Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03473/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Bordeaux, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Questura di Lecco, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto -OMISSIS- del Questore di Lecco con cui è stato revocato il permesso di soggiorno valido fino al 10 marzo 2023;
nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. IT RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, nato il [...] a -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, residente a [...], -OMISSIS-, era titolare del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato dalla Questura di Lecco il 10 marzo 2021 e valido fino al 10 marzo 2023.
Dal certificato del casellario giudiziale il Questore di Lecco accertava l’adozione, a suo carico, del decreto emesso dal Tribunale di -OMISSIS- in data 12 gennaio 2022 con la quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della “Sorveglianza Speciale per anni 1”, conseguente alle vicende giudiziarie (riportate per esteso nel provvedimento questorile impugnato) e alla condotta tutt’altro che irreprensibile che aveva contraddistinto la sua vita in Italia.
Successivamente, peraltro, il sig. -OMISSIS- in data 25 febbraio 2022, 6 luglio 2022 e 25 agosto 2022 veniva ulteriormente deferito per violazione degli obblighi di cui alla suindicata misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.
In relazione alle anzidette vicende si instauravano a carico dello stesso -OMISSIS- plurimi processi penali, alcuni dei quali sfociati in gravi sentenze di condanna.
Nel predetto contesto il Questore di Lecco rilevava altresì che “ in numerose delle occasioni inerenti le segnalazioni sopra elencate lo straniero si accompagnava a soggetti stranieri pregiudicati e/o ritenuti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, commettendo plurime condotte antigiuridiche che spesso hanno avuto particolare eco mediatico nel territorio -OMISSIS-, in particolare per fatti avvenuti presso il centro Commerciale "-OMISSIS-" e presso la locale Stazione ferroviaria” .
In relazione a quanto sopra il Questore adottava quindi l’impugnato decreto con il quale revocava il permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato dalla Questura di Lecco il 10 marzo 2021 e valido fino al 10 marzo 2023, informandolo che si sarebbe proceduto all’allontanamento dal Territorio Nazionale, dovendo ex articolo 13. comma 2. lettera C del D.Lgs 286/98 e succ. mod..
Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso in esame, affidato, in sintesi alla censura che il Questore di Lecco non avrebbe valutato correttamente la sua posizione (in particolare il fatto che la sua famiglia – genitori e fratelli - vive in Italia) e adeguatamente motivato – anche in punto di pericolosità sociale - le sue conclusioni negative.
Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 5 febbraio 2026 il legale del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato ricevuto dal signor -OMISSIS-.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è palesemente infondato, ritenendo il Collegio di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in occasione della reiezione dell’esame dell’istanza di sospensiva (ordinanza n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2023):
“ la motivazione appare solidamente ancorata a precedenti penali e di polizia che legittimano e rendono proporzionale l’esito negativo del giudizio comparativo – peraltro insindacabile nel merito, ove non manifestamente illogico, come nel caso di specie – tra esigenze di protezione sociale e legami familiari;
(…) d’altra parte, la recente adozione nei confronti del cittadino straniero della misura della sorveglianza speciale e la reiterata violazione di tale misura sono indici significativi di una personalità non incline ad una adeguata “integrazione” con il tessuto sociale di riferimento ”.
Risulta invero che il Questore di Lecco, preso atto dei precedenti penali del ricorrente e delle inosservanze continue alle misure di prevenzione adottate nei suoi confronti, articolatamente descritte nel decreto del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2022 di applicazione nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale di P.S., altro non poteva fare, senza neppure la necessità di integrare le motivazioni riportate negli atti posti a fondamento della sua decisione, che emettere il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.
Solo ad abundantiam può rilevarsi che il ricorrente, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, incorreva in una lunga serie di condanne penali per le quali “ è attualmente detenuto presso il carcere di -OMISSIS- con fine previsto ad oggi per il 24.11.2031 in seguito alla determinazione di un cumulo di pene ” (nota Questura di Lecco del 16 dicembre 2025, in atti).
E che anche in tale situazione il ricorrente ha continuato ad assumere comportamenti gravemente antisociali, risultando deferito recentemente, in data 10 ottobre 2025, durante la detenzione in carcere, per lesioni e percosse a danni di un altro detenuto (vedi nota questorile sopra citata).
Né può ritenersi che la situazione familiare del sig. -OMISSIS- fosse tale da determinare una diversa valutazione della sua pericolosità sociale, considerato che la presenza in Italia della famiglia di origine non costituisce affatto una condizione di inespellibilità, né una motivazione tale e sufficiente a controbilanciare il giudizio di pericolosità sociale espresso dall’Autorità di P.S. quando in presenza di reati gravi e di grave pericolosità sociale del reo, il diniego del permesso di soggiorno è legittimo.
Sul punto è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la presenza della famiglia"... sul territorio nazionale non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ...", ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale italiano (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 12018, n. 2645).
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono comunque motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.