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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 653 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P. IV ), Parte_1 P.IVA_1 quale impresa designata per la Sicilia per il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Antonio Parigi (Pec domiciliazione: . Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Anna Camera e Valentina Percopo (Pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
E
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n° 326/22 resa dal Giudice di Pace di Trapani,
pubblicata in data 30.07.22;
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extra contrattuale da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
[... Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Trapani,
convenne in giudizio la compagnia Parte_2
quale impresa designata ad operare per Controparte_3
conto del “Fondo Garanzia per le Vittime della Strada” e CP_2
quale proprietario del veicolo tg. BN806ZS, risultato
[...]
all'epoca del sinistro privo di valida polizza assicurativa, per sentire dichiarare che il sinistro verificatosi il 25.11.2016, in Trapani,
all'intersezione tra il viale Umbria e la via G. La Grutta, si era verificato per la condotta colposa del conducente del suddetto veicolo, tale con la conseguente condanna, in Controparte_4
solido, della compagnia gerente il FGVS e del responsabile civile, al pagamento in favore di - nella sua Parte_2
qualità di cessionario (e/o mandatario per l'incasso) del credito risarcitorio vantato dal proprietario della rete stradale - CP_5
delle spese di ripristino del manto stradale danneggiato a seguito del sinistro, ex art. 2054 c.c., per l'importo di € 602,93 (determinato al netto di un acconto ricevuto estragiudizialmente).
Riferì la società attrice, a fondamento della propria pretesa:
i) che in data 31.10.2013 aveva stipulato col comune di
Trapani, in qualità di Ente proprietario della rete Stradale comunale
– a seguito di deliberazione n. 48/13, determina dirigenziale n. 75
del 03.06.2013 e n. 101 del 09.09.2013 – un contratto, della durata di anni 5, per l'affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, con contestuale cessione dei crediti risarcitori derivanti dagli incidenti stradali per i quali il concessionario interveniva ed operava il ripristino.
ii) di essere intervenuta nell'incidente suddetto, a seguito di segnalazione da parte delle forze dell'ordine per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale a seguito dello sversamento sul manto di un'ingente quantità di liquidi e solidi, classificati dalla legge come rifiuti speciali;
iii) di aver richiesto agli originari convenuti la somma di €
967,93 per l'esecuzione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, ma di aver ricevuto, estragiudizialmente, solo la minor somma pari ad € 365,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituì innanzi al
Giudice di Pace, la quale impresa Controparte_6
designata dal FGVS, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa (sia in punto di an che di quantum
debeatur) con condanna alla restituzione di quanto percepito in sede precontenziosa, mentre non si costituì Controparte_2
Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, ha condannato gli originari convenuti al pagamento in favore della dell'ulteriore importo (in aggiunta a Parte_2
quello già versato stragiudizialmente) di € 202,19 (oltre spese di lite e CTU), ritenendo, in motivazione:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
i) sussistente la legittimazione attiva della
[...]
avendo il conferito alla stessa un Parte_2 Controparte_7
mandato ad agire nei confronti del responsabile civile e dell'impresa assicuratrice per chiedere, e trattenere il risarcimento del danno (conformemente all'art. 5 della convenzione ove, a fronte dell'esecuzione degli interventi di ripristino e di bonifica ambientale della rete stradale comunale a seguito di incidenti stradali, è
previsto, quale corrispettivo in favore della Parte_2
unicamente, il “diritto a gestire funzionalmente di sfruttare
[...]
economicamente il servizio medesimo” con autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada danneggiata alla società
medesima “a intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del
responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. a denunciare alla compagnia di
assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare a
sottoscrivere relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi
l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino dell'area
dell'incidente”);
ii) sussistente la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice gerente il FGVS, cui compete l'indennizzo di tutti i danni cagionati dalla condotta illecita del conducente del veicolo privo di copertura assicurativa, e quindi anche di quelli inerenti alle spese di ripristino del manto stradale danneggiato a seguito del sinistro, ex art. 2054 c.c.;
iii) nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistente una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
BN806ZS, di proprietà del , privo di copertura assicurativa, CP_2
nella causazione del sinistro per cui in questione.
iv) che l'ammontare del costo del servizio reso dalla
[...]
per la riparazione del danno ammontasse a Parte_2
complessivi € 567,19, come calcolato da apposita CTU.
