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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1118/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1118/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] l'[...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
NU Via Sos Dorroles n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi C.F.
, come da procura in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo Studio del difensore in Oristano Via San Francesco n. 18;
parte appellante
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_1 P.IVA_1
, con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_2
Viale Armando Diaz n°29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata C.F._3
22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il Persona_1
27.10.2021, depositata in atti;
oggetto: Appello avverso la sentenza del giudice di Pace – contratto di somministrazione idrica;
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata e previa assunzione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi: a) Dichiarare erronee ed infedeli le fatture n. 201801446983 del 5.10.2018 di € 1.237,08, CP_1
n. 201900201187 del 28.02.2019 di € 168,23, n. 201900849444 del 21.06.2019 di € 296,79, n.
201901644861 del 25.10.2019 di € 1.156,79 e n. 202000333294 del 28.02.2020 di € 489,63 tale che siano dovute per il minore importo di € 725,03 o quello differente calcolato in corso di causa;
b) Per l'effetto avendo l'attrice versato già € 1.702,10 a valere sulle fatture contestate, condannare la società convenuta alla restituzione di quanto versato indebitamente;
c) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della parte appellata: si ribadiscono le conclusioni già formulate, che qui si riportano
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE in toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza impugnata n°280/2023, emessa dal Giudice di Pace di Nuoro il
17.05.2023, pubblicata il 18.05.2023, corretta il 29.11.2023 e non notificata.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 280/23 del 17.05.2023, pubblicata in data 18.05.2023, non notificata, pronunciata dalla Dr.ssa Gian Franca Sanna nel procedimento n. 214/22 R.G. ed avente il seguente dispositivo:
Conferma le fatture commerciali numero 201801446983 del 5.10.2018 di € 1.237,08; la
2019000201187 del 28.02.2019 di € 168,23; la numero 201900849444 del 21.06.2019 di € 296,79; la n. 201901644861 del 25.10.2019 di € 1.156,79 e la n. 202000333294 del 28.03.2020 di € 489,63 come emesse da CP_1
Dichiara tenuta al pagamento in favore di delle somme pretese nelle dette Parte_1 CP_1
fatture sopra confermate salvo quanto già dalla stessa versato a titolo di consumi idrici.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in complessivi euro 980,00 oltre accessori di legge.
[...]
Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, evidenziando come la motivazione assunta, oltre che frutto di un'erronea valutazione della condotta negoziale delle parti, altro non era se non la copia identica di altra sentenza (n. 459/22) emessa dallo stesso Giudice nella causa n.
1059/19 R.G., tanto è vero che nel capo relativo alla liquidazione delle spese di lite compariva il nome di parte in causa nel giudizio sopra richiamato. CP_3 Controparte_3
Ha pertanto insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate. *
i è costituita in giudizio e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, CP_1
rilevando che, al di là del refuso presente nel dispositivo, la motivazione, lungi dall'essere frutto di un “copia incolla”, risultava conforme al precedente giurisprudenziale avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito vantato da a causa di una lamentata perdita CP_1
idrica occulta, con richiesta di ricalcolo del dovuto e nella quale l'attore - così come nella fattispecie odierna - era incorso nella medesima mancanza, omettendo cioè di ottemperare all'onere della prova su di sé incombente. Dava altresì atto la sentenza de qua è stata emendata dal suddetto refuso.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze.
*
La causa - istruita con produzioni documentali - è stata rinviata del 18.02.2025 all'udienza per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte in sostituzione di d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato.
titolare dell'utenza idrica ad uso domestico (codice utente n. 50032070) accesa Parte_1 presso l'immobile di civile abitazione sito in Dorgali, alla via Sos Dorroles n.27, ha proposto, dinanzi al giudice di pace di Nuoro, domanda di accertamento negativo del credito azionato da CP_1
con le fatture meglio di seguito specificate, chiedendo il ricalcolo dei consumi.
[...]
