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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del temrine del 18.11.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.706/2013 R.G., promossa da
, già difesa dall'avvocato Ignazio Li Gotti Parte_1
appellante contro
CP_ CP_
, con l'avvocato Antonello Monoriti
e con l'avvocato Gaetano Gallì CP_3
appellati
FATTO e DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 45 dell' 11 gennaio 2013 emessa dal Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria, con cui si rigettava l'opposizione proposta con ricorso depositato il
15.11. 2010 avverso cartella di pagamento per l'importo complessivo di euro 186 281,81 emessa da Equitalia ETR a seguito di verbale di accertamento datato 28 luglio 2009 e notificato l'11 agosto
2009 (con il quale si comunicava che rapporti di lavoro posti in essere dal luglio 2004 presso i locali di Villa Zerbi di Reggio Calabria venivano trasformati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. All' udienza del 30 maggio 2014 , presenti tutte le parti, il giudizio veniva dichiarato interrotto,
avendo il procuratored ella documentato la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa Pt_1
della società appellante.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, veniva fissata l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc.,
al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Con ordinanza del 16.7.2025 si dava atto della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza in modalità cartolare al procuratore di parte appellante, nelle more deceduto e che non vi era prova della ricezione da parte della società appellante della successiva comunicazione a mezzo Unep, rinviando all'udienza del 18 novembre 2025 e disponendo il rinnovo della comunicazione alla società appellante personalmente.
In atti si rinviene comunicazione alle parti appellate già costituite e ora anche alla società
appellante, per compiuta giacenza perfezionatasi in data 16.8.2025; non sono state depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69,
applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio,
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.,
restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560
del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello
CP_ CP_ proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_3
sentenza n. 45/ 2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 gennaio 2013 :
Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del temrine del 18.11.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.706/2013 R.G., promossa da
, già difesa dall'avvocato Ignazio Li Gotti Parte_1
appellante contro
CP_ CP_
, con l'avvocato Antonello Monoriti
e con l'avvocato Gaetano Gallì CP_3
appellati
FATTO e DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 45 dell' 11 gennaio 2013 emessa dal Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria, con cui si rigettava l'opposizione proposta con ricorso depositato il
15.11. 2010 avverso cartella di pagamento per l'importo complessivo di euro 186 281,81 emessa da Equitalia ETR a seguito di verbale di accertamento datato 28 luglio 2009 e notificato l'11 agosto
2009 (con il quale si comunicava che rapporti di lavoro posti in essere dal luglio 2004 presso i locali di Villa Zerbi di Reggio Calabria venivano trasformati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. All' udienza del 30 maggio 2014 , presenti tutte le parti, il giudizio veniva dichiarato interrotto,
avendo il procuratored ella documentato la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa Pt_1
della società appellante.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, veniva fissata l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc.,
al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Con ordinanza del 16.7.2025 si dava atto della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza in modalità cartolare al procuratore di parte appellante, nelle more deceduto e che non vi era prova della ricezione da parte della società appellante della successiva comunicazione a mezzo Unep, rinviando all'udienza del 18 novembre 2025 e disponendo il rinnovo della comunicazione alla società appellante personalmente.
In atti si rinviene comunicazione alle parti appellate già costituite e ora anche alla società
appellante, per compiuta giacenza perfezionatasi in data 16.8.2025; non sono state depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69,
applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio,
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.,
restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560
del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello
CP_ CP_ proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_3
sentenza n. 45/ 2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 gennaio 2013 :
Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)