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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16942 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 15471/2023, posta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 15.7.2025, vertente
TRA
- , (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. signor con sede Controparte_2
in Roma alla Via Giuseppe Prinotti n. 63, entrambi elettivamente domiciliati in
Roma alla Via Gasperina n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Antonio
De RO (C.F.: , dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._2
mandato in calce all'atto di citazione (PEC:
); - attori;
Email_1
E
- , contumace; - convenuto;
CP_3
NONCHE'
- (C.F. - P.I. Controparte_4
), in persona del procuratore speciale della società sig.ra P.IVA_1 [...]
, in virtù dei poteri ad essa conferiti, con procura speciale autenticata CP_5
dalla dott.ssa , notaio in Milano, in data 2 marzo 2017 repertorio Persona_1
n. 408295, raccolta n. 29869, elettivamente domiciliata in Roma, via Giorgio
Vasari n.5, presso lo studio dell'Avv. Raoul Rudel (C.F. , C.F._3 che la rappresenta e difende in giudizio, in virtù di procura speciale rilasciata con separato atto, da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta, (PEC: ) - convenuto;
Email_2
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la Parte_1 CP_1
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...] Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e il sig.
[...] CP_3
[...]
Esponevano gli attori che:
- in data 09.11.2015, alle ore 20,15 circa, il signor procedeva a CP_6
moderata andatura in Roma lungo Via dell'Acqua Acetosa Ostiense a bordo del motociclo Yamaha T-Max tg. DV-79688, di proprietà della Controparte_7
quando, improvvisamente, dal retro sopraggiungeva a forte velocità il
[...]
veicolo Smart con targa straniera (Romania) ON, di proprietà del signor e condotto dalla signora assicurato con polizza CP_3 CP_8
in forza di polizza n. Controparte_9
RO/16/H16/DV2005594733;
- la conducente della Smart, nel maldestro tentativo di operare la manovra di sorpasso del detto motociclo, nonostante l'approssimarsi di una curva, stante il sopraggiungere dal senso contrario di altro veicolo, rientrava repentinamente in corsia, “tagliando” di netto la strada al motociclo, urtandolo e facendolo rovinare in terra;
- a seguito dell'evento i conducenti del veicolo e del motociclo, con l'ausilio di passanti occorsi, redigevano apposito modello CAI a doppia sottoscrizione;
- in conseguenza dell'occorso sopra indicato, il motociclo riportava ingenti danni ed altresì interveniva in loco il servizio di autoambulanza 118 a causa delle lesioni subite dal motociclista , il quale veniva trasportato in codice Parte_1
giallo presso l'Azienda Ospedaliera S. Eugenio di Roma, con successivo ricovero;
- la società cedeva il proprio credito ex art. 1260 c.c. Controparte_7
alla Controparte_1
- era avanzata rituale richiesta di risarcimento danni, a mezzo raccomandata a.r. datata 28/12/2015;
- in data 05/01/2016, l'U.C.I. apriva ritualmente apposito sinistro n.
