Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 15/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. VA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37887 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxxx, nato a [...] il xxxxxxx e residente in xxxxxx alla via xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana ([...]) e presso il medesimo digitalmente domiciliato (ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it);
contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale correnti in Bari alla Via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 27.11.2025 l’Avv. Ladogana per il ricorrente e l’Avv. De Leonardis per l’INPS;
RITENUTO e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxxx il sig. xxxxxxx ha rappresentato:
· di aver prestato servizio in Marina Militare con il grado di Sottocapo di 1ª Classe fino al congedo per inabilità avvenuto il xxxxxx;
· di avere presentato il xxxxxx istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
a) «Spondiloartrosi cervico-lombare con discopatie multiple e radicolopatia cronica C6-C7 ed L3-L4; L4-L5»;
b) «Note di coxartrosi bilaterale»
c) «Sinusopatia cronica con ipertrofia dei turbinati»;
· che la 5ª Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Taranto: i) con verbale modello xxxx n. xxxx del xxxxxx lo ha dichiarato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato, idoneo alla riserva nonché all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; ii) con verbale modello xxxx n. xxxxx dell’xxxxx ha ritenuto le sopra citate infermità ascrivibili, rispettivamente, a: Tabella A), 7^ Categoria (a); Tabella B), con diritto a 4 annualità (b); Tabella B), con diritto a 2 annualità (c);
· di essere transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, giusta decreto del xxxxxx (contratto del xxxx);
· che con decreto n. xxxx del xxxxx il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sub a) e liquidato l’equo indennizzo in misura corrispondente al giudizio della C.M.O. di Taranto, in conformità con il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. xxxxxx del xxxxx;
· di aver presentato domanda di pensione di privilegio all’INPS – Direzione Provinciale di Taranto in data xxxxx;
· che con atto n. xxxxxxx trasmesso con nota INPS – Direzione Provinciale La Spezia del xxxxx (prot. n. xxxxxxxx) gli è stata conferita la pensione di privilegio a decorrere dal xxxx (data di assunzione all’impiego civile) ma con la precisazione nelle note che «Ai sensi dell’art. 191 del D.P.R. 1092/1973 il pagamento della pensione privilegiata decorre dal xxxxx» (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda).
Ciò posto, con il ricorso il sig. xxxxx si duole che il trattamento privilegiato in godimento sia stato erroneamente determinato quanto al dies a quo; a suo dire, stante la previsione dell’art. 167 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, il trattamento privilegiato avrebbe dovuto essere liquidato d’ufficio a decorrere dalla data del processo verbale di riforma dal servizio in M.M. (ossia dal xxxxx), non occorrendo alcuna istanza di parte e dovendosi intendere quella formulata in data xxxxx quale mero sollecito, avendo lo stesso già acquisito il diritto al conseguimento del beneficio.
In relazione a quanto precede, richiamata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di questa Corte n. 812/2022, ha chiesto – previa disapplicazione della citata determina INPS – di accertare e dichiarare la sussistenza del suo diritto alla liquidazione dei ratei di pensione privilegiata ordinaria e non riscossi a decorrere dal xxxxxx fino al xxxxx con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, fino al soddisfo; con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore distrattario.
2. – l’INPS si è costituito con memoria depositata in data xxxxxx, sostenendo che al trattamento privilegiato per cui è causa sarebbe stato legittimamente applicato l’art. 191 del dPR n. 1092/73 ai fini della decorrenza economica (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda), trattandosi di liquidazione da effettuarsi a domanda ed essendo quest’ultima intervenuta oltre due anni dal giorno in cui il diritto è sorto. Inoltre, sarebbe inconfigurabile la pretesa di riconoscimento della prestazione da data antecedente al transito nel servizio civile (avvenuto in data xxxxx).
In relazione a quanto precede, richiamata la sentenza n. 61/2024 di questa Sezione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
3. – All’udienza del 27.11.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
4. – Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento e/o alla disapplicazione degli atti adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi in una cognizione piena sul detto rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti all’an e al quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 11/2017).
5. – In base al d.P.R. n. 1092/1973 e per quanto di interesse in questa sede:
· «Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subìto menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante» (art. 64);
· «Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione» (art. 67, primo comma);
· «Il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda» (art. 167);
· «La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo» (art. 169);
· «Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti» (art. 191, comma 3, primo periodo).
