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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1728/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1728/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come rassegnate all'udienza del 23/09/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere autosufficiente economicamente per cui non viene richiesto alcun contributo al reciproco mantenimento;
3. Spese compensate.
[…] le parti si impegnano ad effettuare la stipula e/o trascrizione del verbale davanti al Notaio, ciò premesso:
Il sig. nato a [...] il [...] e residente a [...] c.f. Parte_2
cede alla sig.ra , nata a [...] il [...] ivi residente in [...] Parte_1
n. 44, c.f.: , che quindi diverrà proprietaria esclusiva dell'intero compendio, comprensivo di ogni arredo C.F._1
e corredo ivi esistente ad esclusione degli effetti personali del signor , la propria quota di comproprietà pari al Parte_2
50% della seguente unità immobiliare, costituita da una porzione di fabbricato con cortili di proprietà esclusiva, già casa coniugale,
facente parte del fabbricato sito in Comune di Noale (VE) Via Condotta n. 44, composta da piano terra e primo per complessivi quattro vani ed accessori, ivi compreso garage a piano terra, identificato in catasto come segue: Comune di Noale;
Partita 1003509
foglio 9 (nove) mappali: 1132 sub 14 p. T-1 cat. A/2 cl. 6, v. 6,5, RCL 604,25; 1132 sub 15 p. T cat. C/6 cl. 9, mq. 16
RCL 46,27; 1132 sub 13 (cortile) come da denuncia presentata alla NCEU in data 1.6.1999 n. C00789, con variazione di classamento del 25.01.2002 pratica 15726 n. 170.1.2002 confinante con mapp. 1132 sub 10-11-12-16-17-18 e Via
Condotta.
La cessione è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, con la servitù di servizi, impianti tecnologici e di accesso ad essi, costituita con atto del 21.11.1998 n. 10259 rep. Notaio
, trascritto a Padova il 4.2.1998 ai nn. 2973/2184 ed è comprensiva dei proporzionali diritti alle parti comuni ed Per_1
indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e segg. cc. L'area coperta del fabbricato ed i cortili rappresentano parte della maggior superficie di are 14 e centiare 70, riportata in Catasto, Fg. 9 map 1132 (ex 960-967) come da denuncia di cambiamento in data 27.4.1999 n. 6031 Prot. Mod.8.
Il cespite viene trasferito con la servitù di passaggi pedonale e carrabile con ogni mezzo sulle strade del piano e con gli obblighi,
patti e servitù di cui alla convenzione stipulata con il Comune di Noale in data 17.6.1994 n. 101618 rep. Notaio Per_2 trascritta a Padova il 14.7.1994 ai nn. 16593/11329 che parte acquirente dichiara di conoscere e si obbliga a rispettarli integralmente.
Il tutto meglio identificato nella planimetria e nell'elaborato planimetrico conservato negli atti catastali ed allegati in copia sottoscritti (all. 11), unitamente ad ogni diritto sull'area sottostante ed adiacente di pertinenza. La parte cedente dichiara che le predette unità immobiliari sono alla stessa pervenute in forza di contratto di compravendita stipulato in data 24.6.1999 a rogito del Notaio di Camposampiero, rep. 104.866, racc. 23.761, registrato il 13.7.1999 a Padova al n. 31277 Persona_3
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova.
La parte cedente , ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 comma 1 bis, introdotto giusta Parte_2
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertita nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per quanto occorra dichiara che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di fare luogo all'obbligo della presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa. Le fotocopie delle planimetrie compilate dall'Ing. e Persona_4
depositate in Catasto in data 01.06.99 e relative alle unità urbane oggetto della presente cessione, che vengono allegate al presente atto (doc. 11-planimetrie catastali), sono dichiarate dalla parte cedente conformi allo stato di fatto esistente.
Urbanistica:
Parte cedente, in applicazione dell'art. 40 comma 2 della legge 47/1985 e del DPR 380/2001, e previa ammonizione,
consapevole delle responsabilità cui incorre in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che il fabbricato è stato edificato in conformità dei seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Noale:
-concessione edilizia n. 141/95 rilasciata in data 05.08.1995 e variante del 23.7.1998 n. 125,
- certificato di agibilità del 54 del 1.9.1999 prat 294/1994 - n. 313/1998 Comune di Noale,
e che dopo non sono state eseguite opere richiedenti concessione od autorizzazione.
La parte cedente dichiara, per quanto occorra, che gli impianti, di cui all'art. 1 D.M. 22.1.2008 n. 37, che corredano le unità
immobiliari, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati ed allega al presente ricorso l'attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio redatto dall'Arch. di Noale in data Controparte_1
11.2.2025 cod. ident. 16048/2025 valido fino al 11.02.2035, (doc. 12 certificazione energetica), parte integrante del presente verbale con cui si dispone il trasferimento immobiliare in capo alla SI , ai sensi della vigente normativa. Parte_1
Considerando la cifra di Euro 30.000,00 già versata dalla per l'acquisto dell'unità immobiliare intestata dal Parte_1
signor e sita in Mogliano Veneto Galleria Olof Palme n. 14 che non è mai stata restituita, il presente Parte_2
trasferimento per accordi di separazione è realizzato anche a titolo di datio in solutum, pertanto il signor in Parte_2 luogo di restituire le somme di cui sopra, trasferisce la propria quota del presente immobile ricevendo in denaro contestualmente al presente verbale, dalla sig.ra la somma di Euro 80.000,00 (ottantamila) a mezzo assegni circolari tratti su Poste Parte_1
Italiane n. 0374370424-12 per un importo di Euro 50.000,00 e su Intesa Sanpaolo n. 3307207781-07 per un importo di
Euro 30.000,00, estinguendosi per compensazione legale ai sensi dell' articolo 1243 c.c. il precedente debito nei confronti della
SI Parte_1
Il signor , dichiarandosi saldato e costituendo il presente verbale anche atto di quietanza, rinuncia espressamente Parte_2
all'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente trasferimento.
La SI chiede le esenzioni e gli esoneri da ogni imposta e tassa previsti dalla Legge 898/70 così come Parte_1
modificata dalla Legge 74/1987 (e successive integrazioni), nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999,
applicabili anche nella fattispecie.
Tutte le eventuali detrazioni e benefici fiscali connessi all'immobile sito in Noale (VE) Via Condotta 44 di cui il signor
[...]
cede la quota, comprese quelle conseguenti all'installazione dei pannelli solari, resteranno a favore della SI Parte_2
Parte_1
B) Le parti inoltre provvedono alle seguenti ulteriori attribuzioni e riconoscimenti:
alla sig.ra viene attribuita l'intera ed esclusiva proprietà dell'autoveicolo Mini Cooper D tg. FH447MZ, mentre Parte_1
al sig. viene attribuita l'intera ed esclusiva proprietà dell'autovettura Tesla Model Y tg. GW304EV e del Parte_2
motociclo Niu NGT tg EX77782.
Ogni onere relativo ai mezzi così attribuiti resterà a carico della parte che lo riceve rinunciando reciprocamente entrambi a qualsivoglia eventuale credito anche per il pregresso.
Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretende l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito.
Per quanto occorra, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate.
I coniugi chiedono che il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, voglia omologare la separazione personale alle condizioni di cui sopra con emissione della sentenza parziale, e quindi remissione della causa in istruttoria attesa la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.” Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nell'udienza del 23/09/2025.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a
Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 30/04/1988, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Noale al n. 15, parte II, serie A dell'anno 1988;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/09/2025 Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1728/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1728/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come rassegnate all'udienza del 23/09/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere autosufficiente economicamente per cui non viene richiesto alcun contributo al reciproco mantenimento;
3. Spese compensate.
[…] le parti si impegnano ad effettuare la stipula e/o trascrizione del verbale davanti al Notaio, ciò premesso:
Il sig. nato a [...] il [...] e residente a [...] c.f. Parte_2
cede alla sig.ra , nata a [...] il [...] ivi residente in [...] Parte_1
n. 44, c.f.: , che quindi diverrà proprietaria esclusiva dell'intero compendio, comprensivo di ogni arredo C.F._1
e corredo ivi esistente ad esclusione degli effetti personali del signor , la propria quota di comproprietà pari al Parte_2
50% della seguente unità immobiliare, costituita da una porzione di fabbricato con cortili di proprietà esclusiva, già casa coniugale,
facente parte del fabbricato sito in Comune di Noale (VE) Via Condotta n. 44, composta da piano terra e primo per complessivi quattro vani ed accessori, ivi compreso garage a piano terra, identificato in catasto come segue: Comune di Noale;
Partita 1003509
foglio 9 (nove) mappali: 1132 sub 14 p. T-1 cat. A/2 cl. 6, v. 6,5, RCL 604,25; 1132 sub 15 p. T cat. C/6 cl. 9, mq. 16
RCL 46,27; 1132 sub 13 (cortile) come da denuncia presentata alla NCEU in data 1.6.1999 n. C00789, con variazione di classamento del 25.01.2002 pratica 15726 n. 170.1.2002 confinante con mapp. 1132 sub 10-11-12-16-17-18 e Via
Condotta.
La cessione è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, con la servitù di servizi, impianti tecnologici e di accesso ad essi, costituita con atto del 21.11.1998 n. 10259 rep. Notaio
, trascritto a Padova il 4.2.1998 ai nn. 2973/2184 ed è comprensiva dei proporzionali diritti alle parti comuni ed Per_1
indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e segg. cc. L'area coperta del fabbricato ed i cortili rappresentano parte della maggior superficie di are 14 e centiare 70, riportata in Catasto, Fg. 9 map 1132 (ex 960-967) come da denuncia di cambiamento in data 27.4.1999 n. 6031 Prot. Mod.8.
Il cespite viene trasferito con la servitù di passaggi pedonale e carrabile con ogni mezzo sulle strade del piano e con gli obblighi,
patti e servitù di cui alla convenzione stipulata con il Comune di Noale in data 17.6.1994 n. 101618 rep. Notaio Per_2 trascritta a Padova il 14.7.1994 ai nn. 16593/11329 che parte acquirente dichiara di conoscere e si obbliga a rispettarli integralmente.
Il tutto meglio identificato nella planimetria e nell'elaborato planimetrico conservato negli atti catastali ed allegati in copia sottoscritti (all. 11), unitamente ad ogni diritto sull'area sottostante ed adiacente di pertinenza. La parte cedente dichiara che le predette unità immobiliari sono alla stessa pervenute in forza di contratto di compravendita stipulato in data 24.6.1999 a rogito del Notaio di Camposampiero, rep. 104.866, racc. 23.761, registrato il 13.7.1999 a Padova al n. 31277 Persona_3
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova.
La parte cedente , ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 comma 1 bis, introdotto giusta Parte_2
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertita nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per quanto occorra dichiara che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di fare luogo all'obbligo della presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa. Le fotocopie delle planimetrie compilate dall'Ing. e Persona_4
depositate in Catasto in data 01.06.99 e relative alle unità urbane oggetto della presente cessione, che vengono allegate al presente atto (doc. 11-planimetrie catastali), sono dichiarate dalla parte cedente conformi allo stato di fatto esistente.
Urbanistica:
Parte cedente, in applicazione dell'art. 40 comma 2 della legge 47/1985 e del DPR 380/2001, e previa ammonizione,
consapevole delle responsabilità cui incorre in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che il fabbricato è stato edificato in conformità dei seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Noale:
-concessione edilizia n. 141/95 rilasciata in data 05.08.1995 e variante del 23.7.1998 n. 125,
- certificato di agibilità del 54 del 1.9.1999 prat 294/1994 - n. 313/1998 Comune di Noale,
e che dopo non sono state eseguite opere richiedenti concessione od autorizzazione.
La parte cedente dichiara, per quanto occorra, che gli impianti, di cui all'art. 1 D.M. 22.1.2008 n. 37, che corredano le unità
immobiliari, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati ed allega al presente ricorso l'attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio redatto dall'Arch. di Noale in data Controparte_1
11.2.2025 cod. ident. 16048/2025 valido fino al 11.02.2035, (doc. 12 certificazione energetica), parte integrante del presente verbale con cui si dispone il trasferimento immobiliare in capo alla SI , ai sensi della vigente normativa. Parte_1
Considerando la cifra di Euro 30.000,00 già versata dalla per l'acquisto dell'unità immobiliare intestata dal Parte_1
signor e sita in Mogliano Veneto Galleria Olof Palme n. 14 che non è mai stata restituita, il presente Parte_2
trasferimento per accordi di separazione è realizzato anche a titolo di datio in solutum, pertanto il signor in Parte_2 luogo di restituire le somme di cui sopra, trasferisce la propria quota del presente immobile ricevendo in denaro contestualmente al presente verbale, dalla sig.ra la somma di Euro 80.000,00 (ottantamila) a mezzo assegni circolari tratti su Poste Parte_1
Italiane n. 0374370424-12 per un importo di Euro 50.000,00 e su Intesa Sanpaolo n. 3307207781-07 per un importo di
Euro 30.000,00, estinguendosi per compensazione legale ai sensi dell' articolo 1243 c.c. il precedente debito nei confronti della
SI Parte_1
Il signor , dichiarandosi saldato e costituendo il presente verbale anche atto di quietanza, rinuncia espressamente Parte_2
all'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente trasferimento.
La SI chiede le esenzioni e gli esoneri da ogni imposta e tassa previsti dalla Legge 898/70 così come Parte_1
modificata dalla Legge 74/1987 (e successive integrazioni), nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999,
applicabili anche nella fattispecie.
Tutte le eventuali detrazioni e benefici fiscali connessi all'immobile sito in Noale (VE) Via Condotta 44 di cui il signor
[...]
cede la quota, comprese quelle conseguenti all'installazione dei pannelli solari, resteranno a favore della SI Parte_2
Parte_1
B) Le parti inoltre provvedono alle seguenti ulteriori attribuzioni e riconoscimenti:
alla sig.ra viene attribuita l'intera ed esclusiva proprietà dell'autoveicolo Mini Cooper D tg. FH447MZ, mentre Parte_1
al sig. viene attribuita l'intera ed esclusiva proprietà dell'autovettura Tesla Model Y tg. GW304EV e del Parte_2
motociclo Niu NGT tg EX77782.
Ogni onere relativo ai mezzi così attribuiti resterà a carico della parte che lo riceve rinunciando reciprocamente entrambi a qualsivoglia eventuale credito anche per il pregresso.
Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretende l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito.
Per quanto occorra, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate.
I coniugi chiedono che il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, voglia omologare la separazione personale alle condizioni di cui sopra con emissione della sentenza parziale, e quindi remissione della causa in istruttoria attesa la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.” Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nell'udienza del 23/09/2025.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a
Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 30/04/1988, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Noale al n. 15, parte II, serie A dell'anno 1988;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/09/2025 Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca