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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 779/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. EMILIO LAFERRERA;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti, dall'avv. MARIA GIGLIOLA MARINO;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: infortunio sul lavoro;
indennizzo.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Catania premettendo: di aver svolto attività lavorativa quale autotrasportatore e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 3/10/2018 riportando postumi invalidanti permanenti alla mano e al gomito sinistro;
di essersi recato al Pronto Soccorso di Paternò per le prime cure, ove veniva diagnosticata la frattura dello scafoide carpale sinistro;
di essere stato sottoposto a intervento chirurgico mediante applicazione di vite metallica di osteosintesi di fissazione e cerchiaggio metallico in data 25/10/2018; di aver effettuato la visita medico legale presso l' all'esito della quale gli veniva riconosciuta una CP_1
menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8%; che in data 4/10/2019 aveva avanzato opposizione in via amministrativa, chiedendo riconoscersi il danno biologico nella misura del 22%; che, a fronte di tale opposizione, l' non aveva dato positivo riscontro CP_1
alle richieste.
Tanto premesso, chiedeva di: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data
03/10/2018, subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 22% almeno (come da relazione ctp del Dott. ) o una percentuale che risulterà più esatta a Persona_1
seguito di CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente rendita e/o indennità; c) per l'effetto, condannare l' al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici CP_2
economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”.
2 Nella resistenza dell'ente previdenziale, il Tribunale di Catania, istruita la causa mediante
C.T.U. medica, così statuiva: “(…) dichiara, in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 3.10.2018, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni all'integrità psicofisica nella misura del 15%; condanna, conseguentemente, l a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in capitale per CP_1
le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 15%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
compensa per metà le spese di lite;
condanna l' al pagamento, in favore di parte CP_1
ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquidano, per la parte già dimidiata, in complessivi € 2.319,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Appellava detta sentenza , con ricorso depositato in data 19/9/2023, cui Parte_1
resisteva l'Ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di appello, censura l'impianto Parte_1
motivazionale della sentenza di primo grado nella parte relativa alla valutazione del danno biologico. Deduce, in particolare, che, in relazione all'anchilosi del polso sinistro, il giudicante si sarebbe allontanato dagli esiti della C.T.U., per far proprie le valutazioni espresse dall di dissenso in ordine alla valutazione del danno biologico nella CP_1
misura del 5%. Precisa a tal fine che il punto percentuale stimato dal C.T.U., nella misura del 5%, è a ragion veduta corretto, in virtù del fatto che una stima del 4% (per come indicata da parte appellata e dal giudice di prime cure), sarebbe in contraddizione con gli esiti clinici e con le valutazioni riportate in atti che depongono tutte all'unisono su una limitazione funzionale del polso in misura superiore alla metà del movimento consentito. Sotto altro
3 profilo, deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione del danno biologico del polso, conformandosi alle conclusioni dell e richiamando dei dati CP_1
e classificazioni nosologiche errate, che di fatto hanno condotto a esiti e stime inferiori al dato reale e concreto. Deduce, altresì, l'omessa valutazione da parte del CTU di altri aspetti patologici che avrebbero diretta influenza sulla valutazione del danno biologico. Lamenta, nello specifico, che il consulente d'ufficio ha omesso di valutare tutte le conseguenze della menomazione subita e le voci di danno ad essa correlate attribuendo una percentuale inadeguata ai postumi invalidanti. In particolare, lamenta la mancata valutazione anche della pseudo artrosi presente nell'articolazione del polso e del gomito.
2. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3. Va premesso che nessuna impugnazione è stata proposta dall . Parte_2
4. Va premesso, altresì, che nella sentenza impugnata, in ordine alla questione principale oggetto di censura, il giudice di prime cure ha così statuito: “… i rilievi critici dell' CP_1
appaiono condivisibili con riguardo al grado di invalidità riscontrato per l'anchilosi al polso, rispetto alla quale il CTU ha accertato, nella propria relazione, che “L'estensione del polso è possibile fino a 40° e la flessione del polso fino a 20°. Capacità prensile buona e non ridotta”, attribuendo una percentuale di invalidità pari al 5%. A tali conclusioni l'Ente ha replicato che “fisiologicamente, il nostro polso ha una escursione in totale di
110° (50° in estensione e 60° in flessione), quindi, anche in questo caso si ha una riduzione di articolarità di meno di 1/2 di tale distretto anatomico. Il cod. 237, portato a riferimento dal CTU, prevede una valutazione massima in anchilosi del polso non dominate dell'8%, se ne deduce che aver valutato il 5% una riduzione dell'articolarità del polso di sinistra quest'ultima appare alquanto eccessiva, dato che la riduzione di 1/2 dei movimenti articolari sono pari al 4% rispetto all'anchilosi”. Rispetto a tale rilievo nessuno specifico chiarimento è stato fornito dal CTU sulle motivazioni che dovrebbero condurre all'attribuzione di un grado di invalidità pari al 5% pur a fronte di una articolarità compromessa per non più della metà. Invero, l'articolarità residua del polso riscontrata
4 dal CTU implica una riduzione totale di -50° su 110° di complessiva articolarità (in particolare -10° in estensione e -40° in flessione); si riscontra quindi una riduzione della articolarità non superiore alla metà e per la quale appare adeguato e coerente il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 4%, pari alla metà del valore massimo tabellato, in luogo della percentuale del 5% riconosciuta dal CTU”.
