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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza cartolare del 05.06.2025 e vertente
TRA
(P.IVA in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante ing. con sede in Termini Imerese Parte_2
(PA) ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Vincenzo Di Marco 41, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Scalia che la rappresenta e difende, con gli avv.ti Enrico Siboldi ed Andrea Schenone di Genova giusto mandato in atti,
- parte opponente -
E società di diritto croato, (OIB con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Pula (Croazia), in persona del Director e legale rappresentante, signor rappresentata e difesa, dagli avvocati Alessandro Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ghibellini e Stefano Ghibellini ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Daniele Campo in Palermo, Via Sammartino 4, giusto mandato in atti,
- parte opposta – avente oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese, in data 15 dicembre 2023, notificato in data
19.12.2023, valore della causa: € 71.625,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi e come da note scritte, tempestivamente depositate, per l'udienza cartolare del
05.06.2025 cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, la conveniva in giudizio la e proponeva Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della , per l'importo di € Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio, in data 15 dicembre 2023, notificato in data 19.12.2023.
Con la predetta opposizione, la contestava integralmente il Parte_1
credito azionato e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione e chiedeva la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando la piena fondatezza delle proprie pretese creditorie.
Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale confermava l'udienza del 10 luglio 2024 ed assegnava i termini per il deposito di memorie integrative di cui all'art. 171-ter cpc.
Con ordinanza riservata emessa in data 10 luglio 2024, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove richieste dalle parti fissando, per l'esame dei testi ammessi, l'udienza del 10 ottobre 2024.
Istruita la causa con l'esame dei testi ammessi, la causa veniva rinviata all'udienza del 5 giugno 2025 per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e delle repliche.
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti con le note scritte depositate, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle
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parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è
l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sulla parte opposta, che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 71.625,00 euro incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
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La Cassazione ha, invero, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
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Invero, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997;
Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che l'opposta non ha fornito idonea prova circa l'esistenza del credito vantato e richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, dalla documentazione in atti, prodotta dall'opponente, risulta provata e non contestata la circostanza che il contratto di vendita concluso dalla con la e relativo alla fornitura di una gru Parte_1 CP_3
telescopica, dal quale discenderebbe il diritto della alle provvigioni CP_1
richieste con la fattura oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, veniva sottoscritto il 27 ottobre 2021, dopo oltre un anno dall'interruzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti avvenuta il 5 maggio 2020.
Tali circostanze escludono che la possa rivendicare alcuna provvigione CP_1
in ordine all'affare in questione.
Il contratto oggetto di causa non veniva stipulato il 28 giugno 2016, quando il rapporto di agenzia era in corso, bensì il 27 ottobre 2021, a distanza di un
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anno e mezzo dall'avvenuta risoluzione del contratto di agenzia, con la
[...]
in relazione alla NB (New Building) 734, e cioè la Scenic Eclipse 2. CP_3
Relativamente ai contratti prodotti e sottoscritti con i cantieri navali IK, nei quali sarebbero state pattuite installazioni di impianti a bordo della Scenic
Eclispe “+1 in option” che fonderebbe il diritto di al riconoscimento CP_1
di provvigioni anche in relazione alla Scenic Eclipse 2, parte opponente evidenzia che soltanto tre erano stati sottoscritti dalla Parte_1
rispettivamente nel gennaio 2016, nel gennaio 2017 e nel marzo 2018 quando il mandato di agenzia era ancora in corso e che tali contratti si riferivano alla
Scenic Eclipse 1 e non alla Scenic Eclipse 2, ossia l'imbarcazione in ordine alla quale veniva emessa la fattura.
Il contratto di relativo all'installazione “Telescopic Davit Parte_1
System”, in relazione al quale veniva emessa la fattura azionata in via monitoria oggetto del presente giudizio di opposizione, veniva concluso non con la IK ma con la che non si è mai occupata di CP_3
promuovere le vendite dei prodotti realizzati dalla Parte_1
Alla luce delle premesse operate sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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Nella fattispecie, l'opposta non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti al contrario, la prova della infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è invece stata fornita.
Mette conto evidenziare, infatti, che la società opposta nulla ha argomentato in relazione all'anzidetta cessazione del rapporto di agenzia, ma si è limitata ad affermare che la fattura oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo emessa il 21 luglio 2022, si riferirebbe alle commissioni da riconoscere in relazione al contratto stipulato il 28 giugno 2016 dalla società opponente, prodotto dalla società opposta (cfr. doc. sub 3).
Dalla documentazione in atti è, pertanto, evidente, che la non può in CP_1
alcun modo avere promosso o favorito la conclusione di tale contratto e, correlativamente, non può rivendicare in relazione a tale affare alcun diritto ad una qualsivoglia provvigione.
Anche l'attività istruttoria, resa in corso di causa, ha confermato l'insussistenza di alcuna attività di promozione da parte della a favore CP_1
della e della dopo la risoluzione del contratto di Parte_1 CP_4
agenzia.
Ed invero, tale circostanza è stata confermata dal teste indicato dalla società opponente e, precisamente, il Sig. – escusso all'udienza del Testimone_1
10.10.2024 - confermava la seguente circostanza, dedotta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: “13) vero che dopo la risoluzione del rapporto di agenzia avvenuta il 5 maggio 2020 la non si è più occupata della promozione delle vendite CP_1
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dei manufatti della e della ” (cfr. verbale di udienza del CP_4 Parte_1
10.10.2024).
Quanto ai contratti prodotti dalla società opposta e sottoscritti esclusivamente con i cantieri navali IK, nei quali sarebbero state pattuite installazioni di impianti a bordo della Scenic Eclispe “+1 in option”, in forza dei quali la società avrebbe diritto al riconoscimento di provvigioni, anche in CP_1
relazione alla Scenic Eclipse 2, deve essere evidenziato che, di questi contratti soltanto tre sono stati sottoscritti dalla rispettivamente nel Parte_1
gennaio 2016, nel gennaio 2017 e nel marzo 2018 quando il mandato di agenzia era ancora in corso.
Ed ancora, è emerso che tali contratti si riferiscono alla Scenic Eclipse 1 e non alla Scenic Eclipse 2, e cioè l'imbarcazione in ordine alla quale la società opposta ha emesso la fattura, in forza della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, opposto.
Quanto sopra esposto trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il qiale, all'udienza del 19.12.2024, così dichiara: “la dicitura non Tes_1
riguarda la fornitura della nave Scenic Eclipse 2, ma della nave Scenic Eclipse 1; in ogni caso, preciso che il contratto è stato interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento del cliente (ndr: IK)” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2024).
Dalla documentazione versata in atti è evidente che il contratto di relativo all'installazione “Telescopic Davit System”, in relazione Parte_1
al quale è stata emessa la fattura azionata in via monitoria, oggetto del presente giudizio di opposizione, è stato concluso non con la IK bensì
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con un'altra società e cioè la nei confronti di tale società la CP_3
, come confermato anche da entrambi i testimoni escussi, non si è mai CP_1
occupata di promuovere le vendite dei prodotti realizzati dalla Parte_1
E tutto questo d'altronde ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rilasciate sul punto dal teste e cioè dal soggetto che, nella Testimone_1
veste di Direttore Commerciale della aveva sottoscritto i Parte_1
contratti de quibus, il quale ha affermato che l'espressione “+1 in option” contenuta in tali contratti non riguardava la fornitura della nave Scenic
Eclipse 2 ma quella della nave Scenic Eclipse 1 e che, in ogni caso, tali contratti erano stati interrotti per il fallimento dell'altro contraente, e cioè della IK.
Per quanto sopra esposto, l'opposta non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, merita accoglimento l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della CP_1
in data 15 dicembre 2023, notificato in data 19.12.2023, per l'importo
[...]
di € 71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio.
Da ciò consegue che nulla è dovuto dall'opponente per quanto sopra argomentato ed il decreto opposto deve essere, pertanto, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati con le Tabelle di
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cui al DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
Nello specifico, devono applicarsi le tabelle relative ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00;
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della d.o.o., in data 15 dicembre 2023, notificato in data CP_1
19.12.2023, per l'importo di € 71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio;
- per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante ing.
