TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4373 dell'R.G.A.C. anno 2016, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in qualità di l.r. della ditta (p.iva Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Carabotta ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia alla via Primo Baratta n. 10;
- Appellante -
E
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Arturo Bevilacqua, presso lo studio del quale, in via Nazionale, 90, Serre (SA), è elettivamente domiciliata;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 407/2015 del Giudice di Pace di
Roccadaspide depositata il 21.10.2015 ed avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2013 reso dal GdP di Roccadaspide il 16.9.2013. 1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio della il Giudice di Pace di Controparte_1
Roccadaspide ingiungeva a in qualità di legale rappresentante Parte_1
della ditta di pagare alla ricorrente la somma di € 264,63, oltre interessi Parte_2
e spese legali, a titolo di corrispettivo per la consegna di generi alimentari.
A sostegno della domanda di ingiunzione la ricorrente allegava n. 3 fatture:
1/3014, 1/3122 e 1/0128, emesse tra il dicembre del 2012 ed il gennaio del 2013, per l'importo complessivo di € 264,63.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 88/2013, eccependo l'incompetenza territoriale del GdP di Roccadaspide in favore del GdP di Eboli e, nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento della merce consegnata, come attestato dalla quietanza “pagato”
apposta sulle fatture poste a fondamento del credito richiesto in monitorio.
Si costituiva parte opposta, contestando le motivazioni Controparte_1
poste a fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Incardinato il rapporto processuale, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione senza ammettere attività istruttoria, rigettando, in particolare, la prova testimoniale articolata da parte opponente e, con sentenza n. 407/2015, rigettava l'opposizione proposta.
Avverso tale decisione proponeva appello la , chiedendone Parte_1
la riforma ed insistendo sulle domande ed eccezioni proposte in primo grado.
Con comparsa depositata in data 10.11.2016, si costituiva e resisteva la
[...]
Parte_3
2
[...] Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la scrivente giudicante, divenuta assegnataria della causa a far data dal 12.11.2024, fissava l'udienza del
16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., ritenendo all'esito la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la sentenza di primo grado va integralmente confermata, avendo fatto il giudice di prime cure buon governo dei principi relativi agli istituti giuridici trattati.
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale del Gdp di Roccadaspide in favore di quello di Eboli, l'appellante la fonda sia sulla previsione del foro generale delle persone fisiche e/o giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.) che in forza della prescrizione di cui all'art. 20 c.p.c., che prevede il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, deducendo che l'appellante/opponente ha sede in Battipaglia ove, tra l'altro, è sorta l'obbligazione e la stessa doveva eseguirsi;
che la fornitura dei generi alimentari da parte della società appellata avveniva, infatti, presso il punto vendita della appellante sito in Battipaglia, alla via Ionio, ove avvenivano i relativi pagamenti, in contanti, come risulta dai DDT relativi, che riportano la dicitura “pagato”.
Relativamente alla motivazione del Giudice di prime cure, che ha affermato la sua competenza territoriale in forza del criterio del Forum destinatae solutionis ex artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., l'appellante eccepisce che detto criterio trova applicazione esclusivamente con riferimento alle obbligazioni pecuniarie aventi titolo giuridico certo ed incontestato in un contratto stipulato dalle parti documentante l'accordo raggiunto in ordine alla determinazione dei costi e dei prezzi, e non già in documenti a formazione unilaterale, come accade nel caso di asseriti crediti fondati su fatture, che sono documenti unilaterali;
deduce, inoltre, che, nel caso di specie, per espressa pattuizione e previsione proveniente dallo stesso creditore-appellato, il pagamento sarebbe avvenuto
3 alla consegna della merce presso il punto vendita della ditta appellante e nelle mani del personale, in tal modo ed a ciò autorizzato dal venditore.
Tali rilievi non sono meritevoli di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore
a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum
destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini
l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale,
i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art.
38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed
aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum")” (Cass. Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019) e “In tema di
obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun
margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (Ordinanza n. 39028 del
09/12/2021).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il credito è liquido ed è indicato nelle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione di pagamento. Si conviene con il difensore dell'appellante che le fatture sono documenti a formazione unilaterale,
e che spetta al creditore istante dimostrare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, ma,
4 come evidenziato dalla S.C., allo stato degli atti, al momento dell'introduzione del giudizio, le fatture costituiscono un titolo che determinano un credito liquido ai fini della determinazione della competenza territoriale, indipendentemente dalle contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
Anche l'altro rilievo dell'appellante, relativo al pagamento che doveva avvenire e sarebbe avvenuto alla consegna della merce presso il punto vendita della sua ditta, sita in Battipaglia – aspetto su cui si tornerà in seguito – è privo di pregio. Secondo la prospettazione della ricorrente ingiungente, all'atto della consegna della merce non vi è stato alcun pagamento;
conseguentemente l'obbligazione pecuniaria era ancora esistente dopo la consegna della merce. Ebbene, l'obbligazione pecuniaria a questo punto segue le regole ordinarie, in particolare l'art. 1182, co. 3, c.c., prima parte, che recita
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”; la ditta ricorrente ha sede nel Comune di Serre che rientra nel circondario del GdP di Roccadaspide, il quale correttamente ha ritenuto la sua competenza territoriale a giudicare la controversia in base al combinato disposto del richiamato art. 1182 co 3 c.c. e dell'art. 20 c.p.c.
