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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 814/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Simione e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Roberto Rossi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Monza
n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: liquidazione trattamento pensionistico – c.d. fondo elettrici
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3 maggio 2021, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di “1.
Accertare e dichiarare (occorrendo previa disapplicazione delle circolari 190/1995 e 190/1997) il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G .O tutte le voci previste dell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e prendendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO, ottenuto sommando “competenze correnti” voce A con “altre competenze” voce AC.
Pagina 1 di 7 CP_ 2. Condannare e/o ordinare ad convenuta di eseguire il ricalcolo e/o la rideterminazione dell'importo del trattamento pensionistico secondo il criterio di cui a l la domanda 1 che precede inserendo nella base pensionabile la somma delle voci “competenze correnti” e “altre competenze”.
CP_ 3. Per l'effetto, condannare convenuta
a) alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze tra il trattamento pensionisitco riliquidato secondo i criteri di cui alla domanda 1] che precede e il trattamento pensionisitico sin qui percepito o nei limiti del quinquennio antecedente la data di richiesta della riliquidazione e/o del prescrizionale decennale ove e nella misura dal Tribunale ritenuta applicabile (rif. Cass. sentt nn. 16718/2020 - 16258/2020 - 16257/2020 […], maggiorate degli interessi, a decorrere dalle scadenze singoli ratei al saldo,
b) alla corresponsione in favore dei ricorrente del trattamento pensionistico percipiendo nella misura conseguente alla sua riliquidazione secondo il criterio di cui alla domanda 1] che precede”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere stato dipendente di
[...]
CP_ fino al 30.11.1992, di essere titolare della pensione di anzianità n. EL00180526, di CP_2 avere vanamente presentato sia istanza amministrativa per la riliquidazione e integrazione della pensione ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 562/1996, sia il successivo ricorso gerarchico.
Ha allegato che, per determinare la retribuzione imponibile a fini pensionistici, l'ente previdenziale considerava le voci retributive contemplate dalle norme del c.d. fondo elettrici
(art. 2, comma 3, d. lgs. n. 562/1996) anche successivamente al 1.1.1997, nonostante il disposto dell'art. 3, comma 2, d. lgs. n. 562/1996 avesse imposto di considerare l'imponibile vigente per l'assicurazione generale obbligatoria. Ha quindi richiamato l'evoluzione normativa che aveva portato alla confluenza, tra gli altri, del c.d. fondo elettrici nell'assicurazione
CP_ generale obbligatoria nel contesto del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. In particolare ha evidenziato che, a partire dal 1.1.1997, anche ai dipendenti delle aziende elettriche avrebbe dovuto applicarsi il cd. imponibile onnicomprensivo AGO, a norma dell'art. 1 del d. lgs. n. 562/1996. Tale norma avrebbe, poi, dovuto coordinarsi con quelle contenute nel successivo art. 2, che avevano disciplinato il metodo di calcolo della pensione, nonché con i correttivi di cui al successivo art. 3, comma 2.
Ha dedotto di avere diritto alla liquidazione dell'intero trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, ma di essere soggetto al correttivo ex art. 3, comma 2. Ha dunque chiesto che, a tal fine, fosse preso in considerazione l'intero imponibile AGO e non quello, minore, previsto per il Fondo elettrici.
Pagina 2 di 7 CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, ed eccependo in via preliminare la decadenza triennale ex art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970, modificato dall'art. 38 comma 1, lettera d), n. 2, del D.L. 98/2011 e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale.
In particolare, l'ente previdenziale ha sostenuto che i limiti per il calcolo della pensione sono stati individuati secondo quanto previsto dalle circolari applicative del D.Lgs. 562 del 1996. Ha riferito che partire dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile a fini contributivi dovesse essere considerata quella definita dall'art. 12, L. 153/1969 e successive modificazioni. Ha descritto, quindi, le operazioni per il calcolo dell'ammontare annuo della pensione con il sistema retributivo, applicabile agli iscritti con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, sostenendo che la retribuzione di riferimento fosse quella stabilita dall'art. 1, l. n. 53/1963 e dall'art. 2, l. n. 1079/1971, relativa al Fondo elettrici e individuabile sulla base del modello
EL18, rilasciato dal datore di lavoro. Ha rilevato che, a norma del d. lgs. n. 562/1996, per gli iscritti al c.d. fondo elettrici con diritto al calcolo retributivo integrale, il totale della pensione spettante fosse suddivisibile in quattro quote e che in ogni caso, l'importo del trattamento pensionistico non potesse superare l'80% della retribuzione calcolata secondo le norme AGO o l'88% della retribuzione pensionabile secondo le norme del Fondo elettrici”.