Va premesso, ancora, che questo collegio, ritenuto che la consulenza tecnica espletata in primo grado non offrisse sufficienti elementi di valutazione ai fini della decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.09.2024, ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di “accertare, tenuti presenti i motivi di appello, il grado di invalidità conseguente alle patologie accertate in capo all'odierno appellante in esito al giudizio di primo grado (Esiti di pregressa lussazione post-traumatica con frattura del gomito sinistro con limitazioni funzionali. Pregressa frattura coronoide ulnare sn – frattura pluriframmentaria allo scafoide carpale sn osteosintetizzata con viti con limitazioni funzionali) nonché se l'ulteriore patologia lamentata (osteoartrosi) sia eziologicamente riconducibile all'infortunio allo stesso occorso in data 3.10.2018, determinando, in caso di esito positivo, la percentuale del conseguente stato invalidante a norma del d.lgs 2000/38, specificando i criteri medico-legale applicati”.
5. Nella relazione peritale, depositata il 23.12.2024, il nominato CTU, dott. Per_2
, ha così concluso: “Esiti lussazione gomito sinistro con frattura della coronoide con
[...]
limitazione dell'articolarità complessiva di 1/2. Esiti frattura scafoide carpale sinistro sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con limitazione dell'articolarità complessiva di 1/3. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI A seguito dell'incidente il periziando ha subito una lussazione gomito sinistro e una frattura pluriframmentaria scafoide carpale sinistra osteosintetizzata con viti. Le voci delle Tabelle delle
Menomazioni del D.M. del 12/07/2000 che più si avvicinano a questo complesso quadro sintomatologico sono la: 230 che fissa fino a 18 arto non dominate [rectius: dominante]
15 arto non dominate [rectius: dominante] punti percentuali “Anchilosi del gomito in
5 posizione favorevole con prono-supinazione libera”. Si riconosce pertanto una percentuale del 9%. 237 che fissa fino a 10 arto non dominate [rectius: dominante] 8 arto non dominate [rectius: dominante] punti percentuali “Anchilosi del polso in posizione senza limitazione della prono-supinazione”. Si riconosce pertanto una percentuale del 3%.
In particolare la pregressa lussazione del gomito è evoluta nel tempo in una artrosi post- traumatica dell'articolazione radio-ulnare per danneggiamento della cartilagine articolare interposta tra la regine olecranica e la troclea omerale. In base a questi criteri ritengo opportuno riconoscere al periziando un danno biologico complessivo del 12%
(dodici percento) come computo totale del danno subito..”.
In risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte appellante (“… In data 25/11/2024 il sig. effettuava ulteriore consulenza fisiatrica presso lo studio del dott. Pt_1 Per_3
che all' esame obiettivo descrive: spalla sinistra dolore alla digitopressione in
[...]
corrispondenza del trochite omerale con dolore ai massimi gradi con impossibilità di intrarotazione ai massimi gradi, gomito sx bloccato in semiflessione con ROM articolare flesso-estensione 60°-150°, possibile la pronosupinazione ma con sintomatologia antalgica ai massimi gradi e deficit di forza;
polso sx con limitazione alla flessione ai primi gradi con blocco articolare ai massimi gradi, deficit di forza. Nel paziente nonostante la fisiochinesiterapia permane lo stato di impotenza funzionale arto superiore sinistro con sintomatologia algica e deficit articolare spalla, gomito e polso sx. Tali menomazioni sono tabellate da tutta la letteratura esistente con una percentuale non inferiore al 22% e sono ampiamente documentate e accertate dai diversi medici che hanno avuto in cura il paziente;
a tal uopo non si comprende come possa essere stato valutato senza tenere conto della perdita funzionale a carico delle articolazioni del braccio in questione. Lo stesso dott. nel proprio giudizio diagnostico a pagina 14, valuta una riduzione di ½ Per_2
dell'articolarità complessiva del gomito e di 1/3 del polso sn, così da dare ragione al sig.
