TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa G razia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1978/2016 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Parte_2
;
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
; (C.F. ; C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ); Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ); (C.F. ; C.F._6 Parte_6 C.F._7
(C.F. ); (C.F. Parte_7 C.F._8 Parte_8
; (C.F. ); C.F._9 Parte_9 C.F._10
(C.F. ); (C.F. Parte_10 C.F._11 Parte_11
); (C.F. ; C.F._12 Parte_12 C.F._13
(C.F. ; Parte_13 C.F._14 Parte_14
( ), con il patrocinio dell'avv. ; CodiceFiscale_15 CP_4
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
pagi na 1 di 13 Per la ricorrente: “a) rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e
[...] Controparte_5 Parte_11 Parte_10 Parte_12 perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
b) condannare
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_6 Pt_8
Con
, e
[...] Controparte_5 Parte_11 Parte_10 Parte_15 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. . Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso, oltre C.A. ed I.V.A., da devolversi in favore del procuratore antistatario come per legge”.
Per gli interventori: “1) accertare e dichiarare cessat a la materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse per i motivi riportati in atto nei confronti della nella qualità; 2) Condannare la nella Pt_1 CP_8 Pt_1 qualità al risarcimento del danno richiesto dai proprietari anche in via equitativa in quella somma che il Giudice riterrà opportuna;
3) Condannare la nella qualità al risarcimento di tutti i danni subiti dai Parte_16 proprietari ex art. 96 comma 3 c.p.c. , con liquidazione del danno in via equitativa in favore degli odierni propriet ari configuratosi nella mancata transazione e nei nominativi già comunicati;
4) Condannare la ditta predetta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa e della fase di mediazione, oltre maggiorazione forfettaria del 15%, IVA e CNAP, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.02.2016, ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di NO, il AN , Controparte_9 nella persona di amministratore p.t. del (SA), per Controparte_10 sentirlo condannare: a comunicarle i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle somme a essa dovuti in forza del decreto ingiuntivo n. pagi na 2 di 13 9029/14 emesso dal Tribunale di NO e non opposto, al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di € 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia , per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale quantificato in €
1.500,00.
Segnatamente, la società ricorrente ha dedotto che in data 13.09.2004 stipulò con il di in AN AN Controparte_9 CP_9
(SA), un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione allo stabile condominiale e che, stante il mancato pagamento dei lavori già realizzati, ne aveva sospeso la prosecuzione.
Le parti, al fine di dirimere l'insorgenda controversia, in data 24.03.2009, conclusero un contratto di transazione con il quale stabilirono, tra l'altro, la prosecuzione dei lavori a fronte del pagamento da p arte del della CP_9 somma di € 10.000,00.
Nonostante l'avvenuto pagamento di solo una parte della somma convenuta , pari a € 5.000,00, l'impresa appaltatrice proseguì comunque i lavori, avendo già noleggiato e montato il ponteggio.
Le opere eseguite furono verificate nei due stati di avanzamento lavori redatti dal direttore dei lavori, il primo emesso in data 02.12.2009 per un importo di € 9.466,75 e il secondo in data 23.03.2010 per un importo di €
7.447,89.
Malgrado il perdurante inadempimento del i lavori CP_9 proseguirono e l'impresa maturò un ulteriore credito pari a € 5.817,79.
Con raccomandata del 18 -21/06/2010, invitò l'amministratore p.t. del condominio a adempiere al pagamento delle proprie spettanze e, non ricevendo alcun riscontro, depositò ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di NO, con decreto n. 3422/2014, ingiunse al
[...] il pagamento della somma di € 21.914,64 oltre interessi, Controparte_9 spese e competenze della procedura.
Sulla scorta del detto decreto ingiuntivo, non opposto e munit o di formula esecutiva in data 09.02,2015, e dato l'esperimento infruttuoso della procedura pagi na 3 di 13 di mediazione e negoziazione assistita, la società ricorrente ha presentato il ricorso introduttivo del presente giudizio .
Nonostante la rituale notifica del ricorso il Controparte_11
AN (SA) non si è costituito in giudizio.
[...]
Hanno resistito, invece, con comparsa del 25.10.2016, alcuni dei proprietari delle singole unità immobiliari, indicati in epigrafe, formanti il condominio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e spiegando CP_9 domanda riconvenzionale per il danno patrimoniale subito.