L'odierna appellante ha allegato che, a seguito del ricevimento della fattura n. 20191644861 del
25.10.2019 dell'importo di euro 1.156,79, relativa al periodo dal 12.06.2019 al 15.10.2019, stante l'abnormità dei consumi registrati, pari a una media giornaliera di 2,19 mc. rispetto ai consumi medi della medesima utenza, pari a 0,50 mc giornalieri, provvedeva a far verificare l'impianto idrico dalla ditta MU IO di Dorgali, che rinveniva e riparava una perdita occulta cagionata dalla rottura di una tubazione posta sotto il piano di calpestio del cortile dell'abitazione.
Successivamente, l'attrice riceveva la fattura n. 202000333294 del 28.02.2020 di euro 489,63 per consumi dal 15.10.2019 al 07.02.2020 e l'ulteriore fattura n. 202000995692 del 12.06.2020 di euro
142,73 attestante un calo dei consumi a 0.37 mc.
L'attrice appurava inoltre che anche la fattura n. 201801446983 del 05.10.2018 di euro 1.237,08 recava una media anomala di 1,79 mc al giorno, riconducibile alla perdita successivamente riparata, così come le fatture del 28.02.2019 di euro 168,23 2 del 21.06.2019 di euro 296,79.
A detta dell'attrice, i consumi anomali registrati in fattura sarebbero una conseguenza della perdita idrica occulta, poi riparata, e ha pertanto agito in giudizio per ottenere l'annullamento delle fatture contestando: 1) l'inadempimento della società convenuta in riferimento all'obbligo sancito dall'art.
6.2 della Carta dei servizi che prescrive al gestore idrico l'obbligo di effettuare e comunicare all'utente, entro trenta giorni dalla rilevazione, l'eventuale consumo triplo rispetto alla media storica del cliente;
la vessatorietà delle norme della Carta dei Servizi e del Regolamento idrico che, in presenza di una perdita occulta, prevedono una decurtazione minima dei costi addebitati al cliente.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellante, l'inadempimento del gestore idrico agli obblighi di comunicazione sullo stesso gravanti avrebbe concorso ad aggravare il danno connesso alla perdita occulta, impedendole di avvedersi del guasto presente nel suo impianto idrico e, in particolare, della rottura della tubazione, con conseguente dispersione della risorsa idrica e aumento esponenziale dei relativi consumi.
La società convenuta ha negato qualsivoglia responsabilità o inadempienza invocando il dovere di ogni utente di controllare i propri consumi senza attendere il ricevimento della fattura da parte di così come l'obbligo posto in capo agli utenti di verificare il corretto funzionamento del CP_1
proprio impianto. In particolare, ha evidenziato l'assenza di un nesso di causalità tra i consumi registrati nel 2018 e la perdita occulta asseritamente rilevata e poi riparata a dicembre 2019, ascrivibili a fattori diversi quali il maggior utilizzo della risorsa idrica nel periodo estivo trattandosi di immobile collocato in una nota località turistica e la mancata segnalazione al gestore idrico, attraverso il rimedio del reclamo, della perdita occulta riscontrata.
La causa è stata istruita in primo grado attraverso produzioni documentali e prova per testi.
È stato escusso, quale testimone, il Sig. MU IO, il quale ha confermato di aver riparato, nel mese di dicembre 2019, una perdita occulta collocata nel giardino dietro la casa della Inoltre, nella Pt_1
fattura prodotta in atti viene indicata, nella causale, lavoro di scavo e ripristino perdita occulta del tubo d'acqua. Gli elementi emersi sono sufficienti a ritenere provata la perdita occulta atteso che l'esistenza della stessa è stata confermata dal testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale nella fattura dà altresì atto di aver svolto dei lavori di scavo per il ripristino della tubazione, circostanza dalla quale è possibile evincere che l'intervento ha riguardato un tubo interrato e che la perdita non era pertanto visibile.
Non è noto viceversa, né risulta provato in causa il momento in cui si sarebbe verificata la rottura del tubo, dalla quale è poi originata la perdita idrica.
