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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3332/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAZZETTI GIULIA e Avv. ALBERTI STEFANO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GAZZETTI CP_1 C.F._2
GIULIA e Avv. ALBERTI STEFANO
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), P.za S.Paolo all'Orto n.22 presso lo studio dei difensori
Con l'intervento di:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRILLANTE Parte_2 C.F._3
LAURA ed elettivamente domiciliata in Pisa (PI), P.za S.Paolo all'Orto n.22 presso lo studio del difensore
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 21.05.2005, trascritto nel registro di Stato civile del predetto Comune al nr. 52 parte I - anno 2005 - Comune di PISA (PI) - Ufficio 1 dalla cui unione nascevano le figlie: (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_2 C.F._4
residente con i genitori in Largo I. Nievo, 9, la quale frequenterà a partire da settembre p.v. il terzo anno delle scuole superiori di Pisa, Via Contessa Matilde, 74 e C.F. Persona_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]I. Nievo, 9 (trattasi di C.F._3
unità abitativa distinta da quella di residenza dei genitori ma parte del medesimo fabbricato condominiale e pertanto contraddistinta da medesimo numero civico), studentessa attualmente iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari dell'Università di Pisa, non economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Pisa il 21.05.2005, trascritto nel registro di Stato civile del predetto
Comune al nr. 52 parte I - anno 2005 - Comune di PISA (PI) - Ufficio 1;
2 ASSEGNA la casa familiare, che rimane in regime di comproprietà tra i coniugi ( Parte_1
7/10; 3/10) alla sig.ra che ivi mantiene la
[...] CP_1 Parte_1
propria residenza.
3 AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni CP_2 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e mantenendo la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale di Pisa, Viale I. Nievo, 9. I genitori trascorrono con la figlia minore un tempo tendenzialmente equivalente, in base agli accordi tra i medesimi e sempre nel superiore interesse della minore, della sua serenità ed organizzazione quotidiana. Relativamente al piano genitoriale per la gestione della figlia minore per quanto concerne le festività natalizie la figlia minore starà con CP_2
ciascun genitore continuativamente per la durata di una settimana, alternando di anno in anno quella dal 25 al 31 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore per metà dei giorni di vacanza scolastica alternando di anno in anno la prima metà alla seconda metà; nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Restano sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori volti a consentire che la figlia abbia un significativo ed intenso rapporto con entrambi. Quanto al tragitto casa-scuola e scuola-casa (orario di scuola: 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì e 8:00-12:00 il sabato), quando necessario (la minore è oggi quindicenne e l'abitazione di Viale I. Nievo, 9 è poco distante dall'istituto scolastico di Via Contessa
Matilde), i genitori accompagneranno la figlia, alternandosi. A tal fine i ricorrenti si sono impegnati a comunicarsi l'un l'altro, con congruo anticipo, i rispettivi turni di lavoro poiché soggetti a variazioni settimanali. Il criterio dell'alternanza in funzione dei turni di lavoro è applicato anche con riguardo agli spostamenti da e verso la palestra della Scuola Fragale di
Pisa, Via Cuoco, 15 (orario: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00) e, più in generale,
3 per qualsivoglia spostamento legato, ad esempio, a gite scolastiche, attività sportive o di svago, attività extracurriculari, visite mediche, etc.;
4 PONE a carico del sig. l'obbligo, per intero, del mantenimento ordinario della CP_1
figlia minore e della figlia maggiorenne fintanto che entrambe CP_2 Parte_2
non saranno economicamente autosufficienti, nella misura seguente. Il padre è obbligato a versare entro il giorno 15 di ogni mese a ciascuna figlia la somma di Euro 200,00
(duecento//00), quindi 400,00(quattrocento//00) euro in totale, rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT. Quanto destinato ad AN è versato alla madre fintanto che la figlia non avrà compiuto 18 anni. Quanto alla figlia maggiorenne il detto importo è versato Pt_2
