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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
nella causa n. 2152/2020 promossa da
[...]
Parte_1
APPELLANTI Avv. Rosso P. CONTRO
OL UC APPELLATO Avv. Laura Bonanni
Controparte_1
APPELLATO Avv. Soave G.C.
LI EN CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti: parte appellante ha precisato come in foglio separato allegato a verbale udienza del 4/5/2023; parte appellata, OL UC, ha precisato come in comparsa di costituzione e risposta;
1 parte appellata, , ha precisato come in Controparte_2 foglio separato allegato al verbale di udienza del 4/5/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Trattasi di appello proposto da e Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 335/2020 emessa dal Giudice di Pace della Spezia, sentenza con cui il Giudice di prime cure ha rigettato le domande di risarcimento proposte dagli attori per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti nel sinistro occorso in data 20/3/2011; in particolare, e Parte_1
, il primo titolare dell'omonima scuderia ed il secondo Parte_2 proprietario del cavallo nonché conducente del CP_3 predetto cavallo al momento dell'evento lesivo, hanno dedotto che il 20/3/2011 il cavallo con attaccata la ghingetta da CP_3 allenamento condotta da , mentre percorreva via Martiri Parte_1 del Risorgimento in La Spezia, è stato investito dall'auto Fiat 600 condotta da LI EN e di proprietà di OL UC. Parte attrice (odierna appellante) ha dedotto che nell'evento il cavallo ha riportato gravi lesioni e parimenti la ghinghetta ha subito grave danneggiamento. Il Giudice di prime cure respingendo la domanda degli attori ha condannato gli stessi a rifondere le spese di lite ad CP_1 mentre ha compensato le spese tra le altre parti. Ha posto a carico degli attori anche la spesa di CTU.
Gli appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza di primo grado deducendo l'erroneità della decisione in quanto complessivamente frutto di malgoverno delle risultanze documentali ed istruttorie;
nello specifico hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.2, che
“gli attori non hanno provato la dinamica del sinistro, mentre al G.d.P risultano molte le incongruenze emerse in corso di istruttoria”. 2) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.3, che
“Non sono intervenute pubbliche autorità; non esiste
2 documentato fotografico dell'evento né dei mezzi post urto né dei danni alla Fiat…...Circostanza questa alquanto singolare anche in considerazione del fatto che , Pt_3 conducente del calesse, è titolare di una carrozzeria e, quindi, a maggior ragione, operando nel settore dei sinistri, avrebbe dovuto premunirsi di fotografie raffiguranti l'evento ed i mezzi incidentati”. 3) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.3, che “I testimoni indicati dagli attori sono risultati inattendibili ed hanno reso dichiarazioni contrastanti: Il teste , _1 conoscente di , con cui a volte prendeva il caffè, Pt_3 proprio alle 11.00, in pieno orario di lavoro (lavora al
) si sarebbe trovato proprio a transitare lungo la Pt_4 strada luogo del sinistro – Prima combinazione- L'altro teste,
oltre a non vedere l'auto dell'altro teste, riferiva Tes_2 di aver visto alcune persone, mai citate da e di non _1 ricordare il colore del cavallo, malgrado avesse affermato di essersi fermato per agevolare il passaggio della ghighetta e proprio per ammirare il cavallo”. 4) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma “Infine sono emerse alcune coincidenze “particolari” circa i legami personali tra LI e ”. Pt_5
5) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag. 4, “….la CTU, in assenza di documentazione fotografica riferibile ai mezzi incidentati, nell'impossibilità di visionare la
...non ha potuto ricostruire la dinamica del sinistro né CP_4 quantificare l'entità dei danni subiti dalla ghinghetta” 6) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag. 5, “ Tale quadro probatorio è alquanto carente e, comunque, inidoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea che, quindi, deve rigettarsi”.