*.*.*
Tale decisione è oggi gravata dalla compagnia assicurativa che si duole, tra l'altro, della violazione da parte del primo giudice dei principi regolatori della materia inerenti la circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e sulla assicurazione della responsabilità civile ed in particolar modo dell'azione diretta ex artt. 144, 283-287 cod. ass., in relazione ai primi due punti della motivazione sopra riassunti,
relativi alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla e di quella passiva in capo al FGVS. Parte_2
Assume l'appellante, in sintesi, che la Parte_2
diversamente da quanto opinato dal primo giudice:
[...]
i) non ha titolo, per agire in via risarcitoria nei confronti dell'Impresa designata dal FGVS, ma solo nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la RCA dei veicoli coinvolti (come enunciato nella medesima convenzione);
ii) non ha titolo per riscuotere i crediti risarcitori mediante l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. posto che la controprestazione della concessione di servizi (i.e. lo sfruttamento economico del servizio) non può interpretarsi alla stregua di un mandato ad agire in rem propriam conferito dal CP_5
Tribunale di Trapani Sezione Civile
danneggiato, considerato, peraltro, che non Parte_2
ha mai agito in nome e per conto del ma solo nel proprio CP_5
interesse per il pagamento del servizio prestato;
iii) non può fare valere a fondamento delle proprie pretese, ed in particolare quale mandato ad agire in giudizio per la riscossione del credito risarcitorio, la convenzione stipulata dal che è CP_5
sottoscritta dal Comandante della P.M., laddove ex art. 50, secondo comma, TUEL è il Sindaco il legale rappresentante del e CP_5
solo lui potrebbe conferire mandati o traslare diritti in favore di terzi;
iv) non ha offerto prove idonee per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
In forza di quanto sopra, la compagnia appellante richiede l'integrale riforma della decisione di primo grado con refusione dei pagamenti effettuati in favore dell'appellata dopo la (e in ragione della) pubblicazione della sentenza.
Si è costituita la contestando la Parte_2
fondatezza del gravame.
*.*.*
L'appello proposto non merita accoglimento.
Deve essere in primo luogo affermato come il sinistro oggetto di causa rientri pienamente nell'applicazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli e, in particolare,
dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, secondo cui “Il danneggiato per sinistro
causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è
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obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”, nella specie,
trattandosi di incidente causato da veicolo identificato, ma privo di copertura assicurativa trovano applicazione i cc. 1 e 2 dell'art. 283
del D.Lgs. cit. secondo cui: “
1. Il Fondo di Garanzia per le vittime della
strada costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla
circolazione dei veicoli… per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi
in cui… b) il veicolo… non risulti coperto da assicurazione…
2. il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché i danni
alle cose”.
L'appellante, società gerente il FGVS, contesta che sussista la legittimazione attiva in capo alla società Parte_2
in quanto il diritto al risarcimento dei danni spetterebbe al
[...]
proprietario del tratto stradale interessato e danneggiato CP_7
dal sinistro.
Dagli atti, tuttavia, emerge che il predetto mediante CP_5
atto convenzionale, ha incaricato la a Parte_2
intervenire sulla rete stradale di competenza per espletare i servizi di pulizia e ripristino della viabilità stradale che si rendono necessari a seguito del verificarsi di sinistri e in seno alla quale, a titolo di corrispettivo (a dispetto dell'indicazione di gratuità del negozio) ha conferito mandato senza obbligo di rendiconto, alla stessa società per esercitare le azioni risarcitorie relative ai danni
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riportati dalla sede stradale in conseguenza del sinistro stesso e incassare i relativi indennizzi.
Va subito rilevato che tale convenzione, sia pure avente per parte un Ente Pubblico, non appare contraria a norme imperative né
presenta altri elementi di illegittimità che possano essere fatti valere in questa sede. In particolare, come già correttamente rilevato dal primo giudice, tale convenzione proviene da un iter amministrativo del tutto regolare, principiato da una delibera della giunta comunale presieduta dal sindaco, che ha autorizzato il dirigente del settore preposto (nella specie il settore V – Polizia Municipale, in persona del Comandante) di procedere all'aggiudicazione e alla stipula della convenzione.
