Art. 1. Attivita' cinotecnica 1. Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.
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11 settembre 1993
11 settembre 1993
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2023, n. 407Provvedimento: […] Ed invero, l'art. 1 della legge 349/1993 prevede che “ Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine ”.Leggi di più...
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