[...] Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
14.509,50 di cui € 406,50 per spese non imponibili ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 08.06.2025
IL Giudice
Dr.ssa Maria Margherita Urso
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, posta in decisione all'udienza cartolare del 05.06.2025 e vertente
TRA
(P.IVA in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante ing. con sede in Termini Imerese Parte_2
(PA) ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Vincenzo Di Marco 41, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Scalia che la rappresenta e difende, con gli avv.ti Enrico Siboldi ed Andrea Schenone di Genova giusto mandato in atti,
- parte opponente -
E società di diritto croato, (OIB con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Pula (Croazia), in persona del Director e legale rappresentante, signor rappresentata e difesa, dagli avvocati Alessandro Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ghibellini e Stefano Ghibellini ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Daniele Campo in Palermo, Via Sammartino 4, giusto mandato in atti,
- parte opposta – avente oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese, in data 15 dicembre 2023, notificato in data
19.12.2023, valore della causa: € 71.625,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi e come da note scritte, tempestivamente depositate, per l'udienza cartolare del
05.06.2025 cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, la conveniva in giudizio la e proponeva Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della , per l'importo di € Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio, in data 15 dicembre 2023, notificato in data 19.12.2023.
Con la predetta opposizione, la contestava integralmente il Parte_1
credito azionato e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione e chiedeva la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando la piena fondatezza delle proprie pretese creditorie.
Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale confermava l'udienza del 10 luglio 2024 ed assegnava i termini per il deposito di memorie integrative di cui all'art. 171-ter cpc.
Con ordinanza riservata emessa in data 10 luglio 2024, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove richieste dalle parti fissando, per l'esame dei testi ammessi, l'udienza del 10 ottobre 2024.
Istruita la causa con l'esame dei testi ammessi, la causa veniva rinviata all'udienza del 5 giugno 2025 per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e delle repliche.
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti con le note scritte depositate, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è
l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sulla parte opposta, che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 71.625,00 euro incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
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La Cassazione ha, invero, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Invero, condividendo le conclusioni della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997;
Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che l'opposta non ha fornito idonea prova circa l'esistenza del credito vantato e richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, dalla documentazione in atti, prodotta dall'opponente, risulta provata e non contestata la circostanza che il contratto di vendita concluso dalla con la e relativo alla fornitura di una gru Parte_1 CP_3
telescopica, dal quale discenderebbe il diritto della alle provvigioni CP_1
richieste con la fattura oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, veniva sottoscritto il 27 ottobre 2021, dopo oltre un anno dall'interruzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti avvenuta il 5 maggio 2020.
Tali circostanze escludono che la possa rivendicare alcuna provvigione CP_1
in ordine all'affare in questione.
Il contratto oggetto di causa non veniva stipulato il 28 giugno 2016, quando il rapporto di agenzia era in corso, bensì il 27 ottobre 2021, a distanza di un
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
anno e mezzo dall'avvenuta risoluzione del contratto di agenzia, con la
[...]
in relazione alla NB (New Building) 734, e cioè la Scenic Eclipse 2. CP_3
Relativamente ai contratti prodotti e sottoscritti con i cantieri navali IK, nei quali sarebbero state pattuite installazioni di impianti a bordo della Scenic
Eclispe “+1 in option” che fonderebbe il diritto di al riconoscimento CP_1
di provvigioni anche in relazione alla Scenic Eclipse 2, parte opponente evidenzia che soltanto tre erano stati sottoscritti dalla Parte_1
rispettivamente nel gennaio 2016, nel gennaio 2017 e nel marzo 2018 quando il mandato di agenzia era ancora in corso e che tali contratti si riferivano alla
Scenic Eclipse 1 e non alla Scenic Eclipse 2, ossia l'imbarcazione in ordine alla quale veniva emessa la fattura.
Il contratto di relativo all'installazione “Telescopic Davit Parte_1
System”, in relazione al quale veniva emessa la fattura azionata in via monitoria oggetto del presente giudizio di opposizione, veniva concluso non con la IK ma con la che non si è mai occupata di CP_3
promuovere le vendite dei prodotti realizzati dalla Parte_1
Alla luce delle premesse operate sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella fattispecie, l'opposta non ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti al contrario, la prova della infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta ed eccepita dall'opponente è invece stata fornita.