Passando al merito, parte opponente/appellante si duole della decisione gravata perché è stata assunta senza ammissione della prova testimoniale dell'avvenuto pagamento della merce.
L'appellante richiama l'art. 2724 c.c., secondo cui la prova per testimoni è ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto ovvero quando vi è un qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante ed evidenzia, a tal proposito, che le fatture, in atti allegate, per stessa previsione del creditore opposto, richiedevano che il pagamento di quanto in esse riportato dovesse avvenire in contanti alla consegna;
che la prova testimoniale richiesta ed articolata da parte opponente aveva la scopo di provare che il pagamento fosse avvenuto con le prescritte modalità, sicché non se ne comprende il rigetto;
che il saldo contabile richiamato dall'Ill.mo Giudice di primo grado nell'ordinanza del 31.3.2015 non
5 avrebbe in alcun modo potuto dimostrare in maniera assoluta l'avvenuto o mancato pagamento, attesa l'eventuale consegna di contanti al consegnatario della merce, a ciò
autorizzato dal creditore per espressa previsione pattizia;
che alcune delle fatture, ovvero dei documenti di consegna depositati agli atti, recano la dicitura “PAGATO” e ciò costituisce un principio di prova scritta che avrebbe potuto essere valorizzato per ammettere la prova orale all'uopo articolata, oltre ad avere anche valore di quietanza.
Tali deduzioni sono infondate.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge una evidente discrasia tra le copie delle fatture allegate dalla ricorrente al fascicolo monitorio e quelle allegate da parte opponente al proprio fascicolo processuale.
In primo luogo, nella copia delle tre fatture allegate da parte opposta, vi è la sottoscrizione di avvenuta consegna della merce da parte del destinatario;
trattasi quindi di fatture accompagnatorie, ossia fatture che combinano le caratteristiche di una fattura immediata e di un documento di trasporto, integrando i dati relativi alla vendita dei beni con quelli necessari per accompagnare la merce durante il trasporto.
Tali fatture comprovano l'esecuzione delle prestazioni contrattuali descritte e quindi comprovano il credito vantato dal venditore. Peraltro, parte opponente non ha mai disconosciuto di aver ricevuto la merce, ma solo di aver estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui secondo il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non vi è
dubbio che la parte opposta abbia provato il diritto al corrispettivo per la merce con segnata alla ditta opponente.
In secondo luogo, la dicitura “pagato” risulta apposta a penna soltanto sulle copie delle fatture depositate nel fascicolo di parte opponente e non sulle copie allegate al fascicolo monitorio.
Tale dicitura non reca alcuna data né alcuna sottoscrizione che sia riconducibile alla ditta opposta;
a parere del Tribunale tale dicitura è stata apposta direttamente dalla sig.ra per procurarsi una scusa per non pagare la suddetta merce. Parte_1
6 Lo si desume tra l'altro nella fattura 1/0128, ove, a differenza delle altre si indica che il pagamento sarebbe dovuto avvenire dopo 30 giorni, quindi, è inverosimile che il pagamento fosse avvenuto al momento stesso della consegna;
nella fattura 1/3014 si evidenzia per iscritto il “sospeso” e, quindi, pure appare inverosimile che vi fosse stato un pagamento della al momento della consegna. Parte_1
I documenti così formati, con la dicitura “pagato” unilateralmente apposta dalla opponente senza data, senza sottoscrizione, senza alcun segno grafico che ne consenta la riconducibilità alla ditta opposta fornitrice, non integrano la causale del principio di prova scritta che ai sensi dell'art 2724 c.c avrebbe consentito al giudice di derogare al divieto previsto dall'art. 2726 c.c. di dimostrare l'avvenuto pagamento con testimoni.
Pertanto, la decisione del Giudice di Pace non ammettere la prova testimoniale è corretta così come la decisione di rigettare l'opposizione a D.I.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore della causa.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), , Parte_1
in qualità di legale rappresentante della ditta è tenuta alla refusione del Parte_2
doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 4373/2016
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata che si liquidano in € 450,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge sull'importo dell'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Arturo Bevilacqua per dichiarato anticipo fattone;
3) dà atto che sussistono le condizioni normative affinché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno il 13 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4373 dell'R.G.A.C. anno 2016, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in qualità di l.r. della ditta (p.iva Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Carabotta ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia alla via Primo Baratta n. 10;
- Appellante -
E
(c.f. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Arturo Bevilacqua, presso lo studio del quale, in via Nazionale, 90, Serre (SA), è elettivamente domiciliata;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 407/2015 del Giudice di Pace di
Roccadaspide depositata il 21.10.2015 ed avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2013 reso dal GdP di Roccadaspide il 16.9.2013. 1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio della il Giudice di Pace di Controparte_1
Roccadaspide ingiungeva a in qualità di legale rappresentante Parte_1
della ditta di pagare alla ricorrente la somma di € 264,63, oltre interessi Parte_2
e spese legali, a titolo di corrispettivo per la consegna di generi alimentari.
A sostegno della domanda di ingiunzione la ricorrente allegava n. 3 fatture:
1/3014, 1/3122 e 1/0128, emesse tra il dicembre del 2012 ed il gennaio del 2013, per l'importo complessivo di € 264,63.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 88/2013, eccependo l'incompetenza territoriale del GdP di Roccadaspide in favore del GdP di Eboli e, nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento della merce consegnata, come attestato dalla quietanza “pagato”
apposta sulle fatture poste a fondamento del credito richiesto in monitorio.
Si costituiva parte opposta, contestando le motivazioni Controparte_1
poste a fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Incardinato il rapporto processuale, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione senza ammettere attività istruttoria, rigettando, in particolare, la prova testimoniale articolata da parte opponente e, con sentenza n. 407/2015, rigettava l'opposizione proposta.
Avverso tale decisione proponeva appello la , chiedendone Parte_1
la riforma ed insistendo sulle domande ed eccezioni proposte in primo grado.
Con comparsa depositata in data 10.11.2016, si costituiva e resisteva la
[...]
Parte_3
2
[...] Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la scrivente giudicante, divenuta assegnataria della causa a far data dal 12.11.2024, fissava l'udienza del
16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., ritenendo all'esito la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la sentenza di primo grado va integralmente confermata, avendo fatto il giudice di prime cure buon governo dei principi relativi agli istituti giuridici trattati.
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale del Gdp di Roccadaspide in favore di quello di Eboli, l'appellante la fonda sia sulla previsione del foro generale delle persone fisiche e/o giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.) che in forza della prescrizione di cui all'art. 20 c.p.c., che prevede il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, deducendo che l'appellante/opponente ha sede in Battipaglia ove, tra l'altro, è sorta l'obbligazione e la stessa doveva eseguirsi;
che la fornitura dei generi alimentari da parte della società appellata avveniva, infatti, presso il punto vendita della appellante sito in Battipaglia, alla via Ionio, ove avvenivano i relativi pagamenti, in contanti, come risulta dai DDT relativi, che riportano la dicitura “pagato”.
Relativamente alla motivazione del Giudice di prime cure, che ha affermato la sua competenza territoriale in forza del criterio del Forum destinatae solutionis ex artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., l'appellante eccepisce che detto criterio trova applicazione esclusivamente con riferimento alle obbligazioni pecuniarie aventi titolo giuridico certo ed incontestato in un contratto stipulato dalle parti documentante l'accordo raggiunto in ordine alla determinazione dei costi e dei prezzi, e non già in documenti a formazione unilaterale, come accade nel caso di asseriti crediti fondati su fatture, che sono documenti unilaterali;
deduce, inoltre, che, nel caso di specie, per espressa pattuizione e previsione proveniente dallo stesso creditore-appellato, il pagamento sarebbe avvenuto
3 alla consegna della merce presso il punto vendita della ditta appellante e nelle mani del personale, in tal modo ed a ciò autorizzato dal venditore.
Tali rilievi non sono meritevoli di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore
a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum
destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini
l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale,
i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art.
38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed
aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum")” (Cass. Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019) e “In tema di
obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun
margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (Ordinanza n. 39028 del
09/12/2021).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, il credito è liquido ed è indicato nelle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione di pagamento. Si conviene con il difensore dell'appellante che le fatture sono documenti a formazione unilaterale,
e che spetta al creditore istante dimostrare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, ma,
4 come evidenziato dalla S.C., allo stato degli atti, al momento dell'introduzione del giudizio, le fatture costituiscono un titolo che determinano un credito liquido ai fini della determinazione della competenza territoriale, indipendentemente dalle contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa creditoria.
