando i seguenti parametri: le professionalità interessate verranno considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè tutti gli operai in tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzini & logistica): ad ogni parametro verrà attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro ( 1) rilevanza tecnico-produttiva &organizzativa; 2) carico familiare;
3) anzianità di servizio ) verrà assegnato un identico punteggio espresso in centesimi (cioè 0- 100 per ogni parametro).
Quindi:
• alle esigenze tecnico produttive & organizzative per il datore di lavoro verrà riconosciuto un valore proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale (da 0 a 100) considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi (0-25-50-
75-100) espressi in centesimi;
• Al carico familiare più alto in Azienda verrà riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari verrà riconosciuto il valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico o disabilita (0-25-
50-75-100);
• All'anzianità di servizio più alta in Azienda verrà riconosciuto il valore 100; alla più bassa verrà riconosciuto un valore 55,98 (coefficiente di rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg./lav.,
e quella minore, di 7.882 gg./lav.); a tutti gli altri verrà riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024;
4 Verranno di conseguenza determinati tutti i punteggi, dal punteggio più alto in azienda (cioè, il lavoratore con maggiore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro) al punteggio più basso (cioè, il lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro). Per effetto dell'applicazione combinata dei sopra descritti equivalenti criteri e della relativa scala di valori verrà individuato il punteggio di ciascun lavoratore. Il base a tale graduatoria, partendo dal punteggio più basso (quindi dal lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia
e rilevanza combinati fra loro), verranno individuati ì lavoratori destinatari della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti”;
-10.6.2024 e-mail del legale della società, inviata a seguito di sollecito delle OO.SS. del 7.6.2024, con la quale, in via riservata, trasmetteva la graduatoria complessiva della platea di tutti gli addetti interessati dalla procedura di riduzione del personale, con l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, con fungibilità tra tutti gli operai ed infungibilità delle altre mansioni, con allegato l'elenco dei 98 dipendenti, tutti con data di cessazione al 30.4.2014 e senza indicazione dei lavoratori che avevano accettato il licenziamento né di quelli che sarebbero stati effettivamente licenziati;
-comunicazioni indirizzate alla Provincia di Lodi del 25.7.2024, del 29.7.2024 e del 2.8.2014;
-1.8.2024 licenziamento di . Controparte_1
Alla luce dei passaggi della vicenda sopra richiamati, la decisione del primo giudice di illegittimità del licenziamento per omessa comunicazione alle OO.SS. ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
(raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2), deve ritenersi pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, come affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17694/2022,
“10. Come è noto, nell'art. 4, nono comma della legge n. 223 del 1991 denunciato di violazione, la parola “contestualmente” è stata sostituita dall'art. 1, quarto comma, legge n. 92 del 2012, con le parole “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi”, mentre l'art. 2, comma 72 della
5 stessa legge ha modificato il primo comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 (secondo cui
“L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le “procedure di mobilità” ai sensi del presente articolo"), sostituendo le parole
“le procedure di mobilità” con le parole “la procedura di licenziamento collettivo”. E il dodicesimo comma dello stesso art. 4 ha disposto poi che “le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo”. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte
(ribadito in particolare da: Cass. 22 novembre 2016, n. 23736), in tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare ad opera del datore di lavoro (Cass. n. 1722/09; Cass. 16776/09; Cass. n. 7490/11). Ed ancora, in tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno
2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, nono comma, legge
223/1991, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione: con la conseguenza che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione “elastica” di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine stabilito dall'art. 6 l. 604/1966, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta
(Cass. n. 8680/15; Cass. 22024/15).”
Il termine di sette giorni sopra richiamato è considerato dalla pacifica giurisprudenza come perentorio.
Ed infatti, prosegue la Suprema Corte, “11. Tale insegnamento è stato più recentemente ribadito, con la conferma che, in tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art.
6 4, nono comma, legge 223/1991, come modificato dalla legge 92/2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della “contestualità” nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo (Cass. 13 novembre 2018, n. 29183; Cass. 14 ottobre 2019,
n. 25807). In particolare, tali ultime sentenze hanno affermato come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione;
atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 l. 604/1966).”
La Suprema Corte ha anche specificato che il termine di sette giorni debba decorrere per tutti i dipendenti licenziati dalla comunicazione del primo licenziamento e non possa essere
“parcellizzato” in tante comunicazioni.