Sotto tale profilo, non appare verosimile l'allegazione dell'odierna appellante secondo cui la stessa andrebbe fatta risalire addirittura al 2018, in ragione dei consumi rilevati dal gestore idrico con la fattura n. 201801446983 del 05.10.2018 di euro 1.237,08 recante una media anomala di 1,79 mc al giorno.
Considerato che
, notoriamente, la perdita occulta comporta una dispersione d'acqua con conseguente contabilizzazione dei consumi in assenza di utilizzo della risorsa idrica, si ritiene che l'anomalia dei consumi riscontrata nel periodo estivo 2018, poi seguita dall'emissione di due fatture a conguaglio in linea con i consumi medi dell'utenza, non possa essere ricondotta alla perdita idrica accertata e riparata nel dicembre 2019, in ragione del tempo trascorso tra i due episodi, intervallato da un periodo di consumi regolari.
Risultando indimostrato il nesso di causalità tra tali consumi e la perdita occulta e non essendo stata dedotta altra causa idonea a giustificare l'anomalia dei consumi, i ricalcoli richiesti non potranno riguardare l'intero periodo in contestazione, ma solo le fatture n. 20191644861 del 25.10.2019 e n.
202000333294 del 28.02.2020 relativa al periodo dal 15.10.2019 al 07.02.2020, in quanto emesse in corrispondenza del periodo di rilevazione della perdita occulta e relative a consumi, per quanto attiene alla seconda fattura, registrati prima che questa venisse riparata (dal 15.10.2019 a dicembre 2019).
Tanto premesso, circoscritto il periodo interessato dalla perdita occulta, si pone l'esigenza di stabilire se sia ravvisabile un inadempimento del gestore idrico con riguardo agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'utente e se tale inadempimento abbia concorso a determinare il danno lamentato dall'appellante.
Preliminarmente, appare doveroso richiamare il contenuto delle norme del regolamento del SII e della
Carta dei Servizi applicabili al caso di specie.
L'art. B35.1 stabilisce che: “è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.”
L'art. B.35.2), stabilisce che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate, si evince l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali, a fronte di un mero onere in capo all'utente di provvedere alla verifica dei propri consumi. È altresì pacifico che il dovere di segnalare la presenza di consumi anomali configuri, per giurisprudenza costante, un obbligo informativo la cui omissione comporta la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'inadempimento del gestore idrico appare evidente. In primis, è stato dimostrato in causa, che nell'utenza idrica intestata alla sia intervenuta una Pt_1
perdita occulta, accertata e riparata dall'utente.
È pacifico, in quanto documentale, che l'odierna appellata ha omesso di provvedere alla segnalazione, cui era contrattualmente obbligata, della registrazione di consumi superiori al doppio rispetto a quelli medi dell'utente.
Appare evidente, peraltro, la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta, posto che se avesse provveduto a effettuare tale CP_1
comunicazione, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza della rottura del tubo evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Alcun pregio assumono viceversa le difese dispiegate dal gestore idrico sull'assunto che l'utente avrebbe l'obbligo di verificare i propri consumi, oltre che alla puntuale ed efficiente manutenzione dell'impianto idrico, posto che la perdita verificatasi, non essendo visibile, non era individuabile con l'ordinaria diligenza.
Con riguardo alla responsabilità del gestore idrico in presenza di perdita occulta, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in un caso analogo, ha statuito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv.
662402 - 01).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo incombente sul gestore idrico è strettamente connesso al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui omissione configura certamente un inadempimento del gestore idrico, come tale sanzionabile. È evidente, infatti, che se avesse segnalato per tempo l'anomalia dei consumi, il danno per l'utente sarebbe CP_1
stato sicuramente più contenuto.
Si richiama sul punto il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza n. 64 del
2023 secondo cui :«Alla luce dei sopraesposti principi è ragionevole sostenere che l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore». Accertata la responsabilità quanto meno concorrente della società convenuta, si pone l'esigenza di stabilire un'equa riduzione in favore dell'utente.
