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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo- Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 925/2022 trattenuta in decisione all'udienza del
27.09.2023 promossa da
, (cod. fisc. ), in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale dei fratelli , (cod. fisc. ), , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cod fisc ), (cod fisc. ) in forza di C.F._3 Parte_4 C.F._4 procura del 9 giugno 2004 per , notaio in Melbourne, rappresentato e Persona_1 difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Colaiacovo ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Antonella Santacroce in L'Aquila, Via Crispi;
appellante contro
(cod. fisc: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Uberto Di Pillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona via G. Salvemini n. 7; appellato avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 186/2022 pubblicata il 29.08.2022 resa nel giudizio civile rg. 454/2019;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
1 “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza 186/2022 depositata dal Tribunale di Sulmona, dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di riconoscimento della usucapione proposta da nella causa 454/2019 RG e, in accoglimento della Controparte_1 domanda dell'attore in primo grado, accertare l'esatto confine tra le proprietà degli attori (foglio
30, part. 369) e del convenuto (foglio 30, part. 365) e, conseguentemente, ordinare l'apposizione dei termini, con condanna di alla rimozione di ogni ingombro che sulla linea di Controparte_1 confine risultasse trovarsi, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' appellato:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione - Respingere l'appello proposto dai Sigg.ri con conseguente CP_1 integrale conferma della sentenza impugnata. - Spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , in proprio e quale procuratore dei fratelli , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti comproprietari di un terreno sito in Sulmona (fg. 30
[...] Parte_4 part. 369), conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Sulmona, , Controparte_1 proprietario del terreno confinante (fg. 30 part. 365), per accertare l'esatto confine tra le due proprietà e conseguentemente, ordinare l'apposizione dei termini con condanna alla rimozione di ogni ingombro che risultava trovarsi sulla linea di confine.
2. Esponeva l'attore che nel 2009 aveva conferito incarico al geom. di Controparte_2
“picchettare” il terreno di cui era comproprietario con i fratelli ed il tecnico aveva individuato la linea di confine con il fondo confinante e redatto la relazione del 28.7.2009; al sopralluogo del 4.7.2009 per il picchettamento aveva partecipato anche;
Controparte_1 tuttavia in data 2.11.2012 l'attore aveva dovuto inviare a una Controparte_1 raccomandata A/R rappresentando di non poter completare le operazioni di recinzione sul lato nord in quanto lungo la linea di confine come individuata e per oltre un metro erano stati collocati dei pilastri in legno, reti metalliche, blocchi di cemento, rami e sterpaglie che, oltre ad occupare indebitamente la proprietà dell'attore impedivano la recinzione creando un dislivello di circa un metro, ma non aveva ottemperato alla richiesta. Controparte_1
3. Si costituiva il convenuto che contestava le domande formulate dall'attore e ne chiedeva il rigetto;
replicava eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, stante la mancata prova della proprietà del terreno, contestava poi la ricostruzione dello stato dei luoghi fatta dall'attore ed evidenziava che sulla linea di confine erano presenti opere di recinzione che
2 non ricalcano esattamente la linea di confine stessa, determinando uno sconfinamento a favore di nella parte Ovest per circa 6,40 mq ed a favore di Parte_1 CP_1
nella parte Est per circa 21,60 mq. Inoltre, il muro di confine era stato realizzato da
[...]
con concessione edilizia del 18.3.1987 ed edificato lo stesso anno e, Controparte_1 pertanto, lo stesso aveva acquistato per usucapione la superficie oggetto di contestazione per possesso pacifico, continuato ed indisturbato ventennale della stessa.
