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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2305/2022 R.G. promossa da
(c.f. )), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Parte_1 C.F._1
Maio, giusta procura in atti;
- ATTORE - contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
(c.f. ); CP_2 C.F._3
- CONVENUTE CONTUMACI-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , allegando di essere creditore nei Parte_1 confronti delle convenute del complessivo credito di euro 19.864,00, come documentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2021 Trib. Foggia, emesso in data 10.02.2021, provvisoriamente esecutivo e non opposto, e di successivo atto di precetto notificato in data 13.04.2021 per la complessiva somma di euro 21.950,98, convenivano e dinanzi all'intestato Tribunale al Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 4 fine di conseguire l'accertamento sia del possesso da parte delle convenute dei beni facenti parte dell'eredità giacente dei loro genitori e , che dello status di eredi Parte_2 Persona_1 pure semplici dei genitori stessi;
con autorizzazione, ai sensi dell'art. 2688 c.c. alla trascrizione della sentenza a cura e spese delle convenute e vittoria delle spese di giudizio.
Premesso che la causa è stata istruita, nella contumacia delle convenute, mediante acquisizione dei documenti depositati dall'attore, si osserva che la domanda proposta da , come in atti Parte_1 rappresentato e domiciliato, merita accoglimento.
Va in primo luogo riscontrato l'interesse ad agire in capo all'attore, nella sua qualità di creditore di e attesa la natura del titolo vantato, rappresentato da decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo esecutivo del valore di euro 25.000,00 emesso da questo Tribunale in data 10.02.2021 (doc.1) nei confronti delle convenute contumaci.
Parte attrice, quindi, è pacificamente creditrice delle sig.re e . e, Controparte_1 CP_2 come tale, ha interesse all'esperimento di azione esecutiva sui beni immobili ricaduti nell'asse ereditario dei defunti sigg.ri e e per via successoria giunti, in Parte_2 Persona_1 prospettazione attorea, nella titolarità delle convenute, le quali risultano essere le uniche chiamate all'eredità dei due cuius (cfr. doc. 8 certificato storico di famiglia di ); inoltre, va Parte_2 confermato, alla luce della documentazione in atti, che nel relictum si rinvengono gli immobili intestati catastalmente ai genitori defunti delle convenute ubicati in Cagnano Varano (FG), alla Via Raffaello n.
27 ed identificati in catasto al foglio 73, p.lla 1324, da sub 1 a sub 8 (cfr all. 3 perizia di parte).
Ciò posto, è incontestabile che le convenute siano nel possesso dei beni compresi nell'eredità giacente dei defunti e . Tale circostanza è confermata dal fatto che Parte_2 Persona_1 [...]
e abitano negli immobili di proprietà dei genitori, anche dopo il loro Parte_3 CP_2 decesso, come emerge sia dal rispettivo certificato di residenza (doc. n. 4-5), sia dal fatto che la notifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e del pedissequo atto di precetto si è perfezionata presso l'indirizzo di Raffaello n. 27, in località di Cagnano Varano (FG).
Quindi non v'è dubbio che le convenute siano nel possesso di beni ereditati avendo continuato a fare uso ed esercitare un potere di fatto sugli immobili ubicati in Cagnano Varano (FG) facenti parte pacificamente dell'eredità materna e paterna (vedasi la visura catastale prodotta dall'attore dal quale emerge la proprietà per ½ in capo a ciascun de cuius.
Non va tralasciata inoltre la condotta processuale delle stesse convenute che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Per quanto concerne l'accertamento dello status di erede, va osservato che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 13550 del 2022).
pagina 2 di 4 In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chi amato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456 del 2019).
Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo giorno i beni o anche un singolo bene ereditario (Cass. n. 15530 del 2017).
Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di eredi in capo alle parti convenute atteso che dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che le convenute si trovano attualmente nel possesso dei beni ereditari per quanto innanzi rappresentato, quindi in seguito al decesso dei loro genitori,e non hanno redatto l'inventario nel termine suddetto.