direttamente alla stessa. Con riferimento alle spese di carattere straordinario che si riterranno necessarie e/o opportune per la figlia minore nonché per quella maggiorenne fin quando non economicamente autosufficiente, quali a titolo esemplificativo quelle di carattere sanitario, scolastico e ricreativo, comunque preventivamente concordate, salvo il caso di comprovata necessità e urgenza, sono sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso entro dieci giorni dalla richiesta al genitore che le abbia eventualmente anticipate per intero, dietro esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso. Quanto alla quota per l'abbonamento annuale al corso sportivo presso la Scuola Fragale di Pisa, Via
Cuoco, 15 della minore detta spesa è integralmente sostenuta dalla madre. CP_2
L'assegno unico universale per la figlia è integralmente percepito dalla sig.ra CP_2
I signori e hanno prestato reciproco consenso Parte_1 Parte_1 CP_2 all'espatrio, con comunicazione preventiva all'altro genitore, acconsentendo che ciascuno di essi possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto ed altresì al rilascio CP_2
del passaporto personale della minore e/o di qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno Parte_1 CP_2
può mutare la propria residenza, salvo l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione rilevante;
- entrambi i coniugi continuano a contribuire nella misura del 50% alla rata mensile del mutuo gravante la casa familiare, che rimane in regime di comproprietà tra i coniugi ( Parte_1
7/10; 3/10), già assegnata alla sig.ra
[...] CP_1 Parte_1
- i sig.ri e rimangono altresì comproprietari, Parte_1 CP_1
rispettivamente nella misura di 7/10 e 3/10, di box in lamiera ad uso garage sito in Pisa, Largo
4 I. Nievo, 9, meglio identificato al Fgl. 8, Part. 822, Sub. 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Pisa;
- il sig. provvede a trasferirsi presso altra abitazione, possibilmente in zona CP_1
limitrofa alla casa coniugale, e ivi stabilisce la propria residenza anagrafica;
- i sig.ri e hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento in Parte_1 CP_2
loro favore, essendo attualmente autonomi ed in grado di provvedere a se stessi con le proprie sostanze;
- i coniugi hanno fatto presente di essere cointestatari del conto corrente n. 3846/1739 acceso presso la BNL Filiale di Pisa, P.za Manin, 10, che hanno dichiarato di voler mantenere aperto poiché finalizzato alla gestione delle spese familiari.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte del 11/02/2025.
Così deciso a Pisa il 11/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3332/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAZZETTI GIULIA e Avv. ALBERTI STEFANO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GAZZETTI CP_1 C.F._2
GIULIA e Avv. ALBERTI STEFANO
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), P.za S.Paolo all'Orto n.22 presso lo studio dei difensori
Con l'intervento di:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BRILLANTE Parte_2 C.F._3
LAURA ed elettivamente domiciliata in Pisa (PI), P.za S.Paolo all'Orto n.22 presso lo studio del difensore
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 21.05.2005, trascritto nel registro di Stato civile del predetto Comune al nr. 52 parte I - anno 2005 - Comune di PISA (PI) - Ufficio 1 dalla cui unione nascevano le figlie: (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_2 C.F._4
residente con i genitori in Largo I. Nievo, 9, la quale frequenterà a partire da settembre p.v. il terzo anno delle scuole superiori di Pisa, Via Contessa Matilde, 74 e C.F. Persona_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]I. Nievo, 9 (trattasi di C.F._3
unità abitativa distinta da quella di residenza dei genitori ma parte del medesimo fabbricato condominiale e pertanto contraddistinta da medesimo numero civico), studentessa attualmente iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari dell'Università di Pisa, non economicamente autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Pisa il 21.05.2005, trascritto nel registro di Stato civile del predetto
Comune al nr. 52 parte I - anno 2005 - Comune di PISA (PI) - Ufficio 1;
2 ASSEGNA la casa familiare, che rimane in regime di comproprietà tra i coniugi ( Parte_1
7/10; 3/10) alla sig.ra che ivi mantiene la
[...] CP_1 Parte_1
propria residenza.