, ma si contraddice nell'assegnazione della percentuale di invalidità Parte_1
secondo le tabelle assegnando un punteggio errato pari al 12%), il nominato CP_1
6 consulente ha così risposto: “La valutazione dell'invalidità per l'appellante si fonda sia su dei concetti di biomeccanica di funzionalità dell'arto superiore che sull'indispensabile supporto dei valori tabellari del DM 12/07/200. L'articolazione del gomito e quella del polso sono due articolazioni viciniori che provvedono alla funzionalità dell'avambraccio.
In particolare il gomito è un ginglimo laterale dotato di due libertà di movimento flesso- estensione e prono-supinazione. Il polso è una articolazione a sella dotata di tre grandi di movimento flesso-estensione, inclinazione radiale e inclinazione cubitale. Infine alcuni muscoli come il flessore radiale del carpo e il flessore ulnare del carpo, si inseriscono su entrambe le articolazioni. Dalla coordinazione dell'articolazione di polso e gomito e grazie all'avvolgimento tra di loro delle due ossa dell'avambraccio (radio e ulna), tramite la membrana interossea, deriva il complesso movimento della pronosupinazione e della circonduzione (corrispondente alla rotazione del polso). Quindi nella valutazione globale si deve tenere conto di queste fondamentali basi anatomiche e fisiologiche. Altra considerazione da fare è che grazie all'omeostasi (adattamento) del nostro organismo esso riesce a vicariare la perdita di articolarità di una articolazione compensando con quella viciniori. Per esempio una perdita articolare della spalla, la scapolo-omerale viene compensata con la scapolo-toracica. Pertanto nella valutazione specialistica da me effettuata ho tenuto quindi conto sia delle tabelle del Danno Bilogico DM 12/07/2000 che della riduzione globale della funzionalità dei sei fondamentali movimenti del complesso articolare gomito-avambraccio-polso: flesso-estensione del gomito, flesso-estensione del polso, pronosupinazione, circumduzione e inclinazione radiale e ulnare del polso. Si conferma pertanto quanto scritto nella relazione tecnica”.
6. Esaminato l'elaborato peritale e ritenuto ancora una volta che la consulenza tecnica espletata non offrisse sufficienti elementi di valutazione ai fini della decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 3.07.2025, veniva disposta una nuova consulenza tecnica.
7 7. Nella relazione finale, depositata il 6.10.2025, il nominato CTU, dott. Persona_4
ha così concluso: “Il sig. , nato a [...], il [...], autista, Parte_1
nell'infortunio lavorativo in data 03/10/2018, ha riportato le seguenti lesioni: “Esiti di pregressa lussazione del gomito sinistro con frattura dell'epifisi distale radiale sinistra e del processo coronoide ulnare sinistra;
esiti di pregressa frattura dello scafoide carpale sinistro trattata con riduzione ed osteosintesi chirurgica con vite metallica”.
✓ In conseguenza dell'incidente stradale di cui all'infortunio lavorativo del 03/10/2018, è possibile riconoscere una menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura del 17% (diciassette per cento) di danno biologico (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 Luglio 2000 - 230. Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera: 18% d, 15% nd;
229. Esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale, fino a 4%; 235. Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale fino a 4%; Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi, 2%).
✓ In assenza di sufficienti dati forensi (soltanto un esame RX presente agli atti mostra l'artrosi a carico del gomito ed inoltre mancano esami strumentali precedenti all'infortunio) non è possibile fornire una risposta univoca sull'osteoartrosi”.
Il consulente ha precisato, altresì, che “La valutazione tiene conto sia del danno anatomico che di quello funzionale, proporzionalmente alle limitazioni articolari evidenziate e sopra riportate e, nel caso, del polso anche della presenza dei mezzi di sintesi.
Trattandosi di menomazioni non solo coesistenti ma anche concorrenti, dato che concorrono ad inficiare la funzionalità globale dello stesso arto sinistro, si ritiene di proporre una sommatoria complessiva con un punteggio totale del 17% (diciassette per cento) di danno biologico permanente”.
8 8. Le conclusioni del consulente tecnico - immuni da vizi logici, fondate su accertamenti esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione -, non specificamente contestate dall'ente previdenziale, appaiono pienamente condivisibili.
9. Tanto premesso, il collegio, alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti, ritiene che le censure sollevate dall'appellante abbiano trovato adeguato riscontro nelle conclusioni del consulente sopra riportate.
10. Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' va condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo CP_1
in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese delle CTU, come separatamente liquidate con decreto, vengono poste a carico definitivo dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in rendita per le CP_1 Parte_1
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio CP_1
grado, che vengono liquidate quanto al primo grado in € 4.638,00 e quanto al presente
9 giudizio in € 4.996,00, oltre CPA e IVA e rimborso spese generali al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Emilio Laferrera;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, CP_1
come liquidata in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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