Più specificamente “13. Posto che la comunicazione in questione (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni
(ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti) ma deve essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta (Cass. 26 settembre
2018, n 23034), deve affermarsi che la comunicazione del 6.12.2012 risulti inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate. Solo un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare permette ai destinatari della comunicazione di comprendere e verificare se il criterio o i criteri di scelta siano stati applicati secondo le modalità individuate, in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità. In relazione alla fattispecie oggetto di causa, e come rilevato nel controricorso del lavoratore, una comunicazione parziale, come quella inviata dalla società, non consentiva al lavoratore licenziato di comprendere se tutti i dipendenti che avrebbero maturato il diritto a
7 pensione entro il 31.12.2015 sarebbero stati licenziati, e quindi se il criterio unico di scelta, della pensionabilità entro la data suddetta, fosse stato applicato da parte datoriale in maniera effettiva
e oggettiva.” (cfr. Cass. n. 17694/2022)
Alla luce dei principi su richiamati, correttamente il primo giudice ha escluso che la comunicazione del 17.5.2024 avesse i requisiti richiesti dall'art. 9, comma 4, L. n. 223/1991.
Il primo motivo di appello deve ritenersi, quindi, infondato.
Parimenti da respingere è anche il secondo motivo di appello circa la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima.
Il primo giudice ha operato secondo i canoni di legge, valorizzando la trentennale anzianità dell'appellato, le dimensioni dell'impresa, che occupava, all'inizio della procedura, quasi cento dipendenti (precisamente 98) nonchè la condotta del datore di lavoro nella parte in cui non ha rispettato gli obblighi informativi volti alla tutela delle fondamentali garanzie dei lavoratori coinvolti, del corretto espletamento delle prerogative sindacali e del regolare funzionamento degli organi amministrativi.
Infine, va respinto anche il terzo ed ultimo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite stante la sostanziale soccombenza della società appellante conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, assorbito l'appello incidentale subordinato, l'appello proposto dalla società va respinto. Parte_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi.
Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese Parte_1 generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti a carico di per il versamento dell'ulteriore contributo ai Parte_1 sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
Milano 22.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA OS OM VA SE
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Registro generale Appello Lavoro n. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA SE Presidente dott.ssa MA OS OM Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi, est. dott. Francesco Manfredi promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Andrea Bonvissuto ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Angelo Galmozzi, Emilio Controparte_1
HI, HI NT ed elettivamente domiciliato in Lodi, via Nino Dall'Oro n. 4, presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia codesta Corte di Appello adita, disattese le domande eccezioni e deduzioni della controparte, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza N. 296/2025 emessa il 19/06/2025 e depositata il 19.06.2025 del Tribunale di Lodi, così giudicare: A) Nel merito, respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto così come in diritto;
B) In subordine, nel denegato caso di soccombenza, limitarsi al numero minimo di legge l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore;
C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.
1 APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte adita: a- respingere l'appello proposto da e confermare integralmente l'impugnata Parte_1 sentenza;
con vittoria di spese del grado da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati anticipatari;
b-in subordine, salvo gravame, in accoglimento dell'appello incidentale: b1- dichiarare, per tutti i motivi suesposti in fatto e in diritto, nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare, il licenziamento datato 1.8.2024 intimato dalla . al sig. Parte_1 [...] ; CP_1 b2- condannare, ai sensi dell'art. 18 comma 7 L. 300/1970, la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Controparte_1 un'indennità risarcitoria nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quell'altra misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore a favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. In via istruttoria, solo occorrendo:
-ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui al FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO del presente atto (e in particolare quelli sub n. 3) da intendersi qui integralmente trascritti (espunti da valutazioni e qualificazioni) e preceduti dalle parole: VERO CHE.
-ordinarsi alla società convenuta l'esibizione in giudizio del LUL anche al fine di verificare l'anzianità ed il carico di famiglia dei dipendenti per il periodo febbraio/agosto 2024;
-disporsi occorrendo C.T.U. al fine di verificare: la fungibilità delle mansioni espletate dal sig.
con quelle espletate dagli altri operai impiegati presso la società Parte_2 convenuta;
le capacità e/o l'idoneità dell'appellante a svolgere le mansioni alle quali sono rimasti preposti i lavoratori non licenziati;
-disporsi accesso sul posto di lavoro al fine di verificare quanto richiesto al precedente punto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2025, la società ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi che, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, ha annullato il licenziamento intimato a quest'ultimo in data 1.8.2024, all'esito della CP_1 procedura di riduzione del personale ex art. 4 e ss. L. n. 223/1991, avviata tramite la lettera inviata, ex art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, il 30.01.2024.
In particolare, ritenuto il motivo assorbente, ha rilevato l'omesso inoltro alle OO.SS. ( , CP_2
di Lodi) della comunicazione prevista dall'art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, ritenendo le e-mail CP_3 inviate dal legale della società in data 17.5.2024 e 10.6.2024 prive dei requisiti richiesti dal comma
9 dell'art. 4 citato.
Ha comunque ritenuto non fondate le ulteriori censure, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L 223/1991.
La società censura la sentenza con i seguenti motivi:
1)Errata interpretazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991
2 Il giudice ha esteso all'appellato gli effetti di una presunta violazione procedurale, riferita a licenziamenti precedenti e ad altri lavoratori, avendo l'appellato lamentato il mancato invio alle
OO.SS. della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 rispetto alla data del 13.5.2024, giorno in cui erano stati intimati i primi licenziamenti di altri lavoratori, che tra l'altro non avevano lamentato alcunché.
Con riferimento specifico al licenziamento di intimato in data 1.8.2024, la CP_1 comunicazione alle OO.SS. era stata tempestivamente inviata in data 2.8.2024.
In ogni caso, prima del licenziamento dell'appellato “in un modo o nell'altro” tutte le informazioni necessarie previste dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 (accordo sindacale, scheda anagrafica aziendale, graduatoria dei dipendenti ecc.) erano state condivise e quindi erano in possesso delle
OO.SS. e dell'Autorità Amministrativa.
2)Lamenta la liquidazione, ritenuta eccessiva, dell'indennità risarcitoria nel massimo (24 mensilità), sostenendo una omessa motivazione per avere il giudice fatto riferimento esclusivamente all'anzianità del lavoratore ed alle dimensioni dell'azienda senza ulteriore argomentazione.
3)Lamenta la liquidazione, ritenuta eccesiva, delle spese di lite, non avendo il giudice tenuto conto dell'infondatezza degli altri motivi di asserita illegittimità del licenziamento
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale relativo al capo di sentenza che ha respinto l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 5, comma
1, L. n. 223/1991, subordinato all'ipotesi in cui l'omessa o tardiva comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 non venga considerata decisiva ai fini dell'illegittimità del licenziamento.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
I dati pacifici della vicenda in esame sono i seguenti:
-30.1.2024 la società comunicava, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 223/1991, alla Regione
Lombardia e alle OO.SS. l'avvio della procedura di riduzione del personale -eccedenza di 34 lavoratori su 98 dipendenti- in relazione a tutti e tre i siti aziendali, per riduzione sul mercato CEE
e extra CEE dell'utilizzo di scambiatori di calore in rame per caldaie convenzionali;
-18.3.2024 comunicava per conto della società, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. n. CP_4
223/1991, l'esito negativo della fase sindacale della procedura, chiedendo la convocazione di un incontro ex art. 4, comma 7, L. n. 223/1991;
-17.4.2024 veniva sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva: riduzione personale nel numero di 34 dipendenti;
licenziamenti entro il 15.8.2024; criteri per l'individuazione dei
3 lavoratori come segue: a) priorità ai lavoratori che si impegneranno con conciliazione in sede sindacale a non impugnare il licenziamento;
b) esuberi secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1,
L. n. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative);
- primi licenziamenti a partire dal 13.5.2024;
-17.5.2024 e-mail del legale della società, avente ad oggetto “applicazione dei criteri di legge”, inviata alle OO.SS. e con la quale comunicava: “Approssimandosi l'adempimento residuale della individuazione dei lavoratori che saranno, nel concreto, oggetto della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, vi condivido il criterio di applicazione dei parametri di legge.
La individuazione dei nominativi avverrà mediante applicazione dei criteri di legge di cui all'art. 5 della Legge 223/1991, determinati valorizzando i seguenti parametri: le professionalità interessate verranno considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè tutti gli operai in tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzini & logistica): ad ogni parametro verrà attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro ( 1) rilevanza tecnico-produttiva &organizzativa; 2) carico familiare;
3) anzianità di servizio ) verrà assegnato un identico punteggio espresso in centesimi (cioè 0- 100 per ogni parametro).