In forza di quanto stabilito in tale convenzione, l'ente proprietario della strada e la società addetta al suo ripristino hanno formalizzato un mandato nel comune interesse, che consente al di adempiere al proprio obbligo di bonifica della strada CP_5
(anche in ragione delle responsabilità su di esso gravanti ex art. 2051
c.c.) che è espressamente previsto dall'art. 14 c.d.s., attraverso l'opera di un terzo, il quale provvede alla riscossione degli indennizzi quale corrispettivo per l'opera compiuta.
Precisamente, in seno alla convenzione in questione, all'art. 5
si legge che la è mandata e autorizzata Parte_2
“ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile
del sinistro (ex art. 2054 cc); a denunciare alle Compagnie di
Assicurazione interessate detto sinistro;
a trattarne la liquidazione;
ad
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incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo
quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle
condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente” .
Lo schema designato dalle parti configura, ancorché solo per via indiretta (e precisamente mediante l'utilizzo del modello del mandato all'incasso senza obbligo di rendiconto), la cessione del credito - in luogo del pagamento - da parte dell'ente comunale alla società contraente. Inoltre, l'amministrazione comunale,
conformemente a quanto previsto dall'art. 5 ult. per. della convenzione, ha predisposto apposita “delega” (in tutto equiparabile ad una procura all'incasso), “al fine di agevolare l'iter procedurale di
risarcimento da parte delle compagnie di assicurazione” che è stata allegata agli atti del primo grado. Trattasi di una sorta di atto giustificativo dei poteri del mandatario (ai sensi dell'art. 1393 c.c.) in cui vengono riassunte le facoltà conferite dal mandante.
E' quindi chiaro che l'attrice in primo grado (odierna appellata) ha agito facendo valere, in ragione di apposito mandato con rappresentanza, il credito risarcitorio spettante all'ente pubblico mandante (e, indirettamente, cedente).
In proposito, non meritano accoglimento le contestazioni svolte dall'appellata, che ha per lo più riferimento a precedenti giurisprudenziali di merito.
In particolare, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
503/2021, nel negare la legittimazione attiva della società addetta al ripristino della strada, ha dato atto che la convenzione stipulata tra
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questa e il prevedeva, quale corrispettivo del servizio CP_5
unicamente il “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio”, con costi “sostenuti dalle compagnie di
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli
interessati”, mentre nel caso di specie la convenzione stipulata tra il attribuisce Controparte_8 Parte_2
espressamente a quest'ultima la delega ad agire nei confronti del responsabile del sinistro, a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazione RCA e a richiederne la liquidazione.
Invece, la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
n. 467 del 2022 (che risulta essere stata ripresa anche da successive pronunce di altri Tribunali del medesimo distretto, in specie dal
Tribunale di Patti), non appare condivisibile nella parte in cui nega la legittimazione a stare in giudizio della società addetta al ripristino della sede stradale per far valere il diritto al risarcimento dell'ente proprietario della strada, in ragione del fatto che essa avrebbe dovuto “agire in nome e per conto di quest'ultimo, non in
proprio come invece è accaduto nel caso di specie”.
In realtà, se è corretto ritenere, come già rilevato, che la nell'attività di recupero del credito del Parte_2
non può assumere il credito risarcitorio ex art. Controparte_7
2054 c.c. come proprio, è errato escludere la legittimazione attiva (e il potere di stare in giudizio) di tale società per il sol fatto che la essa ha omesso di spendere espressamente il potere rappresentativo
(non avendo dichiarato, nemmeno in sede processuale, di agire in
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nome e per conto del mandante). Tale ultimo assunto, infatti, non appare allineato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. III sez.,
ord. 19344/2017) che ha affermato, proprio con riferimento al mandato all'incasso con rappresentanza, che “Colui il quale abbia
ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di
riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul
ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del
"debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il
nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio
circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma
oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto
dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante
produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche
in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al
soddisfacimento del proprio credito verso il mandante)”.