Sotto tale profilo, si ritiene applicabile il criterio individuato dalla giurisprudenza di merito, alla quale questo tribunale intende uniformarsi, secondo cui: «Per quanto attiene alla riduzione applicabile, avuto riguardo al reciproco inadempimento, si reputa equo ripartire la responsabilità di tali conseguenze dannose su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente obbligo per CP_1 di ricontabilizzare i consumi della fattura contestata, addebitando all'utente oltre a quelli
[...]
medi, ricostruiti attraverso la scheda dei consumi al netto degli eventuali pagamenti, metà del costo dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico dell'utente»
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito con riguardo alle fatture n. 20191644861 del 25.10.2019 e n. 202000333294 del 28.02.2020 relativa al periodo dal 15.10.2019 al 07.02.2020.
Deve dichiararsi pertanto l'annullamento delle fatture impugnate e l'obbligo di ricalcolo dei consumi in esse registrati, addebitando all'utente oltre a quelli medi, metà dei costi dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico del gestore idrico
*
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste, per 1/3, a carico dell'appellata e per i restanti
2/3 compensati tra le parti, avuto riguardo al fatto che per metà il credito di era interamente CP_1
dovuto e che solo per l'altra metà è dovuto il ricalcolo dei consumi secondo le modalità indicate. La stessa regolamentazione dovrà essere stabilita con riguardo alle spese di primo grado.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 1.100,00 e 5.200,00, esclusa (con riguardo al secondo grado) la fase istruttoria, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture n.
20191644861 del 25.10.2019 e n. 202000333294 del 28.02.2020 e condanna al CP_1
ricalcolo dei consumi secondo le modalità specificate in parte motiva;
2. condanna alla rifusione della metà delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che liquida, in primo grado, in complessivi euro 421,70 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA e in secondo grado in complessivi euro 567,00, oltre spese generali,
IVA e C.P.A.
Così deciso in Nuoro, 4.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1118/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] l'[...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
NU Via Sos Dorroles n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi C.F.
, come da procura in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo Studio del difensore in Oristano Via San Francesco n. 18;
parte appellante
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_1 P.IVA_1
, con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_2
Viale Armando Diaz n°29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata C.F._3
22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il Persona_1
27.10.2021, depositata in atti;
oggetto: Appello avverso la sentenza del giudice di Pace – contratto di somministrazione idrica;
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata e previa assunzione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi: a) Dichiarare erronee ed infedeli le fatture n. 201801446983 del 5.10.2018 di € 1.237,08, CP_1
n. 201900201187 del 28.02.2019 di € 168,23, n. 201900849444 del 21.06.2019 di € 296,79, n.
201901644861 del 25.10.2019 di € 1.156,79 e n. 202000333294 del 28.02.2020 di € 489,63 tale che siano dovute per il minore importo di € 725,03 o quello differente calcolato in corso di causa;
b) Per l'effetto avendo l'attrice versato già € 1.702,10 a valere sulle fatture contestate, condannare la società convenuta alla restituzione di quanto versato indebitamente;
c) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della parte appellata: si ribadiscono le conclusioni già formulate, che qui si riportano
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE in toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza impugnata n°280/2023, emessa dal Giudice di Pace di Nuoro il
17.05.2023, pubblicata il 18.05.2023, corretta il 29.11.2023 e non notificata.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 280/23 del 17.05.2023, pubblicata in data 18.05.2023, non notificata, pronunciata dalla Dr.ssa Gian Franca Sanna nel procedimento n. 214/22 R.G. ed avente il seguente dispositivo:
Conferma le fatture commerciali numero 201801446983 del 5.10.2018 di € 1.237,08; la
2019000201187 del 28.02.2019 di € 168,23; la numero 201900849444 del 21.06.2019 di € 296,79; la n. 201901644861 del 25.10.2019 di € 1.156,79 e la n. 202000333294 del 28.03.2020 di € 489,63 come emesse da CP_1
Dichiara tenuta al pagamento in favore di delle somme pretese nelle dette Parte_1 CP_1
fatture sopra confermate salvo quanto già dalla stessa versato a titolo di consumi idrici.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in complessivi euro 980,00 oltre accessori di legge.