A fondamento dell'invocata reiezione, i condomini interventori hanno eccepito:
− l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale non aveva eseguito i lavori a regola d'arte;
− l'indisponibilità da parte dei condomini di tutta la documentazione contabile detenuta dall'amministratore, CP_10
, in regime di prorogatio e, in ogni caso, non aggiornata dallo
[...] stesso di cui hanno richiesto la chiamata in causa al fine di ottenerne l'esibizione nonché la condanna al risarcimento in via equitativa per mala gestio;
− il risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione dei lavori, da quantificarsi in € 20.000,00 non avendo l'impresa appaltatrice completato le opere commesse nei 280 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto;
− il risarcimento del danno derivato alle singole unità immobiliari per il mancato completamento dei lavori da quantificarsi in corso di causa a seguito di TU;
− il pagamento dei danni una per l'omessa adozione dei misure di sicurezza e custodia del cantiere.
La precedente g.i. con ordinanza del 01.06.2017, il G.I. non è stata autorizzata la chiamata in causa di essendo le nuove richieste CP_10 dei condomini (esibizione della documentazione contabile afferente il condomino e risarcimento dei danni per mala gestio) non connesse con la pagi na 4 di 13 domanda introduttiva della lite;
dunque, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.09.2017 in quanto ritenuta matura per la decisione.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 16.11.2017, il giudizio è stato parzialmente definito sulle domande della Parte_1 con condanna del a comunicare i dati dei condomini
[...] Controparte_9 morosi nel pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 9029/2014 del Tribunale di NO , determinando in € 20,00 la somma dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società ricorrente per mancanza di prova del danno-conseguenza.
Con la medesima ordinanza, ritenendo che le domande spiegate dai condomini interventori necessitassero di trattazione e decisione separata, ha stabilito per le stesse la prosecuzione del giudizio.
Con raccomandata del 04.12.2017, invitata al difensore, Parte_11 uno dei condomini interventori, sulla scorta della citata ordinanza del
16.11.2017, ha comunicato la propria volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 04.07.2018, sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; le parti, entro il termine assegnato, hanno depositato le relative memorie.
È stata disposta ed espletata la TU , all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con missiva datata 08.10.2020, depositata telematicamente, il difensore degli interventori ha rimesso il mandato nei confronti di , Parte_12
e , i quali, nel corso d el giudizio non hanno Parte_13 Parte_14 nominato un nuovo difensore di fiducia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Inammissibilità della pretesa coperta da giudicato.
1.1. Deve darsi, preliminarmente, atto che i condomini pagi na 5 di 13 interventori asseriscono di essersi costituiti nel presente giudizio per dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dalla società ricorrente sulla scorta del decreto in giuntivo n. 9029/2014 del Tribunale di NO, come da bonifici bancari allegati alla memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., nonché per contestare l'importo di € 5.000,00 per il noleggio del ponteggio, richiesto e ottenuto dalla con il decreto Parte_1 ingiuntivo, dovendo essere tale importo a ca rico esclusivo della ditta appaltatrice, come prescritto dall'art. 8 dell'offerta formulata dall'appaltatore, tanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta.
Giova precisare che il decreto ingiuntivo n. 9029/2014 aveva ad oggetto la pretesa dell'appaltatrice di pagamento del residuo corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, riscontrati nei due SAL, per un importo complessivo di € 16.914,16, oltre all'importo di € 5.000,00, come da atto di transazione del 24.03.2009, per i lavori di straordinaria manutenzione allo stabile di cui al contratto di appalto CP_12 sottoscritto dalle parti in data 13.09.2004.
1.2. Proprio in ragione della definitività del d.i. la società ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato derivante dal d.i. non opposto.
1.3. Le pretese azionate dai sono inammissibile per CP_13 contrasto con il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 9029/2014 emesso dal Tribunale di NO, non opposto e munito dichiarato esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. in data 14/1/2015. Deve ammettersi, infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., il riconoscimento della piena equiparazione della efficacia di giudicato al decreto monitorio non opposto.
1.4. La Suprema Corte ha precisato che la mancata opposizione a decreto ingiuntivo impedisce successive contestazioni giudiziali sulle somme portate in quel decreto ingiuntivo e che l'effetto di giudicato che acquista il decreto non opposto si estende a tutto il dedotto e deducibile che poteva essere fatto valere in sede di opp osizione (Cass. Civ., pagi na 6 di 13 ordinanza n. 1502/2018).
1.5. Il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposi zione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa doman da in altro giudizio (Cass. Civ. ordinanza n. 8937/2024).
1.6. I condomini, dunque, non possono più contestare la posizione creditoria consacrata nel decreto ingiuntivo n. 9029/2014 emesso dal
Tribunale di NO per l'importo di € 21.914,64, oltre interessi, allegando fatti estintivi del credito, che andavano dedotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . Il decreto in oggetto, invece, non essendo stato opposto, ha acquisito efficacia di giudicato con tutte le conseguenze di legge che ne derivano . I condomini interventori hanno spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere : il risarcimento del danno per i vizi delle opere realizzate dalla società appaltatrice;
il riconoscimento della penalità prevista dal contratto di appalto sottoscritto in data 13.09.2004, per non aver completato i lavori nell'arco temporale di 280 giorni naturali e consecutivi dalla stipula dello stesso;
il pagamento dei danni der ivati alle singole unità immobiliari formanti il condominio dal non completamento dei lavor i di ristrutturazione appaltati, da quantificarsi in corso di causa;
il pagamento dei danni a titolo di assenza di sicurezza del cantiere. Le pretese risarcitorie azionato sono inammissibili stante il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 9029/2014 emesso dal Tribunale di
NO, non opposto.
1.7. Come ha avuto modo di chiarire la Supr ema Corte, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di pagi na 7 di 13 azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia .
1.8. Dunque, seguendo l'indirizzo Secondo la Cassazione, il giudicato che si è formato per effe tto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo che ha condannato i condomini al pagamento del prezzo dei lavori appaltati ed eseguiti dalla ricorrente, preclude un nuovo esame di tutte le possibil i questioni, tra cui l'eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta, che, sebbene non eccepite, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva. In sostanza , il decreto ingiuntivo non opposto ha pertanto implicitamente accertato l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa (Cass. Civ. ordinanza n. 8937/24). In conclusione, il giudicato conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo non opposto , si estende alla domanda dei condomini di risarcimento dei danni, secondo gli stessi causati dalle opere edilizie di cui al decreto ingiuntivo. Il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il al pagamento del prezzo dell'appalto preclude un nuovo CP_9 esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva.
1.9. E questo in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta, "a ogni effetto tra le parti" (art. 2909, cod. civ.), che il venditore ha eseguito le opere senza vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo.
3. Infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dai condomini interventori.
3.1. La domanda riconvenzionale spiegata dai condomini oltre ad essere inammissibile, per quanto già precisato al punto che precede, è in contrasto con quanto stabilito dalle parti con l'atto di transazione pagi na 8 di 13 sottoscritto in data 24.03.2009.
3.2. Sul punto, è opportuno precisare che d urante l'esecuzione del contratto d'appalto, l'impresa sospendeva i lavori a causa del mancato pagamento da parte del delle opere già realizzate. CP_9
3.3. Le parti al fine di dirimere l'insorgenda controversia, sottoscrivevano, un atto di transazione con il quale il CP_9 rinunciava espressamente “ad ogni azione riguardo ai vizi riscontrati sui lavori già effettuati alla data odierna” e “ad ogni pretesa in ordine a penalità per mancato rispetto dei termini di consegna ad oggi”.
3.4. Orbene, in applicazione di quanto argomentato, l'avanzata richiesta risarcitoria è infondata almeno per quanto concerne le opere realizzate fino al 24.03.2009, data di stipula della transazione nella quale vi è espressa rinuncia del «ad ogni azione riguardo i CP_9 vizi riscontrati sui lavori già effettuati» (art. 2 della transazione) fino a quella data.
3.5. Del pari, per il periodo compreso tra la stipula del contratto di appalto (13.09.2004) e la sottoscrizione dell'atto di transazione
(24.03.2009), è infondata la pretesa penalità per mancato rispetto dei termini di consegna, espressamente esclusa con il medesimo atto di transazione sottoscritto dalle parti (art. 3).
3.6. Per quanto concerne i lavori eseguiti successivamente alla stipula dell'atto di transazione, occorre precisare che perdurando l'inadempimento del , l'impresa, così come prev isto, CP_9 dall'atto di transazione, sospendeva i lavori dandone comunicazione all'amministratore del con missiva del 18.06.2010, al quale CP_9 veniva richiesto anche il pagamento dei SAL maturati oltre che l'importo di € 10.000,00 oggetto dell'atto di transazione. Medesima richiesta veniva inoltrata anche ai singoli condomini con missiva del
10.07.2013.
3.7. Ne discende chiaramente che la richiesta dei condomini volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per non avere pagi na 9 di 13 l'impresa completato i lavori nell'arco temporale previsto dal contratto di appalto, è infondata anche con rig uardo al periodo successivo alla stipula dell'atto di transazione, visto che la sospensione dei lavori , legittima in base al punto n. 6) dell'atto di transazione, è stata causata dal perdurante inadempimento del CP_9
3.8. La domanda riconvenzionale dei condomini interventori di risarcimento del danno per i vizi delle opere risulta, inoltre, oltre che inammissibile, non provata.
3.9. L'onere della prova dei vizi gravava sui condomini- committente giacché «in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempi mento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 ).
3.10. Nel caso di specie sono i condomini-intervenuti ad avere avanzato domanda riconvenzionale ex art. 1667 cod. civ., avendo la ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento del corrispettivo nel d.i. non opposto;
pertanto, erano gli intervenuti a dover fornire la prova dell'esistenza dei vizi.
3.11. Avendo chiarito che alcuna pretesa risarcitoria può essere legittimamente avanzata relativamente ai lavori effettuati fino alla data di stipula dell'atto di transazione del 24.03.2009, per quanto concerne i presunti vizi delle opere realizzate dopo tale data, il TU ha chiarito che non disponendo del computo metrico estimativo , di un dettaglio descrittivo e tecnico delle opere (e.g. Relazione tecnica, schede tecniche dei prodotti impiegati, etc.) e né di documentazione a comprova di quanto posato, “non è stato possibile asserire nulla, che pagi na 10 di 13 non abbia carattere di mera ipotesi, in merito ad un possibile legame di causa-effetto tra tipologia dei materiali utilizzati/modalità di assemblamento in opera degli stessi e i vizi lamentati”.
3.12. Pertanto, il perito ha concluso chiarendo di aver riscontrato vizi/difetti, ma di non aver potuto ide ntificarne le cause.
3.13. In sostanza, non si può ritenere provato che le irregolarità riscontrate possano essere attribuite ad una scorretta esecuzione delle opere appaltate da parte della impresa ricorrente.
4. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte_1
Non può essere, invece, valutata l'eccezione di prescrizione, ex art. 1669 c.c, della domanda riconvenzionale avanzata dai condomini , sollevata dalla società ricorrente, stante la sua tardività.
L'eccezione, non rilevabile d'ufficio, è stata, infatti, proposta per la prima volta solo con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e non nel primo atto difensivo utile.
5. Sulla richiesta dei condomini di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e conseguente condanna della ricorrente per lite temeraria.
I condomini interventori hanno chiesto che il ricorso della venga Pt_1 dichiarato improcedibile dato che con PEC del 21.11.2017 l'amministratore in carica provvedeva a comunicare al difensore dell'impresa il nominativo dei condomini morosi e l'importo dagli stessi dovuto, facendo così cessare la materia del contendere.
L'eccezione è inammissibile in quanto l'oggetto del ricorso è stato definito nell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. e il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le pretese avanzate in via riconvenzionale.
Ad ogni modo, si osserva che il nominativo dei condomini morosi veniva , infatti, comunicato solo a seguito dell'ordinanza del 16.11.2017 con cui il G.I, definendo parzialmente il giudizio e separando l e domande dei condomini interventori, condannava l'amministratore del condominio a comunicare i nominativi dei condomini morosi. pagi na 11 di 13 La ha poi, dovuto, resistere nel presente giudizio solo per contestare Pt_1 le domande avverse per le quali il G.I. aveva disposto la prosecuzione del giudizio.
6. Sulla domanda al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla Parte_1
Questo Giudicante ritiene non fondata la domanda della ricorrente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa.
In tema di lite temeraria, si precisa che per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. è presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, della mala fede o della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole gener ali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. civ. III, 21/07/2016 , n. 15017); nel caso di specie le censure dei condomini non erano totalmente pretestuose, anche alla luce della c.t.u. espletata, per cui non può affermarsi la sussistenza della colpa grave.
7. Le spese, liquidate ai medi dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, seguono la soccombenza e, stante la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda, devono essere poste a carico dei condomini interventori compreso applicandosi l'art. 306, ult. c., c.p.c., Parte_11 essendo la rinuncia successiva alla separazione delle caus e.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dagli intervenuti per le ragioni espresse in motivazione;
B) condanna tutti i condomini intervenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese di lite Parte_1
pagi na 12 di 13 che si liquidano in € 5.077,00per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , con attribuzione all'avvocato antistatario;
C) pone definitivamente a carico dei condomini intervenuti la spese della
TU, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
NO, 2 maggio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del g.o.p.
Diana Maccario, assegnata all'Ufficio per il Processo di questo Tribunale.
pagi na 13 di 13