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata prova orale e disposta CTU tecnica, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Sulmona, sulla base delle risultanze della CTU che aveva accertato lo sconfinamento da parte di sul fondo di proprietà di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e e accolta l'eccezione di usucapione proposta dal Parte_3 Parte_4 convenuto dell'area occupata come individuata nella planimetria allegata alla relazione tecnica dell'ausiliare d'ufficio al documento n. 5, ha respinto le domande formulate dagli attori condannandoli al pagamento delle spese di giudizio e ponendo a loro carico le spese di
CTU. In particolare il Giudice di primo grado ha reputato che il convenuto avesse assolto all'onere probatorio a suo carico volto alla dimostrazione del possesso pacifico, continuato ed indisturbato per un periodo ventennale dell'area in contestazione, e che lo sconfinamento da parte del sul terreno di proprietà degli attori era avvenuto per la Controparte_1 realizzazione di una recinzione in cemento armato e paletti in ferro soprastanti il muro stesso, oltre ad un picchetto in legno presente lungo la recinzione. Riteneva che la suddetta recinzione era presente da oltre un ventennio sui terreni questione essendo ciò dimostrato sia dal progetto e dal permesso di costruire che risaliva al 1987 ma anche dalle dichiarazioni dei testi che avevano confermato la presenza della recinzione (blocchi di cemento) dal 1987
(testi ), a nulla rilevando la testimonianza Testimone_1 resa da che aveva dichiarato che il muro era di più recente realizzazione Testimone_2 non avendo lo stesso offerto precisi riferimenti temporali. Considerava poi ininfluente, ai fini dell'interruzione del possesso utile ad usucapire, le due missive di messa in mora inviate dalla parte attrice sia personalmente che a mezzo difensore, richiamando all'uopo principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2017, n.
20611; conforme Cass. Sez. 2 n. 15927 del 2016).
5. Avverso la sentenza ha proposto appello in proprio e quale procuratore Parte_1 dei fratelli , e , censurandola per Parte_2 Parte_3 Parte_4 due motivi: 1) “totale omessa pronuncia in ordine al fatto decisivo del sopralluogo effettuato il 4 luglio 2009 alla presenza delle parti”; 2) “errata esclusione dagli atti idonei ad interrompere l'usucapione delle lettere raccomandate 2 novembre 2012 e 11 dicembre
3 2012” e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 27.09.2023, tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata tenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la “totale omessa pronuncia in ordine al fatto decisivo del sopralluogo effettuato il 4 luglio 2009 alla presenza delle parti”; in particolare ha rilevato come il Giudice di primo grado non abbia fatto riferimento alcuno al verbale relativo al sopralluogo effettuato il 4.07.2009 e sottoscritto anche da CP_1
che nell'occasione aveva tenuto una condotta contrastante con l'eccezione di
[...] usucapione successivamente sollevata non avendo lo stesso rivendicato, durante il predetto sopralluogo, un possesso indisturbato dell'area e dovendo quindi ravvisarsi in tale comportamento una rinuncia tacita riconosciuta dalla Corte di legittimità in qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, sia estintiva sia acquisitiva.
9. Con il secondo motivo di gravame poi l'appellante ha contestato l'“errata esclusione dagli atti idonei ad interrompere l'usucapione delle lettere raccomandate 2 novembre 2012 e 11 dicembre 2012” ed ha evidenziato che l'art. 1165 c.c. richiama “le disposizioni generali sulla prescrizione” e tra queste, quindi, l'art. 2943, IV c, c.c. che esplicitamente sancisce l'interruzione della prescrizione per “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, quindi, in base all'art. 1219 c.c. anche la “richiesta fatta per iscritto”.
10. I motivi di censura non possono trovare positivo accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
11. Occorre innanzitutto premettere che il giudice di merito, sulla base di quanto allegato e provato dalle parti, può eleggere le fonti probatorie sulla base delle quali fondare il proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, non essendo obbligato ad una considerazione elencativa e specifica di ogni elemento probatorio acquisito al processo (Cass. n. 25608/2013). Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e
4 a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. (Cass. 17321/2015).
12. Per tale ragione attesa la discrezionalità con la quale il Giudice di merito può costruire il proprio convincimento, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte nel giudizio di primo grado, non può essere considerata condivisibile la censura e la critica mossa riguardo l'operato del
Tribunale per omessa valutazione del verbale del sopralluogo effettuato in data 04.07.2009.
