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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000011540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022005EM0000011690001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013440001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013450001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013560001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013750001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013760001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013770001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013990001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000014960001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000014970001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000022430001 REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000022540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030780001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030800001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5510/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Imposta di Registro conseguente a ordinanze di assegnazione somme pignorate.
Deduce che l'imposta richiesta non è dovuta, posto che i titoli da cui scaturiscono le ordinanze di assegnazione somme sono singolarmente inferiori a € 1.033,00 (per come peraltro ricavabile dall'allegata documentazione).
Fa riferimento, inoltre, all'art. 46 della L. 374/91 e alla relativa evoluzione giurisprudenziale, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n°30/E del 29.07.2022 (esenzione generalizzata indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato, se cioè di cognizione, esecutivo o cautelare).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'incompetenza territoriale di questa
Corte (competente l'omologa Corte di primo grado di Catanzaro), nonché deducendo, comunque, che, in base al valore della controversia, la dovutezza dell'imposta di registro richiesta, tenuto conto che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), e non in base alla domanda (petitum).
Ha, quindi, presentato memorie parte ricorrente, producendo i titoli e rimarcando che il valore degli stessi
è inferiore a € 1.033,00; inoltre allega la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro n.
863/2025 del 28.04.2025, emessa su vertenza avente lo stesso oggetto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità, anche in relazione alla competenza territoriale, a quanto già deciso in occasione di altro contenzioso riferito al medesimo ricorrente (ricorso n. 4669/2024 - sentenza n.
1376/2025), tenuto anche conto che nel precedente giudizio la stessa odierna resistente (Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro - Ufficio Legale) non aveva formulato eccezioni rispetto alla competenza di questa Corte.
Nel merito della questione appare fondata la censura di parte ricorrente sulla spettanza dell'esenzione in ragione del valore delle controversie, inferiore alla somma di € 1.033,00.
Detto valore va riferito al titolo da cui promana poi la fase dell'esecuzione e il ricorrente, allegando con le memorie la pertinente documentazione, ha idoneamente dimostrato l'applicabilità della norma che prevede il solo pagamento del contributo unificato (art. 46 della legge n. 374/91).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 350,00 (trecentocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000011540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022005EM0000011690001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013440001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013450001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013560001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013750001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013760001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013770001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000013990001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000014960001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000014970001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000022430001 REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000022540001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030780001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030800001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5510/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Imposta di Registro conseguente a ordinanze di assegnazione somme pignorate.
Deduce che l'imposta richiesta non è dovuta, posto che i titoli da cui scaturiscono le ordinanze di assegnazione somme sono singolarmente inferiori a € 1.033,00 (per come peraltro ricavabile dall'allegata documentazione).
Fa riferimento, inoltre, all'art. 46 della L. 374/91 e alla relativa evoluzione giurisprudenziale, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n°30/E del 29.07.2022 (esenzione generalizzata indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato, se cioè di cognizione, esecutivo o cautelare).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'incompetenza territoriale di questa
Corte (competente l'omologa Corte di primo grado di Catanzaro), nonché deducendo, comunque, che, in base al valore della controversia, la dovutezza dell'imposta di registro richiesta, tenuto conto che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), e non in base alla domanda (petitum).
Ha, quindi, presentato memorie parte ricorrente, producendo i titoli e rimarcando che il valore degli stessi
è inferiore a € 1.033,00; inoltre allega la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro n.
863/2025 del 28.04.2025, emessa su vertenza avente lo stesso oggetto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità, anche in relazione alla competenza territoriale, a quanto già deciso in occasione di altro contenzioso riferito al medesimo ricorrente (ricorso n. 4669/2024 - sentenza n.
1376/2025), tenuto anche conto che nel precedente giudizio la stessa odierna resistente (Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro - Ufficio Legale) non aveva formulato eccezioni rispetto alla competenza di questa Corte.
Nel merito della questione appare fondata la censura di parte ricorrente sulla spettanza dell'esenzione in ragione del valore delle controversie, inferiore alla somma di € 1.033,00.
Detto valore va riferito al titolo da cui promana poi la fase dell'esecuzione e il ricorrente, allegando con le memorie la pertinente documentazione, ha idoneamente dimostrato l'applicabilità della norma che prevede il solo pagamento del contributo unificato (art. 46 della legge n. 374/91).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 350,00 (trecentocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti.