Versione
7 gennaio 1972
7 gennaio 1972
Art. 12. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
b) delibera sul regolamento organico;
c) nomina il direttore dell'ente;
d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.
Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
b) delibera sul regolamento organico;
c) nomina il direttore dell'ente;
d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;
e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;
f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;
g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Avellino, sentenza 27/10/2022, n. 935Provvedimento: […] 1 Risulta pacifica l'iscrizione della ricorrente all'albo dei consulenti del lavoro dal 15.01.1996; la stessa nel 2011 inoltrava domanda di riduzione contributiva, restando comunque iscritta all'albo fino al 31.12.2012. Ai sensi dell'art. 12 della legge 1100/1971: (Contributo soggettivo) Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari a lire 2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare. 2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell' esercizio della professione.Leggi di più...
- solidarietà previdenziale·
- restituzione contributi·
- contributi previdenziali obbligatori·
- prescrizione contributi·
- risarcimento danni·
- art. 12 legge 1100/1971·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- iscrizione albo consulenti del lavoro·
- riduzione contributiva·
- art. 23 regolamento previdenziale