TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 29.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello Pt_1
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Putignano Luca Parte_2
Opposto
Oggetto: Opposizione all' esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2022, l' proponeva ricorso in riassunzione contenente Pt_1 opposizione all'esecuzione introdotta con la procedura esecutiva n. 1474/2021 RGE, previa notifica dell'atto di precetto (il 16.7.2021) e dell'atto di pignoramento presso terzi (il 3.08.2021) per il pagamento della somma di € 1.158,66, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce
n. 346/2021, resa nel procedimento iscritto al n. 5264/18 RG, introdotto da Parte_2
contro con la quale veniva dichiarato il diritto di al ricalcolo della Pt_1 Parte_2
pensione di vecchiaia VOART nella misura di euro 1445,51 mensili alla decorrenza con condanna dell' al pagamento delle differenze sui ratei arretrati con decorrenza dal Pt_1
24.4.2025 oltre interessi come per legge.
Parte opponente eccepiva di aver provveduto a ricostituire il trattamento pensionistico dell' assicurato in esecuzione della predetta sentenza sicchè non sussisteva alcun diritto del pignorante a percepire differenze pensionistiche per le causali di cui al ricorso definito con sentenza del
Tribunale di Lecce n 346/2021.
Parte opposta si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'udienza di discussione del 29.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva decisa, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
*
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Invero, l' odierno opposto agisce per l'esecuzione della sentenza n. 346/2021 passata in giudicato.
Secondo giurisprudenza di legittimità e merito consolidata, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, come nel caso di specie, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio. Inoltre possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17632 del
11/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009).
Per la Cassazione infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio 2007, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass.
25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935).
[Cass. in parte motiva 17.02.2011 n. 3850].
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che questo
Giudice può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Nel caso in esame le doglianze dell' circa l' insussistenza di differenze pensionistiche Pt_1 atteso che dal 2015 il beneficio dell' aumento risultava completamente assorbito dalla perequazione riconosciuta alla prestazione in parola non possono essere esaminate in questa sede perché fondate su fatti e circostanze che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Inoltre nella motivazione della sentenza n 346/2021 si legge che “a fronte del conteggio eseguito dal ricorrente dal quale emerge la sussistenza di una invero minima differenza di euro
14,13 sul rateo pensionistico, l' ha dedotto di aver applicato il coefficiente di rivalutazione Pt_1 ma la documentazione invocata a supporto dell' eccezione di adempimento non può essere utilizzata in quanto tardivamente prodotta in allegato alla memoria difensiva del 30.10.2019 quando la preclusione istruttoria di cui all' art 416 cp.c. si era già verificata”.
Deve quindi ritenersi sussistente il diritto dell' opposto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla pronuncia di condanna contenuta nella sentenza suddetta.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 oltre rimborso spese Pt_1
forfettario iva e cpa, con distrazione in favore dell' avv Putignano Luca.
Lecce, 29.10.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa