Art. 12. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
b) delibera sul regolamento organico;
c) nomina il direttore dell'ente;
d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.
Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
b) delibera sul regolamento organico;
c) nomina il direttore dell'ente;
d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.