Articolo 3 della Legge 6 agosto 1966, n. 646
Articolo 2
Versione
6 settembre 1966
Art. 3.
Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, e' assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ogni singolo esercizio.
Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennita' di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967.
All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1966