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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 24.06.2024 al n. 3187/2024 di
Ruolo Generale, vertente t r a avv. Monica Scarsini (CF: ), in proprio, ed elettivamente C.F._1
domiciliata ai fini del presente procedimento in Trieste, Via Dante Alighieri n. 7
(pec: fax 040.632539) Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza
Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI
1 Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da note del 13.02.2025)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa dichiarazione di contumacia delle parti
convenute non costituite,
in via principale accogliere la spiegata opposizione e ritenuta l'illegittimità e/o
invalidità e/o erroneità del decreto di liquidazione del Tribunale di Trieste, Sezione
Penale dd 23.05.24 notificato il 24.05.2024 sub RGNR 5529/17 e n. 1192/2019 RGT
e n. 467/18 R.Grat.Patr. GIP, dichiararne l'annullamento e/o la revoca e/o la
modifica e per l'effetto, procedere alla liquidazione a favore dell'istante, in qualità
di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, del compenso
della somma di € 1.449,33 ( gia operata la riduzione di 1/3) o di quella diversa di
giustizia oltre al 15% di spese generali iva e cnap come per legge ponendola a carico
dello Stato. Liquidare inoltre ponendo a carico dello Stato anche le spese,
competenze e gli onorari del presente procedimento, compreso il contributo ex art.
11 L. 576/80 ed accessori, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Monica Scarsini si è rivolta a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto di liquidazione del 23.05.2024, depositato in pari data e notificato il
24.05.2024 (cfr. doc. 1), con il quale il giudice penale disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura di 403,30 euro, al netto della riduzione di
1/3 ex lege, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a.
2. L'odierna ricorrente ha rappresentato di esser stata nominata difensore, prima d'ufficio, e poi di fiducia di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_2 2 Stato con decreto dd 13.09.2018 (doc. n 3), nell'ambito del procedimento penale sub
RGNR 5529/17, RG TRIB 1192/19, avanti al Tribunale di Trieste, nel quale il era imputato, con altri tredici soggetti, per un reato di cui al testo unico CP_2
ambientale (art. 256, comma 1, lettera a), D. Lgs 152/06).
3. In particolare, l'avv. Scarsini ha svolto attività difensiva a favore del proprio assistito, sin dall'avviso di conclusioni indagini, esaminando il decreto di citazione a giudizio dd 23.01.2019 e partecipando a nove udienze (08.07.19; 16.09.19; 13.01.20;
07.09.20; 11.01.20; 12.07.21; 28.03.22, 27.02.23), durante la quali venivano escussi cinque testimoni.
4. Infine, all'udienza di discussione del 27.11 23 veniva emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
5. Terminata, così, l'assistenza professionale, l'avv. Scarsini in data 27.11.2023
presentava al Tribunale di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc. 9) richiesta per la liquidazione del proprio compenso, in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3
(istruttoria) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della pertinente tariffa per complessivi 3.592,00 euro, ridotti di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02 ad euro
2.394,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
6. Con decreto di data 23.05.2024, depositato in pari data e notificato il 24.05.2024
(cfr. doc. 1), il giudice penale disponeva la liquidazione del compenso, quantificandolo nella misura lorda di 320,00 euro per la fase di studio e di 285,00 euro per la fase introduttiva, per un totale, come già detto, di complessivi 403,30 euro, al netto della falcidia di legge, oltre spese forfettarie 15%, oneri fiscali e previdenziali, ritenendo
"non dovuta" la fase istruttoria e la fase decisoria.
3 7. Avverso questo provvedimento, l'avv. Scarsini ha, quindi, proposto la presente opposizione, nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione delle fasi istruttoria, nonché la non congruità dei compensi riconosciuti in relazione alle fasi di studio e introduttiva.
8. In particolare, la ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, chiedendo la liquidazione di 1.449,33 euro al netto della riduzione ex art 106-bis dpr 115/02 (ossia 473,00 euro per la fase di studio, di
567,00 euro per quella introduttiva e di 1.134,00 per quella istruttoria per complessivi lordi 2.174,00 euro).
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della Controparte_1
lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
11. Il riconoscimento di un compenso di soli 320,00 euro, al lordo della riduzione ex
lege, per l'attività di studio non appare congruo all'impegno - non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che non appena notiziata della nomina, si attivava per esaminare e studiare la richiesta di rinvio a giudizio del 16.11.2018, nonché il decreto di citazione a giudizio dd 23.01.2019.
Per la fase di studio si riconoscono, quindi, 473,00 euro.
12. Per quanto riguarda la fase istruttoria/dibattimentale dinnanzi al Tribunale
monocratico, il mancato riconoscimento di un compenso non appare corretto, posto che tale fase si è evidentemente svolta e l'impegno del difensore appare esser stato
4 di media intensità e diligenza, avendo partecipato a ben nove udienze, di cui una istruttoria (cfr. doc. 8), nell'ambito della quale sono stati sentiti cinque testi.
Per la fase istruttoria/dibattimentale si riconoscono, quindi, 1.134,00 euro.
13. Per quanto riguarda, invece, la fase introduttiva, l'importo liquidato dal giudice penale si ritiene congruo e, pertanto, viene confermato nel valore minimo di 285,00,
attesa la semplicità di tale fase.
14. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente, si perviene,
dunque, alla somma totale di 1.892,00 euro (= 473,00 + 1.134,00 + 285,00), importo che poi deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r. 115/2002,
arrivando, così, arrotondando a totali 1.261,00 euro.
15. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione emesso in data
23.05.2024, depositato in pari data e notificato il 24.05.2024, nell'ambito del procedimento penale sub RGNR 5529/17, RG TRIB 1192/19 avanti al Tribunale di
Trieste, si deve, quindi, accertare il diritto dell'avv. Monica Scarsini al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002,
di 1.261,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge. L'Erario
viene condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
16. Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e Controparte_3
sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (857,70,00) fra il valore originariamente liquidato (euro 403,30) e quello in questa sede accertato di effettiva spettanza dell'avv. Scarsini (euro1.261),
con riconoscimento di valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50%
5 per le fasi 3 e 4, attesa la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'avv. Monica Scarsini
avverso il decreto di liquidazione del 23.05.2024, depositato in pari data e notificato il 24.05.2024 nell'ambito del procedimento penale sub RGNR 5529/17, RG
TRIB 1192/19, e liquida a favore della ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa dell'imputato , applicata la riduzione ex art. Controparte_2
106-bis T.U. Spese di Giustizia, il compenso globale di 1.261,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. Monica Scarsini le spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso, 125,00 per spese esenti), oltre rimborso forfetario spese generali
(15%), oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 05 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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