Quindi:
• alle esigenze tecnico produttive & organizzative per il datore di lavoro verrà riconosciuto un valore proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale (da 0 a 100) considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi (0-25-50-
75-100) espressi in centesimi;
• Al carico familiare più alto in Azienda verrà riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari verrà riconosciuto il valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico o disabilita (0-25-
50-75-100);
• All'anzianità di servizio più alta in Azienda verrà riconosciuto il valore 100; alla più bassa verrà riconosciuto un valore 55,98 (coefficiente di rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg./lav.,
e quella minore, di 7.882 gg./lav.); a tutti gli altri verrà riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024;
4 Verranno di conseguenza determinati tutti i punteggi, dal punteggio più alto in azienda (cioè, il lavoratore con maggiore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro) al punteggio più basso (cioè, il lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro). Per effetto dell'applicazione combinata dei sopra descritti equivalenti criteri e della relativa scala di valori verrà individuato il punteggio di ciascun lavoratore. Il base a tale graduatoria, partendo dal punteggio più basso (quindi dal lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia
e rilevanza combinati fra loro), verranno individuati ì lavoratori destinatari della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti”;
-10.6.2024 e-mail del legale della società, inviata a seguito di sollecito delle OO.SS. del 7.6.2024, con la quale, in via riservata, trasmetteva la graduatoria complessiva della platea di tutti gli addetti interessati dalla procedura di riduzione del personale, con l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, con fungibilità tra tutti gli operai ed infungibilità delle altre mansioni, con allegato l'elenco dei 98 dipendenti, tutti con data di cessazione al 30.4.2014 e senza indicazione dei lavoratori che avevano accettato il licenziamento né di quelli che sarebbero stati effettivamente licenziati;
-comunicazioni indirizzate alla Provincia di Lodi del 25.7.2024, del 29.7.2024 e del 2.8.2014;
-1.8.2024 licenziamento di . Controparte_1
Alla luce dei passaggi della vicenda sopra richiamati, la decisione del primo giudice di illegittimità del licenziamento per omessa comunicazione alle OO.SS. ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
(raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2), deve ritenersi pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, come affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17694/2022,
“10. Come è noto, nell'art. 4, nono comma della legge n. 223 del 1991 denunciato di violazione, la parola “contestualmente” è stata sostituita dall'art. 1, quarto comma, legge n. 92 del 2012, con le parole “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi”, mentre l'art. 2, comma 72 della
5 stessa legge ha modificato il primo comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 (secondo cui
“L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le “procedure di mobilità” ai sensi del presente articolo"), sostituendo le parole
“le procedure di mobilità” con le parole “la procedura di licenziamento collettivo”. E il dodicesimo comma dello stesso art. 4 ha disposto poi che “le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo”. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte
(ribadito in particolare da: Cass. 22 novembre 2016, n. 23736), in tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare ad opera del datore di lavoro (Cass. n. 1722/09; Cass. 16776/09; Cass. n. 7490/11). Ed ancora, in tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno
2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, nono comma, legge
223/1991, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione: con la conseguenza che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione “elastica” di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine stabilito dall'art. 6 l. 604/1966, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta
(Cass. n. 8680/15; Cass. 22024/15).”
Il termine di sette giorni sopra richiamato è considerato dalla pacifica giurisprudenza come perentorio.
Ed infatti, prosegue la Suprema Corte, “11. Tale insegnamento è stato più recentemente ribadito, con la conferma che, in tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art.
6 4, nono comma, legge 223/1991, come modificato dalla legge 92/2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della “contestualità” nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo (Cass. 13 novembre 2018, n. 29183; Cass. 14 ottobre 2019,
n. 25807). In particolare, tali ultime sentenze hanno affermato come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione;
atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 l. 604/1966).”
La Suprema Corte ha anche specificato che il termine di sette giorni debba decorrere per tutti i dipendenti licenziati dalla comunicazione del primo licenziamento e non possa essere
“parcellizzato” in tante comunicazioni.
Più specificamente “13. Posto che la comunicazione in questione (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni
(ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti) ma deve essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta (Cass. 26 settembre
2018, n 23034), deve affermarsi che la comunicazione del 6.12.2012 risulti inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate. Solo un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare permette ai destinatari della comunicazione di comprendere e verificare se il criterio o i criteri di scelta siano stati applicati secondo le modalità individuate, in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità. In relazione alla fattispecie oggetto di causa, e come rilevato nel controricorso del lavoratore, una comunicazione parziale, come quella inviata dalla società, non consentiva al lavoratore licenziato di comprendere se tutti i dipendenti che avrebbero maturato il diritto a
7 pensione entro il 31.12.2015 sarebbero stati licenziati, e quindi se il criterio unico di scelta, della pensionabilità entro la data suddetta, fosse stato applicato da parte datoriale in maniera effettiva
e oggettiva.” (cfr. Cass. n. 17694/2022)
Alla luce dei principi su richiamati, correttamente il primo giudice ha escluso che la comunicazione del 17.5.2024 avesse i requisiti richiesti dall'art. 9, comma 4, L. n. 223/1991.
Il primo motivo di appello deve ritenersi, quindi, infondato.
Parimenti da respingere è anche il secondo motivo di appello circa la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima.
Il primo giudice ha operato secondo i canoni di legge, valorizzando la trentennale anzianità dell'appellato, le dimensioni dell'impresa, che occupava, all'inizio della procedura, quasi cento dipendenti (precisamente 98) nonchè la condotta del datore di lavoro nella parte in cui non ha rispettato gli obblighi informativi volti alla tutela delle fondamentali garanzie dei lavoratori coinvolti, del corretto espletamento delle prerogative sindacali e del regolare funzionamento degli organi amministrativi.
Infine, va respinto anche il terzo ed ultimo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite stante la sostanziale soccombenza della società appellante conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, assorbito l'appello incidentale subordinato, l'appello proposto dalla società va respinto. Parte_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Lodi.
Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese Parte_1 generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti a carico di per il versamento dell'ulteriore contributo ai Parte_1 sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
Milano 22.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA OS OM VA SE
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