L'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di
3 - dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità esclusiva della LI EN, conducente l'autovettura Fiat 600 tg CK220VE
- condannare in solido OL UC e LI EN, rispettivamente proprietario e conducente della predetta autovettura, e la Compagnia di Ass.ne UNIPOLSAI-DIV.
in persona del suo legale rappresentate CP_5 pro tempore, al completo risarcimento dei danni patrimoniali subiti da a seguito ed in conseguenza Parte_1 delle lesioni riportate dal cavallo nella misura CP_3 che sarà ritenuta equa e congrua dal Giudice adito in forza delle proprie conoscenze nonché degli atti di causa e dell'istruttoria svolta o da rinnovare se ritenuto necessario, anche in termini di danno emergente e lucro cessante per la perdita dell'idoneità del cavallo allo svolgimento di attività agonistica ed oltre al rimborso delle spese medico- veterinarie sostenute per la cura del cavallo e pari ad € 3.000,00, nonché da per il danneggiamento della Parte_1 ghinghetta da allenamento, nella misura accertata dal CTU e pari ad € 1.300,00/1.500,00 IVA compresa, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Ha resistito OL UC chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_6
e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese del giudizio di appello.
EN LI è rimasta contumace.
Preliminarmente deve rilevarsi che non è in atti (come da certificazione della Cancelleria) la “contestazione amichevole di incidente”, documento che non risulta prodotto da alcuna parte (né con scritti difensivi né a verbale udienza) e di cui questo Giudice non ha potuto prendere visione ignorandone, quindi, in toto, il contenuto;
è assorbente l'assenza del documento, assenza non certamente superabile dalle allegazioni difensive delle parti in
4 ordine al suo contenuto e sottoscrizione evidenziandosi che un documento esplica la sua efficacia probatoria solo se prodotto e, quindi, esaminabile e valutabile dal Giudice.
Passando ai motivi di appello e, segnatamente, al motivo di gravame sub 4) deve rilevarsi che, in effetti, sono inconferenti le argomentazioni del primo Giudice che si fondano su mere illazioni concernenti rapporti personali tra alcune parti, trattandosi di argomenti non giuridici, da soli inidonei a fondare un ragionamento decisorio;
ciò non significa che la decisione cui il primo giudice è pervenuto sia sbagliata;
la decisione è corretta ma altrimenti motivabile come si dirà in seguito esaminando i vari motivi di appello.
I motivi 1),2),3),5) attengono tutti alla valutazione delle risultanze probatorie, cioè, testi, documenti e CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro;
tali motivi impongono al Giudice di appello di verificare se il primo Giudice ha fatto un buon governo delle risultanze istruttorie e, quindi, a verificare se sulla base di esse può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice di provare l'evento lesivo come descritto in atto di citazione.
Infatti, la presunzione di cui all'art 2054, 2°c. cc invocata da parte attrice/appellante opera sul piano dell'elemento soggettivo ma presuppone che colui che allega di avere subito danni nel sinistro provi l'evento nella sua dinamica, il danno ed il nesso causale tra detto evento e tale danno;
solo dopo avere fornito la predetta prova il danneggiato può beneficiare della presunzione di pari colpevolezza di cui all'art 2054, 2°c. cc.
Ciò premesso deve ritenersi corretta la sentenza di primo grado laddove conclusivamente ritiene non provato l'evento; ciò per i seguenti motivi:
• è pacifico che non sia intervenuta una Pubblica Autorità a rilevare il sinistro;
5 • la dinamica descritta in citazione è del tutto generica leggendosi in essa che la “la Fiat 600 condotta da LI EN investiva il calesse…” (omesso il come, il dove dell'urto e perché….); anche le richieste stragiudiziali che hanno preceduto il giudizio non spiccano per specificità di particolari della dinamica leggendosi solo in una di esse che la LI investiva il calesse “per una errata manovra” (è omessa ogni indicazione di quale sia stata l'errata manovra); solo nella memoria ex art 320 cpc, a fronte di specifica eccezione di genericità della citazione sollevata dall'assicurazione convenuta, la difesa attorea ha inserito nella formulazione di un capitolo di prova, la laconica indicazione che l'auto della LI proveniva da tergo e investiva la ghingetta nel tentativo di sorpasso;
tale tentativo di integrazione non dà comunque conto del perché possa essersi verificato un evento dannoso così grave come indicato in citazione;
non è dato sapere se l'urto è avvenuto in tratto rettilineo, tra quale parte dell'auto e contro quale parte del calesse;
a quali velocità marciassero auto e calesse, quali danno abbiano riportato auto e calesse.