Invero nel richiamato verbale sottoscritto anche da risulta che il Geom. Controparte_1 [...]
si è limitato a scrivere di aver ricevuto incarico da di apporre i CP_2 Parte_1 picchetti dividenti i terreni di sua proprietà siti nel Comune di Sulmona e iscritti al NCT al foglio 30 particelle nn.369 e 385 e che si apprestava ad eseguire detti lavori alla presenza dei sigg.ri , e Parte_5 Persona_2 Controparte_1
13. La circostanza che l'odierno appellato abbia preso parte a tale sopralluogo tuttavia, non depone certo per un'accettazione dei rilievi eseguiti dal tecnico incaricato dalla controparte né tanto meno per una rinuncia tacita dello stesso all'eccezione di usucapione sollevata al momento della costituzione in giudizio, atteso che “La rinunzia tacita alla usucapione è configurabile soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione”(Cass.10026/2002; Cass. 7847/2008; Cass. 17321/2015) e nel caso in esame la partecipazione al sopralluogo non implica indiscutibilmente il riconoscimento del diritto altrui sull'area di terreno occupata e posseduta sin dal 1987 da parte di CP_1
.
[...]
14. Al riguardo deve evidenziarsi che nella sentenza di primo grado l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto si fonda sull'accertamento dello sconfinamento da parte del sul terreno di proprietà degli attori odierni Controparte_1 appellanti avvenuto con la realizzazione di una recinzione in blocchi di cemento armato e paletti in ferro soprastanti il muro stesso, oltre ad un picchetto in legno presente lungo la recinzione ed il giudice di prime cure ha affermato che dall'istruttoria espletata era emerso che la suddetta recinzione è presente da oltre un ventennio sui terreni in questione come risulta non solo dal documento relativo al progetto e al permesso di costruire che risale al 1987 ma anche dalle dichiarazioni dei testi ( e ) che hanno Testimone_1 Testimone_1 confermato la presenza della recinzione (blocchi di cemento) sin dal 1987 e tale motivazione non risulta essere stata attinta da censure sicché deve ritenersi sotto tale profilo passata in giudicato.
5 15. Pertanto una volta acclarata ed incontestata l'intervenuta recinzione del terreno ad opera di con occupazione di parte del fondo degli appellanti dal 1987, non può Controparte_1 sottacersi che il sopralluogo del 4.7.2009 sarebbe comunque successivo al decorso del termine ventennale per usucapire (1987- 2007) e a tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che persino
“gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione”(Cass. ord. 33618/2022), pertanto deve concludersi che alcuna rinuncia tacita all'eccezione di usucapione può ravvisarsi nella fattispecie in esame.
16. Anche il secondo motivo di censura deve essere respinto.
17. Infatti, in linea con la giurisprudenza di vertice deve ribadirsi che gli atti di messa in mora o di diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art.2943 c.c. richiamato dall'art. 1165
c.c.) non possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, non potendo esservi interruzione dell'usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso sul bene (Cass. 16234/2011; Cass. 37837/2022). La
Suprema Corte ha dichiarato che finanche la querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno non comporta la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa e, conseguentemente, non costituisce idoneo atto interruttivo del possesso "ad usucapionem"
(Cass. 11698/2017). Dunque, le raccomandate del 2.11.2012 e del 11.12.2012 indicate dall'appellante - come condivisibilmente statuito nella gravata sentenza che ha richiamato sull'argomento i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità (Cass. ord. n. 20611/2017; conforme Cass. n. 15927/2016) - non hanno efficacia interruttiva del possesso utile ad usucapire, argomento in ogni caso che si palesa del tutto superato dalla dirimente circostanza che alla data delle due missive (2012) il periodo ventennale utile all'usucapione era già di fatto maturato nel 2007.
18. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore dichiarato della controversia (fino ad €. 1.100,00) e ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale procuratore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
6 , avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sulmona n. 186/2022 pubblicata il Parte_4
29.08.2022, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
• rigetta l'appello.
• Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio che liquida in €. 494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
• Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 13.06.2024 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo- Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 925/2022 trattenuta in decisione all'udienza del
27.09.2023 promossa da
, (cod. fisc. ), in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale dei fratelli , (cod. fisc. ), , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cod fisc ), (cod fisc. ) in forza di C.F._3 Parte_4 C.F._4 procura del 9 giugno 2004 per , notaio in Melbourne, rappresentato e Persona_1 difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Colaiacovo ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Antonella Santacroce in L'Aquila, Via Crispi;
appellante contro
(cod. fisc: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Uberto Di Pillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona via G. Salvemini n. 7; appellato avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 186/2022 pubblicata il 29.08.2022 resa nel giudizio civile rg. 454/2019;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
1 “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza 186/2022 depositata dal Tribunale di Sulmona, dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di riconoscimento della usucapione proposta da nella causa 454/2019 RG e, in accoglimento della Controparte_1 domanda dell'attore in primo grado, accertare l'esatto confine tra le proprietà degli attori (foglio
30, part. 369) e del convenuto (foglio 30, part. 365) e, conseguentemente, ordinare l'apposizione dei termini, con condanna di alla rimozione di ogni ingombro che sulla linea di Controparte_1 confine risultasse trovarsi, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' appellato:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione - Respingere l'appello proposto dai Sigg.ri con conseguente CP_1 integrale conferma della sentenza impugnata. - Spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , in proprio e quale procuratore dei fratelli , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , tutti comproprietari di un terreno sito in Sulmona (fg. 30
[...] Parte_4 part. 369), conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Sulmona, , Controparte_1 proprietario del terreno confinante (fg. 30 part. 365), per accertare l'esatto confine tra le due proprietà e conseguentemente, ordinare l'apposizione dei termini con condanna alla rimozione di ogni ingombro che risultava trovarsi sulla linea di confine.
2. Esponeva l'attore che nel 2009 aveva conferito incarico al geom. di Controparte_2
“picchettare” il terreno di cui era comproprietario con i fratelli ed il tecnico aveva individuato la linea di confine con il fondo confinante e redatto la relazione del 28.7.2009; al sopralluogo del 4.7.2009 per il picchettamento aveva partecipato anche;
Controparte_1 tuttavia in data 2.11.2012 l'attore aveva dovuto inviare a una Controparte_1 raccomandata A/R rappresentando di non poter completare le operazioni di recinzione sul lato nord in quanto lungo la linea di confine come individuata e per oltre un metro erano stati collocati dei pilastri in legno, reti metalliche, blocchi di cemento, rami e sterpaglie che, oltre ad occupare indebitamente la proprietà dell'attore impedivano la recinzione creando un dislivello di circa un metro, ma non aveva ottemperato alla richiesta. Controparte_1
3. Si costituiva il convenuto che contestava le domande formulate dall'attore e ne chiedeva il rigetto;
replicava eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, stante la mancata prova della proprietà del terreno, contestava poi la ricostruzione dello stato dei luoghi fatta dall'attore ed evidenziava che sulla linea di confine erano presenti opere di recinzione che
2 non ricalcano esattamente la linea di confine stessa, determinando uno sconfinamento a favore di nella parte Ovest per circa 6,40 mq ed a favore di Parte_1 CP_1
nella parte Est per circa 21,60 mq. Inoltre, il muro di confine era stato realizzato da
[...]
con concessione edilizia del 18.3.1987 ed edificato lo stesso anno e, Controparte_1 pertanto, lo stesso aveva acquistato per usucapione la superficie oggetto di contestazione per possesso pacifico, continuato ed indisturbato ventennale della stessa.
