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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 591/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. RANNO ENZO Parte_1 P.IVA_1
DANIELE, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 C.F._2
GIANINO GLORIA, ; P.IVA_2
Appellato
°°°
All'udienza del la causa veniva posta in decisione, senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - All'udienza del 06.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 10/01/2025 nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. che dispone “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso in esame, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 06.12.2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 10/01/2025 .
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 (convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 591/2021 R.G, così statuisce: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; compensa interamente tra le parti le spese processuali.
- 2 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello, il 10/01/2025.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 591/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. RANNO ENZO Parte_1 P.IVA_1
DANIELE, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 C.F._2
GIANINO GLORIA, ; P.IVA_2
Appellato
°°°
All'udienza del la causa veniva posta in decisione, senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - All'udienza del 06.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 10/01/2025 nessuna parte è comparsa e la corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. che dispone “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso in esame, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 06.12.2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 10/01/2025 .
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 (convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 591/2021 R.G, così statuisce: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; compensa interamente tra le parti le spese processuali.
- 2 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello, il 10/01/2025.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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