Articolo 1 della Legge 23 agosto 1993, n. 349
Articolo 2
Versione
11 settembre 1993
Art. 1. Attivita' cinotecnica 1. Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.
Entrata in vigore il 11 settembre 1993
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