6. – Secondo il ricorrente, il trattamento pensionistico per cui è causa avrebbe dovuto essere liquidato d’ufficio ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, laddove per l’Ente previdenziale si tratterebbe di liquidazione a domanda di parte, con applicazione dell’art. 191 del medesimo d.P.R.
7. – Reputa questo giudice che, pur essendosi in presenza di un trattamento da liquidarsi a domanda di parte, la decorrenza debba essere individuata nel giorno del congedo dalla IA Militare.
8. – Come osservato in giurisprudenza, «l’iniziativa del riconoscimento avviene d’ufficio nei confronti del militare le cui lesioni od infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, abbiano comportato la cessazione dal servizio medesimo. I presupposti dell’iniziativa d’ufficio sono costituiti dal verificarsi di lesioni e infermità, inequivocabilmente e immediatamente apprezzabili come verificatesi per motivi di servizio, le quali per la loro evidente irreversibilità siano idonee ad evolvere in modo tale da menomare l’integrità psico - fisica dell’individuo sino ad essere causa di invalidità. Nei casi nei quali non vi è il riconoscimento d’ufficio, l’interessato può attivare un procedimento a domanda e, in questo caso, la richiesta deve presentarsi, a pena di decadenza dal diritto, nel termine perentorio di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, sia per inabilità che per raggiunti limiti di età, ovvero, per i militari, dal collocamento in congedo” (Corte dei conti, Sez. terza giur. centr. app., sent. n. 345/2021).
Nel caso di specie è dirimente il rilievo per cui la dipendenza da causa di servizio della patologia «Spondiloartrosi cervico-lombare con discopatie multiple e radicolopatia cronica C6-C7 ed L3-L4; L4-L5» è stata accertata – ai sensi del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 e in conformità al giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. xxxxx del xxxxxxxx – solo con l’adozione del citato decreto del Ministero della Difesa n. xxxxxx, mentre il congedo per riforma del sig. xxxxxx dal servizio prestato quale militare risale al xxxxxxx.
Risulta pertanto inconferente il richiamo operato nel ricorso alla sentenza della Sez. giur. Reg. Siciliana n. 812/2022 di questa Corte, che si è occupata della diversa fattispecie in cui «l’amministrazione militare ha avviato e riconosciuto d’ufficio la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato poi la inidoneità al servizio militare del ricorrente e, quindi, il transito nei ruoli civili» (p. 7 della sentenza, enfasi aggiunta).
9. – Acclarato che si verte in ipotesi di liquidazione a domanda di parte, la questione s’incentra sull’interpretazione dell’art. 191, comma 3, primo periodo, del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede – per le liquidazioni da effettuarsi a domanda – una decorrenza posticipata del trattamento (segnatamente, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) laddove l’istanza sia presentata «oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto».
Più in dettaglio, si tratta di stabilire quando possa predicarsi l’insorgenza del diritto che costituisce il dies a quo per la presentazione della domanda.
10. – In proposito, è stato osservato che «“il momento di insorgenza del diritto (a pensione) cui fa riferimento la norma è [quello] del collocamento a riposo per riforma perché è in quel momento che sorge il diritto alla pensione e quindi anche all’eventuale pensione privilegiata e non al momento in cui è intervenuto il riconoscimento della dipendenza della infermità dal servizio che attiene ad un procedimento diverso ed autonomo” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445) e ciò in quanto “il procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio, attivabile se il dipendente è ancora in servizio, è finalizzato ad ottenere specifici benefici in servizio, quali congedi per malattie, rimborsi spese di cura, equo indennizzo ecc, mentre la richiesta di pensione privilegiata ha il solo scopo di corrispondere un ristoro alla menomazione irreversibile verificatasi quando il dipendente è oramai cessato dal servizio” (v., ancora, Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445). Pertanto, “La ratio della predetta disposizione è quella di penalizzare in termini di quantum il ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di cessazione dal servizio” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 6 maggio 2021, n. 425)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 61 del 20.3.2024, richiamata dall’INPS a sostegno della propria tesi difensiva).
11. – L’indirizzo appena richiamato non risulta convincente per le ragioni di seguito esposte.
12. – Il presupposto giuridico del diritto alla pensione privilegiata ordinaria è la sussistenza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in ragione di infermità intervenute a causa del servizio stesso. Trattasi, in sostanza, di un diritto complesso a formazione progressiva il quale, ai fini della sua esistenza, postula il previo riconoscimento di altro e differente istituto, i.e. la causa di servizio.
Prima del riconoscimento di che trattasi a opera dell’Amministrazione di appartenenza, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato è del tutto incerto nell’an: l’accertamento della dipendenza da causa di servizio giunge, infatti, al termine di un complesso iter procedimentale oggi disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001, nel quale vi è la spendita di poteri discrezionali di natura anche tecnica.
In altri termini, l’effetto costitutivo del diritto in esame si ha solo con il decreto ministeriale che accerta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio; prima di tale momento, l’interessato può vantare al più un’aspettativa di fatto, destinata a evolvere in diritto (e a essere, quindi, tutelabile) solo una volta che quel riconoscimento venga formalizzato.
13. – A sostegno della tesi indicata, ovvero della circostanza che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato emerga solo a seguito del positivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, depongono argomenti di carattere letterale e sistematico.
13.1 – Quanto ai primi, si è visto che l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, per le liquidazioni a domanda, ricollega effetti negativi (in termini di decorrenza del trattamento) alla circostanza che la presentazione della domanda sia intervenuta «oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto».
Il parametro temporale utilizzato risulta diverso da quello che lo stesso articolo adopera nel primo comma, laddove sancisce la decorrenza della pensione diretta e dell’assegno rinnovabile «dalla data di cessazione dal servizio»: apparirebbe, allora, piuttosto singolare che il legislatore del T.U. del 1972 abbia inteso ricorrere, nel medesimo contesto dispositivo, a due diversi sintagmi (data di cessazione dal servizio e giorno in cui è sorto il diritto) per alludere allo stesso dies a quo (cessazione dal servizio).
13.2 – Anche il confronto fra l’art. 169 e l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1073 sembra confortare la tesi qui sostenuta.
Come in precedenza ricordato, la prima disposizione colpisce con l’inammissibilità la domanda di trattamento privilegiato «se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte».
Con il che risulta evidente che la cessazione dal servizio viene in rilievo (come dies a quo) ai fini della richiesta dell’accertamento della dipendenza delle infermità (art. 167) e non a quelli dell’istanza di pensione privilegiata, rispetto alla quale il legislatore ha fatto riferimento al diverso elemento temporale (del superamento) dei due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto (art. 191)
13.3 – D’altro canto, l’opzione esegetica che impone all’interessato di avanzare la domanda per il trattamento pensionistico privilegiato al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dal successivo (ed eventuale) riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, determina conseguenze negative anche sul piano sistematico, avuto riguardo alla speditezza e all’economicità dell’azione amministrativa.
Infatti, a fronte di un’istanza inoltrata nel rispetto dei due anni dalla data di cessazione dal servizio ma senza che sia intervenuto detto riconoscimento – costituente, come detto, condizione necessaria per la concessione della pensione privilegiata ordinaria – l’Istituto previdenziale si vedrebbe costretto a sospendere il procedimento amministrativo per mancanza di un elemento essenziale ai fini del conferimento del trattamento pensionistico, destinato a concretizzarsi solo al momento dell’adozione del relativo decreto da parte dell’Amministrazione datoriale.
Si perverrebbe quindi a un’inutile attivazione di poteri amministrativi, la cui effettiva spendita potrebbe essere rinviata, in ipotesi, anche a distanza di diversi anni; ciò in violazione del generale canone della speditezza dell’azione amministrativa e dell’economia dei mezzi giuridici amministrativi, costituenti portato del canone di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
14. – In relazione a quanto precede, deve ritenersi che il termine di due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, previsto dall’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, decorra dall’adozione del decreto ministeriale recante il riconoscimento della dipendenza della dedotta infermità da una causa di servizio.
Tale riconoscimento trasforma in diritto una situazione che, fino a quel momento, assume la consistenza di una mera aspettativa (di fatto), in quanto tale insuscettibile di tutela da parte dell’ordinamento.
15. – Nel caso in esame, detto decreto è stato adottato il xxxxx e l’istanza di pensione privilegiata è stata avanzata il xxxxxx, quindi prima del citato riconoscimento e del conseguente inizio del biennio contemplato dall’art. 191.
16. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi il diritto del sig. xxxxxx a percepire gli arretrati del trattamento privilegiato a far data dal xxxxxxx, ovvero dal giorno del suo congedo dalla Marina Militare in ragione della riconosciuta dipendenza della sofferta infermità da causa di servizio.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37887, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 27.11.2025. Il Giudice
VA AT
Depositata il 15.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
AN IA NO
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
VA AT
Depositata il 15.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
AN IA NO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 15.12.2025 Il Funzionario
AN IA NO
(f.to digitalmente)