Mette conto evidenziare, infatti, che la società opposta nulla ha argomentato in relazione all'anzidetta cessazione del rapporto di agenzia, ma si è limitata ad affermare che la fattura oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo emessa il 21 luglio 2022, si riferirebbe alle commissioni da riconoscere in relazione al contratto stipulato il 28 giugno 2016 dalla società opponente, prodotto dalla società opposta (cfr. doc. sub 3).
Dalla documentazione in atti è, pertanto, evidente, che la non può in CP_1
alcun modo avere promosso o favorito la conclusione di tale contratto e, correlativamente, non può rivendicare in relazione a tale affare alcun diritto ad una qualsivoglia provvigione.
Anche l'attività istruttoria, resa in corso di causa, ha confermato l'insussistenza di alcuna attività di promozione da parte della a favore CP_1
della e della dopo la risoluzione del contratto di Parte_1 CP_4
agenzia.
Ed invero, tale circostanza è stata confermata dal teste indicato dalla società opponente e, precisamente, il Sig. – escusso all'udienza del Testimone_1
10.10.2024 - confermava la seguente circostanza, dedotta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: “13) vero che dopo la risoluzione del rapporto di agenzia avvenuta il 5 maggio 2020 la non si è più occupata della promozione delle vendite CP_1
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dei manufatti della e della ” (cfr. verbale di udienza del CP_4 Parte_1
10.10.2024).
Quanto ai contratti prodotti dalla società opposta e sottoscritti esclusivamente con i cantieri navali IK, nei quali sarebbero state pattuite installazioni di impianti a bordo della Scenic Eclispe “+1 in option”, in forza dei quali la società avrebbe diritto al riconoscimento di provvigioni, anche in CP_1
relazione alla Scenic Eclipse 2, deve essere evidenziato che, di questi contratti soltanto tre sono stati sottoscritti dalla rispettivamente nel Parte_1
gennaio 2016, nel gennaio 2017 e nel marzo 2018 quando il mandato di agenzia era ancora in corso.
Ed ancora, è emerso che tali contratti si riferiscono alla Scenic Eclipse 1 e non alla Scenic Eclipse 2, e cioè l'imbarcazione in ordine alla quale la società opposta ha emesso la fattura, in forza della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, opposto.
Quanto sopra esposto trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il qiale, all'udienza del 19.12.2024, così dichiara: “la dicitura non Tes_1
riguarda la fornitura della nave Scenic Eclipse 2, ma della nave Scenic Eclipse 1; in ogni caso, preciso che il contratto è stato interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento del cliente (ndr: IK)” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2024).
Dalla documentazione versata in atti è evidente che il contratto di relativo all'installazione “Telescopic Davit System”, in relazione Parte_1
al quale è stata emessa la fattura azionata in via monitoria, oggetto del presente giudizio di opposizione, è stato concluso non con la IK bensì
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con un'altra società e cioè la nei confronti di tale società la CP_3
, come confermato anche da entrambi i testimoni escussi, non si è mai CP_1
occupata di promuovere le vendite dei prodotti realizzati dalla Parte_1
E tutto questo d'altronde ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rilasciate sul punto dal teste e cioè dal soggetto che, nella Testimone_1
veste di Direttore Commerciale della aveva sottoscritto i Parte_1
contratti de quibus, il quale ha affermato che l'espressione “+1 in option” contenuta in tali contratti non riguardava la fornitura della nave Scenic
Eclipse 2 ma quella della nave Scenic Eclipse 1 e che, in ogni caso, tali contratti erano stati interrotti per il fallimento dell'altro contraente, e cioè della IK.
Per quanto sopra esposto, l'opposta non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, merita accoglimento l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della CP_1
in data 15 dicembre 2023, notificato in data 19.12.2023, per l'importo
[...]
di € 71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio.
Da ciò consegue che nulla è dovuto dall'opponente per quanto sopra argomentato ed il decreto opposto deve essere, pertanto, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati con le Tabelle di
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cui al DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.
Nello specifico, devono applicarsi le tabelle relative ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00;
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in favore della d.o.o., in data 15 dicembre 2023, notificato in data CP_1
19.12.2023, per l'importo di € 71.625,00 oltre agli interessi di mora ed alle spese del monitorio;
- per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante ing.
[...] Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
14.509,50 di cui € 406,50 per spese non imponibili ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 08.06.2025
IL Giudice
Dr.ssa Maria Margherita Urso
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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