Inconferente appare anche il richiamo operato dall'appellata alla disciplina sanzionatoria prevista dal Codice della Strada, in quanto non risulta che il conducente dell'autovettura sia stato sanzionato per violazione dell'art. 15 c.d.s. (e, d'altra parte, la dispersione sul manto stradale di solidi e liquidi è stato conseguenza di un sinistro e non di una condotta volta ad insudiciare volontariamente la strada), dunque il che della CP_5
strada è proprietario e custode, era tenuto a intervenire tempestivamente per il ripristino, senza attendere la procedura prevista dall'art. 211 c.d.s.
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Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della società convenuta, n.q. di gerente il
FGVS, a cui compete il risarcimento del danno cagionato da incidente stradale in cui il responsabile civile è risultato privo di copertura assicurativa. Le clausole della convenzione esaminata vanno, in primo luogo, interpretate conformemente alla comune volontà delle parti (art. 1362 c.c.), che nella specie, come già rilevato,
è quella di consentire al di adempiere al proprio obbligo di CP_5
bonifica della strada (anche in ragione delle responsabilità su di esso gravanti ex art. 2051 c.c.), espressamente previsto dall'art. 14
c.d.s., attraverso l'opera della la quale Parte_2
viene remunerata per la sua attività mediante la riscossione degli indennizzi spettanti all'ente. Ne discende che al di là delle diciture espressamente contenute nella convenzione e nell'atto giustificativo dei poteri (la delega) – che obiettivamente scontano un tasso di imprecisione laddove, talvolta, fanno riferimento alle “compagnie di
assicurazione RCA” – deve ritenersi che la Parte_2
è autorizzata a rivolgersi, per la riscossione dell'indennizzo, a qualsiasi compagnia assicurativa che deve intervenire per il pagamento dei danni provocati dalla condotta illecita del conducente del veicolo, a nulla rilevando che si tratti della compagnia obbligata contrattualmente col responsabile civile ovvero di quella individuata ex lege, per il caso di veicolo privo di copertura assicurativa. Pertanto nella fattispecie in questione il
FGVS interviene per il pagamento dei danni materiali in modo
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analogo all'impresa assicuratrice che ha stipulato un contratto di
RCA stante il principio di solidarietà sociale che riveste tale Fondo.
Ciò posto in punto di legittimazione attiva e passiva, va esaminata la censura relativa all'erronea valutazione del fatto processuale e mancanza di prova in ordine all'an e al quantum del risarcimento.
In merito è sufficiente osservare che con riferimento all'an, non espressamente contestato dalla compagnia assicurativa, parte appellata ha, comunque, prodotto la relazione della Polizia Municipale intervenuta, da cui si evince la dinamica del sinistro verificatosi in Trapani il 25.11.2015, all'intersezione tra il
Viale Umbria e la Via La Grutta, da cui emerge l'esclusiva responsabilità della , il cui veicolo (di proprietà del ) CP_4 CP_2
è risultato privo di copertura assicurativa la quale nonostante il segnale di Stop nel suo senso di marcia, ometteva di credere la dovuta precedenza determinando lo scontro col veicolo BMW
condotto da la cui condotta di guida non risulta Controparte_9
caratterizzata da alcuna irregolarità. Dalla relazione redatta dalle forze dell'ordine intervenute nell'imminenza del sinistro (nonché
dalla documentazione fotografica allegata) si evince, altresì, che a causa del sinistro erano presenti sulla carreggiata detriti sparsi
(danno evento) per cui sul posto interveniva la
[...]
che ha provveduto alla bonifica dell'area come da Parte_2
verbale di intervento.
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Con riferimento al quantum, si ritiene che lo stesso sia stato correttamente determinato dal primo giudice, essendo pari alla spesa che il avrebbe sostenuto (al netto della previsione di CP_5
cui all'art. 5 della convenzione in atti) per il ripristino della sede stradale, come da quantificazione operata dal CTU.
Per le superiori motivazioni l'appello va rigettato.