Anche l'altro rilievo dell'appellante, relativo al pagamento che doveva avvenire e sarebbe avvenuto alla consegna della merce presso il punto vendita della sua ditta, sita in Battipaglia – aspetto su cui si tornerà in seguito – è privo di pregio. Secondo la prospettazione della ricorrente ingiungente, all'atto della consegna della merce non vi è stato alcun pagamento;
conseguentemente l'obbligazione pecuniaria era ancora esistente dopo la consegna della merce. Ebbene, l'obbligazione pecuniaria a questo punto segue le regole ordinarie, in particolare l'art. 1182, co. 3, c.c., prima parte, che recita
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”; la ditta ricorrente ha sede nel Comune di Serre che rientra nel circondario del GdP di Roccadaspide, il quale correttamente ha ritenuto la sua competenza territoriale a giudicare la controversia in base al combinato disposto del richiamato art. 1182 co 3 c.c. e dell'art. 20 c.p.c.
Passando al merito, parte opponente/appellante si duole della decisione gravata perché è stata assunta senza ammissione della prova testimoniale dell'avvenuto pagamento della merce.
L'appellante richiama l'art. 2724 c.c., secondo cui la prova per testimoni è ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto ovvero quando vi è un qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante ed evidenzia, a tal proposito, che le fatture, in atti allegate, per stessa previsione del creditore opposto, richiedevano che il pagamento di quanto in esse riportato dovesse avvenire in contanti alla consegna;
che la prova testimoniale richiesta ed articolata da parte opponente aveva la scopo di provare che il pagamento fosse avvenuto con le prescritte modalità, sicché non se ne comprende il rigetto;
che il saldo contabile richiamato dall'Ill.mo Giudice di primo grado nell'ordinanza del 31.3.2015 non
5 avrebbe in alcun modo potuto dimostrare in maniera assoluta l'avvenuto o mancato pagamento, attesa l'eventuale consegna di contanti al consegnatario della merce, a ciò
autorizzato dal creditore per espressa previsione pattizia;
che alcune delle fatture, ovvero dei documenti di consegna depositati agli atti, recano la dicitura “PAGATO” e ciò costituisce un principio di prova scritta che avrebbe potuto essere valorizzato per ammettere la prova orale all'uopo articolata, oltre ad avere anche valore di quietanza.
Tali deduzioni sono infondate.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge una evidente discrasia tra le copie delle fatture allegate dalla ricorrente al fascicolo monitorio e quelle allegate da parte opponente al proprio fascicolo processuale.
In primo luogo, nella copia delle tre fatture allegate da parte opposta, vi è la sottoscrizione di avvenuta consegna della merce da parte del destinatario;
trattasi quindi di fatture accompagnatorie, ossia fatture che combinano le caratteristiche di una fattura immediata e di un documento di trasporto, integrando i dati relativi alla vendita dei beni con quelli necessari per accompagnare la merce durante il trasporto.
Tali fatture comprovano l'esecuzione delle prestazioni contrattuali descritte e quindi comprovano il credito vantato dal venditore. Peraltro, parte opponente non ha mai disconosciuto di aver ricevuto la merce, ma solo di aver estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui secondo il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non vi è
dubbio che la parte opposta abbia provato il diritto al corrispettivo per la merce con segnata alla ditta opponente.
In secondo luogo, la dicitura “pagato” risulta apposta a penna soltanto sulle copie delle fatture depositate nel fascicolo di parte opponente e non sulle copie allegate al fascicolo monitorio.
Tale dicitura non reca alcuna data né alcuna sottoscrizione che sia riconducibile alla ditta opposta;
a parere del Tribunale tale dicitura è stata apposta direttamente dalla sig.ra per procurarsi una scusa per non pagare la suddetta merce. Parte_1
6 Lo si desume tra l'altro nella fattura 1/0128, ove, a differenza delle altre si indica che il pagamento sarebbe dovuto avvenire dopo 30 giorni, quindi, è inverosimile che il pagamento fosse avvenuto al momento stesso della consegna;
nella fattura 1/3014 si evidenzia per iscritto il “sospeso” e, quindi, pure appare inverosimile che vi fosse stato un pagamento della al momento della consegna. Parte_1
I documenti così formati, con la dicitura “pagato” unilateralmente apposta dalla opponente senza data, senza sottoscrizione, senza alcun segno grafico che ne consenta la riconducibilità alla ditta opposta fornitrice, non integrano la causale del principio di prova scritta che ai sensi dell'art 2724 c.c avrebbe consentito al giudice di derogare al divieto previsto dall'art. 2726 c.c. di dimostrare l'avvenuto pagamento con testimoni.
Pertanto, la decisione del Giudice di Pace non ammettere la prova testimoniale è corretta così come la decisione di rigettare l'opposizione a D.I.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore della causa.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), , Parte_1
in qualità di legale rappresentante della ditta è tenuta alla refusione del Parte_2
doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 4373/2016
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata che si liquidano in € 450,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge sull'importo dell'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Arturo Bevilacqua per dichiarato anticipo fattone;
3) dà atto che sussistono le condizioni normative affinché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno il 13 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
8