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata prova orale e disposta CTU tecnica, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Sulmona, sulla base delle risultanze della CTU che aveva accertato lo sconfinamento da parte di sul fondo di proprietà di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e e accolta l'eccezione di usucapione proposta dal Parte_3 Parte_4 convenuto dell'area occupata come individuata nella planimetria allegata alla relazione tecnica dell'ausiliare d'ufficio al documento n. 5, ha respinto le domande formulate dagli attori condannandoli al pagamento delle spese di giudizio e ponendo a loro carico le spese di
CTU. In particolare il Giudice di primo grado ha reputato che il convenuto avesse assolto all'onere probatorio a suo carico volto alla dimostrazione del possesso pacifico, continuato ed indisturbato per un periodo ventennale dell'area in contestazione, e che lo sconfinamento da parte del sul terreno di proprietà degli attori era avvenuto per la Controparte_1 realizzazione di una recinzione in cemento armato e paletti in ferro soprastanti il muro stesso, oltre ad un picchetto in legno presente lungo la recinzione. Riteneva che la suddetta recinzione era presente da oltre un ventennio sui terreni questione essendo ciò dimostrato sia dal progetto e dal permesso di costruire che risaliva al 1987 ma anche dalle dichiarazioni dei testi che avevano confermato la presenza della recinzione (blocchi di cemento) dal 1987
(testi ), a nulla rilevando la testimonianza Testimone_1 resa da che aveva dichiarato che il muro era di più recente realizzazione Testimone_2 non avendo lo stesso offerto precisi riferimenti temporali. Considerava poi ininfluente, ai fini dell'interruzione del possesso utile ad usucapire, le due missive di messa in mora inviate dalla parte attrice sia personalmente che a mezzo difensore, richiamando all'uopo principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2017, n.
20611; conforme Cass. Sez. 2 n. 15927 del 2016).
5. Avverso la sentenza ha proposto appello in proprio e quale procuratore Parte_1 dei fratelli , e , censurandola per Parte_2 Parte_3 Parte_4 due motivi: 1) “totale omessa pronuncia in ordine al fatto decisivo del sopralluogo effettuato il 4 luglio 2009 alla presenza delle parti”; 2) “errata esclusione dagli atti idonei ad interrompere l'usucapione delle lettere raccomandate 2 novembre 2012 e 11 dicembre
3 2012” e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 27.09.2023, tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata tenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la “totale omessa pronuncia in ordine al fatto decisivo del sopralluogo effettuato il 4 luglio 2009 alla presenza delle parti”; in particolare ha rilevato come il Giudice di primo grado non abbia fatto riferimento alcuno al verbale relativo al sopralluogo effettuato il 4.07.2009 e sottoscritto anche da CP_1
che nell'occasione aveva tenuto una condotta contrastante con l'eccezione di
[...] usucapione successivamente sollevata non avendo lo stesso rivendicato, durante il predetto sopralluogo, un possesso indisturbato dell'area e dovendo quindi ravvisarsi in tale comportamento una rinuncia tacita riconosciuta dalla Corte di legittimità in qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, sia estintiva sia acquisitiva.
9. Con il secondo motivo di gravame poi l'appellante ha contestato l'“errata esclusione dagli atti idonei ad interrompere l'usucapione delle lettere raccomandate 2 novembre 2012 e 11 dicembre 2012” ed ha evidenziato che l'art. 1165 c.c. richiama “le disposizioni generali sulla prescrizione” e tra queste, quindi, l'art. 2943, IV c, c.c. che esplicitamente sancisce l'interruzione della prescrizione per “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, quindi, in base all'art. 1219 c.c. anche la “richiesta fatta per iscritto”.
10. I motivi di censura non possono trovare positivo accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
11. Occorre innanzitutto premettere che il giudice di merito, sulla base di quanto allegato e provato dalle parti, può eleggere le fonti probatorie sulla base delle quali fondare il proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, non essendo obbligato ad una considerazione elencativa e specifica di ogni elemento probatorio acquisito al processo (Cass. n. 25608/2013). Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e
4 a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. (Cass. 17321/2015).
12. Per tale ragione attesa la discrezionalità con la quale il Giudice di merito può costruire il proprio convincimento, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte nel giudizio di primo grado, non può essere considerata condivisibile la censura e la critica mossa riguardo l'operato del
Tribunale per omessa valutazione del verbale del sopralluogo effettuato in data 04.07.2009.
