Versione
28 ottobre 1993
28 ottobre 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208 .
Giurisprudenza • 18
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 7290Provvedimento: […] 2.4). Ciò posto nei verbali di rilevazione allegati con i nn. 13, 14 e 15 alla nota istruttoria dell'Ispettorato territoriale P.T. della Toscana del 30 agosto 2001, si dà correttamente atto di circostanze (assenza di irradiazione del segnale; inidoneità, anche per caratteristiche tecniche, alla trasmissione del segnale stesso in assenza di situazioni interferenziali), che determinano il venir meno delle condizioni di stabilità e continuità di esercizio che, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 422 del 1993, costituiscono presupposto per l'inclusione nel titolo di concessione, .Leggi di più...
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