• Il “fantomatico” CID non è stato prodotto.
• non esistono foto del sinistro, della c.d. posizione ex post urto che riprenda auto e cavallo con ghinghetta nel luogo indicato come teatro dell'evento;
• Di nessuno aiuto sono i testi escussi evincendosi chiaramente dalle loro deposizioni che tale soggetti non hanno visto sinistro per cui è causa;
quanto al teste
, nell'ambito di contraddittorie e Testimone_3 generiche affermazione (infarcite da “mi sembra” e “forse), dice, chiaramente, che si era fermato nelle sue terre e,
“poi ho raggiunto che mi ha rassicurato sullo stato di Pt_1 salute suo e dicendomi che il cavallo si era ferito”. Anche la deposizione del teste è generica ed Testimone_4
6 incoerente;
da un lato, dice di essersi soffermato a lato della sua corsia per fare passare il calesse ed ammirare il cavallo;
da altro lato, dice di avere visto il sinistro ma non si capisce come abbia fatto dovendosi presumere che il calesse fosse già passato a suo fianco e andato oltre nell'opposta direzione. Ancora, dichiara di non essersi fermato ma riferisce che il cavallo è caduto e si è fatto male “ma non so dove”; che la stanga della ghinghetta si è rotta “ma non so dove”; “non ricordo le condizioni meteo”
“non ricordo il colore del cavallo” (nonostante lo avesse
“ammirato”, rimanendone colpito); “ho visto sopraggiungere 2/3 persone a piedi” (circostanza che neppure il riferisce). Pt_1
• È conseguenziale a quanto evidenziato nei punti che precedono la conclusione della CTU esperita nel primo grado;
premesso che la CTU dinamico-ricostruttiva elabora e confronta dati oggettivi acquisiti in sede di istruttoria orale e/o documentale (specifici danneggiamenti, esatta individuazione dei luoghi;
inequivoche deposizioni testimoniali), deve ritenersi che la conclusione del CTU - secondo cui la dinamica del sinistro non può essere tecnicamente ricostruita in quanto l'assenza (quantomeno) di documentazione fotografica ritraente i veicoli incidentati non permette di pronunciarsi, sotto il profilo tecnico, sulla congruenza fra dinamica denunciata ed effetti deformanti effettivamente reliquati - è condivisibile ed in linea con le sopra indicate risultanze probatorie evidenziandosi che non è contestabile (come, invece, contesta parte appellante) che difettino in atti fotografie inequivocamente riferibili all'evento decritto;
le foto di una ghinghetta prodotte con la citazione di 1° grado sono del tutto anonime e prive di riferibilità all'evento; potrebbero riferirsi a qualsiasi ghinghetta e, comunque, sono ictu oculi diverse dalla foto consegnata (in violazione delle norme processuali) al CTU e raffigurante un relitto di
7 calesse;
quanto alla vettura, essa era stata venduta ancora prima della causa e, comunque, non è stata messa a disposizione del CTU. Si ribadisce che solo dal confronto tra i danni, rispettivamente, dell'auto e della ghinghetta, avrebbe potuto scaturire un giudizio di veridicità dell'evento dannoso come descritto.
• Pertanto, è conclusivamente infondato anche il motivo sub 6) di gravame in quanto, per tutto quanto sopra indicato, è vero che il quadro probatorio ricavabile dagli atti processuali è carente e, comunque, inidoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea;
in applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che è anche regola di giudizio, l'inadeguatezza e insufficienza del quadro probatorio equivale a mancata prova e produce effetti decisori in danno della parte che era onerata della prova di tali elementi. Le spese del presente giudizio di appello sono a carico di parte appellante;
si liquidano come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore dichiarato in atto di appello (euro 15.00000), sia pure effettuando una riduzione per adeguarle all'attività in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, così decide: respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite alle parti appellate che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La Spezia, 2/7/2024
Il Giudice
Dott. Nella Mori
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
nella causa n. 2152/2020 promossa da
[...]
