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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/6810
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/6810 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI con domicilio eletto presso il difensore contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il contratto di finanziamento che sia frazionato in più rate da pagare a intervalli periodici di tempo è considerato come un'unica obbligazione, la cui scadenza è determinata dal momento in cui è stabilita quella dell'ultima rata. Pertanto, non solo la prescrizione comincia a decorrere dal tempo della scadenza dell'ultima rata, per cui nel caso in esame la prescrizione non si è affatto compiuta, ma a tale contratto, considerata la natura unitaria dell'unica obbligazione di finanziamento, sia pure frazionata in varie rate, è applicabile il regime ordinario della prescrizione decennale, non invece quello previsto per la prescrizione quinquennale dal n. 4 dell'art. 2948 del cod. civ., stabilito per i pagamenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti. Infatti, la rateizzazione non muta la natura del debito oggetto del finanziamento, che non si fraziona in distinti rapporti obbligatori, ma resta unico anche in relazione agli interessi corrispettivi previsti dal piano di ammortamento, che costituiscono il corrispettivo del finanziamento o a quelli moratori, che derivano dall'eventuale inadempimento e che sono privi di cadenza periodica imperativa (vedi Cass.: n. 18951 del 2013, n. 17798 del
2011, n. 12707 del 2002, n. 802 del 1999, n. 1110 del 1994). Peraltro, nel caso in questione dalla documentazione prodotta si desume come dal tempo della scadenza dell'ultima rata siano intervenuti atti interruttivi che hanno impedito il decorso del termine prescrizionale decennale.
La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. costituisce una semplice facoltà del creditore, non rappresenta un obbligo. Per cui la sua mancanza non produce alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio nei confronti del creditore. Peraltro, la stessa comunicazione può essere validamente compiuta anche tramite la notifica del Decreto Ingiuntivo, che implicitamente presuppone la decadenza di cui all'art. 1186 cod. civ., anche quando il debito non sia ancora scaduto (Cass. n.
6984 del 2003, Cass. 5371 del 1989).
Secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del
2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib.
Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento o il compimento di operazioni su di un deposito regolato in conto corrente, costituiscono tipiche ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo il contraente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria o l'istituto di credito. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214
c.p.c. , incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 del cod. civ., che vieta la revoca della confessione.
Il disconoscimento della conformità all'originale delle riproduzioni informatiche, delle copie fotografiche o fotostatiche deve essere non solo tempestivo, secondo le precise preclusioni processuali, per cui la parte contro cui è stata prodotta deve disconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, ma deve anche essere assolto con una dichiarazione di contenuto chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito, dalla quale, possano desumersi in modo inequivoco gli elementi che dimostrano gli aspetti differenziali e la non corrispondenza del documento prodotto rispetto all'originale e gli estremi della negazione della genuinità della copia. Anche se tale dichiarazione non implica necessariamente l'uso di formule sacramentali, non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti asserzioni o contestazioni generiche o onnicomprensive, né il ricorso a clausole di stile., le quali devono considerarsi tanquam non esset. Peraltro, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale. Per cui il pagamento di alcune delle rate del finanziamento implica il riconoscimento stragiudiziale ed impedisce il disconoscimento della scrittura privata prodotta nel successivo giudizio, per quanto di cui all'art. 2732 c.c., relativamente alla revoca della confessione. Infine, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass.: n. 17313 del 2021, n. 12794 del 2021, n. 6176 del 2020, n. 311 del 2020, n. 18074 del 2019, n. 12737 del 2018, n. 22460 del 2017, n. 15790 del 2016, n.
3122 del 2015, n. 9439 del 2010, n. 2590 del 2009, n. 15856 del 2004). Nel caso che ci occupa il disconoscimento effettuato contiene una non equivoca negazione della conformità all'originale della copia prodotta, ma soprattutto non individua espressamente i relativi profili contestati. Peraltro, il pagamento di alcune delle rate del finanziamento ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio. Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità del documento contestato.
Secondo il prevalete indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale del contratto, per cui la sua mancanza non incide sulla validità del contratto e non costituisce un elemento essenziale ai fini della prova in giudizio del contratto di credito (Cass.: n. 12922 del
2020, n. 26426 del 2017). Per cui la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/02/2025
Il Giudice
Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/6810 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI con domicilio eletto presso il difensore contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il contratto di finanziamento che sia frazionato in più rate da pagare a intervalli periodici di tempo è considerato come un'unica obbligazione, la cui scadenza è determinata dal momento in cui è stabilita quella dell'ultima rata. Pertanto, non solo la prescrizione comincia a decorrere dal tempo della scadenza dell'ultima rata, per cui nel caso in esame la prescrizione non si è affatto compiuta, ma a tale contratto, considerata la natura unitaria dell'unica obbligazione di finanziamento, sia pure frazionata in varie rate, è applicabile il regime ordinario della prescrizione decennale, non invece quello previsto per la prescrizione quinquennale dal n. 4 dell'art. 2948 del cod. civ., stabilito per i pagamenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti. Infatti, la rateizzazione non muta la natura del debito oggetto del finanziamento, che non si fraziona in distinti rapporti obbligatori, ma resta unico anche in relazione agli interessi corrispettivi previsti dal piano di ammortamento, che costituiscono il corrispettivo del finanziamento o a quelli moratori, che derivano dall'eventuale inadempimento e che sono privi di cadenza periodica imperativa (vedi Cass.: n. 18951 del 2013, n. 17798 del
2011, n. 12707 del 2002, n. 802 del 1999, n. 1110 del 1994). Peraltro, nel caso in questione dalla documentazione prodotta si desume come dal tempo della scadenza dell'ultima rata siano intervenuti atti interruttivi che hanno impedito il decorso del termine prescrizionale decennale.
La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. costituisce una semplice facoltà del creditore, non rappresenta un obbligo. Per cui la sua mancanza non produce alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio nei confronti del creditore. Peraltro, la stessa comunicazione può essere validamente compiuta anche tramite la notifica del Decreto Ingiuntivo, che implicitamente presuppone la decadenza di cui all'art. 1186 cod. civ., anche quando il debito non sia ancora scaduto (Cass. n.
6984 del 2003, Cass. 5371 del 1989).
Secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del
2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib.
Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento o il compimento di operazioni su di un deposito regolato in conto corrente, costituiscono tipiche ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo il contraente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria o l'istituto di credito. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214
c.p.c. , incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 del cod. civ., che vieta la revoca della confessione.
Il disconoscimento della conformità all'originale delle riproduzioni informatiche, delle copie fotografiche o fotostatiche deve essere non solo tempestivo, secondo le precise preclusioni processuali, per cui la parte contro cui è stata prodotta deve disconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, ma deve anche essere assolto con una dichiarazione di contenuto chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito, dalla quale, possano desumersi in modo inequivoco gli elementi che dimostrano gli aspetti differenziali e la non corrispondenza del documento prodotto rispetto all'originale e gli estremi della negazione della genuinità della copia. Anche se tale dichiarazione non implica necessariamente l'uso di formule sacramentali, non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti asserzioni o contestazioni generiche o onnicomprensive, né il ricorso a clausole di stile., le quali devono considerarsi tanquam non esset. Peraltro, valgono per il disconoscimento delle copie all'originale i principi elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento tacito o implicito effettuato fuori dal processo attraverso un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento fatto in giudizio, che si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria extragiudiziale. Per cui il pagamento di alcune delle rate del finanziamento implica il riconoscimento stragiudiziale ed impedisce il disconoscimento della scrittura privata prodotta nel successivo giudizio, per quanto di cui all'art. 2732 c.c., relativamente alla revoca della confessione. Infine, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass.: n. 17313 del 2021, n. 12794 del 2021, n. 6176 del 2020, n. 311 del 2020, n. 18074 del 2019, n. 12737 del 2018, n. 22460 del 2017, n. 15790 del 2016, n.
3122 del 2015, n. 9439 del 2010, n. 2590 del 2009, n. 15856 del 2004). Nel caso che ci occupa il disconoscimento effettuato contiene una non equivoca negazione della conformità all'originale della copia prodotta, ma soprattutto non individua espressamente i relativi profili contestati. Peraltro, il pagamento di alcune delle rate del finanziamento ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio. Dagli atti di causa, inoltre, si possono trarre elementi fattuali tali da far presumere la genuinità del documento contestato.
Secondo il prevalete indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale del contratto, per cui la sua mancanza non incide sulla validità del contratto e non costituisce un elemento essenziale ai fini della prova in giudizio del contratto di credito (Cass.: n. 12922 del
2020, n. 26426 del 2017). Per cui la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/02/2025
Il Giudice
Pasquale Spagnoletti