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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale Milano di n. 4038/2024, estensore dott. Martini, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIVIAN CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1, MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MASSIMO CP_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “piaccia all' ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza qui impugnata, nella parte in cui l' è risultato Pt_1 soccombente, preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso per intervenuta decadenza ex art.
47 DPR 639/70. Con vittoria di spese onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione di Giudice del lavoro: In via pregiudiziale di merito Accertato l'accoglimento della originaria domanda di intervento avanzata dal ricorrente nei confronti del Fondo di Garanzia istituito presso in forza della comunicazione datata 18/10/2024, ricevuta in data 28/10/2024, Pt_1 prodotta sub doc. 3 nonché il riconoscimento espresso del diritto di credito maturato dal Sig. ed il relativo CP_1 adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico di per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia Pt_1 del contendere;
in subordine, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per sopravvenuto difetto di interesse pagina 1 di 5 da parte dell'appellante o, comunque, respingere lo stesso con conseguente conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. In via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l'appello ex adverso proposto con conseguente conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4038/2024, ha accolto (seppur riducendo il quantum) il ricorso proposto da in data 24/2/2024 con il quale domandava il pagamento, da parte del Fondo di CP_1 Garanzia, del TFR maturato alle dipendenze di Controparte_2 Esponeva il ricorrente che il rapporto di lavoro era cessato l'1/12/2015; che era stato redatto verbale di conciliazione in sede sindacale con cui la società si era impegnata a pagare in maniera dilazionata il TFR;
Cont che dal novembre 2018 la non aveva più corrisposto le rate;
che era stato notificato atto di precetto alla società e al liquidatore il 18/3/2021; che il 30/9/2021 era stata presentata domanda al fondo di garanzia, respinta con provvedimento del 19/10/2022 con la seguente motivazione “l'atto interruttivo della prescrizione, l'esecutività del verbale e il relativo precetto sono stati effettuati nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente. La società è stata estinta con la cancellazione dalla CCIAA il 27/12/2018”; di aver proposto ricorso amministrativo il 25/1/2023, respinto il 28/2/2023.
Il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 co. 3 dpr 639/1970, posto che il ricorso amministrativo è stato rigettato il 24/2/2023 e aveva termine di un anno da CP_1 tale data per promuovere l'azione (ricorso giudiziario depositato il 24/2/2024).
Nel merito, ha ritenuto che in caso di insolvenza di un datore di lavoro non più assoggettabile a fallimento per intervenuta cancellazione da oltre un anno dal registro delle imprese, sia fondata la domanda al Fondo di Garanzia, purchè il lavoratore abbia esperito infruttuosamente l'esecuzione forzata. Nel caso di specie risulta dal bilancio di liquidazione che il socio unico non ha percepito alcun importo, sicchè con l'atto interruttivo della prescrizione il lavoratore ha operato secondo l'ordinaria diligenza. Ha poi ridotto l'ammontare dell'importo dovuto, statuizione passata in giudicato.
Ha proposto gravame con due motivi. Pt_1 Prioritariamente si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza: il termine massimo per l'esaurimento della fase amministrativa è di 300 giorni (120 + 90 + 90) decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, e dal 301° giorno inizia a decorrere l'anno del termine di decadenza. L'eventuale rigetto della domanda oltre il termine di 120 gg resta irrilevante, posto che, dopo 120 giorni, deve intendersi perfezionato il silenzio rifiuto. Essendo stata proposta la domanda il 29/9/2021, il termine ultimo per l'avvio del giudizio era il luglio 2023. Con il secondo motivo, attinente al merito, ha ribadito che dal verbale di conciliazione non è ricavabile l'importo dovuto a titolo di TFR, che il conteggio prodotto dal lavoratore è in contraddizione con i dati ricavabili dal CUD, sicchè il verbale non può considerarsi valido titolo esecutivo. Né può dirsi assolto l'esperimento di un valido tentativo di esecuzione, posto che la richiesta di esecutività del verbale è del 2021, mentre la società era estinta fin dal dicembre 2018. Ancora, la notifica del precetto al liquidatore è tamquam non esset, poiché, con la cancellazione dal registro delle imprese, viene a cessare il potere di rappresentanza del liquidatore;
a maggior ragione non può avere efficacia una notifica a società estinta.
pagina 2 di 5 Inoltre, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9094/2017 i soci di società cancellata sono destinati a succedere nei rapporti debitori della società non definiti dalla liquidazione, indipendentemente dal fatto che abbiano goduto di un qualche riparto con il bilancio di liquidazione.