I contrasti presenti nella giurisprudenza di merito relativamente alle questioni giuridiche affrontate, di cui si è dato atto in motivazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_2
difesa:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore,
pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Agrigento, in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 653 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P. IV ), Parte_1 P.IVA_1 quale impresa designata per la Sicilia per il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Antonio Parigi (Pec domiciliazione: . Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Anna Camera e Valentina Percopo (Pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
E
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n° 326/22 resa dal Giudice di Pace di Trapani,
pubblicata in data 30.07.22;
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extra contrattuale da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
[... Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Trapani,
convenne in giudizio la compagnia Parte_2
quale impresa designata ad operare per Controparte_3
conto del “Fondo Garanzia per le Vittime della Strada” e CP_2
quale proprietario del veicolo tg. BN806ZS, risultato
[...]
all'epoca del sinistro privo di valida polizza assicurativa, per sentire dichiarare che il sinistro verificatosi il 25.11.2016, in Trapani,
all'intersezione tra il viale Umbria e la via G. La Grutta, si era verificato per la condotta colposa del conducente del suddetto veicolo, tale con la conseguente condanna, in Controparte_4
solido, della compagnia gerente il FGVS e del responsabile civile, al pagamento in favore di - nella sua Parte_2
qualità di cessionario (e/o mandatario per l'incasso) del credito risarcitorio vantato dal proprietario della rete stradale - CP_5
delle spese di ripristino del manto stradale danneggiato a seguito del sinistro, ex art. 2054 c.c., per l'importo di € 602,93 (determinato al netto di un acconto ricevuto estragiudizialmente).
Riferì la società attrice, a fondamento della propria pretesa:
i) che in data 31.10.2013 aveva stipulato col comune di
Trapani, in qualità di Ente proprietario della rete Stradale comunale
– a seguito di deliberazione n. 48/13, determina dirigenziale n. 75
del 03.06.2013 e n. 101 del 09.09.2013 – un contratto, della durata di anni 5, per l'affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici
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ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, con contestuale cessione dei crediti risarcitori derivanti dagli incidenti stradali per i quali il concessionario interveniva ed operava il ripristino.
ii) di essere intervenuta nell'incidente suddetto, a seguito di segnalazione da parte delle forze dell'ordine per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale a seguito dello sversamento sul manto di un'ingente quantità di liquidi e solidi, classificati dalla legge come rifiuti speciali;
iii) di aver richiesto agli originari convenuti la somma di €
967,93 per l'esecuzione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, ma di aver ricevuto, estragiudizialmente, solo la minor somma pari ad € 365,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituì innanzi al
Giudice di Pace, la quale impresa Controparte_6
designata dal FGVS, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa (sia in punto di an che di quantum
debeatur) con condanna alla restituzione di quanto percepito in sede precontenziosa, mentre non si costituì Controparte_2
Il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, ha condannato gli originari convenuti al pagamento in favore della dell'ulteriore importo (in aggiunta a Parte_2
quello già versato stragiudizialmente) di € 202,19 (oltre spese di lite e CTU), ritenendo, in motivazione:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
i) sussistente la legittimazione attiva della
[...]
avendo il conferito alla stessa un Parte_2 Controparte_7
mandato ad agire nei confronti del responsabile civile e dell'impresa assicuratrice per chiedere, e trattenere il risarcimento del danno (conformemente all'art. 5 della convenzione ove, a fronte dell'esecuzione degli interventi di ripristino e di bonifica ambientale della rete stradale comunale a seguito di incidenti stradali, è
previsto, quale corrispettivo in favore della Parte_2
unicamente, il “diritto a gestire funzionalmente di sfruttare
[...]
economicamente il servizio medesimo” con autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada danneggiata alla società
medesima “a intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del
responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. a denunciare alla compagnia di
assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare a
sottoscrivere relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi
l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino dell'area
dell'incidente”);
ii) sussistente la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice gerente il FGVS, cui compete l'indennizzo di tutti i danni cagionati dalla condotta illecita del conducente del veicolo privo di copertura assicurativa, e quindi anche di quelli inerenti alle spese di ripristino del manto stradale danneggiato a seguito del sinistro, ex art. 2054 c.c.;
iii) nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistente una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
BN806ZS, di proprietà del , privo di copertura assicurativa, CP_2
nella causazione del sinistro per cui in questione.
iv) che l'ammontare del costo del servizio reso dalla
[...]
per la riparazione del danno ammontasse a Parte_2
complessivi € 567,19, come calcolato da apposita CTU.
*.*.*
Tale decisione è oggi gravata dalla compagnia assicurativa che si duole, tra l'altro, della violazione da parte del primo giudice dei principi regolatori della materia inerenti la circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. e sulla assicurazione della responsabilità civile ed in particolar modo dell'azione diretta ex artt. 144, 283-287 cod. ass., in relazione ai primi due punti della motivazione sopra riassunti,
relativi alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla e di quella passiva in capo al FGVS. Parte_2
Assume l'appellante, in sintesi, che la Parte_2
diversamente da quanto opinato dal primo giudice:
[...]
i) non ha titolo, per agire in via risarcitoria nei confronti dell'Impresa designata dal FGVS, ma solo nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la RCA dei veicoli coinvolti (come enunciato nella medesima convenzione);
ii) non ha titolo per riscuotere i crediti risarcitori mediante l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. posto che la controprestazione della concessione di servizi (i.e. lo sfruttamento economico del servizio) non può interpretarsi alla stregua di un mandato ad agire in rem propriam conferito dal CP_5
Tribunale di Trapani Sezione Civile
danneggiato, considerato, peraltro, che non Parte_2
ha mai agito in nome e per conto del ma solo nel proprio CP_5
interesse per il pagamento del servizio prestato;
iii) non può fare valere a fondamento delle proprie pretese, ed in particolare quale mandato ad agire in giudizio per la riscossione del credito risarcitorio, la convenzione stipulata dal che è CP_5
sottoscritta dal Comandante della P.M., laddove ex art. 50, secondo comma, TUEL è il Sindaco il legale rappresentante del e CP_5
solo lui potrebbe conferire mandati o traslare diritti in favore di terzi;
iv) non ha offerto prove idonee per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
In forza di quanto sopra, la compagnia appellante richiede l'integrale riforma della decisione di primo grado con refusione dei pagamenti effettuati in favore dell'appellata dopo la (e in ragione della) pubblicazione della sentenza.
Si è costituita la contestando la Parte_2
fondatezza del gravame.
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L'appello proposto non merita accoglimento.
Deve essere in primo luogo affermato come il sinistro oggetto di causa rientri pienamente nell'applicazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli e, in particolare,
dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, secondo cui “Il danneggiato per sinistro
causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è
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obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”, nella specie,
trattandosi di incidente causato da veicolo identificato, ma privo di copertura assicurativa trovano applicazione i cc. 1 e 2 dell'art. 283
del D.Lgs. cit. secondo cui: “
1. Il Fondo di Garanzia per le vittime della
strada costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla
circolazione dei veicoli… per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi
in cui… b) il veicolo… non risulti coperto da assicurazione…
2. il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché i danni
alle cose”.
L'appellante, società gerente il FGVS, contesta che sussista la legittimazione attiva in capo alla società Parte_2
in quanto il diritto al risarcimento dei danni spetterebbe al
[...]
proprietario del tratto stradale interessato e danneggiato CP_7
dal sinistro.
Dagli atti, tuttavia, emerge che il predetto mediante CP_5
atto convenzionale, ha incaricato la a Parte_2
intervenire sulla rete stradale di competenza per espletare i servizi di pulizia e ripristino della viabilità stradale che si rendono necessari a seguito del verificarsi di sinistri e in seno alla quale, a titolo di corrispettivo (a dispetto dell'indicazione di gratuità del negozio) ha conferito mandato senza obbligo di rendiconto, alla stessa società per esercitare le azioni risarcitorie relative ai danni
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riportati dalla sede stradale in conseguenza del sinistro stesso e incassare i relativi indennizzi.
Va subito rilevato che tale convenzione, sia pure avente per parte un Ente Pubblico, non appare contraria a norme imperative né
presenta altri elementi di illegittimità che possano essere fatti valere in questa sede. In particolare, come già correttamente rilevato dal primo giudice, tale convenzione proviene da un iter amministrativo del tutto regolare, principiato da una delibera della giunta comunale presieduta dal sindaco, che ha autorizzato il dirigente del settore preposto (nella specie il settore V – Polizia Municipale, in persona del Comandante) di procedere all'aggiudicazione e alla stipula della convenzione.