Va quindi accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice di e di Controparte_1 in relazione sia al decesso di , intervenuto il 12.09.2020, sia al decesso CP_2 Parte_2 di avvenuto l'8.4.2009, con particolare riferimento alla proprietà dei beni Persona_1 immobili siti in Cagnano Varano, alla Via Raffaello 27, come meglio identificate nell'atto introduttivo.
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di Foggia di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede di e Controparte_1 CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 e succ. mod., parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria, scaglione indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara:
- erede puro e semplice di e di con Controparte_1 Parte_2 Persona_1 conseguente subentro della stessa in tutte le posizioni attive e passive relitte dai de cuius ed in particolare nella proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Cagnano Varano
(FG), Via Raffaello 27, distinte al N.C.E.U. del Comune di Cagnano Varano al foglio 73, p.lla 1324 sub 1; sub 2- F/3; sub 3- C/6; sub 4- C/6; sub 5- C/6; sub 6- A/3; sub 7 – F/3;
- erede puro e semplice di e di con Controparte_3 Parte_2 Persona_1 conseguente subentro della stessa in tutte le posizioni attive e passive relitte dai de cuius ed in particolare nella proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Cagnano Varano
(FG), Via Raffaello 27, distinte al N.C.E.U. del Comune di Cagnano Varano al foglio 73, p.lla 1324 sub 1; sub 2- F/3; sub 3- C/6; sub 4- C/6; sub 5- C/6; sub 6- A/3; sub 7 – F/3;
- condanna e in via solidale, a rifondere in favore di parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, ed € 518,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al Conservatore dei RRII di Rimini di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerandolo da responsabilità.
pagina 3 di 4 Così deciso in Foggia, il 25.3.2025
Il G.O.T. – avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2305/2022 R.G. promossa da
(c.f. )), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Parte_1 C.F._1
Maio, giusta procura in atti;
- ATTORE - contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
(c.f. ); CP_2 C.F._3
- CONVENUTE CONTUMACI-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , allegando di essere creditore nei Parte_1 confronti delle convenute del complessivo credito di euro 19.864,00, come documentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2021 Trib. Foggia, emesso in data 10.02.2021, provvisoriamente esecutivo e non opposto, e di successivo atto di precetto notificato in data 13.04.2021 per la complessiva somma di euro 21.950,98, convenivano e dinanzi all'intestato Tribunale al Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 4 fine di conseguire l'accertamento sia del possesso da parte delle convenute dei beni facenti parte dell'eredità giacente dei loro genitori e , che dello status di eredi Parte_2 Persona_1 pure semplici dei genitori stessi;
con autorizzazione, ai sensi dell'art. 2688 c.c. alla trascrizione della sentenza a cura e spese delle convenute e vittoria delle spese di giudizio.
Premesso che la causa è stata istruita, nella contumacia delle convenute, mediante acquisizione dei documenti depositati dall'attore, si osserva che la domanda proposta da , come in atti Parte_1 rappresentato e domiciliato, merita accoglimento.
Va in primo luogo riscontrato l'interesse ad agire in capo all'attore, nella sua qualità di creditore di e attesa la natura del titolo vantato, rappresentato da decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo esecutivo del valore di euro 25.000,00 emesso da questo Tribunale in data 10.02.2021 (doc.1) nei confronti delle convenute contumaci.
Parte attrice, quindi, è pacificamente creditrice delle sig.re e . e, Controparte_1 CP_2 come tale, ha interesse all'esperimento di azione esecutiva sui beni immobili ricaduti nell'asse ereditario dei defunti sigg.ri e e per via successoria giunti, in Parte_2 Persona_1 prospettazione attorea, nella titolarità delle convenute, le quali risultano essere le uniche chiamate all'eredità dei due cuius (cfr. doc. 8 certificato storico di famiglia di ); inoltre, va Parte_2 confermato, alla luce della documentazione in atti, che nel relictum si rinvengono gli immobili intestati catastalmente ai genitori defunti delle convenute ubicati in Cagnano Varano (FG), alla Via Raffaello n.
27 ed identificati in catasto al foglio 73, p.lla 1324, da sub 1 a sub 8 (cfr all. 3 perizia di parte).
Ciò posto, è incontestabile che le convenute siano nel possesso dei beni compresi nell'eredità giacente dei defunti e . Tale circostanza è confermata dal fatto che Parte_2 Persona_1 [...]
e abitano negli immobili di proprietà dei genitori, anche dopo il loro Parte_3 CP_2 decesso, come emerge sia dal rispettivo certificato di residenza (doc. n. 4-5), sia dal fatto che la notifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e del pedissequo atto di precetto si è perfezionata presso l'indirizzo di Raffaello n. 27, in località di Cagnano Varano (FG).
Quindi non v'è dubbio che le convenute siano nel possesso di beni ereditati avendo continuato a fare uso ed esercitare un potere di fatto sugli immobili ubicati in Cagnano Varano (FG) facenti parte pacificamente dell'eredità materna e paterna (vedasi la visura catastale prodotta dall'attore dal quale emerge la proprietà per ½ in capo a ciascun de cuius.
Non va tralasciata inoltre la condotta processuale delle stesse convenute che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, contribuisce a riconoscere ancor più fondate le ragioni attoree in considerazione del principio di non contestazione della domanda di cui all'art. 115 c.p.c
Per quanto concerne l'accertamento dello status di erede, va osservato che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 13550 del 2022).
pagina 2 di 4 In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chi amato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456 del 2019).
Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo giorno i beni o anche un singolo bene ereditario (Cass. n. 15530 del 2017).
Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di eredi in capo alle parti convenute atteso che dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che le convenute si trovano attualmente nel possesso dei beni ereditari per quanto innanzi rappresentato, quindi in seguito al decesso dei loro genitori,e non hanno redatto l'inventario nel termine suddetto.
Va quindi accertata e dichiarata la qualità di erede puro e semplice di e di Controparte_1 in relazione sia al decesso di , intervenuto il 12.09.2020, sia al decesso CP_2 Parte_2 di avvenuto l'8.4.2009, con particolare riferimento alla proprietà dei beni Persona_1 immobili siti in Cagnano Varano, alla Via Raffaello 27, come meglio identificate nell'atto introduttivo.
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di Foggia di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede di e Controparte_1 CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 e succ. mod., parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria, scaglione indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara:
- erede puro e semplice di e di con Controparte_1 Parte_2 Persona_1 conseguente subentro della stessa in tutte le posizioni attive e passive relitte dai de cuius ed in particolare nella proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Cagnano Varano
(FG), Via Raffaello 27, distinte al N.C.E.U. del Comune di Cagnano Varano al foglio 73, p.lla 1324 sub 1; sub 2- F/3; sub 3- C/6; sub 4- C/6; sub 5- C/6; sub 6- A/3; sub 7 – F/3;
- erede puro e semplice di e di con Controparte_3 Parte_2 Persona_1 conseguente subentro della stessa in tutte le posizioni attive e passive relitte dai de cuius ed in particolare nella proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Cagnano Varano
(FG), Via Raffaello 27, distinte al N.C.E.U. del Comune di Cagnano Varano al foglio 73, p.lla 1324 sub 1; sub 2- F/3; sub 3- C/6; sub 4- C/6; sub 5- C/6; sub 6- A/3; sub 7 – F/3;
- condanna e in via solidale, a rifondere in favore di parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, ed € 518,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al Conservatore dei RRII di Rimini di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerandolo da responsabilità.
pagina 3 di 4 Così deciso in Foggia, il 25.3.2025
Il G.O.T. – avv. Ermelinda Inchingolo
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