16/272/1/RO/Z del 09/11/2015 ed incaricava per la trattazione della posizione la società corrispondente della compagnia estera AVUS Italia S.r.l.;
- la AVUS Italia S.r.l. riteneva di non dar corso alla istruttoria sia per quanto concerne i danni materiali che per quanto concerne le lesioni fisiche subite dal motivando di non procedere alla liquidazione dei danni subiti Pt_1
nell'occorso suindicato in quanto “i danni riscontrati sul mezzo non appaiono compatibili con la dinamica del sinistro così come denunciata”;
- con raccomandate a.r. datate 01/09/2016, non essendo stato dato più alcun riscontro da parte della società incaricata AVUS Italia S.r.l., il sottoscritto procuratore inviava alla detta società nonché all' , Controparte_4
formale invito alla negoziazione assistita sia per il danno materiale che per il danno fisico;
così concludevano gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. accertare e dichiarare la totale responsabilità della conducente del veicolo Smart tg. ON (Romania) in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa, e per l'effetto,
2. condannare, ai sensi degli artt. 144 e 148 D.Lgs. 209/05, l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4
risarcimento del danno non patrimoniale in favore del signor , Parte_1
conseguente alle lesioni dal medesimo subite a seguito del sinistro stradale di cui è causa, per una somma complessiva pari a € 35.000,00
(trentacinquemila/00), equitativamente quantificate, comprensiva del danno biologico e del danno morale nonché al rimborso delle spese mediche sostenute ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, che risulteranno dalla espletando CTU medico-legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
3. condannare, ai sensi degli artt. 144 e 148 D.Lgs. 209/05, l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dal motociclo tg.: DV79688 pari alla somma dovuta di € 7.000,00 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale patito dalla società attrice in conseguenza del sinistro di cui Controparte_1
in premessa, e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_3
Si costituiva invece la s.c. a r.l. , contestando Controparte_4
specificamente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, sia nel contenuto intrinseco che nella provenienza e/o rilevanza, perché infondato, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla Controparte_1
eccependo altresì ed in via subordinata anche la insussistenza a suo carico di qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti della , perché Controparte_1
carente di adeguato titolo giustificativo, tale non potendosi ritenere il documento di cessione del credito prodotto in atti, sottoscritto soltanto dall'asserito ma non provato socio unico della ove non si Controparte_7
evince infatti alcun specifico riferimento all'incidente enunciato con l'atto di citazione, evidenziando la mancata prova che l'incidente si fosse effettivamente verificato, nel luogo e con le modalità riportate, nonché con l'effettivo coinvolgimento del veicolo Smart tg. ON, asseritamente di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra forse CP_3 CP_8
non a caso ambedue cittadini dell'Est europeo, come l'attore, evidenziando come, per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto CID), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo", rilevando la sussistenza di motivi ed indizi tali da far ritenere che l'incidente in questione, in realtà non si fosse mai verificato, quantomeno con le modalità ed i protagonisti indicati, essendo, in particolare, assai poco credibile che il Pt_1
che a seguito dell'evento, avrebbe riportato "la frattura scomposta pluriframmentaria ala iliaca dx con vasto ematoma cutaneo e muscolare fianco ed anca dx", in attesa dell'arrivo della autoambulanza, potesse partecipare attivamente alla redazione del modello C.A.I., addirittura indicando anche il numero e la data di scadenza della propria patente di guida, senza contare che la firma, peraltro ferma e sicura, asseritamente apposta dal sig. Parte_1
in calce al modello C.A.I., subito dopo l'incidente, neppure lontanamente somiglia alla firma apposta in calce alla procura depositata dal suo difensore in questo giudizio, evidenziando come il avesse atteso quattro anni per Pt_1 avanzare la richiesta di risarcimento, evidenziando che, a seguito dell'evento dedotto con l'atto di citazione, né la conducente del veicolo Smart, né l'attore sig. avessero richiesto l'intervento della Polizia, per i rilievi del Parte_1
caso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, sottolineando sul punto la genericità della domanda e le carenze probatorie, così infine concludendo:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda risarcitoria formulata dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
, perché infondata, sia in fatto che in diritto, sia Controparte_10
sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur.
Voglia respingere la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_1
, nei confronti della , per
[...] Controparte_10
prescrizione dei diritti da essa vantati, per carenza di titolo giustificativo ed in ogni caso perché infondata sia in fatto che in diritto, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur. Spese e compensi rifusi".
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi nonché una consulenza tecnica volta a valutare la compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 15.7.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, se può ritenersi sufficientemente provato che il giorno e l'ora in questione
[...]
ebbe un incidente e subì lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale S. Eugenio di Roma, ove fu trasportato a mezzo autoambulanza, dall'altro è risultato del tutto indimostrato che l'incidente vide coinvolta anche la vettura di proprietà di e che si verificò con le modalità CP_3
descritte in citazione.