Parte_1
APPELLANTI Avv. Rosso P. CONTRO
OL UC APPELLATO Avv. Laura Bonanni
Controparte_1
APPELLATO Avv. Soave G.C.
LI EN CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti: parte appellante ha precisato come in foglio separato allegato a verbale udienza del 4/5/2023; parte appellata, OL UC, ha precisato come in comparsa di costituzione e risposta;
1 parte appellata, , ha precisato come in Controparte_2 foglio separato allegato al verbale di udienza del 4/5/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Trattasi di appello proposto da e Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 335/2020 emessa dal Giudice di Pace della Spezia, sentenza con cui il Giudice di prime cure ha rigettato le domande di risarcimento proposte dagli attori per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti nel sinistro occorso in data 20/3/2011; in particolare, e Parte_1
, il primo titolare dell'omonima scuderia ed il secondo Parte_2 proprietario del cavallo nonché conducente del CP_3 predetto cavallo al momento dell'evento lesivo, hanno dedotto che il 20/3/2011 il cavallo con attaccata la ghingetta da CP_3 allenamento condotta da , mentre percorreva via Martiri Parte_1 del Risorgimento in La Spezia, è stato investito dall'auto Fiat 600 condotta da LI EN e di proprietà di OL UC. Parte attrice (odierna appellante) ha dedotto che nell'evento il cavallo ha riportato gravi lesioni e parimenti la ghinghetta ha subito grave danneggiamento. Il Giudice di prime cure respingendo la domanda degli attori ha condannato gli stessi a rifondere le spese di lite ad CP_1 mentre ha compensato le spese tra le altre parti. Ha posto a carico degli attori anche la spesa di CTU.
Gli appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza di primo grado deducendo l'erroneità della decisione in quanto complessivamente frutto di malgoverno delle risultanze documentali ed istruttorie;
nello specifico hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.2, che
“gli attori non hanno provato la dinamica del sinistro, mentre al G.d.P risultano molte le incongruenze emerse in corso di istruttoria”. 2) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.3, che
“Non sono intervenute pubbliche autorità; non esiste
2 documentato fotografico dell'evento né dei mezzi post urto né dei danni alla Fiat…...Circostanza questa alquanto singolare anche in considerazione del fatto che , Pt_3 conducente del calesse, è titolare di una carrozzeria e, quindi, a maggior ragione, operando nel settore dei sinistri, avrebbe dovuto premunirsi di fotografie raffiguranti l'evento ed i mezzi incidentati”. 3) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag.3, che “I testimoni indicati dagli attori sono risultati inattendibili ed hanno reso dichiarazioni contrastanti: Il teste , _1 conoscente di , con cui a volte prendeva il caffè, Pt_3 proprio alle 11.00, in pieno orario di lavoro (lavora al
) si sarebbe trovato proprio a transitare lungo la Pt_4 strada luogo del sinistro – Prima combinazione- L'altro teste,
oltre a non vedere l'auto dell'altro teste, riferiva Tes_2 di aver visto alcune persone, mai citate da e di non _1 ricordare il colore del cavallo, malgrado avesse affermato di essersi fermato per agevolare il passaggio della ghighetta e proprio per ammirare il cavallo”. 4) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma “Infine sono emerse alcune coincidenze “particolari” circa i legami personali tra LI e ”. Pt_5
5) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag. 4, “….la CTU, in assenza di documentazione fotografica riferibile ai mezzi incidentati, nell'impossibilità di visionare la
...non ha potuto ricostruire la dinamica del sinistro né CP_4 quantificare l'entità dei danni subiti dalla ghinghetta” 6) il Giudice di Pace ha errato laddove afferma, a pag. 5, “ Tale quadro probatorio è alquanto carente e, comunque, inidoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea che, quindi, deve rigettarsi”.