[...]
Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, evidenziando come la motivazione assunta, oltre che frutto di un'erronea valutazione della condotta negoziale delle parti, altro non era se non la copia identica di altra sentenza (n. 459/22) emessa dallo stesso Giudice nella causa n.
1059/19 R.G., tanto è vero che nel capo relativo alla liquidazione delle spese di lite compariva il nome di parte in causa nel giudizio sopra richiamato. CP_3 Controparte_3
Ha pertanto insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate. *
i è costituita in giudizio e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, CP_1
rilevando che, al di là del refuso presente nel dispositivo, la motivazione, lungi dall'essere frutto di un “copia incolla”, risultava conforme al precedente giurisprudenziale avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito vantato da a causa di una lamentata perdita CP_1
idrica occulta, con richiesta di ricalcolo del dovuto e nella quale l'attore - così come nella fattispecie odierna - era incorso nella medesima mancanza, omettendo cioè di ottemperare all'onere della prova su di sé incombente. Dava altresì atto la sentenza de qua è stata emendata dal suddetto refuso.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze.
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La causa - istruita con produzioni documentali - è stata rinviata del 18.02.2025 all'udienza per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte in sostituzione di d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato.
titolare dell'utenza idrica ad uso domestico (codice utente n. 50032070) accesa Parte_1 presso l'immobile di civile abitazione sito in Dorgali, alla via Sos Dorroles n.27, ha proposto, dinanzi al giudice di pace di Nuoro, domanda di accertamento negativo del credito azionato da CP_1
con le fatture meglio di seguito specificate, chiedendo il ricalcolo dei consumi.
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L'odierna appellante ha allegato che, a seguito del ricevimento della fattura n. 20191644861 del
25.10.2019 dell'importo di euro 1.156,79, relativa al periodo dal 12.06.2019 al 15.10.2019, stante l'abnormità dei consumi registrati, pari a una media giornaliera di 2,19 mc. rispetto ai consumi medi della medesima utenza, pari a 0,50 mc giornalieri, provvedeva a far verificare l'impianto idrico dalla ditta MU IO di Dorgali, che rinveniva e riparava una perdita occulta cagionata dalla rottura di una tubazione posta sotto il piano di calpestio del cortile dell'abitazione.
Successivamente, l'attrice riceveva la fattura n. 202000333294 del 28.02.2020 di euro 489,63 per consumi dal 15.10.2019 al 07.02.2020 e l'ulteriore fattura n. 202000995692 del 12.06.2020 di euro
142,73 attestante un calo dei consumi a 0.37 mc.
L'attrice appurava inoltre che anche la fattura n. 201801446983 del 05.10.2018 di euro 1.237,08 recava una media anomala di 1,79 mc al giorno, riconducibile alla perdita successivamente riparata, così come le fatture del 28.02.2019 di euro 168,23 2 del 21.06.2019 di euro 296,79.
A detta dell'attrice, i consumi anomali registrati in fattura sarebbero una conseguenza della perdita idrica occulta, poi riparata, e ha pertanto agito in giudizio per ottenere l'annullamento delle fatture contestando: 1) l'inadempimento della società convenuta in riferimento all'obbligo sancito dall'art.
6.2 della Carta dei servizi che prescrive al gestore idrico l'obbligo di effettuare e comunicare all'utente, entro trenta giorni dalla rilevazione, l'eventuale consumo triplo rispetto alla media storica del cliente;
la vessatorietà delle norme della Carta dei Servizi e del Regolamento idrico che, in presenza di una perdita occulta, prevedono una decurtazione minima dei costi addebitati al cliente.
Secondo la prospettazione dell'odierna appellante, l'inadempimento del gestore idrico agli obblighi di comunicazione sullo stesso gravanti avrebbe concorso ad aggravare il danno connesso alla perdita occulta, impedendole di avvedersi del guasto presente nel suo impianto idrico e, in particolare, della rottura della tubazione, con conseguente dispersione della risorsa idrica e aumento esponenziale dei relativi consumi.
La società convenuta ha negato qualsivoglia responsabilità o inadempienza invocando il dovere di ogni utente di controllare i propri consumi senza attendere il ricevimento della fattura da parte di così come l'obbligo posto in capo agli utenti di verificare il corretto funzionamento del CP_1
proprio impianto. In particolare, ha evidenziato l'assenza di un nesso di causalità tra i consumi registrati nel 2018 e la perdita occulta asseritamente rilevata e poi riparata a dicembre 2019, ascrivibili a fattori diversi quali il maggior utilizzo della risorsa idrica nel periodo estivo trattandosi di immobile collocato in una nota località turistica e la mancata segnalazione al gestore idrico, attraverso il rimedio del reclamo, della perdita occulta riscontrata.
La causa è stata istruita in primo grado attraverso produzioni documentali e prova per testi.
È stato escusso, quale testimone, il Sig. MU IO, il quale ha confermato di aver riparato, nel mese di dicembre 2019, una perdita occulta collocata nel giardino dietro la casa della Inoltre, nella Pt_1
fattura prodotta in atti viene indicata, nella causale, lavoro di scavo e ripristino perdita occulta del tubo d'acqua. Gli elementi emersi sono sufficienti a ritenere provata la perdita occulta atteso che l'esistenza della stessa è stata confermata dal testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale nella fattura dà altresì atto di aver svolto dei lavori di scavo per il ripristino della tubazione, circostanza dalla quale è possibile evincere che l'intervento ha riguardato un tubo interrato e che la perdita non era pertanto visibile.
Non è noto viceversa, né risulta provato in causa il momento in cui si sarebbe verificata la rottura del tubo, dalla quale è poi originata la perdita idrica.
Sotto tale profilo, non appare verosimile l'allegazione dell'odierna appellante secondo cui la stessa andrebbe fatta risalire addirittura al 2018, in ragione dei consumi rilevati dal gestore idrico con la fattura n. 201801446983 del 05.10.2018 di euro 1.237,08 recante una media anomala di 1,79 mc al giorno.
Considerato che
, notoriamente, la perdita occulta comporta una dispersione d'acqua con conseguente contabilizzazione dei consumi in assenza di utilizzo della risorsa idrica, si ritiene che l'anomalia dei consumi riscontrata nel periodo estivo 2018, poi seguita dall'emissione di due fatture a conguaglio in linea con i consumi medi dell'utenza, non possa essere ricondotta alla perdita idrica accertata e riparata nel dicembre 2019, in ragione del tempo trascorso tra i due episodi, intervallato da un periodo di consumi regolari.
Risultando indimostrato il nesso di causalità tra tali consumi e la perdita occulta e non essendo stata dedotta altra causa idonea a giustificare l'anomalia dei consumi, i ricalcoli richiesti non potranno riguardare l'intero periodo in contestazione, ma solo le fatture n. 20191644861 del 25.10.2019 e n.
202000333294 del 28.02.2020 relativa al periodo dal 15.10.2019 al 07.02.2020, in quanto emesse in corrispondenza del periodo di rilevazione della perdita occulta e relative a consumi, per quanto attiene alla seconda fattura, registrati prima che questa venisse riparata (dal 15.10.2019 a dicembre 2019).
Tanto premesso, circoscritto il periodo interessato dalla perdita occulta, si pone l'esigenza di stabilire se sia ravvisabile un inadempimento del gestore idrico con riguardo agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'utente e se tale inadempimento abbia concorso a determinare il danno lamentato dall'appellante.
Preliminarmente, appare doveroso richiamare il contenuto delle norme del regolamento del SII e della
Carta dei Servizi applicabili al caso di specie.
L'art. B35.1 stabilisce che: “è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.”
L'art. B.35.2), stabilisce che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate, si evince l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali, a fronte di un mero onere in capo all'utente di provvedere alla verifica dei propri consumi. È altresì pacifico che il dovere di segnalare la presenza di consumi anomali configuri, per giurisprudenza costante, un obbligo informativo la cui omissione comporta la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'inadempimento del gestore idrico appare evidente. In primis, è stato dimostrato in causa, che nell'utenza idrica intestata alla sia intervenuta una Pt_1
perdita occulta, accertata e riparata dall'utente.
È pacifico, in quanto documentale, che l'odierna appellata ha omesso di provvedere alla segnalazione, cui era contrattualmente obbligata, della registrazione di consumi superiori al doppio rispetto a quelli medi dell'utente.
Appare evidente, peraltro, la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta, posto che se avesse provveduto a effettuare tale CP_1
comunicazione, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza della rottura del tubo evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Alcun pregio assumono viceversa le difese dispiegate dal gestore idrico sull'assunto che l'utente avrebbe l'obbligo di verificare i propri consumi, oltre che alla puntuale ed efficiente manutenzione dell'impianto idrico, posto che la perdita verificatasi, non essendo visibile, non era individuabile con l'ordinaria diligenza.
Con riguardo alla responsabilità del gestore idrico in presenza di perdita occulta, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in un caso analogo, ha statuito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv.
662402 - 01).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo incombente sul gestore idrico è strettamente connesso al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui omissione configura certamente un inadempimento del gestore idrico, come tale sanzionabile. È evidente, infatti, che se avesse segnalato per tempo l'anomalia dei consumi, il danno per l'utente sarebbe CP_1
stato sicuramente più contenuto.
Si richiama sul punto il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza n. 64 del
2023 secondo cui :«Alla luce dei sopraesposti principi è ragionevole sostenere che l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore». Accertata la responsabilità quanto meno concorrente della società convenuta, si pone l'esigenza di stabilire un'equa riduzione in favore dell'utente.
Sotto tale profilo, si ritiene applicabile il criterio individuato dalla giurisprudenza di merito, alla quale questo tribunale intende uniformarsi, secondo cui: «Per quanto attiene alla riduzione applicabile, avuto riguardo al reciproco inadempimento, si reputa equo ripartire la responsabilità di tali conseguenze dannose su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente obbligo per CP_1 di ricontabilizzare i consumi della fattura contestata, addebitando all'utente oltre a quelli
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medi, ricostruiti attraverso la scheda dei consumi al netto degli eventuali pagamenti, metà del costo dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico dell'utente»
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito con riguardo alle fatture n. 20191644861 del 25.10.2019 e n. 202000333294 del 28.02.2020 relativa al periodo dal 15.10.2019 al 07.02.2020.
Deve dichiararsi pertanto l'annullamento delle fatture impugnate e l'obbligo di ricalcolo dei consumi in esse registrati, addebitando all'utente oltre a quelli medi, metà dei costi dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico del gestore idrico
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Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste, per 1/3, a carico dell'appellata e per i restanti
2/3 compensati tra le parti, avuto riguardo al fatto che per metà il credito di era interamente CP_1
dovuto e che solo per l'altra metà è dovuto il ricalcolo dei consumi secondo le modalità indicate. La stessa regolamentazione dovrà essere stabilita con riguardo alle spese di primo grado.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 1.100,00 e 5.200,00, esclusa (con riguardo al secondo grado) la fase istruttoria, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture n.
20191644861 del 25.10.2019 e n. 202000333294 del 28.02.2020 e condanna al CP_1
ricalcolo dei consumi secondo le modalità specificate in parte motiva;
2. condanna alla rifusione della metà delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che liquida, in primo grado, in complessivi euro 421,70 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA e in secondo grado in complessivi euro 567,00, oltre spese generali,
IVA e C.P.A.
Così deciso in Nuoro, 4.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis