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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8162 / 2023 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PERDICARO GIUSEPPE, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a ADRANO (CT) il 10/04/1973 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la separazione dal marito , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Adrano in data 15.2.2005 (iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Adrano nell'anno 2005, parte 1, numero 14).
1 Dall'unione sono nati due figli, (nato a [...] il Persona_1
15/04/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...]
(nato a [...] il [...]), ancora minorenne. Per_2
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minorenne con Per_2 collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per entrambi i figli.
non si è costituito, sebbene ritualmente chiamato Controparte_1 in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 28/10/2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto, denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Passando a esaminare le domande accessorie, il Collegio ritiene di poter confermare il provvedimento di affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, provvedimento già adottato in via provvisoria.
Il minore va collocato in via prevalente presso la madre, con la quale ha continuato a convivere.
La casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) va conseguentemente assegnata alla ricorrente, in funzione della tutela degli interessi della prole (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 13138/2025, 16050/2024).
Il padre potrà tenere con sè il figlio, compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della
2 festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio minore e del figlio maggiorenne , non ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, in quanto studente universitario, convivente con la madre.
L'importo dell'assegno può determinarsi in euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della prole e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari (la ricorrente ha dichiarato che il coniuge lavora come bracciante agricolo, percependo una retribuzione pari a
1.200/1300 euro mensili, mentre lei svolge lavori saltuari come badante, percependo
400/500 euro al mese;
i coniugi sono comproprietari della casa familiare).
La ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico del resistente il versamento a proprio favore di un assegno di mantenimento pari a 150,00 euro mensili.
Alcune considerazioni si impongono in merito alla natura e ai presupposti per la sussistenza del diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione mantiene intatto il vincolo coniugale ed il correlato dovere di assistenza morale e materiale, entro limiti compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi.
Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di svolgere lavori saltuari come badante;
quanto alla condizione reddituale del marito, ha dichiarato che lo stesso lavora come bracciante agricolo;
entrambi i coniugi sono proprietari della casa familiare.
Non risulta pertanto provata una condizione di sproporzione tra i redditi dei coniugi che giustifichi la corresponsione da parte del resistente di un assegno di
3 mantenimento in favore della moglie, la quale è di giovane età ed intatta capacità lavorativa e beneficia dell'assegnazione della casa familiare.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8162/2023; pronunzia la separazione personale dei coniugi E Parte_1
. Controparte_1
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre con diritto di incontro del padre come in parte motivata
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore e del figlio , maggiorenne non autosufficiente, versando Per_2 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rigetta le ulteriori domande.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8162 / 2023 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PERDICARO GIUSEPPE, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a ADRANO (CT) il 10/04/1973 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 5.7.2023 adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la separazione dal marito , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Adrano in data 15.2.2005 (iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Adrano nell'anno 2005, parte 1, numero 14).
1 Dall'unione sono nati due figli, (nato a [...] il Persona_1
15/04/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...]
(nato a [...] il [...]), ancora minorenne. Per_2
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minorenne con Per_2 collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per entrambi i figli.
non si è costituito, sebbene ritualmente chiamato Controparte_1 in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 28/10/2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto, denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Passando a esaminare le domande accessorie, il Collegio ritiene di poter confermare il provvedimento di affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, provvedimento già adottato in via provvisoria.
Il minore va collocato in via prevalente presso la madre, con la quale ha continuato a convivere.
La casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) va conseguentemente assegnata alla ricorrente, in funzione della tutela degli interessi della prole (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 13138/2025, 16050/2024).
Il padre potrà tenere con sè il figlio, compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della
2 festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio minore e del figlio maggiorenne , non ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, in quanto studente universitario, convivente con la madre.
L'importo dell'assegno può determinarsi in euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della prole e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari (la ricorrente ha dichiarato che il coniuge lavora come bracciante agricolo, percependo una retribuzione pari a
1.200/1300 euro mensili, mentre lei svolge lavori saltuari come badante, percependo
400/500 euro al mese;
i coniugi sono comproprietari della casa familiare).
La ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico del resistente il versamento a proprio favore di un assegno di mantenimento pari a 150,00 euro mensili.
Alcune considerazioni si impongono in merito alla natura e ai presupposti per la sussistenza del diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione mantiene intatto il vincolo coniugale ed il correlato dovere di assistenza morale e materiale, entro limiti compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi.
Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di svolgere lavori saltuari come badante;
quanto alla condizione reddituale del marito, ha dichiarato che lo stesso lavora come bracciante agricolo;
entrambi i coniugi sono proprietari della casa familiare.
Non risulta pertanto provata una condizione di sproporzione tra i redditi dei coniugi che giustifichi la corresponsione da parte del resistente di un assegno di
3 mantenimento in favore della moglie, la quale è di giovane età ed intatta capacità lavorativa e beneficia dell'assegnazione della casa familiare.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8162/2023; pronunzia la separazione personale dei coniugi E Parte_1
. Controparte_1
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre con diritto di incontro del padre come in parte motivata
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore e del figlio , maggiorenne non autosufficiente, versando Per_2 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rigetta le ulteriori domande.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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