Istruita la causa allo stato degli atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, nel caso in disamina deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, nonostante parte attorea abbia formulato solo una domanda di condanna generica.
Come puntualmente osservato dalla Corte di Appello di Milano, la valutazione dell'interesse ad agire - condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda - deve essere effettuato preliminarmente sulla base della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda .
Nella fattispecie parte attorea ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la corretta
CP_ interpretazione (a suo dire disattesa da dei parametri normativi inerenti la liquidazione della propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una condanna generica dell' al CP_3
pagamento delle differenze di trattamento eventualmente spettantegli.
Pagina 3 di 7 La domanda, così proposta, implica allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto del richiedente a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della accertata violazione.
CP_ Sempre in via preliminare, la decadenza eccepita da nel caso di specie travolge esclusivamente i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale.
L'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria dev'essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla suddetta previsione, stabilendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass., n. 123 del 4.1.2022); in particolare la Corte di legittimità ha osservato che “l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del
Pagina 4 di 7 pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (in senso conforme (Cass., n. 123/2022 cit., in senso conforme Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022).
Nel merito, come già evidenziato, la domanda attorea è fondata.
È rimasto incontestato nel processo che il ricorrente è stato dipendente della società
e, in quanta tale, è stato iscritto ex lege ai fini previdenziali al c.d. fondo elettrici CP_2
CP_ gestito da e che egli gode della pensione di vecchiaia numero dal 1.12.1992. NumeroD_1
Dando atto di essere tra coloro che hanno mantenuto il diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di quiescenza secondo il vecchio sistema retributivo e dell'avvenuta applicazione - ai fini della liquidazione del suo trattamento pensionistico - di un elemento correttivo esterno teso a contenere entro una certa soglia l'ammontare dei trattamenti liquidati con le più favorevoli regole del sistema retributivo al fine di armonizzare e ridurre le sperequazioni entro il nuovo sistema pensionistico contributivo, parte attorea ha lamentato l'erronea applicazione, dei criteri di cui all'art. 3 del D. Lgs. 562/1996.
Il punto nodale per la soluzione della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 562/1996, ai sensi del quale “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995,
n.335”.
Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel c.d. fondo elettrici, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a). Da un
CP_ canto il ricorrente sostiene che ha calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del tetto) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (c.d. imponibile Ago) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato
Pagina 5 di 7 CP_ quelli soggetti a contribuzione secondo le norme del c.d. fondo elettrici;
dal suo canto ha dedotto che, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs . 562/1996, art. 3 , comma 2, lettera a), in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997, la retribuzione di riferimento è quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del fondo.
Sul punto è dirimente quanto rilevato dalla Corte di legittimità: «Ai fini della determinazione CP_ della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l
l'art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale CP_ armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AG.) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AG. e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AG., avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione» (cfr. Cass. n. 4888 del 27.2.2017 e Cass. n. 8363 del 4.4.2018).
CP_ La tesi propugnata da dunque non è fondata e, non avendo l'ente previdenziale provato di aver calcolato la quota secondo i criteri affermati dalla Corte di legittimità, il ricorso deve essere accolto.
CP_ Il ricorso deve quindi essere accolto, con la conseguente condanna dell' alla riliquidazione della pensione in coerenza con i criteri indicati ed alla corresponsione al ricorrente delle differenze sui ratei conseguentemente dovute del trattamento pensionistico in godimento, nei limiti del triennio decorrente a ritroso dal deposito del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione della decisione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a riliquidare la pensione del ricorrente facendo riferimento, per individuare il “maggior tetto” tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'Ago da un lato e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lettera a) della Legge n.
335/95, dall'altro, a tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il
Pagina 6 di 7 calcolo del “tetto” di cui alla lettera a) cit. nell'intero periodo di riferimento, nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso nel rispetto del termine decadenziale di legge;
CP_
- Condanna in via generica a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza spettantegli sia per i ratei già maturati e corrispostigli a decorrere dal triennio precedente al deposito del ricorso, oltre agli interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dal dovuto al saldo, sia per i ratei maturandi e percipiendi pro futuro; CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.865,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 814/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Simione e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Roberto Rossi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Monza
n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: liquidazione trattamento pensionistico – c.d. fondo elettrici
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3 maggio 2021, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di “1.