Ha resistito OS eccependo, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, l' gli ha inviato la comunicazione Pt_1 denominata “accoglimento” della originaria domanda al Fondo, con il seguente tenore “la informiamo che la domanda di intervento del FG presentata il 29/9/2021 dal sig. è stata accolta. Verrà CP_1 liquidato un importo pari a €. 21.123,26 al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione allegato”. La comunicazione è pervenuta direttamente dalla sede di Via Silva di Milano e non contiene alcun riferimento alla vicenda giudiziale o riserva di appello. Una tale condotta costituisce riconoscimento del credito con conseguente cessazione della materia del contendere, a cui dovrà conseguire anche la condanna alle spese. La medesima condotta dell'Ente è stata tenuta anche con altro lavoratore che, successivamente alla sentenza di primo grado favorevole ha ricevuto analoga comunicazione, a cui non è seguita alcuna impugnazione della sentenza, che è passata in giudicato.
Quanto alla questione della decadenza, invoca il principio del legittimo affidamento, in quanto non Pt_1 ha mai eccepito, prima della costituzione in giudizio, che il dies a quo andava individuato nella data della domanda della prestazione;
se il ricorso amministrativo era tardivo, l'ente non avrebbe avuto ragione di pronunciarsi tempestivamente e nel merito;
ancora, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo l'Istituto ha espressamente indicato “se il comitato provinciale non si pronuncia entro 90 gg potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno”, ingenerando un legittimo affidamento nel destinatario. A tutela del legittimo affidamento, in questo caso, la decadenza non può trovare applicazione.
Quanto al merito, la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata al liquidatore che era anche l'unico socio, conformemente a quanto richiede l' (cfr. Messaggio 3854/2019); dal bilancio di liquidazione Pt_1 si evince che non vi sono stati riparti di sorta, sicchè alcun bene utilmente aggredibile o soggetto tenuto poteva essere individuato.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
Prioritariamente deve escludersi che sia intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, come sostenuto dall'appellato. E' vero che la comunicazione inviata dall' (al difensore di e non a quest'ultimo Pt_1 CP_1 personalmente) reca la dicitura che la domanda del 29/9/2021 è stata accolta, ma l'importo liquidato non è quello della domanda a suo tempo proposta dal lavoratore, bensì quello di condanna recato in sentenza, sicchè deve escludersi che abbia inteso riferirsi all'accoglimento della originaria pretesa avanzata Pt_1 in via amministrativa da CP_1 Inoltre, tale comunicazione non risulta incompatibile con la volontà di impugnare, posto che (cfr Cass. n. 6258/2019) “invero, la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11798 del 2.8.2003); si è al riguardo affermato (Cass. sez. 5, n. 16460 del 20.8.2004) che "L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla
pagina 3 di 5 proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione" (in senso conf. v. Cass. Sez. 3 n. 4650 del 2.3.2006, Sez. 6- 5, ord. n. 1963 del 10.2.2012, Sez. lav. n. 8537 del 29.5.2012, Sez. 6-5, ord. n. 13293 dell'11.6.2014, Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014)”.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento. L'art. 47 dpr n. 639/1970 prevede uno specifico regime di decadenza “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di proceduta civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.”
La norma detta uno stringente regime di decadenza che, nel caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione entro 120 giorni alla domanda di prestazione, valorizza il silenzio rigetto che viene a formarsi allo scadere di tale lasso di tempo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26163/2017 (conf. n. 23399/2024), con motivazione che il Collegio condivide e richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito la scansione temporale in caso di mancata risposta dell'amministrazione: “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. 8. L sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso si sia verificata, essendo ampiamente Pt_1 decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione delle domande amministrative all Pt_1
pagina 4 di 5
9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).”
Applicando tali principi al caso di specie è di tutta evidenza che, avendo presentato la domanda CP_1 amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia in data 29/9/2021, il termine ultimo per l'avvio del giudizio, al fine di non incorrere in decadenza, era da individuarsi nel luglio 2023, mentre il ricorso di primo grado è stato depositato solo il 24/2/2024, quando era oramai maturata la decadenza ex lege. Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata con pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4038/2024 del Tribunale di Milano dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per intervenuta decadenza ex art. 47 dpr. N. 639/1970.
Condanna l'appellato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.150 per il primo grado ed in € 2.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale Milano di n. 4038/2024, estensore dott. Martini, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIVIAN CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1, MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MASSIMO CP_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “piaccia all' ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza qui impugnata, nella parte in cui l' è risultato Pt_1 soccombente, preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso per intervenuta decadenza ex art.
47 DPR 639/70. Con vittoria di spese onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione di Giudice del lavoro: In via pregiudiziale di merito Accertato l'accoglimento della originaria domanda di intervento avanzata dal ricorrente nei confronti del Fondo di Garanzia istituito presso in forza della comunicazione datata 18/10/2024, ricevuta in data 28/10/2024, Pt_1 prodotta sub doc. 3 nonché il riconoscimento espresso del diritto di credito maturato dal Sig. ed il relativo CP_1 adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico di per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia Pt_1 del contendere;
in subordine, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per sopravvenuto difetto di interesse pagina 1 di 5 da parte dell'appellante o, comunque, respingere lo stesso con conseguente conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. In via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l'appello ex adverso proposto con conseguente conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4038/2024, ha accolto (seppur riducendo il quantum) il ricorso proposto da in data 24/2/2024 con il quale domandava il pagamento, da parte del Fondo di CP_1 Garanzia, del TFR maturato alle dipendenze di Controparte_2 Esponeva il ricorrente che il rapporto di lavoro era cessato l'1/12/2015; che era stato redatto verbale di conciliazione in sede sindacale con cui la società si era impegnata a pagare in maniera dilazionata il TFR;
Cont che dal novembre 2018 la non aveva più corrisposto le rate;
che era stato notificato atto di precetto alla società e al liquidatore il 18/3/2021; che il 30/9/2021 era stata presentata domanda al fondo di garanzia, respinta con provvedimento del 19/10/2022 con la seguente motivazione “l'atto interruttivo della prescrizione, l'esecutività del verbale e il relativo precetto sono stati effettuati nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente. La società è stata estinta con la cancellazione dalla CCIAA il 27/12/2018”; di aver proposto ricorso amministrativo il 25/1/2023, respinto il 28/2/2023.
Il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47 co. 3 dpr 639/1970, posto che il ricorso amministrativo è stato rigettato il 24/2/2023 e aveva termine di un anno da CP_1 tale data per promuovere l'azione (ricorso giudiziario depositato il 24/2/2024).
Nel merito, ha ritenuto che in caso di insolvenza di un datore di lavoro non più assoggettabile a fallimento per intervenuta cancellazione da oltre un anno dal registro delle imprese, sia fondata la domanda al Fondo di Garanzia, purchè il lavoratore abbia esperito infruttuosamente l'esecuzione forzata. Nel caso di specie risulta dal bilancio di liquidazione che il socio unico non ha percepito alcun importo, sicchè con l'atto interruttivo della prescrizione il lavoratore ha operato secondo l'ordinaria diligenza. Ha poi ridotto l'ammontare dell'importo dovuto, statuizione passata in giudicato.
Ha proposto gravame con due motivi. Pt_1 Prioritariamente si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza: il termine massimo per l'esaurimento della fase amministrativa è di 300 giorni (120 + 90 + 90) decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, e dal 301° giorno inizia a decorrere l'anno del termine di decadenza. L'eventuale rigetto della domanda oltre il termine di 120 gg resta irrilevante, posto che, dopo 120 giorni, deve intendersi perfezionato il silenzio rifiuto. Essendo stata proposta la domanda il 29/9/2021, il termine ultimo per l'avvio del giudizio era il luglio 2023. Con il secondo motivo, attinente al merito, ha ribadito che dal verbale di conciliazione non è ricavabile l'importo dovuto a titolo di TFR, che il conteggio prodotto dal lavoratore è in contraddizione con i dati ricavabili dal CUD, sicchè il verbale non può considerarsi valido titolo esecutivo. Né può dirsi assolto l'esperimento di un valido tentativo di esecuzione, posto che la richiesta di esecutività del verbale è del 2021, mentre la società era estinta fin dal dicembre 2018. Ancora, la notifica del precetto al liquidatore è tamquam non esset, poiché, con la cancellazione dal registro delle imprese, viene a cessare il potere di rappresentanza del liquidatore;
a maggior ragione non può avere efficacia una notifica a società estinta.
pagina 2 di 5 Inoltre, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9094/2017 i soci di società cancellata sono destinati a succedere nei rapporti debitori della società non definiti dalla liquidazione, indipendentemente dal fatto che abbiano goduto di un qualche riparto con il bilancio di liquidazione.