In forza di quanto stabilito in tale convenzione, l'ente proprietario della strada e la società addetta al suo ripristino hanno formalizzato un mandato nel comune interesse, che consente al di adempiere al proprio obbligo di bonifica della strada CP_5
(anche in ragione delle responsabilità su di esso gravanti ex art. 2051
c.c.) che è espressamente previsto dall'art. 14 c.d.s., attraverso l'opera di un terzo, il quale provvede alla riscossione degli indennizzi quale corrispettivo per l'opera compiuta.
Precisamente, in seno alla convenzione in questione, all'art. 5
si legge che la è mandata e autorizzata Parte_2
“ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile
del sinistro (ex art. 2054 cc); a denunciare alle Compagnie di
Assicurazione interessate detto sinistro;
a trattarne la liquidazione;
ad
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incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo
quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle
condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente” .
Lo schema designato dalle parti configura, ancorché solo per via indiretta (e precisamente mediante l'utilizzo del modello del mandato all'incasso senza obbligo di rendiconto), la cessione del credito - in luogo del pagamento - da parte dell'ente comunale alla società contraente. Inoltre, l'amministrazione comunale,
conformemente a quanto previsto dall'art. 5 ult. per. della convenzione, ha predisposto apposita “delega” (in tutto equiparabile ad una procura all'incasso), “al fine di agevolare l'iter procedurale di
risarcimento da parte delle compagnie di assicurazione” che è stata allegata agli atti del primo grado. Trattasi di una sorta di atto giustificativo dei poteri del mandatario (ai sensi dell'art. 1393 c.c.) in cui vengono riassunte le facoltà conferite dal mandante.
E' quindi chiaro che l'attrice in primo grado (odierna appellata) ha agito facendo valere, in ragione di apposito mandato con rappresentanza, il credito risarcitorio spettante all'ente pubblico mandante (e, indirettamente, cedente).
In proposito, non meritano accoglimento le contestazioni svolte dall'appellata, che ha per lo più riferimento a precedenti giurisprudenziali di merito.
In particolare, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
503/2021, nel negare la legittimazione attiva della società addetta al ripristino della strada, ha dato atto che la convenzione stipulata tra
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questa e il prevedeva, quale corrispettivo del servizio CP_5
unicamente il “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio”, con costi “sostenuti dalle compagnie di
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli
interessati”, mentre nel caso di specie la convenzione stipulata tra il attribuisce Controparte_8 Parte_2
espressamente a quest'ultima la delega ad agire nei confronti del responsabile del sinistro, a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazione RCA e a richiederne la liquidazione.
Invece, la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
n. 467 del 2022 (che risulta essere stata ripresa anche da successive pronunce di altri Tribunali del medesimo distretto, in specie dal
Tribunale di Patti), non appare condivisibile nella parte in cui nega la legittimazione a stare in giudizio della società addetta al ripristino della sede stradale per far valere il diritto al risarcimento dell'ente proprietario della strada, in ragione del fatto che essa avrebbe dovuto “agire in nome e per conto di quest'ultimo, non in
proprio come invece è accaduto nel caso di specie”.
In realtà, se è corretto ritenere, come già rilevato, che la nell'attività di recupero del credito del Parte_2
non può assumere il credito risarcitorio ex art. Controparte_7
2054 c.c. come proprio, è errato escludere la legittimazione attiva (e il potere di stare in giudizio) di tale società per il sol fatto che la essa ha omesso di spendere espressamente il potere rappresentativo
(non avendo dichiarato, nemmeno in sede processuale, di agire in
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nome e per conto del mandante). Tale ultimo assunto, infatti, non appare allineato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. III sez.,
ord. 19344/2017) che ha affermato, proprio con riferimento al mandato all'incasso con rappresentanza, che “Colui il quale abbia
ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di
riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul
ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del
"debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il
nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio
circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma
oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto
dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante
produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche
in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al
soddisfacimento del proprio credito verso il mandante)”.