Invero nel richiamato verbale sottoscritto anche da risulta che il Geom. Controparte_1 [...]
si è limitato a scrivere di aver ricevuto incarico da di apporre i CP_2 Parte_1 picchetti dividenti i terreni di sua proprietà siti nel Comune di Sulmona e iscritti al NCT al foglio 30 particelle nn.369 e 385 e che si apprestava ad eseguire detti lavori alla presenza dei sigg.ri , e Parte_5 Persona_2 Controparte_1
13. La circostanza che l'odierno appellato abbia preso parte a tale sopralluogo tuttavia, non depone certo per un'accettazione dei rilievi eseguiti dal tecnico incaricato dalla controparte né tanto meno per una rinuncia tacita dello stesso all'eccezione di usucapione sollevata al momento della costituzione in giudizio, atteso che “La rinunzia tacita alla usucapione è configurabile soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione”(Cass.10026/2002; Cass. 7847/2008; Cass. 17321/2015) e nel caso in esame la partecipazione al sopralluogo non implica indiscutibilmente il riconoscimento del diritto altrui sull'area di terreno occupata e posseduta sin dal 1987 da parte di CP_1
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14. Al riguardo deve evidenziarsi che nella sentenza di primo grado l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto si fonda sull'accertamento dello sconfinamento da parte del sul terreno di proprietà degli attori odierni Controparte_1 appellanti avvenuto con la realizzazione di una recinzione in blocchi di cemento armato e paletti in ferro soprastanti il muro stesso, oltre ad un picchetto in legno presente lungo la recinzione ed il giudice di prime cure ha affermato che dall'istruttoria espletata era emerso che la suddetta recinzione è presente da oltre un ventennio sui terreni in questione come risulta non solo dal documento relativo al progetto e al permesso di costruire che risale al 1987 ma anche dalle dichiarazioni dei testi ( e ) che hanno Testimone_1 Testimone_1 confermato la presenza della recinzione (blocchi di cemento) sin dal 1987 e tale motivazione non risulta essere stata attinta da censure sicché deve ritenersi sotto tale profilo passata in giudicato.
5 15. Pertanto una volta acclarata ed incontestata l'intervenuta recinzione del terreno ad opera di con occupazione di parte del fondo degli appellanti dal 1987, non può Controparte_1 sottacersi che il sopralluogo del 4.7.2009 sarebbe comunque successivo al decorso del termine ventennale per usucapire (1987- 2007) e a tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che persino
“gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione”(Cass. ord. 33618/2022), pertanto deve concludersi che alcuna rinuncia tacita all'eccezione di usucapione può ravvisarsi nella fattispecie in esame.
16. Anche il secondo motivo di censura deve essere respinto.
17. Infatti, in linea con la giurisprudenza di vertice deve ribadirsi che gli atti di messa in mora o di diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art.2943 c.c. richiamato dall'art. 1165
c.c.) non possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, non potendo esservi interruzione dell'usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso sul bene (Cass. 16234/2011; Cass. 37837/2022). La
Suprema Corte ha dichiarato che finanche la querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno non comporta la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa e, conseguentemente, non costituisce idoneo atto interruttivo del possesso "ad usucapionem"
(Cass. 11698/2017). Dunque, le raccomandate del 2.11.2012 e del 11.12.2012 indicate dall'appellante - come condivisibilmente statuito nella gravata sentenza che ha richiamato sull'argomento i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità (Cass. ord. n. 20611/2017; conforme Cass. n. 15927/2016) - non hanno efficacia interruttiva del possesso utile ad usucapire, argomento in ogni caso che si palesa del tutto superato dalla dirimente circostanza che alla data delle due missive (2012) il periodo ventennale utile all'usucapione era già di fatto maturato nel 2007.
18. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore dichiarato della controversia (fino ad €. 1.100,00) e ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale procuratore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
6 , avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sulmona n. 186/2022 pubblicata il Parte_4
29.08.2022, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
• rigetta l'appello.
• Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio che liquida in €. 494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
• Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 13.06.2024 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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