Ha resistito OS eccependo, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, l' gli ha inviato la comunicazione Pt_1 denominata “accoglimento” della originaria domanda al Fondo, con il seguente tenore “la informiamo che la domanda di intervento del FG presentata il 29/9/2021 dal sig. è stata accolta. Verrà CP_1 liquidato un importo pari a €. 21.123,26 al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione allegato”. La comunicazione è pervenuta direttamente dalla sede di Via Silva di Milano e non contiene alcun riferimento alla vicenda giudiziale o riserva di appello. Una tale condotta costituisce riconoscimento del credito con conseguente cessazione della materia del contendere, a cui dovrà conseguire anche la condanna alle spese. La medesima condotta dell'Ente è stata tenuta anche con altro lavoratore che, successivamente alla sentenza di primo grado favorevole ha ricevuto analoga comunicazione, a cui non è seguita alcuna impugnazione della sentenza, che è passata in giudicato.
Quanto alla questione della decadenza, invoca il principio del legittimo affidamento, in quanto non Pt_1 ha mai eccepito, prima della costituzione in giudizio, che il dies a quo andava individuato nella data della domanda della prestazione;
se il ricorso amministrativo era tardivo, l'ente non avrebbe avuto ragione di pronunciarsi tempestivamente e nel merito;
ancora, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo l'Istituto ha espressamente indicato “se il comitato provinciale non si pronuncia entro 90 gg potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno”, ingenerando un legittimo affidamento nel destinatario. A tutela del legittimo affidamento, in questo caso, la decadenza non può trovare applicazione.
Quanto al merito, la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata al liquidatore che era anche l'unico socio, conformemente a quanto richiede l' (cfr. Messaggio 3854/2019); dal bilancio di liquidazione Pt_1 si evince che non vi sono stati riparti di sorta, sicchè alcun bene utilmente aggredibile o soggetto tenuto poteva essere individuato.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
Prioritariamente deve escludersi che sia intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, come sostenuto dall'appellato. E' vero che la comunicazione inviata dall' (al difensore di e non a quest'ultimo Pt_1 CP_1 personalmente) reca la dicitura che la domanda del 29/9/2021 è stata accolta, ma l'importo liquidato non è quello della domanda a suo tempo proposta dal lavoratore, bensì quello di condanna recato in sentenza, sicchè deve escludersi che abbia inteso riferirsi all'accoglimento della originaria pretesa avanzata Pt_1 in via amministrativa da CP_1 Inoltre, tale comunicazione non risulta incompatibile con la volontà di impugnare, posto che (cfr Cass. n. 6258/2019) “invero, la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11798 del 2.8.2003); si è al riguardo affermato (Cass. sez. 5, n. 16460 del 20.8.2004) che "L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla
pagina 3 di 5 proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione" (in senso conf. v. Cass. Sez. 3 n. 4650 del 2.3.2006, Sez. 6- 5, ord. n. 1963 del 10.2.2012, Sez. lav. n. 8537 del 29.5.2012, Sez. 6-5, ord. n. 13293 dell'11.6.2014, Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014)”.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento. L'art. 47 dpr n. 639/1970 prevede uno specifico regime di decadenza “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di proceduta civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.”
La norma detta uno stringente regime di decadenza che, nel caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione entro 120 giorni alla domanda di prestazione, valorizza il silenzio rigetto che viene a formarsi allo scadere di tale lasso di tempo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26163/2017 (conf. n. 23399/2024), con motivazione che il Collegio condivide e richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito la scansione temporale in caso di mancata risposta dell'amministrazione: “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. 8. L sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso si sia verificata, essendo ampiamente Pt_1 decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione delle domande amministrative all Pt_1
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9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).”
Applicando tali principi al caso di specie è di tutta evidenza che, avendo presentato la domanda CP_1 amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia in data 29/9/2021, il termine ultimo per l'avvio del giudizio, al fine di non incorrere in decadenza, era da individuarsi nel luglio 2023, mentre il ricorso di primo grado è stato depositato solo il 24/2/2024, quando era oramai maturata la decadenza ex lege. Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata con pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4038/2024 del Tribunale di Milano dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per intervenuta decadenza ex art. 47 dpr. N. 639/1970.
Condanna l'appellato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.150 per il primo grado ed in € 2.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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