Inconferente appare anche il richiamo operato dall'appellata alla disciplina sanzionatoria prevista dal Codice della Strada, in quanto non risulta che il conducente dell'autovettura sia stato sanzionato per violazione dell'art. 15 c.d.s. (e, d'altra parte, la dispersione sul manto stradale di solidi e liquidi è stato conseguenza di un sinistro e non di una condotta volta ad insudiciare volontariamente la strada), dunque il che della CP_5
strada è proprietario e custode, era tenuto a intervenire tempestivamente per il ripristino, senza attendere la procedura prevista dall'art. 211 c.d.s.
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Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della società convenuta, n.q. di gerente il
FGVS, a cui compete il risarcimento del danno cagionato da incidente stradale in cui il responsabile civile è risultato privo di copertura assicurativa. Le clausole della convenzione esaminata vanno, in primo luogo, interpretate conformemente alla comune volontà delle parti (art. 1362 c.c.), che nella specie, come già rilevato,
è quella di consentire al di adempiere al proprio obbligo di CP_5
bonifica della strada (anche in ragione delle responsabilità su di esso gravanti ex art. 2051 c.c.), espressamente previsto dall'art. 14
c.d.s., attraverso l'opera della la quale Parte_2
viene remunerata per la sua attività mediante la riscossione degli indennizzi spettanti all'ente. Ne discende che al di là delle diciture espressamente contenute nella convenzione e nell'atto giustificativo dei poteri (la delega) – che obiettivamente scontano un tasso di imprecisione laddove, talvolta, fanno riferimento alle “compagnie di
assicurazione RCA” – deve ritenersi che la Parte_2
è autorizzata a rivolgersi, per la riscossione dell'indennizzo, a qualsiasi compagnia assicurativa che deve intervenire per il pagamento dei danni provocati dalla condotta illecita del conducente del veicolo, a nulla rilevando che si tratti della compagnia obbligata contrattualmente col responsabile civile ovvero di quella individuata ex lege, per il caso di veicolo privo di copertura assicurativa. Pertanto nella fattispecie in questione il
FGVS interviene per il pagamento dei danni materiali in modo
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analogo all'impresa assicuratrice che ha stipulato un contratto di
RCA stante il principio di solidarietà sociale che riveste tale Fondo.
Ciò posto in punto di legittimazione attiva e passiva, va esaminata la censura relativa all'erronea valutazione del fatto processuale e mancanza di prova in ordine all'an e al quantum del risarcimento.
In merito è sufficiente osservare che con riferimento all'an, non espressamente contestato dalla compagnia assicurativa, parte appellata ha, comunque, prodotto la relazione della Polizia Municipale intervenuta, da cui si evince la dinamica del sinistro verificatosi in Trapani il 25.11.2015, all'intersezione tra il
Viale Umbria e la Via La Grutta, da cui emerge l'esclusiva responsabilità della , il cui veicolo (di proprietà del ) CP_4 CP_2
è risultato privo di copertura assicurativa la quale nonostante il segnale di Stop nel suo senso di marcia, ometteva di credere la dovuta precedenza determinando lo scontro col veicolo BMW
condotto da la cui condotta di guida non risulta Controparte_9
caratterizzata da alcuna irregolarità. Dalla relazione redatta dalle forze dell'ordine intervenute nell'imminenza del sinistro (nonché
dalla documentazione fotografica allegata) si evince, altresì, che a causa del sinistro erano presenti sulla carreggiata detriti sparsi
(danno evento) per cui sul posto interveniva la
[...]
che ha provveduto alla bonifica dell'area come da Parte_2
verbale di intervento.
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Con riferimento al quantum, si ritiene che lo stesso sia stato correttamente determinato dal primo giudice, essendo pari alla spesa che il avrebbe sostenuto (al netto della previsione di CP_5
cui all'art. 5 della convenzione in atti) per il ripristino della sede stradale, come da quantificazione operata dal CTU.
Per le superiori motivazioni l'appello va rigettato.
I contrasti presenti nella giurisprudenza di merito relativamente alle questioni giuridiche affrontate, di cui si è dato atto in motivazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_2
difesa:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore,
pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Agrigento, in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
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