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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6938/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/3/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Antonio Gnoni
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Giuseppe Maggio e Cosimo Punzi,
Resistente
Oggetto: retrodatazione assegni nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 4/6/2019 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere “titolare di pensione di inabilità civile al 100% dalla data dell'01/08/2013, così come riconosciuto con provvedimento di omologa del
Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – r.g. n. 4545/2013 emesso in data
19/12/2014”, espone di aver inoltrato ad in data 19/12/2017 domanda CP_1 diretta al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, lamenta che l' CP_1 con provvedimento del 25/5/2018, pur avendo accolto la richiesta, ha liquidato il trattamento di famiglia a decorrere dall'1/1/2018, anziché dall'Agosto 2013, epoca di decorrenza del suo stato di inabilità e rappresenta che il ricorso presentato in via amministrativa è stato respinto dal Comitato Provinciale CP_1 con Delibera del 12/3/2019.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede che venga dichiarato il proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dall'1/8/2013, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle relative prestazioni e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva nella quale chiede il CP_1 rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, prescrizione del diritto di credito azionato e decadenza e osservando, nel merito, che “l'inabilità a proficuo lavoro, che giustifica la prestazione degli ANF, è stata riconosciuta con decorrenza 01/01/2018 e, dunque, non possono attribuirsi ratei per i periodi precedenti”.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che l'art. 2 del D.L. n. 69/88, convertito in legge n.
153/88, nei primi otto commi prevede che “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) ((4)) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei
2 rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604. 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”
3 Dunque, il comma 8 di questo articolo prevede in particolare che, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare (c.d. “anf”), il nucleo familiare può essere composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Tanto premesso, si deve preliminarmente respingere la eccezione di prescrizione avanzata da , in quanto la ricorrente rivendica il diritto all'assegno per il CP_1 nucleo familiare per il periodo Agosto 2013 – Dicembre 2018 e ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale attraverso la presentazione della domanda amministrativa in data 19/12/2017 (cfr all. 2 del ricorso).
Passando all'esame del merito occorre ricordare il principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella legge n. 153 del
1988, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti (cfr Cassazione civile sez. VI, 23/12/2014,
n.27382; così anche Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, n.17922 richiamata dalla ricorrente).
Ciò premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare con decorrenza dalla data in cui è stato riconosciuto lo stato di inabilità al lavoro della ricorrente.
E' controversa tra le parti la data di decorrenza dello stato di inabilità utile ai fini della concessione della prestazione.
Parte ricorrente sostiene che la sua totale inabilità è stata riconosciuta sussistente dall'Agosto 2013 con il Decreto di omologa emesso il 22/12/2014 con il quale è stato accertata la invalidità al 100% a decorrere, per l'appunto, dall'Agosto del 2013 (vedasi allegato n.1 del ricorso) e ritiene che, conseguentemente, debbano esserle corrisposti da tale epoca (Agosto 2013) gli
Assegni per il Nucleo Familiare con componente inabile.
Secondo l' , invece, la inabilità è da riconoscersi soltanto a decorrere CP_1 dall'1/1/2018 come da verbale di visita medica.
Si deve a questo punto rilevare che la ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre al Decreto di omologa sopra citato, anche il Modello
Te08 del 25/5/2018 dal quale emerge che ella è titolare di pensione di
4 reversibilità cat. SO e di pensione cat. INV CIV numero 07099828 (vedasi
Allegato n.3 del ricorso).
Orbene, dalla comunicazione di riliquidazione Modello TE08 si evince che alla data del 25/05/2018 la pensione di invalidità civile era ancora in godimento.
Peraltro, parte resistente nella propria memoria non contesta che la ricorrente abbia percepito la pensione di invalidità civile ininterrottamente dall'1/8/2013 alla data di presentazione della domanda amministrativa relativa agli assegni per il nucleo familiare.
Non vi sono, quindi, ragioni per dubitare della permanenza dello stato di inabilità dal 2013 e lungo tutto l'arco temporale relativo alla retrodatazione oggetto del giudizio.
Si deve, pertanto, ritenere che la ricorrente abbia diritto a percepire l'Assegno per il Nucleo familiare richiesto con decorrenza dal riconoscimento giudiziale del suo stato di inabilità e cioè sin da Agosto 2013.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività svolta e al valore dichiarato della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo familiare con decorrenza sin dall'1/8/2013 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei CP_1 ratei arretrati dovuti per il periodo da Agosto 2013 a Dicembre 2017, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 14 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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