Accertare e dichiarare (occorrendo previa disapplicazione delle circolari 190/1995 e 190/1997) il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G .O tutte le voci previste dell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e prendendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO, ottenuto sommando “competenze correnti” voce A con “altre competenze” voce AC.
Pagina 1 di 7 CP_ 2. Condannare e/o ordinare ad convenuta di eseguire il ricalcolo e/o la rideterminazione dell'importo del trattamento pensionistico secondo il criterio di cui a l la domanda 1 che precede inserendo nella base pensionabile la somma delle voci “competenze correnti” e “altre competenze”.
CP_ 3. Per l'effetto, condannare convenuta
a) alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze tra il trattamento pensionisitco riliquidato secondo i criteri di cui alla domanda 1] che precede e il trattamento pensionisitico sin qui percepito o nei limiti del quinquennio antecedente la data di richiesta della riliquidazione e/o del prescrizionale decennale ove e nella misura dal Tribunale ritenuta applicabile (rif. Cass. sentt nn. 16718/2020 - 16258/2020 - 16257/2020 […], maggiorate degli interessi, a decorrere dalle scadenze singoli ratei al saldo,
b) alla corresponsione in favore dei ricorrente del trattamento pensionistico percipiendo nella misura conseguente alla sua riliquidazione secondo il criterio di cui alla domanda 1] che precede”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere stato dipendente di
[...]
CP_ fino al 30.11.1992, di essere titolare della pensione di anzianità n. EL00180526, di CP_2 avere vanamente presentato sia istanza amministrativa per la riliquidazione e integrazione della pensione ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 562/1996, sia il successivo ricorso gerarchico.
Ha allegato che, per determinare la retribuzione imponibile a fini pensionistici, l'ente previdenziale considerava le voci retributive contemplate dalle norme del c.d. fondo elettrici
(art. 2, comma 3, d. lgs. n. 562/1996) anche successivamente al 1.1.1997, nonostante il disposto dell'art. 3, comma 2, d. lgs. n. 562/1996 avesse imposto di considerare l'imponibile vigente per l'assicurazione generale obbligatoria. Ha quindi richiamato l'evoluzione normativa che aveva portato alla confluenza, tra gli altri, del c.d. fondo elettrici nell'assicurazione
CP_ generale obbligatoria nel contesto del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. In particolare ha evidenziato che, a partire dal 1.1.1997, anche ai dipendenti delle aziende elettriche avrebbe dovuto applicarsi il cd. imponibile onnicomprensivo AGO, a norma dell'art. 1 del d. lgs. n. 562/1996. Tale norma avrebbe, poi, dovuto coordinarsi con quelle contenute nel successivo art. 2, che avevano disciplinato il metodo di calcolo della pensione, nonché con i correttivi di cui al successivo art. 3, comma 2.
Ha dedotto di avere diritto alla liquidazione dell'intero trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, ma di essere soggetto al correttivo ex art. 3, comma 2. Ha dunque chiesto che, a tal fine, fosse preso in considerazione l'intero imponibile AGO e non quello, minore, previsto per il Fondo elettrici.
Pagina 2 di 7 CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, ed eccependo in via preliminare la decadenza triennale ex art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970, modificato dall'art. 38 comma 1, lettera d), n. 2, del D.L. 98/2011 e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale.
In particolare, l'ente previdenziale ha sostenuto che i limiti per il calcolo della pensione sono stati individuati secondo quanto previsto dalle circolari applicative del D.Lgs. 562 del 1996. Ha riferito che partire dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile a fini contributivi dovesse essere considerata quella definita dall'art. 12, L. 153/1969 e successive modificazioni. Ha descritto, quindi, le operazioni per il calcolo dell'ammontare annuo della pensione con il sistema retributivo, applicabile agli iscritti con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, sostenendo che la retribuzione di riferimento fosse quella stabilita dall'art. 1, l. n. 53/1963 e dall'art. 2, l. n. 1079/1971, relativa al Fondo elettrici e individuabile sulla base del modello
EL18, rilasciato dal datore di lavoro. Ha rilevato che, a norma del d. lgs. n. 562/1996, per gli iscritti al c.d. fondo elettrici con diritto al calcolo retributivo integrale, il totale della pensione spettante fosse suddivisibile in quattro quote e che in ogni caso, l'importo del trattamento pensionistico non potesse superare l'80% della retribuzione calcolata secondo le norme AGO o l'88% della retribuzione pensionabile secondo le norme del Fondo elettrici”.