3 AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni CP_2 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e mantenendo la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale di Pisa, Viale I. Nievo, 9. I genitori trascorrono con la figlia minore un tempo tendenzialmente equivalente, in base agli accordi tra i medesimi e sempre nel superiore interesse della minore, della sua serenità ed organizzazione quotidiana. Relativamente al piano genitoriale per la gestione della figlia minore per quanto concerne le festività natalizie la figlia minore starà con CP_2
ciascun genitore continuativamente per la durata di una settimana, alternando di anno in anno quella dal 25 al 31 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore per metà dei giorni di vacanza scolastica alternando di anno in anno la prima metà alla seconda metà; nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Restano sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori volti a consentire che la figlia abbia un significativo ed intenso rapporto con entrambi. Quanto al tragitto casa-scuola e scuola-casa (orario di scuola: 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì e 8:00-12:00 il sabato), quando necessario (la minore è oggi quindicenne e l'abitazione di Viale I. Nievo, 9 è poco distante dall'istituto scolastico di Via Contessa
Matilde), i genitori accompagneranno la figlia, alternandosi. A tal fine i ricorrenti si sono impegnati a comunicarsi l'un l'altro, con congruo anticipo, i rispettivi turni di lavoro poiché soggetti a variazioni settimanali. Il criterio dell'alternanza in funzione dei turni di lavoro è applicato anche con riguardo agli spostamenti da e verso la palestra della Scuola Fragale di
Pisa, Via Cuoco, 15 (orario: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00) e, più in generale,
3 per qualsivoglia spostamento legato, ad esempio, a gite scolastiche, attività sportive o di svago, attività extracurriculari, visite mediche, etc.;
4 PONE a carico del sig. l'obbligo, per intero, del mantenimento ordinario della CP_1
figlia minore e della figlia maggiorenne fintanto che entrambe CP_2 Parte_2
non saranno economicamente autosufficienti, nella misura seguente. Il padre è obbligato a versare entro il giorno 15 di ogni mese a ciascuna figlia la somma di Euro 200,00
(duecento//00), quindi 400,00(quattrocento//00) euro in totale, rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT. Quanto destinato ad AN è versato alla madre fintanto che la figlia non avrà compiuto 18 anni. Quanto alla figlia maggiorenne il detto importo è versato Pt_2
direttamente alla stessa. Con riferimento alle spese di carattere straordinario che si riterranno necessarie e/o opportune per la figlia minore nonché per quella maggiorenne fin quando non economicamente autosufficiente, quali a titolo esemplificativo quelle di carattere sanitario, scolastico e ricreativo, comunque preventivamente concordate, salvo il caso di comprovata necessità e urgenza, sono sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso entro dieci giorni dalla richiesta al genitore che le abbia eventualmente anticipate per intero, dietro esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso. Quanto alla quota per l'abbonamento annuale al corso sportivo presso la Scuola Fragale di Pisa, Via
Cuoco, 15 della minore detta spesa è integralmente sostenuta dalla madre. CP_2
L'assegno unico universale per la figlia è integralmente percepito dalla sig.ra CP_2
I signori e hanno prestato reciproco consenso Parte_1 Parte_1 CP_2 all'espatrio, con comunicazione preventiva all'altro genitore, acconsentendo che ciascuno di essi possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto ed altresì al rilascio CP_2
del passaporto personale della minore e/o di qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno Parte_1 CP_2
può mutare la propria residenza, salvo l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione rilevante;
- entrambi i coniugi continuano a contribuire nella misura del 50% alla rata mensile del mutuo gravante la casa familiare, che rimane in regime di comproprietà tra i coniugi ( Parte_1
7/10; 3/10), già assegnata alla sig.ra
[...] CP_1 Parte_1
- i sig.ri e rimangono altresì comproprietari, Parte_1 CP_1
rispettivamente nella misura di 7/10 e 3/10, di box in lamiera ad uso garage sito in Pisa, Largo
4 I. Nievo, 9, meglio identificato al Fgl. 8, Part. 822, Sub. 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Pisa;
- il sig. provvede a trasferirsi presso altra abitazione, possibilmente in zona CP_1
limitrofa alla casa coniugale, e ivi stabilisce la propria residenza anagrafica;
- i sig.ri e hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento in Parte_1 CP_2
loro favore, essendo attualmente autonomi ed in grado di provvedere a se stessi con le proprie sostanze;
- i coniugi hanno fatto presente di essere cointestatari del conto corrente n. 3846/1739 acceso presso la BNL Filiale di Pisa, P.za Manin, 10, che hanno dichiarato di voler mantenere aperto poiché finalizzato alla gestione delle spese familiari.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte del 11/02/2025.
Così deciso a Pisa il 11/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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