In particolare, la prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento è stata affidata al modello CAI versato in atti, sottoscritto dai conducenti dei due mezzi asseritamente venuti a collisione ed alle dichiarazioni dei testi indotti dall'attore e, uno dei due, regolarmente escusso (essendo stato, l'altro testimone, all'esito delle dichiarazioni preliminari rese in giudizio, dichiarato incapace a testimoniare in quanto portatore di un interesse qualificato nel giudizio).
Tale testimone, ha riferito infatti di aver “… conosciuto il Testimone_1
in occasione del fatto, sono socio della Pt_1 Controparte_1
composta da due soci, io e mia madre e con amministratore il Sig. CP_2
. Ho il 95% delle quote societarie …” ed è stato, di conseguenza,
[...]
dichiarato incapace a testimoniare, considerato che la è Controparte_1
parte in causa ed agisce per il risarcimento del danno materiale in quanto cessionaria del credito.
L'altro testimone escusso, è risultato a sua volta del Testimone_2
tutto inattendibile, avendo reso dichiarazioni generiche, approssimative e non convincenti.
Anzitutto ha dichiarato di aver avuto “… rapporti di lavoro con la
[...]
in passato, lavorando per loro, non lo conosco, CP_1 Parte_1
nemmeno ...” e, in merito al sinistro, ha riferito che “… al CP_3
momento del fatto ero trasportato sulla vettura condotta da
[...]
eravamo dietro la Smart, ricordo che il conducente della Tes_1
vettura Smart precedentemente ci aveva superato ed era rientrato davanti
a noi, fra noi e il T-Max; ha tentato di effettuare la manovra di sorpasso del T-Max che procedeva all'interno della sua corsia, non so dire esattamente in che posizione, c'era traffico in ambo i sensi di marcia, sopraggiungeva una vettura dall'altro lato, il conducente della Smart è rientrato troppo presto, toccando con la propria parte posteriore destra
l'anteriore sinistro del T-Max facendolo rovinare a terra;
ci siamo fermati sia noi che il conducente della Smart, che era una donna, non ricordo se fosse da sola in macchina;
il conducente del non stava bene, era Pt_2
rimasto in terra, è sopraggiunta l'ambulanza dopo non tanto tempo, non ricordo se la chiamammo noi, abbiamo aiutato i conducenti a scambiare i dati col modello CAI compilato li nell'immediatezza e poi siamo andati via;
probabilmente abbiamo lasciato i dati li sul posto, se non ricordo male il andò a trovare il ferito in ospedale, non so dire se i due si Tes_1
conoscessero; non ricordo se fui contattato dal ferito. Non ricordo se il ferito in quel momento firmò o meno il …”.
Giova rilevare oltretutto che, della presenza dei due testimoni sul luogo del fatto, non si è fatto alcun cenno nel modello CAI che, a detta del teste egli stesso aveva aiutato a compilare, nell'immediatezza del fatto, Tes_2
malgrado il motociclista, sempre a suo dire, stesse male e fosse rimasto in terra ferito in attesa dell'ambulanza ed inoltre, stranamente, della presenza dei testimoni non è mai stata fornita indicazione nelle numerose missive intercorse nella fase stragiudiziale fra la parte e l'assicurazione.
Inoltre, non sono state depositate in atti fotografie riguardanti il mezzo incidentato ed in tal modo non è stato possibile consentire all'ausiliario nominato dal giudice, di valutare la compatibilità fra i danni riportati e la dinamica descritta.
In siffatto contesto probatorio, caratterizzato dalla totale lacunosità e approssimazione degli elementi raccolti, la domanda, come proposta, non può, evidentemente, essere accolta, a nulla rilevando, evidentemente, la mancata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale deferitogli, tenuto conto oltretutto che le conseguenze sfavorevoli della mancata risposta ricadrebbero non sulla parte ma su un soggetto terzo, vale a dire la compagnia assicurativa, difettando pertanto l'animus confitendi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da e dalla nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e dell' CP_3 Controparte_11
-) condanna gli attori alla rifusione, in favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 2.12.2025. Il Giudice