L'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di
3 - dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità esclusiva della LI EN, conducente l'autovettura Fiat 600 tg CK220VE
- condannare in solido OL UC e LI EN, rispettivamente proprietario e conducente della predetta autovettura, e la Compagnia di Ass.ne UNIPOLSAI-DIV.
in persona del suo legale rappresentate CP_5 pro tempore, al completo risarcimento dei danni patrimoniali subiti da a seguito ed in conseguenza Parte_1 delle lesioni riportate dal cavallo nella misura CP_3 che sarà ritenuta equa e congrua dal Giudice adito in forza delle proprie conoscenze nonché degli atti di causa e dell'istruttoria svolta o da rinnovare se ritenuto necessario, anche in termini di danno emergente e lucro cessante per la perdita dell'idoneità del cavallo allo svolgimento di attività agonistica ed oltre al rimborso delle spese medico- veterinarie sostenute per la cura del cavallo e pari ad € 3.000,00, nonché da per il danneggiamento della Parte_1 ghinghetta da allenamento, nella misura accertata dal CTU e pari ad € 1.300,00/1.500,00 IVA compresa, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Ha resistito OL UC chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_6
e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese del giudizio di appello.
EN LI è rimasta contumace.
Preliminarmente deve rilevarsi che non è in atti (come da certificazione della Cancelleria) la “contestazione amichevole di incidente”, documento che non risulta prodotto da alcuna parte (né con scritti difensivi né a verbale udienza) e di cui questo Giudice non ha potuto prendere visione ignorandone, quindi, in toto, il contenuto;
è assorbente l'assenza del documento, assenza non certamente superabile dalle allegazioni difensive delle parti in
4 ordine al suo contenuto e sottoscrizione evidenziandosi che un documento esplica la sua efficacia probatoria solo se prodotto e, quindi, esaminabile e valutabile dal Giudice.
Passando ai motivi di appello e, segnatamente, al motivo di gravame sub 4) deve rilevarsi che, in effetti, sono inconferenti le argomentazioni del primo Giudice che si fondano su mere illazioni concernenti rapporti personali tra alcune parti, trattandosi di argomenti non giuridici, da soli inidonei a fondare un ragionamento decisorio;
ciò non significa che la decisione cui il primo giudice è pervenuto sia sbagliata;
la decisione è corretta ma altrimenti motivabile come si dirà in seguito esaminando i vari motivi di appello.
I motivi 1),2),3),5) attengono tutti alla valutazione delle risultanze probatorie, cioè, testi, documenti e CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro;
tali motivi impongono al Giudice di appello di verificare se il primo Giudice ha fatto un buon governo delle risultanze istruttorie e, quindi, a verificare se sulla base di esse può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice di provare l'evento lesivo come descritto in atto di citazione.
Infatti, la presunzione di cui all'art 2054, 2°c. cc invocata da parte attrice/appellante opera sul piano dell'elemento soggettivo ma presuppone che colui che allega di avere subito danni nel sinistro provi l'evento nella sua dinamica, il danno ed il nesso causale tra detto evento e tale danno;
solo dopo avere fornito la predetta prova il danneggiato può beneficiare della presunzione di pari colpevolezza di cui all'art 2054, 2°c. cc.
Ciò premesso deve ritenersi corretta la sentenza di primo grado laddove conclusivamente ritiene non provato l'evento; ciò per i seguenti motivi:
• è pacifico che non sia intervenuta una Pubblica Autorità a rilevare il sinistro;
5 • la dinamica descritta in citazione è del tutto generica leggendosi in essa che la “la Fiat 600 condotta da LI EN investiva il calesse…” (omesso il come, il dove dell'urto e perché….); anche le richieste stragiudiziali che hanno preceduto il giudizio non spiccano per specificità di particolari della dinamica leggendosi solo in una di esse che la LI investiva il calesse “per una errata manovra” (è omessa ogni indicazione di quale sia stata l'errata manovra); solo nella memoria ex art 320 cpc, a fronte di specifica eccezione di genericità della citazione sollevata dall'assicurazione convenuta, la difesa attorea ha inserito nella formulazione di un capitolo di prova, la laconica indicazione che l'auto della LI proveniva da tergo e investiva la ghingetta nel tentativo di sorpasso;
tale tentativo di integrazione non dà comunque conto del perché possa essersi verificato un evento dannoso così grave come indicato in citazione;
non è dato sapere se l'urto è avvenuto in tratto rettilineo, tra quale parte dell'auto e contro quale parte del calesse;
a quali velocità marciassero auto e calesse, quali danno abbiano riportato auto e calesse.
• Il “fantomatico” CID non è stato prodotto.
• non esistono foto del sinistro, della c.d. posizione ex post urto che riprenda auto e cavallo con ghinghetta nel luogo indicato come teatro dell'evento;
• Di nessuno aiuto sono i testi escussi evincendosi chiaramente dalle loro deposizioni che tale soggetti non hanno visto sinistro per cui è causa;
quanto al teste
, nell'ambito di contraddittorie e Testimone_3 generiche affermazione (infarcite da “mi sembra” e “forse), dice, chiaramente, che si era fermato nelle sue terre e,
“poi ho raggiunto che mi ha rassicurato sullo stato di Pt_1 salute suo e dicendomi che il cavallo si era ferito”. Anche la deposizione del teste è generica ed Testimone_4
6 incoerente;
da un lato, dice di essersi soffermato a lato della sua corsia per fare passare il calesse ed ammirare il cavallo;
da altro lato, dice di avere visto il sinistro ma non si capisce come abbia fatto dovendosi presumere che il calesse fosse già passato a suo fianco e andato oltre nell'opposta direzione. Ancora, dichiara di non essersi fermato ma riferisce che il cavallo è caduto e si è fatto male “ma non so dove”; che la stanga della ghinghetta si è rotta “ma non so dove”; “non ricordo le condizioni meteo”
“non ricordo il colore del cavallo” (nonostante lo avesse
“ammirato”, rimanendone colpito); “ho visto sopraggiungere 2/3 persone a piedi” (circostanza che neppure il riferisce). Pt_1
• È conseguenziale a quanto evidenziato nei punti che precedono la conclusione della CTU esperita nel primo grado;
premesso che la CTU dinamico-ricostruttiva elabora e confronta dati oggettivi acquisiti in sede di istruttoria orale e/o documentale (specifici danneggiamenti, esatta individuazione dei luoghi;
inequivoche deposizioni testimoniali), deve ritenersi che la conclusione del CTU - secondo cui la dinamica del sinistro non può essere tecnicamente ricostruita in quanto l'assenza (quantomeno) di documentazione fotografica ritraente i veicoli incidentati non permette di pronunciarsi, sotto il profilo tecnico, sulla congruenza fra dinamica denunciata ed effetti deformanti effettivamente reliquati - è condivisibile ed in linea con le sopra indicate risultanze probatorie evidenziandosi che non è contestabile (come, invece, contesta parte appellante) che difettino in atti fotografie inequivocamente riferibili all'evento decritto;
le foto di una ghinghetta prodotte con la citazione di 1° grado sono del tutto anonime e prive di riferibilità all'evento; potrebbero riferirsi a qualsiasi ghinghetta e, comunque, sono ictu oculi diverse dalla foto consegnata (in violazione delle norme processuali) al CTU e raffigurante un relitto di
7 calesse;
quanto alla vettura, essa era stata venduta ancora prima della causa e, comunque, non è stata messa a disposizione del CTU. Si ribadisce che solo dal confronto tra i danni, rispettivamente, dell'auto e della ghinghetta, avrebbe potuto scaturire un giudizio di veridicità dell'evento dannoso come descritto.
• Pertanto, è conclusivamente infondato anche il motivo sub 6) di gravame in quanto, per tutto quanto sopra indicato, è vero che il quadro probatorio ricavabile dagli atti processuali è carente e, comunque, inidoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea;
in applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che è anche regola di giudizio, l'inadeguatezza e insufficienza del quadro probatorio equivale a mancata prova e produce effetti decisori in danno della parte che era onerata della prova di tali elementi. Le spese del presente giudizio di appello sono a carico di parte appellante;
si liquidano come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore dichiarato in atto di appello (euro 15.00000), sia pure effettuando una riduzione per adeguarle all'attività in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, così decide: respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite alle parti appellate che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La Spezia, 2/7/2024
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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