Istruita la causa allo stato degli atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, nel caso in disamina deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, nonostante parte attorea abbia formulato solo una domanda di condanna generica.
Come puntualmente osservato dalla Corte di Appello di Milano, la valutazione dell'interesse ad agire - condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda - deve essere effettuato preliminarmente sulla base della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda .
Nella fattispecie parte attorea ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la corretta
CP_ interpretazione (a suo dire disattesa da dei parametri normativi inerenti la liquidazione della propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una condanna generica dell' al CP_3
pagamento delle differenze di trattamento eventualmente spettantegli.
Pagina 3 di 7 La domanda, così proposta, implica allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto del richiedente a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della accertata violazione.
CP_ Sempre in via preliminare, la decadenza eccepita da nel caso di specie travolge esclusivamente i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale.
L'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria dev'essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla suddetta previsione, stabilendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass., n. 123 del 4.1.2022); in particolare la Corte di legittimità ha osservato che “l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del
Pagina 4 di 7 pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (in senso conforme (Cass., n. 123/2022 cit., in senso conforme Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022).
Nel merito, come già evidenziato, la domanda attorea è fondata.
È rimasto incontestato nel processo che il ricorrente è stato dipendente della società
e, in quanta tale, è stato iscritto ex lege ai fini previdenziali al c.d. fondo elettrici CP_2
CP_ gestito da e che egli gode della pensione di vecchiaia numero dal 1.12.1992. NumeroD_1
Dando atto di essere tra coloro che hanno mantenuto il diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di quiescenza secondo il vecchio sistema retributivo e dell'avvenuta applicazione - ai fini della liquidazione del suo trattamento pensionistico - di un elemento correttivo esterno teso a contenere entro una certa soglia l'ammontare dei trattamenti liquidati con le più favorevoli regole del sistema retributivo al fine di armonizzare e ridurre le sperequazioni entro il nuovo sistema pensionistico contributivo, parte attorea ha lamentato l'erronea applicazione, dei criteri di cui all'art. 3 del D. Lgs. 562/1996.
Il punto nodale per la soluzione della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 562/1996, ai sensi del quale “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995,
n.335”.
Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel c.d. fondo elettrici, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a). Da un
CP_ canto il ricorrente sostiene che ha calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del tetto) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (c.d. imponibile Ago) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato
Pagina 5 di 7 CP_ quelli soggetti a contribuzione secondo le norme del c.d. fondo elettrici;
dal suo canto ha dedotto che, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs . 562/1996, art. 3 , comma 2, lettera a), in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997, la retribuzione di riferimento è quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del fondo.
Sul punto è dirimente quanto rilevato dalla Corte di legittimità: «Ai fini della determinazione CP_ della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l
l'art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale CP_ armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AG.) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AG. e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AG., avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione» (cfr. Cass. n. 4888 del 27.2.2017 e Cass. n. 8363 del 4.4.2018).
CP_ La tesi propugnata da dunque non è fondata e, non avendo l'ente previdenziale provato di aver calcolato la quota secondo i criteri affermati dalla Corte di legittimità, il ricorso deve essere accolto.
CP_ Il ricorso deve quindi essere accolto, con la conseguente condanna dell' alla riliquidazione della pensione in coerenza con i criteri indicati ed alla corresponsione al ricorrente delle differenze sui ratei conseguentemente dovute del trattamento pensionistico in godimento, nei limiti del triennio decorrente a ritroso dal deposito del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione della decisione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a riliquidare la pensione del ricorrente facendo riferimento, per individuare il “maggior tetto” tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'Ago da un lato e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lettera a) della Legge n.
335/95, dall'altro, a tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il
Pagina 6 di 7 calcolo del “tetto” di cui alla lettera a) cit. nell'intero periodo di riferimento, nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso nel rispetto del termine decadenziale di legge;
CP_
- Condanna in via generica a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza spettantegli sia per i ratei già maturati e corrispostigli a decorrere dal triennio precedente al deposito del ricorso, oltre agli interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dal dovuto al saldo, sia per i ratei maturandi e percipiendi pro futuro; CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.865,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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